Language of document : ECLI:EU:C:2016:118





Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016 –
Commissione / Paesi Bassi

(causa C‑22/15) (1)

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Esenzione della locazione di posti d’ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni ai membri di associazioni di sport nautici nell’ambito di attività di navigazione o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell’educazione fisica – Beneficio dell’esenzione limitato ai membri di associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi – Esclusione – Articolo 133, primo comma, lettera d)»

1.                     Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione di talune prestazioni di servizi aventi uno stretto collegamento con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che praticano dette attività – Normativa nazionale che esenta la locazione di posti d’ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni ai membri di associazioni di sport nautici nell’ambito di attività di navigazione o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell’educazione fisica – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] (v. punti 21‑25, 28, 29)

2.                     Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione di talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che praticano dette attività – Normativa nazionale che limita l’esenzione alle associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m) e 133, comma 1, d)] (v. punti 43‑44)

Dispositivo

1)

Il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di questa direttiva:

–        esentando dall’imposta sul valore aggiunto, nell’ambito di attività di navigazione o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell’educazione fisica, la locazione di posti d’ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni ai membri di associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi, e

–        limitando, quando la locazione di posti d’ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni viene effettuata a persone che praticano lo sport e la locazione è strettamente connessa e indispensabile alla pratica di tale sport , l’esenzione dalla locazione alle associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


1 –      GU C 228 del 13.7.2015.