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Ricorso proposto il 15 febbraio 2021 – Portogallo / Commissione

(Causa T-95/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M. J. Marques, L. Borrego e A. M. Soares de Freitas, agenti, assistiti da M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    ordinare che siano versati agli atti i documenti relativi alla procedura amministrativa sfociata nell’adozione della decisione impugnata, conformemente a quanto richiesto nel presente atto introduttivo;

annullare l’articolo 1, nonché gli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, C(2020)8550 final, «relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) - Regime III»;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la misura di cui trattasi ha carattere generale e non è selettiva, e non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo1, TFUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, in ogni caso, la Commissione non ha dimostrato che erano soddisfatti il criterio della distorsione della concorrenza e il criterio dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in relazione all’applicazione degli articoli 108 TFUE e da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589, trattandosi di aiuti esistenti.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto in relazione alla decisione, dal momento che il Regime III della Zona Franca di Madeira (ZFM) è stato eseguito in conformità alle decisioni della Commissione del 2007 e del 2013 e agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE.

Quinto motivo, vertente su un errore in relazione agli elementi di fatto della decisione e/o alla sua insufficiente motivazione, in quanto gli obblighi previsti dal regime fiscale e la vigilanza sullo stesso da parte delle autorità nazionali sono atti a svolgere un controllo del Regime III della ZFM.

Sesto motivo, vertente su un errore in relazione agli elementi di fatto della decisione e/o alla sua insufficiente motivazione, in quanto la Repubblica portoghese ha effettuato controlli riguardo al requisito della creazione/conservazione di posti di lavoro.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione. La ricorrente deduce, in particolare, la violazione dei diritti della difesa e dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, nonché la mancanza di motivazione.

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