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Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad - Bulgaria) – Procedimento avviato da « Profi Credit Bulgaria » EOOD, « Agentsia za sabirane na vzemania » EAD, « City Cash » OOD

(Causa C-425/231 , City Cash e a.)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Esame d’ufficio – Clausole abusive – Domanda d’ingiunzione di pagamento – Individuazione specifica degli importi reclamati – Istruzioni del giudice di grado superiore relative all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento – Obbligo del giudice di grado inferiore di conformarsi a tali istruzioni)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: «Profi Credit Bulgaria» EOOD, «Agentsia za sabirane na vzemania» EAD, «City Cash» OOD.

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale secondo cui un giudice investito di una domanda di emanazione di un’ingiunzione di pagamento relativa a una quota di crediti derivanti da un contratto di credito al consumo non può richiedere al creditore di indicare l’importo delle singole rate di cui viene chiesto il pagamento al consumatore e, pertanto, è tenuto a emettere l’ingiunzione di pagamento chiesta per l’intero importo rivendicato, quando, in mancanza di detta indicazione, è impossibile per tale giudice distinguere le pretese derivanti dalle clausole abusive dal resto della domanda e, di conseguenza, respingere tale domanda solo per la parte delle pretese derivante da dette clausole.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

dev’essere interpretato nel senso che:

fatto salvo il principio dell’autorità della cosa giudicata, esso osta a che un giudice nazionale, che deve statuire a seguito del rinvio di una causa da parte di un giudice di grado superiore, sia vincolato, conformemente al diritto procedurale nazionale, da istruzioni emanate dal giudice di grado superiore che lo obbligano a emettere un’ingiunzione di pagamento, se tale giudice ritiene che tali istruzioni non tengano conto delle conseguenze giuridiche della natura abusiva di una clausola di un contratto di credito al consumo.

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1 GU C, C/2023/118.