Language of document : ECLI:EU:T:2021:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

3 febbraio 2021 (*) (1)

«Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale»

Nella causa T‑17/19,

Giulia Moi, residente in [dato personale] (Italia), rappresentata da M. Pisano e P. Setzu, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da T. Lazian, S. Seyr e M. Windisch, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di diversi atti adottati nell’ambito di un procedimento di accertamento e sanzionatorio di molestie avviato nei confronti della ricorrente e, in subordine, una domanda diretta all’accertamento del carattere eccessivo e/o sproporzionato della sanzione inflittale e alla sua derubricazione a quella prevista all’articolo 166, lettera a), del regolamento interno del Parlamento e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere la condanna del Parlamento a concedere alla ricorrente un risarcimento e che si disponga che la notizia sia resa pubblica nella seduta plenaria del Parlamento a cura ed onere del presidente.

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul (relatore), R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        La sig.ra Giulia Moi, ricorrente, è stata deputata al Parlamento europeo dal 2014 al 2019.

2        Il 22 novembre 2017 due dei suoi assistenti parlamentari accreditati (in prosieguo: i «due APA») hanno presentato una richiesta di assistenza sul fondamento dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), denunciando una situazione di lavoro difficile.

3        Il 27 e il 28 novembre 2017, i due APA hanno presentato una denuncia per molestie al comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall’altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: il «comitato consultivo»), istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno sulle denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall’altro, nonché sulla relativa prevenzione sul luogo di lavoro, del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015 (in prosieguo: il «regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015»).

4        Con lettera del 23 febbraio 2018, il comitato consultivo ha informato la ricorrente del contenuto delle denunce dei due APA e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni sulle loro affermazioni.

5        Il 27 febbraio 2018 i due APA sono stati ascoltati dal comitato consultivo.

6        Il 9 marzo 2018 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle denunce dei due APA.

7        Il 20 marzo 2018 la ricorrente è stata ascoltata dal comitato consultivo.

8        Il 28 marzo 2018 la ricorrente ha trasmesso al comitato consultivo ulteriori documenti.

9        Con lettera del 22 maggio 2018, la presidente del comitato consultivo ha inviato al presidente del Parlamento un parere nel quale il comitato consultivo concludeva per l’esistenza di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

10      Con lettera del 3 luglio 2018, notificata il giorno successivo, il presidente del Parlamento ha informato la ricorrente delle conclusioni del parere del comitato consultivo riguardo all’esistenza di molestie e l’ha invitata a presentare, entro il 20 luglio 2018, le sue osservazioni su tali conclusioni.

11      Con lettera del 18 luglio 2018, pervenuta al Parlamento il 20 luglio successivo, la ricorrente ha risposto all’invito del presidente contestando l’esistenza di molestie.

12      In una lettera del 2 ottobre 2018, il presidente del Parlamento, dopo aver esaminato il parere del comitato consultivo e le osservazioni della ricorrente, ha informato quest’ultima che egli «concord[ava] con il [c]omitato consultivo, che [aveva] qualificato la situazione invocata dai due ricorrenti come molestia psicologica ai sensi dello Statuto». Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il Parlamento ha designato tale lettera come la «decisione del presidente sulla situazione di molestie». Tale titolo sarà utilizzato nel prosieguo della presente sentenza per indicare il documento di cui trattasi.

13      In pari data, il presidente del Parlamento ha inviato alla ricorrente un altro documento, intitolato «Decisione del presidente del 2 ottobre 2018», in cui, da un lato, ha affermato che la condotta della ricorrente «viola[va] i principi e i valori cui il regolamento [interno del Parlamento] si riferi[va], in particolare l’articolo 2 [TUE] e gli articoli 1 (rispetto della dignità umana) e 31 (diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», e, dall’altro, ha indicato di aver «deciso di imporre [alla ricorrente] per la sua condotta nei confronti [dei due APA], qualificata come molestia psicologica la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di [dodici] giorni». Nel corso del procedimento, il Parlamento ha designato tale lettera come la «decisione sanzionatoria del presidente». Tale titolo sarà utilizzato nel prosieguo della presente sentenza per designare detto documento.

14      I due documenti menzionati ai precedenti punti 12 e 13 sono stati notificati congiuntamente alla ricorrente.

15      Il 16 ottobre 2018, la ricorrente, come consentitole dall’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento, in quanto applicabile (in prosieguo: il «regolamento interno»), ha presentato presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento un ricorso interno avverso la decisione sanzionatoria del presidente. In tale ricorso, ella ha contestato il fatto che la sua condotta nei confronti dei due APA potesse essere qualificata come molestie e, in subordine, ha chiesto che le fosse inflitta una sanzione più lieve.

16      Con decisione del 12 novembre 2018, pronunciata il successivo 14 novembre in seduta plenaria e notificata lo stesso giorno, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha confermato la decisione sanzionatoria del presidente (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento»).

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato l’11 gennaio 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato il Parlamento a depositare determinati documenti e ha posto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno risposto a tali richieste nel termine loro assegnato.

19      Su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura.

20      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 luglio 2020.

21      Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, la decisione sanzionatoria del presidente, nonché «ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale alla predetta sanzione»;

–        in via subordinata, «ritenere eccessiva [o] sproporzionata la sanzione disciplinare irrogata e per l’effetto derubricarla all’ipotesi di cui all’articolo 166, [paragrafo 3,] lettera a), del [regolamento interno]»;

–        in ogni caso, condannare il Parlamento a porre in essere una condotta riparatoria determinata, in via equitativa, consistente nel pagamento di una somma determinata nella misura di EUR 50 000 – ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia – e che si disponga la notizia pubblica nella seduta plenaria a cura ed onere del presidente del Parlamento;

–        condannare il Parlamento alle spese.

22      La ricorrente formula inoltre diverse domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori, nonché domande di presentazione di prove e di offerte di prova.

23      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di annullamento della decisione sanzionatoria del presidente come irricevibile;

–        respingere la domanda di annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale alla sanzione come irricevibile;

–        respingere le domande rivolte al Tribunale affinché dia istruzioni al Parlamento e si sostituisca ad esso come irricevibili;

–        respingere le domande di presentazione di prove e offerte di prova e le domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori come irricevibili;

–        respingere le domande di risarcimento dei danni come irricevibili;

–        respingere il ricorso parzialmente come irricevibile e in ogni caso come non fondato nel merito per la restante parte;

–        condannare la ricorrente alla totalità delle spese.

III. In diritto

A.      Sul diritto applicabile

24      In via preliminare, occorre rilevare che le disposizioni applicabili al caso di specie sono gli articoli 11, 166 e 167 del regolamento interno nonché il regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015.

25      Come riconosciuto dal Parlamento nelle sue risposte ai quesiti che gli sono stati posti dal Tribunale, è per errore che, nella sua decisione sanzionatoria, il presidente del Parlamento ha fatto riferimento alla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 2 luglio 2018 relativa al funzionamento del Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali riguardanti i deputati al Parlamento europeo e alle procedure per il trattamento dei reclami.

26      Infatti, conformemente al suo articolo 15, paragrafo 1, quest’ultima decisione si applica solo alle richieste di assistenza presentate dopo il 1º settembre 2018. Orbene, nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 2, le richieste di assistenza sono state presentate dai due APA il 22 novembre 2017.

B.      Sulla domanda di annullamento

1.      Sulla ricevibilità della domanda di annullamento alla luce dellarticolo76 del regolamento di procedura

27      Senza sollevare espressamente un’eccezione di irricevibilità, il Parlamento osserva che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 76 del regolamento di procedura, la ricorrente non ha strutturato la sua domanda di annullamento attorno a motivi ben identificati.

28      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia e un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (v. sentenza del 12 dicembre 2018, SH/Commissione, T‑283/17, EU:T:2018:917, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, è vero che il ricorso non si basa sull’invocazione in successione di motivi presentati sotto titoli distinti.

30      Tuttavia, come rileva la ricorrente nella replica, tale modo di procedere non impedisce al Tribunale di individuare, a sostegno della domanda di annullamento, tre motivi, che il Parlamento ha peraltro contestato. Tali motivi vertono, in primo luogo, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, del principio del rispetto dei diritti della difesa, del dovere di imparzialità nonché del «diritto alla partecipazione e al contraddittorio», in secondo luogo, su un difetto di motivazione e, in terzo luogo, su uno sviamento di potere.

31      Pertanto, si deve ritenere che il ricorso soddisfi i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

2.      Sulloggetto della domanda di annullamento

32      Come risulta dalla descrizione dell’oggetto del ricorso e dalle sue conclusioni, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento.

33      Alla prima pagina dell’atto introduttivo, nella descrizione dell’oggetto del ricorso, la ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento della decisione sanzionatoria del presidente.

34      Inoltre, occorre rilevare che, anche se la decisione del presidente sulla situazione di molestie non è espressamente menzionata nella descrizione dell’oggetto del ricorso, né nelle sue conclusioni tra gli atti di cui è chiesto l’annullamento, dall’esposizione dei motivi risulta che la ricorrente ha chiaramente inteso contestare tale decisione.

35      Tale punto non è peraltro contestato dal Parlamento.

36      Dal momento che il Parlamento ha potuto individuare tale domanda e ha potuto rispondervi in maniera circostanziata, si deve ritenere che la domanda di annullamento verta anche sulla decisione del presidente sulla situazione di molestie, anche se tale decisione non figura formalmente nella descrizione nell’atto introduttivo dell’oggetto del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 1967, Simet e Feram/Alta Autorità, 25/65 e 26/65, EU:C:1967:4, pag. 53).

37      Il fatto che la domanda di annullamento riguarda anche la decisione del presidente sulla situazione di molestie è confermato dalla domanda formulata dalla ricorrente nella descrizione dell’oggetto del ricorso nonché al punto 17 dell’atto introduttivo e vertente sull’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente alla sanzione.

38      Dal fascicolo non risulta che, con quest’ultima domanda, la ricorrente abbia fatto riferimento a decisioni diverse dalla decisione del presidente sulla situazione di molestie.

39      Di conseguenza, si deve ritenere che la domanda di annullamento verta sulla decisione del presidente sulla situazione di molestie, sulla decisione sanzionatoria del presidente e sulla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

3.      Sulla ricevibilità della domanda di annullamento, nella parte in cui riguarda la decisione sanzionatoria del presidente

40      Il Parlamento ritiene che la domanda di annullamento, nei limiti in cui è diretta contro la decisione sanzionatoria del presidente, debba essere respinta in quanto irricevibile per due ragioni, invocate, l’una, in via principale, e l’altra, in subordine.

41      In via principale, il Parlamento sostiene che la decisione sanzionatoria del presidente è stata sostituita dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, che costituisce la presa di posizione finale dell’istituzione e quindi quella avverso la quale doveva essere diretto il ricorso.

42      A tale riguardo, occorre rilevare che la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento è stata adottata a seguito di un ricorso interno proposto dalla ricorrente sul fondamento dell’articolo 167 del regolamento interno avverso la decisione sanzionatoria del presidente.

43      Orbene, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un mezzo di ricorso amministrativo contro una decisione, indipendentemente dal fatto che tale mezzo di ricorso presenti un carattere obbligatorio o facoltativo, non incide sul diritto dell’interessato di proporre, in qualsiasi momento, un ricorso giurisdizionale avverso detta decisione (sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punto 34).

44      Pertanto, non può ritenersi, segnatamente alla luce del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che l’avvio di un procedimento di reclamo ai sensi dell’articolo 167 del regolamento interno rechi pregiudizio al diritto a un ricorso giurisdizionale avverso la decisione controversa (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punto 35).

45      Peraltro, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo e il suo rigetto, espresso o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa. Ciò detto, il ricorso giurisdizionale, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, implica che il giudice dell’Unione sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo contro il quale è stato presentato il reclamo (sentenze del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punto 36, e del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, punto 45).

46      Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti costante, il ricorso è ricevibile indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione oggetto di reclamo, contro la decisione con cui è stato respinto detto reclamo o, congiuntamente, contro le due decisioni siffatte, a condizione che il reclamo e il ricorso siano stati proposti nei termini previsti da tali articoli (v. sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

47      Da quanto precede risulta che l’adozione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento non impedisce alla ricorrente di proporre il proprio ricorso avverso la decisione sanzionatoria del presidente, ancorché quest’ultima decisione sia stata oggetto di un ricorso fondato sull’articolo 167 del regolamento interno.

48      In subordine, il Parlamento fa valere che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro la decisione sanzionatoria del presidente, è irricevibile per il motivo che è stato proposto dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE.

49      A tale riguardo, occorre ricordare che un rimedio amministrativo, facoltativo o non facoltativo, ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della controversia sorta tra l’interessato e l’amministrazione, al fine di evitare un contenzioso (sentenze del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punto 25, e del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, punto 43).

50      Nel caso di specie, il procedimento di cui all’articolo 167 del regolamento interno costituisce un rimedio precontenzioso facoltativo. Orbene, quest’ultimo sarebbe privato del suo effetto utile se il deputato interessato, dopo essersi avvalso di tale facoltà ai fini di una composizione amichevole, dovesse proporre un ricorso giurisdizionale prima dell’esito di tale procedimento amministrativo, al fine di rispettare il termine di ricorso avverso la decisione oggetto di tale procedimento (sentenza del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, punto 43).

51      Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 167 del regolamento interno prevede che, se l’Ufficio di presidenza del Parlamento non decide sul ricorso interno entro il termine di quattro settimane previsto a tal fine, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta, di modo che in una siffatta ipotesi non è necessario alcun ricorso giurisdizionale (sentenza del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, punto 44).

52      Di conseguenza, si deve ritenere che, nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente potesse chiedere l’annullamento della decisione sanzionatoria del presidente, al più tardi, il giorno della scadenza del termine di ricorso calcolato a decorrere dalla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, punto 48; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punto 41).

53      Nel caso di specie, la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento è stata adottata il 12 novembre 2018 e notificata alla ricorrente il successivo 14 novembre. Orbene, il ricorso di annullamento è stato proposto l’11 gennaio 2019.

54      Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui riguarda la decisione sanzionatoria del presidente, non può essere considerato tardivo.

4.      Sulla ricevibilità della domanda di annullamento, nella parte in cui riguarda la decisione del presidente sulla situazione di molestie

55      Il Parlamento ritiene, inoltre, che la domanda di annullamento, nella parte in cui verte sulla decisione del presidente sulla situazione di molestie, sia stata presentata dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE.

56      A tale riguardo, occorre rilevare che, come indicato dal Parlamento, la decisione del presidente sulla situazione di molestie è stata adottata il 2 ottobre 2018, mentre il presente ricorso è stato proposto l’11 gennaio 2019, ossia più di due mesi dopo la notifica di tale decisione.

57      In udienza, il Parlamento ha affermato che il procedimento riguardante gli atti di molestie contestati a membri del Parlamento è stato organizzato in modo da tener conto, da un lato, della situazione particolare di questi ultimi e, dall’altro, dell’intento, manifestato dall’Ufficio di presidenza del Parlamento, di essere coinvolto solo nel reclamo vertente sulla sanzione senza essere associato alla parte del procedimento riguardante l’accertamento di molestie.

58      È per tali ragioni che sarebbe stata istituita una procedura in due parti, laddove ciascuna di tali parti è soggetta a un regime distinto sul piano dei mezzi di ricorso, poiché, al contrario della decisione del presidente sulla situazione di molestie, l’organizzazione istituita dal Parlamento consente alla persona chiamata in causa di proporre un ricorso interno presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento contro la decisione sanzionatoria del presidente.

59      Per il Parlamento, tale organizzazione è fondata, da un lato, sugli articoli 166 e 167 del regolamento interno e, dall’altro, sull’articolo 12 del regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015.

60      A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 166 del regolamento interno, intitolato «Sanzioni», dispone, al paragrafo 1, primo comma, quanto segue:

«In gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all’articolo 11, il [p]residente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata».

61      L’articolo 167 del regolamento interno, intitolato «Modalità di ricorso interno», dispone quanto segue:

«Il deputato interessato può presentare all’Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal [p]residente a norma dell’articolo 166, paragrafi da 1 a 4, un ricorso interno che sospende l’applicazione della sanzione. L’Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso o, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione, annullare, confermare o modificare la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell’interessato. In assenza di decisione dell’Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione e considerata nulla e non avvenuta».

62      Quanto all’articolo 12 del regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015, esso enuncia quanto segue:

«1.      Sulla base del parere del [comitato consultivo], il [p]residente adotta una decisione motivata riguardo all’effettività delle molestie morali. Egli indica per iscritto al comitato le misure che intende prendere e informa opportunamente le parti interessate. Prima di adottare qualsiasi decisione che concluda per l’esistenza di una situazione di mobbing, il [p]residente ascolta il deputato interessato.

(...)

3.      Se del caso, il [p]residente del Parlamento adotta una sanzione nei confronti del deputato interessato, conformemente agli articoli 11 e [166] del regolamento [interno]. L’audizione del deputato di cui al paragrafo 1 equivale a un’audizione ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento [interno]».

63      Contrariamente a quanto indicato dal Parlamento, da tali disposizioni non risulta che, laddove riguardino membri di tale istituzione, da un lato, i procedimenti relativi a molestie debbano dare luogo, necessariamente, a decisioni distinte per la situazione di molestie e per la sanzione e, dall’altro, tali decisioni debbano essere assoggettate a regimi di ricorso differenziati.

64      L’articolo 166 del regolamento interno e l’articolo 12 del regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015, infatti, prevedono soltanto che sia adottata una decisione motivata in caso di condotta censurabile e che possa essere inflitta una sanzione, senza escludere che tali elementi, a priori inscindibili, siano trattati nella medesima decisione.

65      Nello stesso senso, l’articolo 167 del regolamento interno si limita a precisare il dies a quo del termine per la presentazione di un reclamo indicando che tale termine decorre a partire dall’imposizione della sanzione, senza escludere che la decisione contenente quest’ultima possa altresì stabilire la situazione di molestie.

66      Inoltre, la distinzione operata dal Parlamento tra la decisione sanzionatoria e quella di accertamento delle molestie, anche supponendo che possa fondarsi sulle disposizioni riportate ai precedenti punti da 60 a 62, conduce ad un trattamento asimmetrico di tali decisioni per quanto riguarda le possibilità di ricorso, benché esse siano inscindibilmente legate tra loro.

67      A tale riguardo, occorre ricordare che, come sottolineato dall’Ufficio di presidenza del Parlamento al punto 4 della sua decisione, i ricorsi devono avere carattere «efficace».

68      Tale esigenza è sancita all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso avente carattere effettivo.

69      Come indicato dal Parlamento, in mancanza di un ricorso interno proposto dal membro del Parlamento avverso la decisione sanzionatoria del presidente, il giudice dell’Unione, direttamente investito di un ricorso avverso tale decisione, ha la possibilità di analizzare, nell’ambito di uno stesso procedimento giurisdizionale, i rapporti esistenti tra la sanzione, i fatti e il procedimento.

70      Alla luce dell’obbligo di garantire un carattere effettivo al ricorso, nessuna ragione giustifica che il controllo del giudice sulla decisione sanzionatoria del presidente differisca qualora il membro del Parlamento, prima di adire il giudice, proponga un ricorso interno avverso tale decisione.

71      Infatti, l’effettività del ricorso richiede che, come avviene nel caso in cui non venga proposto alcun ricorso interno contro la decisione sanzionatoria del presidente, l’esame del giudice dell’Unione possa vertere al contempo sulla decisione concernente la condotta e su quella relativa alla sanzione, dal momento che una sanzione è legittima solo se, in primo luogo, una volta accertata la condotta, la constatazione che la riguarda è fondata su prove sufficienti, in secondo luogo, tale condotta è stata oggetto di una qualificazione giuridica appropriata e, in terzo luogo, la sanzione è proporzionata alla gravità della condotta medesima, e tutto ciò ha portato a decisioni adottate al termine di un procedimento non viziato.

72      L’esistenza di legami inscindibili tra la constatazione delle molestie, la sanzione e lo svolgimento del procedimento è stata riconosciuta, del resto, dallo stesso presidente del Parlamento. Da un lato, quest’ultimo ha rilevato, al punto 7 della sua decisione sanzionatoria, che «[l]e conclusioni e le motivazioni della decisione concernente la constatazione di molestie psicologiche costitui[vano] la base per la presente decisione relativa all’imposizione di una sanzione». Dall’altro lato, egli ha indicato, al punto 11 della medesima decisione, descrivendo così egli stesso il rapporto esistente tra i diversi elementi della situazione, che «[c]onsiderata la gravità della condotta [della ricorrente] che si [era] manifestata in maniera durevole, ripetitiva e sistematica, ed indicativa di una evidente mancanza di rispetto dei valori e principi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento [interno]», «la sanzione specificata (...) [era] appropriata e proporzionata alla violazione».

73      Nel caso di specie, è comprensibile che, intendendo difendersi, la ricorrente si sia avvalsa della possibilità, offerta dal regolamento interno, di proporre un ricorso interno contro la decisione sanzionatoria del presidente.

74      Tale circostanza non può tuttavia avere l’effetto, alla luce della necessità di garantire un carattere effettivo al ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, di privare la ricorrente di un controllo giurisdizionale nel corso del quale saranno esaminati, tenendo conto dei legami inscindibili che li uniscono, tutti gli aspetti della situazione controversa.

75      Inoltre, se la ricorrente avesse direttamente impugnato dinanzi al giudice dell’Unione la decisione del presidente sulla situazione di molestie, l’Ufficio di presidenza del Parlamento avrebbe dovuto operare una scelta tra due opzioni, nessuna delle quali avrebbe avuto conseguenze amministrative e giurisdizionali soddisfacenti. Nella prima opzione, l’Ufficio di presidenza avrebbe potuto pronunciarsi sulla sanzione senza attendere la decisione del giudice, nel qual caso la ricorrente avrebbe potuto proporre un ricorso anche contro tale decisione, inducendo probabilmente il giudice a riunire i due ricorsi contenziosi e quindi a differire il suo esame della legittimità sulla situazione di molestie. Nella seconda opzione, l’Ufficio di presidenza avrebbe potuto voler attendere la decisione del giudice, nel qual caso si sarebbe esposto al rischio di non poter esercitare il suo potere di riesame della sanzione, dal momento che, da un lato, in forza dell’articolo 167 del regolamento interno, in mancanza di una decisione dell’Ufficio di presidenza entro un termine di quattro settimane dopo la presentazione del ricorso, la sanzione contestata adottata dal presidente del Parlamento è considerata nulla e non avvenuta e, dall’altro, dalle disposizioni del regolamento interno non risulta che l’Ufficio di presidenza abbia la possibilità di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente in attesa dell’esito di un procedimento giurisdizionale.

76      In tali circostanze, il diritto al ricorso effettivo e il principio di buona amministrazione della giustizia richiedono, in modo combinato, che il giudice sia investito, contemporaneamente, nel caso di specie, della legittimità delle decisioni che costituiscono una stessa e unica controversia, ossia, nella specie, la decisione che constata l’esistenza di fatti configuranti molestie psicologiche e quella, da essa dipendente, che si pronuncia sulla sanzione da infliggere a fronte di tali fatti.

77      Pertanto, si deve ritenere che, poiché la decisione del presidente sulla situazione di molestie è inscindibilmente legata a quella sanzionatoria, il termine del ricorso di annullamento contro la prima abbia iniziato a decorrere, come per la seconda, soltanto a partire dalla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento adottata a seguito del ricorso interno fondato sull’articolo 167 del regolamento interno (v. precedente punto 52).

78      Di conseguenza, si deve ritenere che la domanda di annullamento della decisione del presidente sulla situazione di molestie non possa essere considerata tardiva ed è quindi ricevibile.

5.      Nel merito

79      Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che, nel corso del procedimento che ha portato, da un lato, alla qualificazione del suo comportamento come costitutivo di molestie e, dall’altro, all’imposizione di una sanzione, ella non ha avuto accesso, benché ne abbia fatto richiesta, né agli elementi del fascicolo d’indagine, né alle denunce depositate dai due APA, né alle dichiarazioni rese da questi ultimi dinanzi al comitato consultivo.

80      Tale argomentazione è contestata dal Parlamento.

a)      Sulla ricevibilità del motivo

81      Con un quesito scritto, il Tribunale ha chiesto alle parti se la cosiddetta regola di «concordanza» tra il reclamo e il ricorso fosse applicabile nella presente controversia e quale sarebbe l’incidenza di tale eventuale applicazione, atteso che detta regola esige, a pena di irricevibilità, che un motivo o una censura presentati dinanzi al giudice dell’Unione lo siano già stati nell’ambito del procedimento precontenzioso o che essi si ricolleghino strettamente ad una critica sollevata nello stesso contesto.

82      Il Parlamento ha risposto che, se tale regola fosse applicabile al caso di specie, il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa dovrebbe essere dichiarato irricevibile, in quanto non era stato sollevato dalla ricorrente nell’ambito del suo ricorso interno dinanzi all’Ufficio di presidenza del Parlamento.

83      La tesi sostenuta dal Parlamento è contestata dalla ricorrente.

84      A tale riguardo, occorre ricordare che il ricorso è fondato sull’articolo 263 TFUE e non già sull’articolo 270 TFUE.

85      Orbene, è nell’ambito delle controversie proposte sul fondamento di quest’ultima disposizione e a proposito del previo reclamo obbligatorio istituito dallo Statuto che è stata stabilita la regola della concordanza, ed essa non è stata estesa, in tale fase, dalla Corte o dal Tribunale, ai ricorsi che, in quanto proposti sulla base dell’articolo 263 TFUE, sono preceduti da una fase amministrativa.

86      Per quanto necessario, occorre ricordare che, nell’ambito dell’articolo 270 TFUE, la regola della concordanza tiene conto del contesto specifico disciplinato da tale disposizione. Secondo quest’ultima, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal regime applicabile agli altri agenti, i quali subordinano, in modo esplicito, la ricevibilità dei ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, da un lato, alla presentazione di un previo reclamo e, dall’altro, a una decisione esplicita o implicita di rigetto da parte dell’autorità che ha il potere di nomina.

87      Inoltre, occorre sottolineare al riguardo che né il regolamento interno né alcun altro testo applicabile nel caso di specie subordina la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione da un membro del Parlamento alla presentazione di un previo reclamo in seno al Parlamento. In mancanza di un testo del genere, alla luce del diritto a un ricorso effettivo previsto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, occorre dare alla ricorrente la possibilità di dedurre qualsiasi motivo dinanzi al giudice dell’Unione, ancorché ella non l’abbia fatto dinanzi all’Ufficio di presidenza del Parlamento.

88      Nel caso di specie, l’applicazione della regola della concordanza è ancor meno giustificata in quanto, come descritta dal Parlamento, la procedura di ricorso interno prevista dall’articolo 167 del regolamento interno può riguardare solo la sanzione. In tali circostanze, la ricerca di una composizione amichevole non può indurre a rimettere in discussione la constatazione di molestie, che può essere contestata soltanto dinanzi al giudice, e non si estende quindi all’insieme della controversia tra il deputato interessato e il Parlamento.

89      In ogni caso, il fatto che la ricorrente non abbia formulato in precedenza l’argomento relativo ai diritti della difesa è rimasto privo di incidenza sull’esame del ricorso interno, poiché, come indica ai punti 4 e 5 della sua decisione, l’Ufficio di presidenza del Parlamento, al momento di adottare la sua posizione, ha verificato che il procedimento seguito non fosse inficiato da alcun vizio palese tale da compromettere la legittimità della decisione di imporre una sanzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punti 37 e 38).

90      Pertanto, si deve ritenere che, per le ragioni sopra esposte, la regola della concordanza non sia applicabile ad una controversia come quella proposta dinanzi al Tribunale dalla ricorrente e, di conseguenza, che il primo motivo non possa essere dichiarato irricevibile per la motivazione che la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa non sarebbe stata invocata dinanzi all’Ufficio di presidenza del Parlamento nell’ambito del ricorso interno fondato sull’articolo 167 del regolamento interno.

b)      Sulla fondatezza del motivo

91      Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dispone che il diritto a una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

92      Nella sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 53), la Corte ha ricordato che il diritto di essere ascoltati previsto da tale disposizione garantiva a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che potesse incidere in modo negativo sui suoi interessi.

93      In applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha dichiarato, in un caso in cui il ricorso di annullamento era stato proposto da una persona molestata contro la decisione di rigetto della sua denuncia, che il comitato d’inchiesta, prima di presentare le sue raccomandazioni al presidente dell’istituzione e, in ogni caso, quest’ultimo, prima di adottare una decisione che recasse pregiudizio alla parte ricorrente, dovevano rispettare il suo diritto di essere ascoltata in qualità di denunciante (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 56).

94      Inoltre, la Corte ha ritenuto che, in quanto denunciante, la parte ricorrente aveva il diritto, al fine di essere in grado di presentare utilmente le proprie osservazioni, di essere informata, quanto meno in sintesi, delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni ascoltati, dal momento che tali dichiarazioni erano state utilizzate dal comitato d’inchiesta, nella sua relazione, per formulare raccomandazioni al presidente dell’istituzione di cui trattavasi, sulla base delle quali quest’ultimo aveva fondato la decisione controversa e la comunicazione di tale sintesi sarebbe dovuta avvenire nel rispetto degli eventuali legittimi interessi alla riservatezza (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 57).

95      Tale posizione è stata confermata nella sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punti da 57 a 62), nella quale, applicando la medesima disposizione, la Corte ha deciso, in un altro procedimento che ha condotto al rigetto di una denuncia per molestie, che, in quanto denunciante, la persona molestata aveva il diritto di farsi comunicare, quanto meno, una sintesi sia del parere del comitato consultivo sia dei resoconti di audizione dei testimoni, in quanto l’autorità incaricata di statuire sull’esistenza di molestie aveva fondato la decisione controversa su tali documenti.

96      Al punto 66 della sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490), la Corte ha precisato che, al fine di garantire la riservatezza delle testimonianze e gli obiettivi da essa tutelati, assicurandosi al contempo che la ricorrente fosse ascoltata utilmente prima che venisse adottata una decisione per essa lesiva, si poteva ricorrere a determinate tecniche quali l’anonimizzazione, la divulgazione della sostanza delle testimonianze sotto forma di sintesi o ancora la schermatura di talune parti del contenuto delle testimonianze.

97      Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 53), e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490), la persona che rivendicava il diritto di essere utilmente ascoltata, come indicato ai precedenti punti 93 e 95, era una denunciante che riteneva di essere stata oggetto di molestie.

98      Una siffatta situazione è diversa da quella riscontrata nella presente causa, in cui l’argomento riguardante un accesso insufficiente al fascicolo non è formulato dalla denunciante, bensì dalla persona accusata di molestie che è stata sanzionata per tale motivo.

99      In tal caso, è il principio generale del rispetto dei diritti della difesa, anch’esso invocato dalla ricorrente nell’ambito del suo primo motivo, ad applicarsi in tutta la sua ampiezza.

100    Secondo la giurisprudenza, tale principio generale si impone in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale in particolare quando il procedimento può sfociare in una sanzione (sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 92). Tale principio fondamentale del diritto dell’Unione deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma disciplinante il procedimento di cui trattasi (sentenze del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, EU:C:1986:302, punto 27; del 9 novembre 2006, Commissione/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 37, e del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 72).

101    Secondo giurisprudenza costante, i diritti della difesa includono il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo e sono diritti fondamentali costituenti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e consacrati dalla Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

102    Tale principio si applica nel caso di specie, dal momento che il procedimento promosso nei confronti della ricorrente può sfociare, ed è sfociato, in una sanzione nei confronti di un membro del Parlamento per molestie.

103    In un procedimento volto a dimostrare l’esistenza di molestie, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa implica che, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, alla persona chiamata in causa, prima dell’adozione della decisione per essa lesiva, siano comunicati tutti gli elementi del fascicolo, a carico e a discarico, riguardanti dette molestie e che sia ascoltata sugli stessi.

104    La comunicazione di tutti gli elementi del fascicolo è del resto espressamente prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto per le persone alle quali si applica il medesimo e sottoposte a un’indagine disciplinare a seguito di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

105    Nella specie, dal fascicolo e dall’udienza emerge che, durante il procedimento che ha condotto all’accertamento della situazione di molestie e all’imposizione della sanzione, se è pur vero che, con lettera del 23 febbraio 2018, la ricorrente è stata informata del contenuto delle denunce dei due APA, ella non ha avuto accesso né alle dichiarazioni rese da questi ultimi il 27 febbraio 2018 dinanzi al comitato consultivo né agli elementi del fascicolo, in particolare ai messaggi di posta elettronica e ai messaggi di testo, ove tali diverse informazioni sono state prese in considerazione per concludere nel senso dell’esistenza di molestie e sanzionare la ricorrente.

106    In udienza, il Parlamento ha sostenuto di aver rispettato il principio del rispetto dei diritti della difesa, ma di non essere tenuto a consentire alla ricorrente di accedere integralmente al fascicolo. In ogni caso, esso fa valere anzitutto che, in nessun momento, la ricorrente avrebbe chiesto l’accesso al fascicolo. Inoltre, la comunicazione dei messaggi di posta elettronica e dei messaggi di testo sui quali il comitato consultivo e poi il presidente del Parlamento si sono fondati per adottare, rispettivamente, il parere e la decisione avrebbe incontrato difficoltà inerenti al carattere riservato di tali documenti. Infine, la comunicazione di tali elementi non sarebbe stata necessaria in quanto, essendo stati inviati alla ricorrente o dalla stessa provenienti, ella avrebbe avuto conoscenza del loro contenuto.

107    Per quanto riguarda il primo argomento, occorre ricordare che, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, nell’ambito di un procedimento per molestie, l’accesso al fascicolo non può essere subordinato a una richiesta della persona interessata. Infatti, spetta all’autorità competente, che conduce il procedimento promosso nei confronti di tale persona, rispettare tutte le dovute garanzie, in particolare quelle attinenti ai diritti della difesa, senza attendere di esservi invitata.

108    Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre constatare che, nella sua argomentazione, il Parlamento ha menzionato, in termini generali, la necessità di tutelare i denuncianti per spiegare che l’accesso ai documenti di cui trattasi era stato limitato nel procedimento considerato, senza individuare le informazioni che, a motivo delle loro particolarità, avrebbero richiesto una forma di riservatezza, né le ragioni che l’avrebbero giustificata.

109    In ogni caso, occorre ricordare che la riservatezza può essere garantita ricorrendo a diverse tecniche quali l’anonimizzazione, la divulgazione della sostanza degli elementi del fascicolo sotto forma di sintesi o la schermatura di talune parti del loro contenuto (sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 66).

110    Riguardo al terzo argomento, che, del resto, è in contraddizione con il secondo, occorre rilevare che, per poter garantire la propria difesa, la persona chiamata in causa deve avere la possibilità di conoscere con precisione gli elementi del fascicolo sui quali sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti nelle decisioni che la riguardano.

111    In udienza, il Parlamento ha sostenuto che spettava ad esso individuare gli elementi da comunicare alla persona accusata di molestie, mentre gravava su quest’ultima l’onere di richiedere i documenti sui quali tali elementi si fondavano qualora lo avesse ritenuto necessario.

112    Tale argomento non può essere accolto. Nell’ambito di un procedimento per molestie, spetta agli organi competenti comunicare all’interessato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, non solo gli elementi sui quali si fondano le accuse di molestie, ma anche i documenti a sostegno di tali accuse, come quelli, eventualmente, che consentirebbero di confutarli, dovendo l’interessato avere la possibilità di determinare da solo come preparare e motivare la propria difesa.

113    Pertanto, gli argomenti invocati dal Parlamento in senso contrario all’applicazione nel caso di specie del principio del rispetto dei diritti della difesa devono essere respinti.

114    Di conseguenza, occorre constatare che, nel caso di specie, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa è stato violato.

c)      Sulle conseguenze della violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa

115    Secondo la giurisprudenza, una violazione dei diritti della difesa giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 76).

116    Per la Corte, tale requisito è soddisfatto qualora, non avendo avuto accesso ai documenti che dovevano esserle comunicati in applicazione del rispetto dovuto ai diritti della difesa, una ricorrente non abbia potuto far valere utilmente le proprie osservazioni (v., in tal senso, sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punti 77 e 78, e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 73) e sia stata così privata di una possibilità, anche minima, di garantire meglio la propria difesa (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punto 56).

117    In un caso del genere, la mancata comunicazione degli elementi del fascicolo sui quali l’amministrazione si è fondata incide, infatti, inevitabilmente, alla luce della tutela dovuta ai diritti della difesa, sulla regolarità degli atti adottati al termine di un procedimento che possa recare pregiudizio alla ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 78, e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 73).

118    Nel caso di specie, dal fascicolo e dall’udienza emerge che, durante il procedimento che la riguardava, la ricorrente non ha avuto accesso né alle dichiarazioni rese dai due APA il 27 febbraio 2018 dinanzi al comitato consultivo né all’intero fascicolo, in particolare al contenuto integrale dei messaggi di posta elettronica o dei messaggi di testo sui quali si fondavano le accuse, mentre tali informazioni sono state prese in considerazione nella constatazione di molestie e nell’imposizione della sanzione.

119    A tale riguardo, occorre ricordare che la definizione di molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, che coincide con quella di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015, implica una qualificazione contestuale degli atti e dei comportamenti dei funzionari e degli agenti, che non è sempre semplice da effettuare (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, punto 99, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 75).

120    In tali circostanze, si deve ritenere, sul fondamento della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 115 a 117, che dal momento che la ricorrente non ha avuto accesso al contenuto integrale del fascicolo, essa sia stata privata, nel caso di specie, di una possibilità di garantire meglio la propria difesa e che tale irregolarità abbia inciso, inevitabilmente, sul contenuto delle decisioni adottate sull’esistenza delle molestie e sulla sanzione.

121    Occorre pertanto determinare in che misura la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa abbia inciso sulla legittimità delle diverse decisioni impugnate.

1)      Sulla decisione del presidente sulla situazione di molestie

122    La decisione del presidente sulle molestie è la prima ad essere stata adottata in esito al procedimento viziato dalla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa sopra constatata.

123    Dal momento che è stata adottata senza che il presidente abbia potuto disporre delle informazioni e degli argomenti che la ricorrente avrebbe potuto sviluppare se, conformemente a tale principio, ella fosse stata messa in condizione di prendere conoscenza degli elementi del fascicolo sui quali esso intendeva fondarsi, tale decisione deve essere annullata.

2)      Sulla decisione sanzionatoria del presidente

124    È evidente che la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa sopra constatata incide altresì sulla legittimità della decisione sanzionatoria del presidente. Infatti, essa ha come fondamento i fatti contestati di molestie sulla cui constatazione a sua volta incide una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

125    Di conseguenza, la decisione sanzionatoria del presidente deve essere annullata per violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

3)      Sulla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento

126    Il Parlamento ritiene che la decisione del suo Ufficio di presidenza riguardi soltanto la sanzione, di modo che la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, che riguarderebbe unicamente la decisione del presidente sulla situazione di molestie, non potrebbe incidere sulla stessa.

127    Occorre sottolineare che la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento conferma la decisione sanzionatoria del presidente e che essa ha altresì come fondamento i fatti contestati di molestie sulla cui constatazione incide una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa. L’illegittimità che inficia tale constatazione comporta quindi necessariamente l’illegittimità della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento.

128    È vero che, nella sua decisione, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha delimitato il compito che doveva svolgere nell’ambito del reclamo fondato sull’articolo 167 del regolamento interno indicando, al punto 4, da un lato, di essere «competente a riesaminare (…) solo la sanzione stessa» e, dall’altro, che un riesame vertente sul «merito» della decisione sulle molestie o sui «fatti» sottesi alla decisione di imporre una sanzione non rientrava nelle sue competenze.

129    Ciò non toglie che, al medesimo punto 4 della sua decisione, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha ammesso di aver proceduto ad una verifica della regolarità del procedimento che aveva portato all’adozione della decisione sulla situazione di molestie.

130    Così, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha indicato che, «al fine di rendere efficace il ricorso, [esso aveva ritenuto] opportuno effettuare un controllo limitato alla verifica che la constatazione delle molestie psicologiche esercitate [fosse] stata effettuata in condizioni adeguate e che, più precisamente, la procedura seguita non [fosse] stata macchiata da vizio palese che [potesse] incidere sulla legittimità della decisione di imporre una sanzione».

131    Nello stesso senso, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha affermato, al punto 5 della sua decisione, che il procedimento non era inficiato da alcun vizio che mettesse in discussione la validità della decisione relativa alla situazione di molestie e a quella relativa alla sanzione. Esso ha infatti dichiarato che, «[s]ulla base di ciò, l’Ufficio [riteneva] che la constatazione del [p]residente (…) relativa alle molestie psicologiche esercitate [fosse] stata effettuata in condizioni adeguate e che la procedura seguita non [fosse] macchiata da vizio palese che potrebbe incidere sulla legittimità della decisione di imporre una sanzione».

132    Pertanto, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha fondato la sua decisione su una valutazione che, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 91 a 114, è stata effettuata in violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

133    Tale decisione deve quindi essere annullata per violazione di detto principio.

4)      Conclusione sulla domanda di annullamento

134    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere, senza che sia necessario esaminare né le altre censure contenute nel primo motivo, né gli ulteriori motivi sollevati dalla ricorrente, né le sue domande di presentazione di prove e di offerte di prova, né le sue domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori, che la decisione del presidente sulla situazione di molestie, la decisione sanzionatoria del presidente e la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento devono essere annullate.

C.      Sulla domanda diretta alla derubricazione della sanzione disciplinare inflitta a quella prevista all’articolo 166, paragrafo 4, lettera a), del regolamento interno

135    Nelle conclusioni del ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in via subordinata, «ritenere eccessiva e/o sproporzionata la sanzione disciplinare irrogata» e «derubricarla all’ipotesi di cui all’articolo 166, lettera a), del regolamento interno». La sanzione prevista da quest’ultima disposizione è la nota di biasimo.

136    Poiché la domanda menzionata al precedente punto 135 è subordinata rispetto alla domanda di annullamento e quest’ultima è stata accolta, non occorre statuire sulla stessa.

D.      Sulla domanda di risarcimento

1.      Sulla domanda di risarcimento pecuniario

137    Nel ricorso, la ricorrente chiede la condanna del Parlamento al pagamento di un importo di EUR 50 000 ovvero nella misura maggiore o minore che il Tribunale stabilirà in via equitativa per il comportamento tenuto dal suo presidente e dai membri del suo Ufficio di presidenza. La sanzione inflitta alla ricorrente sarebbe stata particolarmente afflittiva in considerazione del suo carattere ingiusto e in quanto avrebbe avuto risalto mediatico non solo all’interno del Parlamento ma anche negli Stati membri.

138    Nella replica, la ricorrente afferma di aver subito tre tipi di danni, vale a dire, in primo luogo, un danno patrimoniale derivante dalla perdita dell’indennità di soggiorno per dodici giorni e dal fatto che ella ha dovuto accontentarsi dell’apporto di una sola assistente parlamentare accreditata, in secondo luogo, un danno morale derivante dal depauperamento della sua immagine a causa della rilevanza mediatica della sanzione comminata e, in terzo luogo, un danno derivante dalla sua espulsione dal Movimento 5 stelle.

139    Il Parlamento ritiene che tale domanda debba essere respinta in quanto, in via principale, irricevibile e, in subordine, infondata.

140    A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell’indennità di soggiorno per dodici giorni è una possibile conseguenza del seguito da dare all’annullamento della decisione sanzionatoria del presidente e della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento. Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Nella ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa, spetta all’istituzione dalla quale emana l’atto annullato stabilire quali provvedimenti siano necessari all’esecuzione di una sentenza di annullamento (v. sentenza del 5 settembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

141    Inoltre, per quanto riguarda la circostanza che la ricorrente ha dovuto accontentarsi dell’apporto di una sola assistente parlamentare accreditata, occorre constatare che non è illegittimo per un’istituzione adottare disposizioni al fine di allontanare le persone che denunciano molestie da quella che ne è accusata.

142    Per la restante parte, le domande della ricorrente mirano al risarcimento di un danno morale.

143    A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato (sentenze del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22, e del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127), a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale distinto dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e che non possa essere integralmente risarcito da tale annullamento (sentenza del 31 maggio 2018, Korwin-Mikke/Parlamento, T‑352/17, EU:T:2018:319, punto 78).

144    Nel caso di specie, l’annullamento delle decisioni impugnate deve essere considerato sufficiente, tanto più che la decisione del Tribunale sul motivo vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa non pregiudica l’esistenza o meno di molestie.

145    Ad abundantiam, occorre rilevare che la ricorrente non ha esposto, conformemente alle norme applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale, gli elementi volti a dimostrare la responsabilità del Parlamento per quanto riguarda l’asserito danno morale.

146    Orbene, secondo una giurisprudenza costante, per essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che la parte ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenza del 20 luglio 2017, ADR Center/Commissione, T‑644/14, EU:T:2017:533, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

147    Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato, nel ricorso, in cosa consistesse «il comportamento [del] presidente [del Parlamento] e [dei] membri [del suo] Ufficio di presidenza» che sarebbe stato all’origine di tale danno morale e il nesso di causalità tra tale comportamento e detto danno. Ella non ha neppure spiegato ciò che aveva subito a titolo personale.

148    Inoltre, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura «[l]e prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie».

149    Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto le prove del danno morale subito in allegato al ricorso, pur essendo anteriori a quest’ultimo. Infatti, le diverse pubblicazioni risalgono ad ottobre 2018 e la decisione con cui ella è stata esclusa dal suo partito è datata 31 dicembre 2018.

150    Certamente, secondo l’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, «[l]e parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato».

151    Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali gli elementi di prova da ella prodotti lo siano stati tardivamente.

152    In tali circostanze, la domanda di risarcimento pecuniario deve essere respinta.

2.      Sulle altre domande di risarcimento

153    Al punto 63 del ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale «condanni il Parlamento (…) a porre in essere condotte riparatorie consistenti (…) nel comunicare la decisione assunta nella seduta plenaria del Parlamento (…) e nel dare notizia ai maggiori organi di informazione a cura e spese del Parlamento (…), nonché a tutte quelle comunicazioni pubblicitarie idonee a restituire la giusta considerazione [della ricorrente]». Parimenti, nelle conclusioni del ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al presidente di rendere pubblica in seduta plenaria l’informazione relativa all’esistenza del risarcimento.

154    Come sottolineato dal Parlamento, il giudice dell’Unione non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni a un’istituzione o a un organo dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2019, HJ/EMA, T‑881/16, non pubblicata, EU:T:2019:5, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

155    Secondo la giurisprudenza, tale principio non comporta soltanto il rigetto delle conclusioni formulate nell’ambito di un ricorso di annullamento e dirette ad ordinare all’istituzione o all’organo convenuto di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta, a motivo dell’incompetenza del Tribunale, ma si applica, in linea di principio, anche ad un ricorso diretto al risarcimento dei danni nell’ambito del quale una parte ricorrente chiede la condanna di un’istituzione ad adottare provvedimenti determinati al fine di risarcire il danno asserito (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2019, HJ/EMA, T‑881/16, non pubblicata, EU:T:2019:5, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

156    Occorre pertanto respingere le domande volte al risarcimento dei danni consistenti nel «comunicare la decisione assunta nella seduta plenaria del Parlamento (…) e nel dare notizia ai maggiori organi di informazione a cura e spese del Parlamento (…), nonché a tutte quelle comunicazioni pubblicitarie idonee a restituire la giusta considerazione [della ricorrente]».

IV.    Sulle spese

157    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

158    A norma dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

159    In forza dell’articolo 135 del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

160    Nel caso di specie, ragioni di equità richiedono che, sebbene la domanda di risarcimento della ricorrente sia stata respinta, il Parlamento sia condannato a sopportare la totalità delle proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, essendo rimasto sostanzialmente soccombente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Sono annullate la decisione del presidente del Parlamento europeo del 2 ottobre 2018 che qualifica come molestie psicologiche la condotta della sig.ra Giulia Moi nei confronti di due suoi assistenti parlamentari accreditati, la decisione del presidente del Parlamento del 2 ottobre 2018 che impone alla sig.ra Moi, a titolo di sanzione per la sua condotta nei confronti di due suoi assistenti parlamentari, qualificata come molestie psicologiche la perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dodici giorni e la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 novembre 2018 concernente il reclamo presentato dalla sig.ra Moi il 16 ottobre 2018 conformemente all’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.


3)      Il Parlamento è condannato alle spese.

Gervasoni

Madise

Nihoul

Frendo

 

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 febbraio 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      Conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale, con decisione del cancelliere un dato è stato occultato e sostituito dalla dicitura [dato personale]nella versione pubblica della sentenza.