Language of document :

Ricorso proposto il 7 marzo 2011 - Ezzedine / Consiglio

(Causa T-131/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Ibrahim Ezzedine (Treichville, Costa d'Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)

Convenuto : Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Ibrahim Ezzedine, la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC, pubblicata il 2 febbraio 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non è fondata in fatto;

Di conseguenza,

Annullare la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC;

In subordine, disporre che il nome del sig. Ibrahim Ezzedine sia cancellato dall'elenco allegato a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca due motivi.

Primo motivo, basato su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto i motivi dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati senza menzione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell'iscrizione stessa.

Secondo motivo, basato su un errore manifesto di valutazione, in quanto si contesta al ricorrente il fatto di contribuire al finanziamento dell'amministrazione illegittima del sig. L. Gbagbo, mentre il ricorrente eserciterebbe solo un'attività di imprenditore privato e contribuirebbe semplicemente al finanziamento della Repubblica della Costa d'Avorio e non ad un regime specifico mediante il pagamento di tasse ed imposte.

____________