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Ricorso proposto il 14 novembre 2014 – CGI Luxembourg e Intrasoft International / Parlamento

(Causa T-769/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Lussemburgo) e Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo di classificare come seconda l’offerta delle ricorrenti nell’attribuzione a cascata del contratto per il lotto 3, “Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione”, della gara d’appalto con procedura aperta n. PE/ITEC/ITS14, “Prestazione esterna di servizi informatici”, e la decisione del Parlamento di attribuire il primo contratto della cascata allo “Steel consortium”;

condannare il Parlamento al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti a causa della perdita del contratto;

in subordine, condannare il Parlamento europeo al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti a causa della perdita di opportunità;

condannare il Parlamento europeo alle spese di giudizio e agli altri costi ed oneri correlati al presente ricorso, anche nel caso in cui quest’ultimo venga respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull’esistenza di errori nella formula di valutazione, sulla contraddittorietà delle istruzioni agli offerenti, sulla violazione delle istruzioni agli offerenti, sulla violazione del capitolato d’oneri, sulla violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione.

Le ricorrenti lamentano che la formula di valutazione illustrata nel capitolato d’oneri conteneva un certo numero di errori. Inoltre, il comitato di valutazione ha utilizzato una formula diversa da quella annunciata senza informarne gli offerenti e ha utilizzato valori tratti da una tabella diversa da quella presentata nelle risposte alle domande degli offerenti.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 110 del regolamento finanziario e dell’articolo 149 del regolamento delegato - La formula non conduce all’attribuzione del contratto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le ricorrenti sostengono che la tabella da cui il comitato di valutazione ha tratto i valori per applicare la formula di valutazione non corrisponde al modo in cui il contratto dovrebbe essere eseguito. Di conseguenza, gli elementi presi in considerazione non corrispondono alle esigenze effettive del Parlamento europeo, il che condurrà necessariamente all’attribuzione dei contratti a cascata a offerenti che non presentano l’offerta economicamente più vantaggiosa per le sue esigenze.

Terzo motivo, vertente sul carattere vago e ambiguo del capitolato d’oneri.

Le ricorrenti fanno valere che, attraverso le sue lettere, il Parlamento europeo introduce un’interpretazione del capitolato d’oneri contraddittoria rispetto ad altre sezioni dello stesso capitolato, alle risposte dei suoi stessi servizi e agli obiettivi del contratto attribuito. Di conseguenza, il capitolato d’oneri può indurre gli offerenti in errore, impedendo loro di elaborare la miglior strategia di determinazione dei prezzi e quindi, di presentare la loro migliore offerta.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e delle forme sostanziali.

Le ricorrenti asseriscono che l’informazione che è stata loro trasmessa con le lettere del Parlamento europeo dopo l’annuncio dell’attribuzione del contratto nella gara d’appalto controversa non costituisce una motivazione adeguata, poiché è ampiamente insufficiente a consentire alle ricorrenti di applicare la formula di valutazione e di verificarne la correttezza. Il Parlamento europeo non ha reso pienamente noti gli elementi presi in considerazione per applicare la formula di valutazione, anche se l’offerta economica del primo aggiudicatario nel contratto a cascata è stata il fattore decisivo per classificare le ricorrenti come secondo miglior offerente, poiché l’offerta delle ricorrenti era stata classificata prima con ampio margine nella valutazione qualitativa delle offerte e la classifica è cambiata solo dopo che è stato preso in considerazione il prezzo.

Quinto motivo, vertente su una violazione del capitolato d’oneri e dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

Le ricorrenti sostengono che, in base alle informazioni pubblicamente disponibili, due società che partecipavano in lotti «esclusivi», compreso il primo aggiudicatario del contratto a cascata del lotto 3, si sono fuse e, pertanto, ad esse non possono essere attribuiti i suddetti contratti. Detti aggiudicatari sarebbero in evidente conflitto di interessi se fossero effettivamente invitati ad eseguire il contratto.