Language of document : ECLI:EU:T:2018:964

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 dicembre 2018 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Impieghi tipo – Disposizioni transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo – Articolo 31 dell’allegato XIII dello Statuto – Assistenti in transizione – Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto consentita solamente all’interno della carriera corrispondente all’impiego tipo occupato – Accesso all’impiego tipo “assistente superiore” (AST 10) unicamente secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto – Parità di trattamento – Perdita dell’idoneità alla promozione al grado AST 10 – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑525/16,

GQ, funzionario della Commissione europea, e gli altri funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e G. Gattinara, successivamente da G. Gattinara e C. Berardis‑Kayser e, infine, da G. Gattinara e G. Berscheid, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente da M. Dean e N. Chemaï, successivamente da J. Steele, L. Deneys e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da M. Bauer e E. Rebasti, successivamente da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni della Commissione con le quali l’autorità che ha il potere di nomina di detta istituzione ha inquadrato i ricorrenti nell’impiego tipo «assistente in transizione», con conseguente perdita, con effetto dal 1o gennaio 2014, dell’idoneità alla promozione al grado superiore, come confermate dalla decisione di detta autorità del 3 luglio 2014, recante rigetto dei reclami proposti dai ricorrenti tra l’11 e il 28 marzo 2014,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        GQ e gli altri sette ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono funzionari della Commissione europea appartenenti al gruppo di funzioni degli assistenti (AST) di grado AST 9.

2        Dall’allegato I, sezione A, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2013 (in prosieguo: lo «Statuto del 2004»), risulta che i funzionari del gruppo di funzioni degli assistenti, inquadrati conformemente all’articolo 5 di detto Statuto, potevano avanzare dal grado AST 1 al grado AST 11 mediante promozione ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Statuto, procedura che, «comporta[ndo] per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene», «è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi». Pertanto, sotto la vigenza di tale Statuto, i funzionari che occupavano un posto di assistente di grado AST 9 erano idonei alla promozione al grado AST 10 e successivamente al grado AST 11 ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Statuto.

3        Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15) è entrato in vigore il 1o novembre 2013. I considerando 17, 18 e 19 di detto regolamento sono così formulati:

«(17)      Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio e presentare proposte adeguate in merito all’articolo 5, paragrafo 4, all’allegato I, sezione A e all’articolo 45, paragrafo 1, dello statuto [del 2004], al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado e per garantire che venga posto maggiormente l’accento sul livello di responsabilità all’atto di procedere all’esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione.

(18)      Tenuto conto di tale richiesta, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento di capacità e competenze, nonché all’espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

(19)      Le carriere dei gruppi di funzioni [degli amministratori (AD) e degli assistenti (AST)] dovrebbero essere ristrutturate in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di funzionari che esercitino in tale gruppo di funzioni il più alto livello di responsabilità. Pertanto gli amministratori possono avanzare fino al grado AD 12 a meno che non siano nominati in posizioni specifiche superiori a tale grado e i gradi AD 13 e 14 dovrebbero essere riservati al personale che svolge compiti di rilevante responsabilità. Analogamente, i funzionari di grado AST 9 possono essere promossi al grado AST 10 unicamente secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto».

4        L’articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari, nella versione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 (in prosieguo: il «nuovo Statuto» o lo «Statuto»), così dispone:

«Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all’allegato I, sezione A[, del nuovo Statuto]. Sulla base di tale tabella, l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo».

5        Dall’allegato I del nuovo Statuto, sezione A, rubricata «Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4», punto 2, risulta che, per quanto riguarda il gruppo di funzioni AST:

–        i funzionari neoassunti nell’impiego tipo «assistente» possono avanzare dal grado AST 1 al grado AST 9;

–        i funzionari neoassunti nell’impiego tipo «assistente superiore» possono avanzare dal grado AST 10 al grado AST 11.

6        Ai sensi dell’allegato I, sezione A, punto 2, del nuovo Statuto, l’«assistente» «svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o [esercita] la funzione di assistente personale di un membro dell’istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello superiore equivalente». L’«assistente superiore», invece, «svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico».

7        L’articolo 45 dello Statuto del 2004 è inoltre stato modificato mediante l’aggiunta, nella versione di tale disposizione che figura nel nuovo Statuto, della frase seguente: «Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, [dello Statuto,] i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore».

8        Nell’ambito delle misure transitorie di cui all’allegato XIII del nuovo Statuto, l’articolo 31 di tale allegato dispone quanto segue:

«1.      In deroga all’allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:

Assistente di livello superiore in transizione

AST 10 – AST 11

Assistente in transizione

AST 1 – AST 9

Assistente amministrativo in transizione

AST 1 – AST 7

Agente di supporto in transizione

AST 1 – AST 5


2.      Con effetto al 1o gennaio 2014, l’autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in attività di servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo:

a)      i funzionari di grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2013 sono inquadrati come [“]assistenti di livello superiore in transizione[”];

b)      i funzionari non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all’ex categoria B o alle ex categorie C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST, nonché i funzionari di grado AST assunti dopo il 1o maggio 2004, sono inquadrati come [“]assistenti in transizione[”];

c)      i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all’ex categoria C sono inquadrati come [“]assistenti amministrativi in transizione[”];

d)      i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all’ex categoria D sono inquadrati come [“]agenti di supporto in transizione[”].

3.      L’inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione possono essere inquadrati come assistenti quali definiti all’allegato I, sezione A, soltanto secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto. La promozione è consentita solamente all’interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

(…)».

9        Il 16 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 8968 final, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 del nuovo Statuto, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55‑2013 del 19 dicembre 2013. Ai sensi dell’articolo 3, secondo trattino, di dette disposizioni generali di esecuzione, «[il] funzionario può essere oggetto di una decisione di promozione soltanto se», «al momento dell’avvio dell’esercizio di promozione (…), occupa un posto corrispondente a uno degli impieghi tipo per il grado al quale può essere promosso, indicati nell’allegato I, sezione A, all’articolo 30, paragrafo 1, o all’articolo 31, paragrafo 1, dell’allegato XIII [del nuovo] statuto».

10      In seguito all’entrata in vigore, il 1o gennaio 2014, delle misure menzionate nei precedenti punti da 3 a 9, i ricorrenti sono stati inquadrati nell’impiego tipo «assistente in transizione», il che implica che le loro carriere erano limitate ai gradi da AST 1 a AST 9. L’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione ha quindi modificato, nel sistema informatico di gestione del personale denominato «SysPer 2» (in prosieguo: il «SysPer 2»), i fascicoli individuali dei ricorrenti indicando nei medesimi che essi occupavano un posto rientrante in tale impiego tipo, con la conseguenza che, con effetto dal 1o gennaio 2014, essi non erano più idonei alla promozione al grado superiore AST 10.

11      Tra l’11 e il 28 marzo 2014, i ricorrenti hanno proposto ciascuno un reclamo, in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso le decisioni dell’APN, di portata sia generale che individuale, dirette a bloccare qualsiasi promozione dei ricorrenti al grado AST 10 nell’ambito dell’esercizio di promozione annuale di cui all’articolo 45 dello Statuto.

12      Con decisioni del 3 luglio 2014, redatte in termini identici, l’APN ha respinto i reclami dei ricorrenti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 17 ottobre 2014 e iscritto a ruolo con il numero F‑111/14, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

14      Con decisione del 26 novembre 2014, il presidente della Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica, sentite le parti, ha deciso di sospendere il presente procedimento fino al passaggio in giudicato delle decisioni che concludono i procedimenti nelle cause U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14) e USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14).

15      Rispettivamente il 10 dicembre 2014 e il 20 gennaio 2015, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno chiesto di intervenire, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, a sostegno delle conclusioni della Commissione. Essi sono stati informati a tale proposito che le loro domande sarebbero state trattate al momento della ripresa del procedimento.

16      In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016 e deve ora essere trattata conformemente al regolamento di procedura del Tribunale. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑525/16 e assegnata alla Prima Sezione.

17      In seguito alla pronuncia della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), successivamente della sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14, EU:T:2017:813), e della constatazione della mancata impugnazione di tali decisioni entro il termine di cui all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento è ripreso nella presente causa e la Commissione è stata quindi invitata a presentare il controricorso, ciò che essa ha fatto nel termine impartito, ossia il 15 aprile 2018.

18      Con decisione del 17 aprile 2018, il Parlamento e il Consiglio sono stati autorizzati ad intervenire, ai sensi dell’articolo 144 del regolamento di procedura, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

19      Rispettivamente il 29 e il 30 maggio 2018, il Parlamento e il Consiglio hanno depositato le loro memorie di intervento, sulle quali le parti principali non hanno formulato osservazioni.

20      Il 30 maggio 2018 i ricorrenti hanno depositato la replica nel contesto del secondo scambio di memorie autorizzato dal Tribunale.

21      In seguito alla presentazione, nella causa GM e a./Commissione (T‑539/16), di una domanda di riunione di tale procedimento con la presente causa, le parti sono state sentite sul punto e non hanno sollevato alcuna obiezione a tale proposito.

22      Dopo il deposito della controreplica in data 18 luglio 2018, è stata chiusa la fase scritta del procedimento.

23      Con decisione del 28 giugno 2018, sentite le parti, la presente causa è stata riunita alle cause T‑526/16 (FZ e a./Commissione) e T‑540/16 (FZ e a./Commissione) ai fini della fase orale del procedimento.

24      Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 17 ottobre 2018. Nel corso dell’udienza, il Tribunale ha invitato la Commissione a fornirgli, entro due settimane, talune informazioni sull’attuale posizione statutaria dei ricorrenti. In seguito alla risposta trasmessa dalla Commissione il 31 ottobre 2018 e alle osservazioni dei ricorrenti del 13 novembre seguente, è stata chiusa la fase orale del procedimento.

25      I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        in via principale,

–        accertare l’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto nonché delle relative misure transitorie;

–        annullare le decisioni dell’APN, di portata sia generale che individuale, di bloccare qualsiasi possibilità di promozione che li riguarda, in quanto funzionari di grado AST 9, nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione del 2014;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        in subordine,

–        annullare le decisioni, di portata sia generale che individuale, di bloccare qualsiasi possibilità di promozione relativa ai ricorrenti, in quanto funzionari di grado AST 9, nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione del 2014;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

27      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia respingere «gli argomenti [dei] ricorrent[i] volti ad ottenere una dichiarazione di inapplicabilità dell’articolo 45 del [nuovo] Statuto».

28      Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del ricorso

29      In via preliminare, pur concludendo che il ricorso è ricevibile, la Commissione sottolinea che esso riguarda in realtà soltanto le decisioni dell’APN di inquadrare i ricorrenti nell’impiego tipo «assistente in transizione», entrate in vigore il 1o gennaio 2014, e che, sotto tale profilo, gli atti in parola, che recano loro pregiudizio, sono stati oggetto di reclamo entro i termini previsti dallo Statuto.

30      Atteso che l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto è una condizione indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso proposto dai funzionari avverso l’istituzione cui appartengono, occorre, nelle circostanze del caso di specie, determinare anzitutto quali atti intendano contestare i ricorrenti con il presente ricorso e valutare se essi costituiscano atti che arrecano loro pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 39, e ordinanza del 16 luglio 2015, FG/Commissione, F‑20/15, EU:F:2015:93, punto 43).

31      A tale proposito, contrariamente a quanto accaduto per i funzionari che occupavano posti di amministratore, i quali potevano essere inquadrati in diversi impieghi tipo, come quelli di «amministratore di livello superiore in transizione», «amministratore in transizione», «amministratore», «consigliere o equivalente» o «capo unità o equivalente» (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 40, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 43), è vero che nella fattispecie l’APN non aveva altra scelta se non inquadrare i funzionari che al 31 dicembre 2013 occupavano un impiego di assistente AST 9 esclusivamente nell’impiego tipo «assistente in transizione» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XIII del nuovo Statuto.

32      Tuttavia, come sottolinea la Commissione, anche qualora l’APN si limiti ad applicare le disposizioni dello Statuto recentemente entrate in vigore, la decisione che applica queste ultime per la prima volta può essere considerata un atto che arreca pregiudizio (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 1985, Agostini e a./Commissione, 233/83, EU:C:1985:291, punto 13, e del 20 luglio 2017, Barnett e Mogensen/Commissione, T‑148/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:539, punto 47).

33      Orbene, anche se, alla luce del tenore letterale dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, sono state adottate in forza di una competenza vincolata, le decisioni dell’APN di inquadrare i ricorrenti nell’impiego tipo «assistente in transizione» con effetto dal 1o gennaio 2014, concretizzatesi nell’introduzione, in data 30 gennaio 2013, di un riferimento all’inquadramento dei ricorrenti in tale impiego tipo nei rispettivi fascicoli individuali tenuti nel SysPer 2 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), recano loro pregiudizio in quanto hanno l’effetto di privarli dell’idoneità alla promozione al grado AST 10 (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 42 e giurisprudenza citata, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 45). Inoltre, dette decisioni, in ogni caso, sono state impugnate con reclami proposti entro il termine di tre mesi, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

34      Pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile in quanto è diretto contro le decisioni impugnate. Inoltre, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, occorre prendere in considerazione la motivazione esposta nelle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti, motivazione che si presuppone coincida con quella delle decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59, e del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 22).

 Sulla domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità di talune disposizioni dello Statuto

35      Per quanto riguarda la domanda diretta a far sì che il Tribunale accerti l’illegittimità dell’articolo 45 del nuovo Statuto e delle relative misure transitorie, si deve ricordare che, certamente, nell’ambito di una domanda diretta all’annullamento di una decisione individuale che lo riguarda, un funzionario o agente può eccepire, in forza dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’atto di portata generale sulla base del quale è stata assunta detta decisione. Infatti, solo il giudice dell’Unione è autorizzato, ai sensi di quest’ultima disposizione, ad accertare l’illegittimità di un atto di portata generale e a trarre le conseguenze dell’inapplicabilità che ne deriva relativamente all’atto di portata individuale impugnato dinanzi ad esso (sentenza del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 49).

36      Tuttavia, l’accertamento di illegittimità da parte del giudice dell’Unione conformemente alle disposizioni dell’articolo 277 TFUE è privo di effetti erga omnes, in quanto, se pure comporta l’illegittimità della decisione individuale impugnata, tuttavia lascia sussistere l’atto di portata generale nell’ordinamento giuridico senza pregiudicare la legittimità degli altri atti che siano stati adottati sul suo fondamento e che non siano stati impugnati entro il termine di ricorso (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, EU:C:1974:16, punti 37 e 38, e del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 53).

37      Ne consegue che, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il giudice dell’Unione è senz’altro competente ad accertare in via incidentale l’illegittimità di una disposizione di portata generale sulla quale si fonda l’atto impugnato. Tuttavia, esso non è competente ad eseguire accertamenti del genere nel dispositivo delle sue sentenze (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2009, Ramaekers‑Jørgensen/Commissione, F‑74/08, EU:F:2009:142, punto 37).

38      Di conseguenza, come sostiene giustamente la Commissione, la domanda diretta a far sì che il Tribunale accerti l’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto, nonché delle relative misure transitorie, deve essere dichiarata manifestamente irricevibile, in quanto non si inscrive in un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE volta ad ottenere l’annullamento delle decisioni impugnate.

 Sulla domanda di annullamento

39      A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti deducono, in via principale, due primi motivi, attinenti, in primo luogo, all’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto e, in secondo luogo, all’illegittimità di tali disposizioni a motivo della mancanza di disposizioni transitorie dirette a compensare la perdita dell’idoneità alla promozione dei funzionari di grado AST 9. In subordine, essi sollevano altri due motivi, riguardanti, il primo, la violazione di detto articolo e l’esistenza di un errore manifesto di valutazione e, il secondo, la violazione dell’obbligo di motivazione.

40      La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto di tutti i suddetti motivi in quanto infondati.

 Sul primo motivo, attinente all’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto

41      Secondo i ricorrenti, il dispositivo previsto dal nuovo Statuto, vale a dire l’impossibilità per i funzionari di grado AST 9, inquadrati nell’impiego tipo «assistente in transizione», di ottenere una promozione al grado superiore ai sensi dell’articolo 45 del nuovo Statuto, in quanto non occupano un impiego tipo che dia diritto a detenere il grado AST 10, sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, con la vocazione alla carriera nonché con il principio di proporzionalità e il dovere di sollecitudine. In tale contesto, essi sostengono che, al momento della loro nomina, possedevano i requisiti per essere promossi fino al grado AST 11 senza limitazioni. Pertanto, il suddetto articolo e l’allegato I del nuovo Statuto avrebbero leso i loro diritti quesiti. Essi eccepiscono quindi l’illegittimità delle suddette disposizioni.

42      La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto dell’eccezione di illegittimità in quanto infondata.

43      Il presente motivo è costituito da sei parti che occorre esaminare in ordine successivo.

–       Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla violazione dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera

44      A sostegno della prima parte del primo motivo, i ricorrenti affermano che, alla luce dell’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, ai sensi del quale «[i] funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera», il legislatore dell’Unione ha violato i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera.

45      Da un lato, i ricorrenti ritengono che, indicando all’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, che contiene le «[m]isure transitorie applicabili ai funzionari dell’Unione», che «[l]a promozione è [ormai] consentita solamente all’interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo», il legislatore dell’Unione abbia violato i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera bloccando i ricorrenti nell’impiego tipo «assistente in transizione», che non offre più loro la possibilità di essere promossi al grado AST 10, essendo quest’ultimo riservato ai funzionari che occupano l’impiego tipo transitorio «[a]ssistente di livello superiore in transizione» di cui all’articolo 31, paragrafo 1, di detto allegato o quello, recentemente definito nell’allegato I, sezione A, punto 2, del nuovo Statuto, di «[a]ssistente superiore».

46      Dall’altro lato, il legislatore dell’Unione avrebbe inoltre violato i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera decidendo di aggiungere all’articolo 45 del nuovo Statuto la frase secondo cui, «[s]alvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1 [dello Statuto], i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore».

47      Secondo i ricorrenti, essi sarebbero oggetto di un trattamento diverso rispetto agli assistenti di grado inferiore al grado AST 9, poiché questi ultimi continuerebbero invece a beneficiare del meccanismo di promozione fondato sull’esame comparativo dei meriti nel tempo, mentre, nel loro caso, la promozione al grado AST 10 sarebbe possibile solo secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, che non consentirebbe di ottenere una promozione dimostrando meriti ottenuti nel tempo, in quanto si baserebbe essenzialmente sulla valutazione delle competenze dei funzionari AST 9 che abbiano manifestato interesse ad essere nominati a un posto vacante di «assistente superiore».

48      Inoltre, i ricorrenti sostengono che, mentre agli assistenti di grado inferiore, da AST 1 a AST 8, sarebbe garantita la promozione in rapporto al numero di promozioni che devono essere autorizzate ogni anno dall’APN all’interno dell’istituzione, essi sarebbero invece esposti ad un’alea quanto al numero di posti vacanti di «assistenti superiori» che l’APN decida di coprire ogni anno secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. Inoltre, nell’ambito della procedura di nomina a tali impieghi, l’APN disporrebbe di un potere discrezionale più ampio rispetto a quello di cui dispone nell’ambito della procedura di promozione, in particolare a motivo del mancato intervento del comitato paritetico di promozione. I ricorrenti aggiungono che, nel contesto di tale procedura di nomina, essi sono in concorrenza non solo con gli altri assistenti della Commissione, come nello scrutinio per merito comparativo nel contesto ella procedura di promozione, ma altresì con gli assistenti delle altre istituzioni, il che ridurrebbe le loro possibilità di essere promossi.

49      Occorre rammentare a questo proposito che tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 1975, Gillet/Commissione, 28/74, EU:C:1975:46, punto 4). Conseguentemente, i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore dell’Unione e, in tale contesto, le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto adottati a norma dell’articolo 336 TFUE, si applicano in via di principio, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge, fatta eccezione per le situazioni sorte e definitivamente attuatesi in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti (sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 60 a 62, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 58).

50      Orbene, secondo la giurisprudenza, in un contesto di riforma dello Statuto, un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa e ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata in vigenza della normativa che è stata modificata. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, dei funzionari, sino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, avessero soltanto la possibilità di essere promossi e la promozione fosse subordinata a una decisione di promozione al grado AST 10 rimessa al potere dell’APN non ancora adottata da quest’ultima, nel caso di specie al 1o gennaio 2014, siffatti funzionari non possono far valere un diritto quesito quanto alla conservazione della possibilità di detta promozione posteriormente a tale data (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 63 a 65, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 59).

51      Inoltre, i funzionari non possono richiamarsi al principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione legislativa, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale (sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 91, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 60). Pertanto, devono essere respinti gli argomenti dei ricorrenti riguardanti la violazione del principio del legittimo affidamento e dei loro presunti diritti quesiti quanto all’idoneità alla promozione al grado AST 10, derivante dalla limitazione delle loro carriere decisa, come essi sottolineano, da detto legislatore e/o dalla Commissione e risultante dal loro inquadramento nell’impiego tipo «assistente in transizione».

52      Oltre a ciò, si deve rilevare che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto al legislatore dell’Unione, quest’ultimo poteva legittimamente ritenere, al considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 e all’allegato I, sezione A, punto 2, del nuovo Statuto, che i gradi AST 10 e AST 11 dovessero ormai essere riservati ad un numero limitato di funzionari, nella fattispecie ai soli assistenti che esercitano responsabilità di alto livello ai sensi di tale considerando, vale a dire «notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico».

53      In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il legislatore dell’Unione poteva ritenere che l’accesso a un impiego di grado AST 10 denominato «assistente superiore» non dovesse più avere luogo nell’ambito di una promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto del 2004, procedura che, secondo la giurisprudenza, mira a modulare la carriera dei funzionari a seconda degli sforzi compiuti e dei meriti dimostrati, anche nel tempo (sentenze dell’11 luglio 2007, Konidaris/Commissione, T‑93/03, EU:T:2007:209, punto 91, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 72), ma dovesse ormai avvenire secondo la procedura di nomina prevista all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

54      Infatti, tale procedura di copertura di un posto vacante prevista all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto mira alla ricerca, nell’interesse del servizio, del funzionario, dell’istituzione o di altre istituzioni, più idoneo a svolgere le funzioni inerenti al posto da coprire. Orbene, alla luce dell’obiettivo del legislatore dell’Unione di razionalizzazione della spesa pubblica e di correlazione tra le funzioni e il grado, esso poteva ritenere che tale procedura fosse più idonea a consentire all’APN di affidare le funzioni più importanti e di alto livello al numero limitato di funzionari che abbiano dato prova delle più adeguate competenze professionali, nella fattispecie agli assistenti che possano assumere responsabilità notevoli e che richiedono un elevato livello di autonomia.

55      Si deve inoltre sottolineare che l’APN dispone di un ampio potere di valutazione nell’organizzazione e strutturazione dei propri servizi e, di conseguenza, del livello di responsabilità per le mansioni che ritiene necessario affidare ai suoi funzionari e agenti (v. sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 81 e giurisprudenza citata), il che implica che essa è libera, sotto il controllo dell’autorità di bilancio, di definire e razionalizzare il numero di assistenti di livello superiore dei quali ha effettivamente bisogno.

56      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la modifica dello Statuto per quanto riguarda la struttura di carriera degli assistenti non è in contrasto con il mantenimento nel nuovo Statuto dell’articolo 5, paragrafo 5, secondo cui «[i] funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». Infatti, nel nuovo quadro statutario, indipendentemente dalla data della loro assunzione o entrata in servizio, gli assistenti sono tutti soggetti a identiche condizioni di sviluppo di carriera, vale a dire un eventuale avanzamento fino al grado AST 9 mediante il meccanismo di promozione di cui all’articolo 45 del nuovo Statuto e un avanzamento oltre tale grado, al fine di occupare funzioni che comportano un livello elevato di responsabilità, come quelle dell’impiego «assistente superiore», che ha luogo esclusivamente mediante la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, del nuovo Statuto.

57      Per quanto riguarda il principio di vocazione alla carriera, occorre inoltre rammentare che il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. Per contro, la giurisprudenza ha enunciato il principio di vocazione alla carriera come la forma speciale del principio di parità di trattamento applicabile ai funzionari (sentenza del 5 marzo 2008, Toronjo Benitez/Commissione, F‑33/07, EU:F:2008:25, punti 87 e 88, e ordinanza del 27 settembre 2011, Lübking e a./Commissione, F‑105/06, EU:F:2011:152, punti 81 e 82).

58      A tale proposito, è vero che dall’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto risulta che «[i] funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». Tuttavia, dall’articolo 45 e dall’articolo 31, paragrafo 3, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, allegato che ha il medesimo valore giuridico dello Statuto stesso (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2010, Commissione/Consiglio, C‑40/10, EU:C:2010:713, punto 61, e del 5 febbraio 2016, Barnett e Mogensen/Commissione, F‑56/15, EU:F:2016:11, punto 68), risulta che il legislatore dell’Unione ha deciso che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, «[s]alvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore» e che, in altri termini, «[l]a promozione è consentita solamente all’interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui [all’articolo 31,] paragrafo 1[, dell’allegato XIII dello Statuto]».

59      Pertanto, come risulta dal considerando 19 del regolamento n. 1023/2013, il legislatore dell’Unione ha inteso, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, il quale esige «identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera», per tutti gli assistenti, «ristrutturare» la carriera degli assistenti prevedendo per gli stessi due successivi percorsi di carriera, il primo dal grado AST 1 al grado AST 9 e il secondo riservato ai soli assistenti che esercitano responsabilità di alto livello, che consente l’accesso ai gradi AST più elevati, vale a dire AST 10 e AST 11.

60      Come rilevato dal Consiglio, stabilendo che, salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, i funzionari possono essere ora promossi unicamente se occupano un posto corrispondente a uno degli impieghi tipo per il grado immediatamente superiore, il legislatore dell’Unione ha previsto una limitazione applicabile indistintamente a tutti i gruppi di funzioni e, all’interno di tali gruppi, a tutti gli amministratori e gli assistenti, e ciò a prescindere dalla data della loro assunzione o entrata in servizio.

61      In ogni caso, si configura una violazione del principio di parità di trattamento, principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, soltanto quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento del loro inquadramento e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata. Nell’applicazione di tale principio, le situazioni da mettere a confronto devono essere esaminate tenendo conto di tutti gli elementi che le caratterizzano (sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 65; v. anche, in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 76, e del 15 novembre 2011, Nolin/Commissione, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, punti 37 e 38).

62      Occorre quindi accertare se i funzionari di grado AST 9, inquadrati nell’impiego tipo «assistente in transizione», si trovino in una situazione analoga a quella dei funzionari di grado inferiore da AST 1 a AST 8, i quali possono continuare a beneficiare di una promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto.

63      A tale proposito, per quel che concerne gli assistenti in servizio alla data del 31 dicembre 2013, si deve ricordare che, contrariamente a quanto accadeva nel caso degli amministratori, l’APN non disponeva di alcun margine di discrezionalità relativamente all’impiego tipo in cui essi dovevano essere inquadrati per quanto riguardava gli assistenti di grado da AST 1 a AST 7, i quali potevano essere inquadrati negli impieghi tipo transitori «agente di supporto in transizione» (AST 1 – AST 5), «assistente amministrativo in transizione» (AST 1 – AST 7), o «assistente in transizione» (AST 1 – AST 9). Al contrario, per quanto riguarda i funzionari che, al pari dei ricorrenti, occupavano l’impiego tipo «assistente» sotto la vigenza dello Statuto del 2004 ed erano inquadrati nel grado AST 9 al 31 dicembre 2013, essi potevano essere inquadrati soltanto nell’impiego tipo «assistente in transizione».

64      Per quanto concerne i funzionari assistenti di grado da AST 1 a AST 8, essi non si trovano oggettivamente nella stessa situazione dei funzionari di grado AST 9, in quanto, a differenza di questi ultimi e sebbene fossero tutti inquadrati, sotto la vigenza dello Statuto del 2004, nello stesso impiego tipo, essi non hanno ancora raggiunto il grado massimo previsto per l’impiego tipo nel quale possono avanzare.

65      Orbene, conformemente alla giurisprudenza, il principio della parità di trattamento implica che tutti i funzionari promossi al medesimo grado debbano beneficiare, a pari merito, delle stesse possibilità di promozione al grado superiore (v. sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 70 e giurisprudenza citata). Pertanto, è conforme a tale principio che gli assistenti in transizione o assistenti siano tutti soggetti alla procedura di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto per raggiungere il massimo grado offerto da questi impieghi tipo e che, una volta raggiunto tale grado AST 9, essi siano tutti soggetti alla medesima procedura, nella fattispecie quella degli articoli 4 e 29 dello Statuto, per l’accesso ad un impiego di grado superiore, nella fattispecie il grado AST 10, il cui numero è determinato dall’APN in funzione delle sue esigenze.

66      Ad abundantiam, il Tribunale rileva che, a loro volta, neppure i funzionari di grado AST 9 così promossi al grado AST 10 nell’ambito di una nomina ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto si trovano nella stessa situazione dei funzionari che erano idonei alla promozione a detto grado AST 10 a norma dell’articolo 45 dello Statuto del 2004 e hanno perduto tale idoneità a causa della scelta operata al riguardo dal legislatore dell’Unione di riservare gli impieghi di assistente di grado AST 10 e AST 11 ad un numero limitato di funzionari che esercitano il più alto livello di responsabilità.

67      In ogni caso, i ricorrenti non hanno sostenuto né dimostrato che alla data del 31 dicembre 2013 esercitassero il più alto livello di responsabilità ai sensi del considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 o «notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico» ai sensi dell’allegato I, sezione A, punto 2, del nuovo Statuto.

68      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

–       Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla violazione del principio di proporzionalità

69      A sostegno della seconda parte del primo motivo, i ricorrenti affermano che il blocco delle loro carriere al grado AST 9, determinato, a loro parere, dalle nuove disposizioni dello Statuto, è sproporzionato rispetto all’obiettivo dichiarato dal legislatore dell’Unione di riservare i gradi più elevati ad un numero limitato di funzionari che esercitano il più alto livello di responsabilità. Da un lato, tale obiettivo sarebbe già stato raggiunto mediante il blocco, sotto la vigenza dello Statuto del 2004, dell’accesso ai gradi AD 15 e AD 16 per gli amministratori, in quanto tali gradi sono stati riservati ai soli direttori e direttori generali. Dall’altro, la misura in discussione nel caso dei ricorrenti non potrebbe essere considerata idonea a conseguire l’obiettivo dichiarato, in quanto l’APN potrebbe riesaminare ogni anno il numero di gradi che si ritiene debbano essere riservati ai responsabili di alto livello e, in tal modo, ridurre ingiustificatamente le opportunità di carriera dei funzionari del gruppo di funzioni degli assistenti.

70      A tale proposito, occorre rammentare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dell’osservanza di tali condizioni, è stato riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze che gli sono state conferite, un ampio potere discrezionale nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Pertanto, non si tratta di accertare se una misura adottata in un determinato settore fosse l’unica o la migliore possibile. Infatti, quando il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, ipotesi che ricorre allorché esso adotta, a norma dell’articolo 336 TFUE, modifiche allo Statuto e al Regime applicabile agli altri agenti, solo la manifesta inidoneità rispetto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire può inficiare la legittimità della misura alla luce del principio di proporzionalità (sentenza del 26 febbraio 2016, Bodson e a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, punti 116 e 117).

71      Nel caso di specie, risulta che, per quanto riguarda le disposizioni della riforma, entrate in vigore il 1o gennaio 2014 e controverse nel presente procedimento, il legislatore dell’Unione si è prefissato l’obiettivo legittimo di fare in modo che la promozione a un grado più elevato sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento delle qualifiche e delle competenze, nonché all’espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

72      Infatti, il legislatore dell’Unione intendeva porre rimedio alla situazione insoddisfacente riscontrata in pratica nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione, vale a dire che non poteva essere necessariamente stabilito un chiaro collegamento tra le responsabilità e il grado dei funzionari. A tale proposito, emerge in particolare dalla relazione della Commissione del 30 marzo 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’equivalenza tra la nuova struttura delle carriere e quella precedente [COM(2011) 171 definitivo] che «la (…) struttura delle carriere [dello Statuto del 2004] p[oteva] produrre sulla struttura degli stipendi all’interno delle unità effetti di portata maggiore di quanto originariamente previsto» e che «[n]on [era] ad esempio impossibile che un capo unità po[tesse] percepire meno di tutti gli altri funzionari che lavora[va]no nella sua unità, segretario compreso[, e che] [s]i p[otesse] venir nominati capi unità già col grado AD 9, ma gli amministratori p[otessero] raggiungere il grado AD 14 (vale a dire cinque gradi in più rispetto a un solo grado in più previsto dal precedente statuto) e i segretari/commessi il grado AST 11 (due gradi in più in termini di salario rispetto al grado di inizio servizio dei capi unità)».

73      Di conseguenza, secondo il legislatore dell’Unione, l’accento doveva essere posto ora sul livello di responsabilità all’atto di procedere all’esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione. In definitiva, risulta inequivocabilmente dal regolamento n. 1023/2013 che detto legislatore ha inteso porre fine alla possibilità, concessa dallo Statuto del 2004, che i funzionari fossero sistematicamente promossi ai gradi più elevati senza che si potesse stabilire una correlazione tra le responsabilità di cui essi erano investiti e il grado occupato, il che poteva comportare che funzionari della categoria degli assistenti ottenessero i gradi AST 10 o AST 11 senza necessariamente esercitare responsabilità di alto livello o superiori.

74      Alla luce di tale obiettivo legittimo, il legislatore dell’Unione poteva stabilire, senza violare il principio di proporzionalità, che i gradi AST 10 e AST 11, che danno diritto a un livello di retribuzione particolarmente elevato, peraltro identico a quello dei funzionari del gruppo di funzioni degli amministratori di grado AD 10 e AD 11, fossero d’ora in poi riservati ai soli assistenti che esercitano un elevato livello di responsabilità. Infatti, una misura siffatta sembra idonea a porre rimedio alla mancanza di correlazione constatata tra, da un lato, il grado elevato al quale taluni assistenti avevano avuto accesso mediante il meccanismo di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto, che è fondato essenzialmente sui meriti nel tempo e non sulle capacità e competenze degli interessati e, dall’altro, il livello delle responsabilità loro attribuite, che potevano non essere variate nel corso del tempo.

75      È irrilevante la circostanza, fatta valere dai ricorrenti, che, per quanto riguarda il gruppo di funzioni degli amministratori, i gradi AD 15 e AD 16 fossero riservati, sotto la vigenza dello Statuto del 2004, ai soli direttori. Si deve peraltro osservare che, nell’ambito della riforma entrata in vigore nel 2014, il legislatore dell’Unione ha inteso escludere l’accesso ai gradi più elevati mediante il solo meccanismo di promozione previsto all’articolo 45 del nuovo Statuto sia per gli amministratori, che non possono più accedere ai gradi AD 13 e AD 14 con questo semplice meccanismo, sia per gli «assistenti» o «assistenti in transizione», ai quali l’accesso mediante semplice promozione ai gradi AST 10 e AST 11 è ora parimenti escluso a vantaggio del meccanismo di nomina-promozione a un impiego tipo di «assistente superiore» secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

76      Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

77      Con la terza parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che, adottando le decisioni impugnate, l’APN non ha tenuto sufficientemente conto dei loro interessi, violando in tal modo sia il principio di buona amministrazione, sia il dovere di sollecitudine ad essa incombente. Inoltre, contestano il fatto che ora dovranno essere nuovamente sottoposti a test volti a valutare la loro idoneità ad esercitare funzioni di «assistente superiore», pur non avendo cambiato gruppo di funzioni, che l’APN li aveva già sottoposti a tali test di idoneità al momento dell’assunzione e che essi hanno dato prova di meriti lungo l’intero arco della loro carriera.

78      Per quanto riguarda la violazione, lamentata dai ricorrenti, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, è giocoforza constatare che tali principi non possono consentire all’APN di non tenere conto delle disposizioni dello Statuto adottate dal legislatore dell’Unione, che, in quanto tali, sono vincolanti per essa come per tutte le altre autorità che hanno il potere di nomina delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell’Unione. In particolare, il dovere di sollecitudine non potrebbe essere interpretato nel senso che l’APN è tenuta a compensare la perdita dell’idoneità alla promozione al grado AST 10, quale decisa da detto legislatore, con misure interne dirette a istituire un numero superiore di posti di «assistente superiore» di grado AST 10 e AST 11, poiché tale modus operandi porterebbe l’APN ad ostacolare la volontà del legislatore dell’Unione riducendo l’impatto desiderato delle misure da esso adottate nell’ambito della riforma.

79      Infatti, dal regolamento n. 1023/2013 risulta chiaramente che il legislatore dell’Unione ha inteso porre fine alla possibilità, concessa dallo Statuto del 2004, che i funzionari fossero sistematicamente promossi ai gradi più elevati senza che si potesse stabilire una correlazione tra le responsabilità di cui essi erano investiti e il grado occupato, il che poteva comportare che funzionari della categoria degli assistenti ottenessero i gradi AST 10 o AST 11 senza necessariamente esercitare responsabilità di alto livello o superiori.

80      In tali circostanze, l’APN poteva soltanto applicare le disposizioni dello Statuto, in quanto non disponeva di alcun margine di discrezionalità nelle decisioni relative all’inquadramento dei ricorrenti nell’impiego tipo «assistente in transizione» ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’allegato XIII del nuovo Statuto.

81      Pertanto, nonostante le difficoltà lamentate dai ricorrenti in relazione alle loro prospettive, d’ora in poi più limitate, di poter accedere a un impiego AST 10 alla luce delle norme più rigorose e selettive di accesso all’impiego tipo «assistente superiore», non spettava all’APN ostacolare l’applicazione delle nuove disposizioni dello Statuto in nome del principio di buona amministrazione o del dovere di sollecitudine ad essa incombente.

82      Ne consegue che la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla quarta parte del primo motivo, relativa alla violazione di diritti quesiti

83      A sostegno della quarta parte del primo motivo, i ricorrenti affermano che, escludendo la possibilità che essi siano promossi al grado AST 10 secondo la procedura di promozione prevista dall’articolo 45 dello Statuto, il legislatore dell’Unione ha violato il loro diritto quesito a che i loro meriti siano confrontati con quelli di tutti i funzionari di grado AST 9.

84      A tal riguardo, è sufficiente ricordare che qualora, come nel caso di specie, dei funzionari, sino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, avessero soltanto la possibilità di essere promossi e la promozione fosse subordinata a una decisione di promozione al grado AST 10 rimessa al potere dell’APN non ancora adottata da quest’ultima, nella fattispecie al 1o gennaio 2014, siffatti funzionari non possono far valere un diritto quesito quanto alla conservazione della possibilità di detta promozione posteriormente a tale data (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 63 a 65, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 59). A questo proposito, è irrilevante la giurisprudenza elaborata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che non riguarda lo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2017, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, non pubblicata, punto 113).

85      Inoltre, i ricorrenti non possono validamente sostenere che la limitazione dell’accesso al grado AST 10 alle persone selezionate in esito alla procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto al fine di occupare i futuri posti di «assistenti superiori» «pregiudica palesemente le condizioni di lavoro fondamentali che [li] hanno indotti ad entrare e a rimanere [al servizio] delle istituzioni» dell’Unione.

86      Infatti, a norma del nuovo Statuto, i funzionari di grado AST 9 non sono privati della possibilità di accedere al grado AST 10, bensì devono soltanto dare prova, per poter raggiungere tale grado, delle qualità richieste dall’APN per rispondere all’elevato livello di responsabilità esercitato dai titolari di tali posti. Non si tratta pertanto di un blocco delle loro carriere, bensì, come sostenuto dal Consiglio, di una modifica della modalità che consente di ottenere una promozione ai gradi AST 10 e AST 11, i più elevati del gruppo di funzioni degli assistenti, nella fattispecie giungendo ad essere selezionati per occupare un nuovo impiego che comporta effettive responsabilità elevate tali da giustificare il correlativo livello elevato di retribuzione. I ricorrenti potrebbero quindi sempre partecipare ad una procedura di selezione ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 29 dello Statuto al fine di occupare un impiego tipo di «assistente superiore», che consenta loro di recuperare l’idoneità alla promozione al grado AST 10 (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 86). Ciò è peraltro quanto hanno fatto i ricorrenti e, per sei di essi, tale procedura ha consentito loro di essere nominati ad un impiego di assistente superiore che dà diritto a una promozione ai gradi AST 10 e AST 11.

87      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la quarta parte del primo motivo.

–       Sulla quinta parte del primo motivo, relativa alla violazione dei tassi previsti all’articolo 9 dell’allegato XIII e nell’allegato I, sezione B, del nuovo Statuto

88      Con la quinta parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che le nuove disposizioni dello Statuto contravvengono alle norme e ai principi applicabili in materia di tassi di promozione, quali previsti nell’allegato I, sezione B, del nuovo Statuto e all’articolo 9 dell’allegato XIII di detto Statuto, in quanto essi non possono più beneficiare di tali tassi e, conseguentemente, nutrire un’aspettativa di promozione al grado AST 10.

89      A tal riguardo, è giocoforza rilevare che siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, al fine di garantire una maggiore correlazione tra i gradi AST 10 o AST 11 e il livello di responsabilità dei funzionari titolari di tali gradi, il legislatore dell’Unione ha escluso che l’accesso agli stessi avvenga semplicemente attraverso il meccanismo di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto, che in precedenza assicurava con una certa automaticità che un determinato numero di assistenti di grado AST 9 fosse promosso ogni anno al grado AST 10 senza necessariamente esercitare responsabilità di alto livello o maggiori responsabilità.

90      Era quindi logico per il legislatore dell’Unione prevedere che, di conseguenza, il numero di impieghi di «assistent[i] superior[i]» di grado AST 10 non fosse determinato con precisione, sotto la vigenza del nuovo Statuto, in funzione dei tassi applicabili nell’ambito della procedura di promozione. Infatti, la misura adottata nel contesto della riforma dello Statuto mirava, al contrario, a fare in modo che l’APN determinasse tale numero, peraltro limitato, in funzione delle sue effettive esigenze di personale di alto livello nel gruppo di funzioni degli assistenti, e non più in modo automatico.

91      Inoltre, poiché l’esclusione dell’applicazione della procedura di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto al fine di accedere al grado AST 10 non è in contrasto con il principio della parità di trattamento, nella fattispecie non occorre esaminare se i meccanismi normalmente applicabili alla procedura di promozione dovessero essere estesi alla procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

92      Peraltro, da un lato, è inerente all’obiettivo della riforma dello Statuto riservare il numero di impieghi di grado AST 10 e AST 11 ai funzionari che esercitano responsabilità di alto livello, proprio sottraendo tali impieghi al solo meccanismo di promozione.

93      Dall’altro, spetta alle APN stabilire il numero di posti di assistenti superiori di cui necessitano, i profili di competenza da ricercare per occupare tali posti e, inoltre, ottenere al riguardo l’autorizzazione dell’autorità di bilancio al fine di istituire detti posti. Orbene, se il legislatore dell’Unione avesse deciso di imporre alle APN di rendere disponibile ogni anno un certo numero di posti di assistente superiore di grado AST 10, ciò avrebbe avuto, indirettamente, l’effetto di reintrodurre il sistema di promozione che, dal suo punto di vista, non consentiva di assicurare che la promozione ai gradi più elevati, quali i gradi AST 10 e AST 11, fosse subordinata alla dedizione personale, al miglioramento delle qualifiche e delle competenze nonché all’esercizio di responsabilità di alto livello.

94      Tali considerazioni valgono a fortiori per quanto riguarda i tassi previsti nell’allegato I, sezione B, dello Statuto, che, come giustamente rilevato dalla Commissione, erano comunque applicabili solo fino al 30 aprile 2011.

95      Alla luce di quanto precede, la quinta parte del primo motivo deve essere respinta.

–       Sulla sesta parte del primo motivo, relativa alla violazione del «patto» concluso tra le organizzazioni sindacali o professionali e il Consiglio in occasione dell’adozione della precedente riforma dello Statuto

96      Con la sesta parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che, adottando il regolamento n. 1023/2013, il legislatore dell’Unione e la Commissione, da un lato, hanno violato l’accordo concluso tra il Consiglio e le organizzazioni sindacali o professionali (in prosieguo: le «OSP») nell’ambito della precedente riforma dello Statuto del 2004 e, dall’altro, sono venuti meno al loro obbligo di concertarsi debitamente con le OSP e, in particolare, di consultarle utilmente fornendo loro le informazioni pertinenti. Orbene, per quanto riguarda segnatamente il blocco delle carriere degli assistenti di grado AST 9, non sarebbe stato instaurato alcun dialogo e, in definitiva, le OSP sarebbero state informate poco e male in merito alle modifiche previste nell’ambito della riforma dello Statuto. I ricorrenti ne deducono che sono stati violati gli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali.

97      A tale proposito, il Tribunale ha già statuito che l’accordo concluso tra il Consiglio e le OSP nel contesto dell’adozione della riforma sfociata nello Statuto del 2004 riguardava soltanto tale riforma e che, pertanto, la successiva adozione del regolamento n. 1023/2013 non avrebbe potuto violare tale accordo, giacché accogliere tale ragionamento avrebbe significato ledere la competenza conferita al legislatore dell’Unione dall’articolo 336 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punti da 86 a 89).

98      Quanto alla questione se le OSP fossero state sufficientemente informate e consultate nell’ambito della procedura di adozione del nuovo Statuto, anche alla luce degli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Tribunale ha già statuito su tale questione in maniera circostanziata rispondendo esaustivamente alle censure formulate al riguardo da varie OSP nelle sentenze del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punti da 120 a 174), e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14, EU:T:2017:813, punti da 96 a 124).

99      Orbene, in mancanza di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli dedotti in maniera circostanziata e fondata dalle stesse OSP nelle cause che hanno dato luogo alle due sentenze menzionate al punto 98 supra, occorre respingere la sesta parte del primo motivo per le stesse ragioni esposte nelle due sentenze citate, in attesa delle quali era stato sospeso il presente procedimento.

100    Tenuto conto del rigetto delle sue varie parti, il primo motivo deve essere respinto nella sua integralità.

 Sul secondo motivo, attinente all’illegittimità dell’articolo 31 dell’allegato XIII del nuovo Statuto a motivo della mancanza di disposizioni transitorie dirette a compensare la perdita dell’idoneità alla promozione dei funzionari di grado AST 9

101    Con il secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità dell’articolo 31 dell’allegato XIII del nuovo Statuto in quanto non prevede, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 30 di tale allegato in relazione al gruppo di funzioni degli amministratori, un regime transitorio che avrebbe consentito agli assistenti, analogamente al regime previsto per gli amministratori, di essere inquadrati in impieghi tipo che danno diritto alla promozione al grado AST 10 o permettono di beneficiare di un ulteriore aumento dei loro stipendi base. Secondo i ricorrenti, ciò costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento tra questi due gruppi di funzioni. Inoltre, sarebbe stato violato il legittimo affidamento dei ricorrenti quanto all’adozione di misure transitorie.

102    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato.

103    A tale proposito, occorre rammentare che si configura una violazione del principio di parità di trattamento quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata. Nell’applicazione di tale principio, l’esame delle situazioni da mettere a confronto deve tener conto di tutti gli elementi che le caratterizzano (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 76 e giurisprudenza citata, e del 15 novembre 2011, Nolin/Commissione, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, punto 38).

104    Inoltre, nelle materie che rientrano nell’esercizio di un potere discrezionale, quale l’adozione di norme transitorie volte a garantire una transizione equa da un precedente regime statutario ad uno nuovo, il principio della parità di trattamento risulta violato soltanto qualora l’istituzione interessata proceda ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (sentenza del 20 marzo 2012, Kurrer e a./Commissione, da T‑441/10 P a T‑443/10 P, EU:T:2012:133, punto 54).

105    Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che, a motivo della natura stessa delle funzioni che esercitano e dei requisiti minimi per accedere a tali funzioni, quali previsti, in particolare, all’articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto, i funzionari del gruppo di funzioni degli amministratori e quelli del gruppo di funzioni degli assistenti si trovano in situazioni di fatto e di diritto oggettivamente e sostanzialmente diverse.

106    Pertanto, data la diversa natura delle funzioni svolte dai funzionari del gruppo di funzioni degli amministratori rispetto a quella delle funzioni svolte dai funzionari del gruppo di funzioni degli assistenti, il legislatore dell’Unione non era tenuto ad adottare misure transitorie né ad adottare misure della stessa natura per questi due gruppi di funzioni.

107    Di conseguenza, il legislatore dell’Unione poteva, da un lato, prevedere esclusivamente per gli amministratori in servizio alla data del 31 dicembre 2013 la possibilità, in funzione dei loro compiti e delle loro responsabilità, di essere correlativamente inquadrati in impieghi tipo diversi, come quelli di «amministratore», «amministratore in transizione», «amministratore di livello superiore in transizione», «consigliere o equivalente» e «capo unità o equivalente», a seconda del livello e della natura delle loro responsabilità. Peraltro, la creazione dell’impiego tipo «assistente superiore» si fonda su una logica analoga. Perciò, in mancanza di situazioni comparabili tra i due gruppi di funzioni, detto legislatore non era tenuto a prevedere, per il gruppo degli assistenti, la possibilità di un inquadramento in deroga come quello previsto all’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, che si basa sull’esercizio di «speciali responsabilità» da parte di taluni amministratori così designati prima del 31 dicembre 2015.

108    D’altro canto, il legislatore dell’Unione poteva altresì prevedere un regime transitorio, come quello di cui all’articolo 30, paragrafi da 5 a 10, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, ad esclusivo beneficio degli amministratori di grado AD 12 e AD 13 sulla base di specifiche considerazioni relative a questo gruppo di funzioni. A tal riguardo, esso poteva in particolare tenere conto, come sostenuto dal Consiglio, del fatto che questo gruppo di funzioni sarebbe stato quello maggiormente interessato dalla precedente riforma dello Statuto.

109    In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, questi ultimi non potevano fondare un legittimo affidamento, al momento delle rispettive assunzioni, sul fatto che le loro carriere avrebbero dovuto necessariamente implicare una progressione nella retribuzione sino a quella corrispondente ai gradi AST 10 o AST 11. Analogamente, essi non possono esigere che il legislatore dell’Unione adotti un regime transitorio specificamente applicabile alle loro situazioni individuali.

110    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e ad un errore manifesto di valutazione

111    A sostegno del terzo motivo sollevato in subordine, i ricorrenti invocano una «violazione dell’articolo 45 dello Statuto e un errore manifesto di valutazione» concernente, in sostanza, il considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 adottato dal legislatore dell’Unione. A tale proposito, essi deducono che, poiché il «nocciolo duro» del sistema di promozione di cui al menzionato articolo 45 non era stato modificato da detto regolamento, il legislatore dell’Unione era tenuto a rispettare i principi sottesi a tale sistema e non poteva quindi escludere i ricorrenti da qualsiasi valutazione comparativa dei loro meriti ai fini dell’accesso al grado superiore. Pertanto, detto considerando 19 sarebbe in contrasto con l’articolo 45 dello Statuto.

112    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato.

113    A tal riguardo, occorre rammentare che il legislatore dell’Unione può modificare in qualsiasi momento lo Statuto dei funzionari mediante regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 336 TFUE (v. ordinanza del 23 aprile 2015, Bensai/Commissione, F‑131/14, EU:F:2015:34, punto 40 e giurisprudenza citata). Orbene, qualora decida di farlo, non gli si può addebitare la violazione del medesimo Statuto, in quanto ne è l’autore, comprese le relative modifiche, e pertanto detto Statuto non lo vincola come farebbero testi di rango superiore quale il Trattato.

114    Inoltre, e in ogni caso, supponendo che il terzo motivo possa essere considerato un’eccezione di illegittimità diretta contro il considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 e che sia ricevibile, sebbene, secondo la giurisprudenza, un considerando non possa, di per sé, essere oggetto di un ricorso di annullamento (ordinanza del 17 settembre 2014, Afepadi e a./Commissione, T‑354/12, non pubblicata, EU:T:2014:798, punto 32), si dovrebbe allora constatare che, per l’appunto, adottando tale considerando e la modifica dell’articolo 45 e dell’articolo 31 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, il legislatore dell’Unione ha chiaramente voluto modificare la procedura di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto del 2004 rendendola inapplicabile ai funzionari di grado AST 9, i quali, attualmente, possono accedere al grado AST 10 solo a seguito di una procedura di nomina a un impiego di «assistente superiore» di tale grado ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, detto legislatore ha esplicitamente aggiunto una frase al testo dell’articolo 45 del nuovo Statuto al fine di escludere l’applicazione di tale procedura a situazioni, come quelle dei ricorrenti, nelle quali i funzionari hanno raggiunto il massimo grado previsto per l’impiego tipo da essi occupato.

115    Il terzo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul quarto motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

116    Con il quarto motivo, dedotto in subordine, i ricorrenti addebitano alla Commissione di non avere adempiuto l’obbligo di motivazione, omettendo di illustrare ulteriormente, in aggiunta alle spiegazioni esposte dal legislatore dell’Unione ai considerando da 17 a 19 del regolamento n. 1023/2013, le ragioni per le quali è stato ritenuto che essi non esercitino responsabilità al più alto livello e attualmente possano essere promossi al grado AST 10 soltanto secondo la procedura di nomina di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

117    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato.

118    A tale proposito, si deve rammentare che l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che si limita a riprodurre l’obbligo generale enunciato all’articolo 296 TFUE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22, e del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 50).

119    Tuttavia, tali principi devono essere attuati tenendo conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, da cui deriva che il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parti integranti di una procedura complessa e l’elaborazione dell’atto che fissa la posizione definitiva dell’istituzione cessa soltanto al momento dell’adozione della risposta fornita dall’APN al reclamo (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punti 33, 34 e 45).

120    In tale contesto, il Tribunale ha ricordato che l’integrazione della motivazione, nella fase della decisione di rigetto del reclamo, era conforme alla finalità dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ai sensi del quale anche la decisione sul reclamo deve essere motivata. Tale disposizione implica necessariamente, infatti, che l’autorità chiamata a statuire sul reclamo non sia vincolata dalla sola motivazione, eventualmente insufficiente, se non inesistente, della decisione oggetto del reclamo (sentenze del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, punto 72, e del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 35).

121    Nel caso di specie, le decisioni impugnate non erano accompagnate da una specifica motivazione dell’APN. Infatti, quest’ultima si è sostanzialmente limitata ad attuare le nuove disposizioni dello Statuto recentemente entrate in vigore il 1o gennaio 2014 e che, nel caso dei ricorrenti, comportano il loro inquadramento nell’impiego tipo transitorio «assistente in transizione», che si è concretizzato in una modifica dei loro fascicoli personali tenuti nel SysPer 2 con effetto a decorrere da tale data.

122    Tuttavia, nella risposta ai reclami dei ricorrenti, l’APN ha spiegato che il suo modus operandi era consistito nell’attuare le disposizioni dello Statuto decise dal legislatore dell’Unione, senza disporre a tale riguardo di un potere discrezionale, e ha fornito loro una spiegazione dettagliata delle implicazioni e delle modalità di attuazione della riforma dello Statuto entrata in vigore nel 2014. Orbene, siffatte spiegazioni da parte dell’APN sono sufficienti, tenuto conto del suo obbligo di motivazione quale previsto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, in quanto autore delle decisioni impugnate adottate in forza di una competenza vincolata.

123    Nei limiti in cui, con il presente motivo, i ricorrenti intendono addebitare al legislatore dell’Unione di avere violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza dell’articolo 296 TFUE, è già stato dichiarato, con specifico riguardo ai considerando da 17 a 19 del regolamento n. 1023/2013, che la motivazione delle modifiche dell’articolo 45, nonché degli allegati I e XIII del nuovo Statuto, relative alla struttura della carriera del personale, faceva apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Parlamento e dal Consiglio e consentiva pertanto ai ricorrenti di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Tribunale di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punti 182 e 183).

124    Inoltre, dal nuovo quadro statutario risulta chiaramente che solo qualora l’APN decida, in funzione delle sue necessità, di istituire posti di «assistente superiore» o di coprire posti vacanti di questo tipo, i funzionari di grado AST 9 avranno la possibilità, ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 29 dello Statuto, di manifestare il loro interesse ad occupare un impiego di questo tipo e, se del caso, di essere selezionati dall’APN al fine di occupare tale impiego mediante una promozione nello stesso al grado AST 10.

125    Dalle suesposte considerazioni risulta che il quarto motivo deve essere respinto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nella sua integralità.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

127    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

128    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni che sono intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

129    Il Parlamento e il Consiglio dovranno quindi sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      GQ e gli altri funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

3)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2018.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon


*      Lingua processuale: il francese.


1      L’elenco degli altri funzionari della Commissione europea è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.