Language of document : ECLI:EU:T:2019:434

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

19 giugno 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti individuali a favore del complesso del Nürburgring per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l’organizzazione di gare automobilistiche – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring – Ricorso di annullamento – Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità – Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare – Ricorso di annullamento – Parte interessata – Interesse ad agire – Ricevibilità – Violazione dei diritti procedurali – Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Denuncia – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Esame diligente e imparziale – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑353/15,

NeXovation, Inc., con sede in Hendersonville (Stati Uniti), rappresentata inizialmente da A. von Bergwelt, F. Henkel e M. Nordmann, successivamente da A. von Bergwelt e M. Nordmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius, P. Nihoul (relatore), J. Svenningsen e U. Öberg, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land tedesco della Renania-Palatinato, comprende un circuito di gare automobilistiche, un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

2        Tra il 2002 e il 2012 i proprietari del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori»), vale a dire le imprese pubbliche Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress-und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, hanno beneficiato, principalmente da parte del Land Renania‑Palatinato, di misure di sostegno alla costruzione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e all’organizzazione di gare di Formula 1.

A.      Procedimento amministrativo e vendita degli attivi del Nürburgring

3        Con lettera del 21 marzo 2012, la Commissione europea ha notificato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione alle diverse misure di sostegno attuate tra il 2002 e il 2012 a favore del Nürburgring. Con tale decisione, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2012, C 216, pag. 14), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure di cui trattasi.

4        A motivo della concessione di ulteriori misure di sostegno notificate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, quest’ultima ha deciso di estendere il procedimento d’indagine formale a tali nuove misure. La decisione è stata notificata alla Repubblica federale di Germania con lettera del 7 agosto 2012. Con tale decisione, di cui una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU 2012, C 333, pag. 1), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure supplementari.

5        Il 24 luglio 2012 l’Amtsgericht Bad Neuenahr‑Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr‑Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori. Esso ha avviato una procedura d’insolvenza senza spossessamento il 1onovembre 2012 e ha deciso di procedere alla vendita degli attivi dei venditori (in prosieguo: la «vendita degli attivi del Nürburgring»). I venditori hanno designato il revisore KPMG AG quale consulente giuridico e finanziario.

6        Il 1o novembre 2012 la gestione del Nürburgring è stata affidata alla Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH, una società controllata al 100% da uno dei venditori, la Nürburgring GmbH, costituita dagli amministratori designati dall’Amtsgericht Bad Neuenahr‑Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr‑Ahrweiler).

7        Il 15 maggio 2013 è stata avviata una procedura di gara d’appalto per procedere alla vendita degli attivi del Nürburgring (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto»).

8        Il 23 maggio 2013 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e agli amministratori i criteri che la procedura di gara d’appalto doveva soddisfare al fine di escludere elementi di aiuti di Stato e li ha informati dell’obbligo per l’acquirente prescelto di rimborsare i vantaggi che gli sarebbero stati eventualmente conferiti. Discussioni tra la Commissione, la Repubblica federale di Germania e gli amministratori avevano avuto luogo, a tale riguardo, sin dal mese di ottobre 2012.

9        La procedura di gara d’appalto si è svolta nel seguente modo:

–        il 14 maggio 2013 è stato annunciato l’avvio della procedura di gara d’appalto attraverso un comunicato stampa di uno degli amministratori;

–        il 15 maggio 2013 la KPMG ha pubblicato un invito a manifestare interesse sul Financial Times, sull’Handelsblatt e sul sito Internet del Nürburgring;

–        70 imprese hanno manifestato il loro interesse;

–        con lettera del 19 luglio 2013 gli investitori interessati hanno ricevuto documenti relativi al Nürburgring e sono stati invitati a presentare un’offerta indicativa, e ciò per la totalità degli attivi, per gruppi di attivi determinati o per singoli attivi;

–        il termine per la presentazione di un’offerta indicativa è stato fissato successivamente al 12 settembre 2013, con lettera del 19 luglio 2013, e poi al 26 settembre 2013, con lettera del 12 settembre 2013; ciascuna di tali lettere precisava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione;

–        all’inizio del mese di febbraio 2014, 24 potenziali acquirenti avevano fatto pervenire un’offerta indicativa, tra i quali la NeXovation, Inc., ricorrente, un’impresa privata americana attiva nel settore delle tecnologie dell’informazione, dei prodotti di largo consumo, dell’energia e automobilistico;

–        per i potenziali acquirenti invitati alla fase successiva della procedura di gara d’appalto, tra cui la ricorrente, il termine per la presentazione di offerte di conferma, che dovevano essere integralmente finanziate e comprendere un accordo prenegoziato per il riacquisto degli attivi, è stato fissato successivamente all’11 dicembre 2013, con lettera del 17 ottobre 2013, e poi al 17 febbraio 2014, con lettera del 17 dicembre 2013; quest’ultima lettera indicava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione, ma precisava tuttavia che i venditori avrebbero potuto decidere sull’identità dell’acquirente prescelto poco tempo dopo il termine per la presentazione delle offerte;

–        tredici potenziali acquirenti hanno presentato un’offerta di conferma, di cui quattro hanno presentato un’offerta relativa a tutti gli attivi, ossia la Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn» o l’«acquirente»), un secondo offerente (in prosieguo: l’«offerente 2»), la ricorrente e un quarto potenziale acquirente;

–        ai sensi delle lettere inviate agli investitori interessati il 19 luglio e il 17 ottobre 2013, gli investitori dovevano essere selezionati tenendo conto, da un lato, di esigenze di massimizzazione del valore di tutti gli attivi, e, dall’altro, di messa in sicurezza della transazione; in applicazione di tali criteri, sono state prese in considerazione, nell’ultima fase della procedura di gara d’appalto, le offerte dell’offerente 2 e della Capricorn che, da un lato, proponevano il rilevamento di tutti gli attivi del Nürburgring e, dall’altro, avevano fornito una prova della solidità finanziaria delle loro rispettive offerte il 7 e l’11 marzo 2014. Progetti di contratto di cessione sono stati negoziati in parallelo con tali due offerenti;

–        l’11 marzo 2014 il comitato dei creditori dei venditori, nell’ambito della procedura d’insolvenza dei venditori, ha approvato la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, la cui offerta ammontava a EUR 77 milioni, mentre l’offerta dell’offerente 2 era compresa tra EUR 47 e 52 milioni.

10      Il 10 aprile 2014 la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione, per il motivo che la procedura di gara d’appalto non era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non aveva portato alla vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo di mercato, in quanto tali attivi erano stati ceduti a un offerente locale la cui offerta era inferiore alla sua e che era stato favorito nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Secondo la ricorrente, la Capricorn aveva così percepito un aiuto, corrispondente alla differenza tra il prezzo che doveva pagare per acquisire gli attivi del Nürburgring e il prezzo di mercato dei medesimi attivi, e aveva assicurato la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori doveva estendersi alla Capricorn.

B.      Decisioni impugnate

11      Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/151 relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1), e, il 13 aprile 2015, una rettifica a detta decisione, pubblicata sul suo sito Internet (in prosieguo, considerate congiuntamente: la «decisione finale»).

12      All’articolo 2 della decisione finale, la Commissione ha constatato l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori (in prosieguo: gli «aiuti ai venditori»).

13      La Commissione ha deciso, all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione finale, che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano di un eventuale recupero degli aiuti ai venditori (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»).

14      All’articolo 1, ultimo trattino, della decisione finale, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»).

15      La Commissione ha ritenuto, infatti, che la procedura di gara d’appalto fosse stata condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, che tale procedura avesse portato a un prezzo di vendita conforme al mercato, e che non vi fosse continuità economica tra i venditori e l’acquirente.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

17      Con lettera del 15 ottobre 2015, la Commissione ha presentato una domanda di traduzione nella lingua processuale di taluni allegati al ricorso.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2015, i venditori hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del 18 aprile 2016, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

19      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2016, i venditori hanno informato il Tribunale che ritiravano il proprio intervento.

20      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 6 luglio 2016, i venditori sono stati cancellati dal ruolo del Tribunale come intervenienti e condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle delle altre parti riguardanti il loro intervento.

21      Con decisione del presidente del Tribunale del 3 ottobre 2016, è stato designato un nuovo giudice relatore e la causa è stata attribuita alla Prima Sezione del Tribunale.

22      Il 31 luglio 2017, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del suo regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale ha posto un quesito scritto alla Commissione, invitandola a rispondervi per iscritto. La Commissione ha depositato le proprie osservazioni in risposta il 6 settembre 2017.

23      Su proposta della prima Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

24      Il 29 novembre 2017 il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto loro alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno depositato le loro osservazioni in risposta, rispettivamente, il 14 dicembre 2017 e l’8 gennaio 2018, per quanto riguarda la ricorrente, e il 13 e il 21 dicembre 2017, per quanto riguarda la Commissione.

25      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2018, la Commissione ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di dichiarare che era venuto meno l’oggetto del presente ricorso e che non occorreva più statuire sullo stesso.

26      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 30 gennaio 2018. Lo stesso giorno, la Commissione ha presentato osservazioni sulla relazione d’udienza.

27      Il 6 marzo 2018, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto loro alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha altresì invitato la Repubblica federale di Germania a depositare taluni documenti e le ha posto alcuni quesiti scritti, invitandola a rispondervi per iscritto. Le parti e la Repubblica federale di Germania hanno depositato le loro osservazioni in risposta il 27 marzo 2018 e il 4 e il 9 aprile 2018.

28      Il 18 maggio 2018 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire della Commissione.

29      Il 12 giugno 2018 si è conclusa la fase orale del procedimento.

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2018, la Commissione ha presentato, ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una domanda di riapertura della fase orale del procedimento. Con decisione del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale del 16 agosto 2018, tale domanda è stata respinta.

31      Nell’ambito del procedimento principale, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la prima e la seconda decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      Nell’ambito del medesimo procedimento, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

33      Nell’ambito del procedimento incidentale, la Commissione chiede che il Tribunale accerti che non vi è più luogo a statuire sul ricorso, senza decidere espressamente sulle spese.

34      Nell’ambito del medesimo procedimento, la ricorrente chiede al Tribunale di respingere la domanda di non luogo a statuire della Commissione, senza decidere espressamente sulle spese.

III. In diritto

35      Nelle circostanze del caso di specie, occorre decidere la domanda di non luogo a statuire della Commissione unitamente al merito ed esaminarla congiuntamente alle domande di annullamento della prima e della seconda decisione impugnata formulate dalla ricorrente nel procedimento principale.

A.      Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della prima decisione impugnata

36      La ricorrente mira anzitutto a ottenere l’annullamento della prima decisione impugnata, con la quale la Commissione, avendo stabilito che non vi era continuità economica tra i venditori e l’acquirente, ha deciso che un eventuale recupero degli aiuti ai venditori non riguardava quest’ultimo.

37      Con il suo secondo motivo, vertente su un’interpretazione erronea del principio di continuità economica, infatti, la ricorrente fa valere in particolare che, dato che la vendita degli attivi del Nürburgring non è stata realizzata al prezzo di mercato, a causa dell’assenza di una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e di cessione degli attivi del Nürburgring al miglior offerente, esiste tra i venditori e l’acquirente una continuità economica che richiede un’estensione della decisione di recupero degli aiuti ai venditori alla Capricorn.

38      La ricorrente fa valere che la prima decisione impugnata è stata adottata al termine di un procedimento di esame preliminare, e non di un procedimento d’indagine formale, dato che le decisioni di avvio del procedimento formale del 21 marzo e del 7 agosto 2012 non vertevano sulla questione se un aiuto fosse stato trasferito alla Capricorn.

39      Nel controricorso, la Commissione ha fatto valere che il ricorso era irricevibile, nei limiti in cui era diretto a contestare la prima decisione impugnata. Essa ha in particolare sostenuto che, nel caso di una decisione collegata e complementare a una decisione adottata in esito a un procedimento d’indagine formale che accerti l’esistenza di aiuti incompatibili da recuperare, la ricorrente non poteva ritenere di essere individualmente riguardata semplicemente dimostrando di essere una parte interessata, ma doveva dimostrare che la sua posizione nel mercato era stata sostanzialmente lesa dagli aiuti ai venditori, in modo da trovarsi in una situazione di fatto che la identificava alla stessa stregua del destinatario di siffatta decisione. Orbene, la posizione della ricorrente nel mercato non sarebbe stata lesa in un modo diverso da quella di un altro offerente.

40      Successivamente, la Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che non vi era più luogo, per il Tribunale, a statuire sul ricorso, compreso sulla domanda di annullamento della prima decisione impugnata, per il motivo che la ricorrente avrebbe perso ogni interesse ad agire.

41      Nella specie, occorre iniziare con l’esame del motivo di irricevibilità specificamente sollevato dalla Commissione, nel controricorso, nei confronti della domanda di annullamento della prima decisione impugnata.

42      In risposta a tale motivo di irricevibilità, la ricorrente fa valere principalmente che la sua posizione nel mercato è stata sostanzialmente lesa dalla concessione dell’aiuto connesso alla cessione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, dato che è stata eliminata, mediante l’aggiudicazione di tali attivi, al tempo stesso dal mercato dell’acquisizione del Nürburgring e da quello della sua gestione.

43      In primo luogo, occorre ricordare che, nella sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 104), la Corte ha dichiarato che una decisione sulla continuità economica deve essere considerata come una decisione «collegata e complementare» alla decisione finale relativa agli aiuti considerati che la precede, nei limiti in cui essa ne precisa la portata in merito alla qualità di beneficiario di tali aiuti e, di conseguenza, in merito al soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione dei medesimi, in seguito al verificarsi di un evento successivo all’adozione di tale decisione, quale l’acquisizione da parte di un terzo degli attivi del beneficiario iniziale di detti aiuti.

44      Nella specie, con la prima decisione impugnata, la Commissione, avendo stabilito che non vi era continuità economica tra i venditori e l’acquirente, ha deciso che un eventuale recupero degli aiuti ai venditori non riguardava quest’ultimo.

45      Si deve quindi giungere alla conclusione che la prima decisione impugnata è una decisione «collegata e complementare» alla decisione adottata in esito al procedimento di indagine formale relativo agli aiuti ai venditori.

46      In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

47      Poiché la prima decisione impugnata riguarda gli aiuti ai venditori, che sono stati concessi sotto forma di aiuti individuali e non in applicazione di un regime di aiuti, questa non può essere assimilata a un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

48      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica alla stessa stregua del destinatario di una siffatta decisione (v. sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223, e del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 20).

49      In materia di aiuti di Stato, è stato riconosciuto segnatamente che una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale riguardava direttamente, oltre l’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione nel mercato fosse sostanzialmente lesa dalla misura di aiuto considerata (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 98 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione, T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

50      Il criterio della lesione sostanziale consente di identificare i concorrenti che un aiuto individua in modo da soddisfare le condizioni di ricevibilità quali enunciate nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17). L’aiuto caratterizza, quindi, i concorrenti legittimati ad agire rispetto a chiunque altro e li identifica alla stessa stregua dei destinatari della decisione impugnata. Così, l’esistenza di una lesione sostanziale della posizione di una parte ricorrente nel mercato non dipende direttamente dall’ammontare dell’aiuto di cui trattasi, bensì dall’entità della lesione che tale aiuto può causare a detta posizione. Una siffatta lesione può variare per aiuti di importo analogo in funzione di criteri quali le dimensioni del mercato di cui trattasi, la natura specifica dell’aiuto, la lunghezza del periodo per il quale esso è stato accordato, la natura principale o secondaria dell’attività lesa per la parte ricorrente e le possibilità di quest’ultima di eludere gli effetti negativi dell’aiuto (v. sentenza del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione, T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

51      La semplice qualità di concorrente potenziale non è quindi sufficiente a conferire a un singolo un diritto di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea per contestare una decisione adottata dalla Commissione in esito a un procedimento d’indagine formale.

52      Nella specie, occorre constatare che la ricorrente ha svolto un ruolo attivo nel procedimento che ha preceduto l’adozione della prima decisione impugnata, in quanto ha presentato una denuncia, il 10 aprile 2014, per il motivo che la procedura di gara d’appalto era illegittima e che la decisione di recupero degli aiuti ai venditori doveva estendersi all’acquirente.

53      Emerge tuttavia dalla giurisprudenza citata al precedente punto 49 che la legittimazione ad agire della ricorrente non può dedursi soltanto dalla sua partecipazione al procedimento amministrativo. La ricorrente deve, in ogni caso, dimostrare che gli aiuti ai venditori potevano ledere sostanzialmente la sua posizione nel mercato.

54      Al punto 20 della decisione finale, la Commissione ha indicato che le misure di sostegno a favore dei venditori avevano ad oggetto il finanziamento della costruzione e della gestione degli impianti del Nürburgring. Inoltre, ai punti da 173 a 176 e 178 della medesima decisione, essa ha osservato che i mercati nei quali la concorrenza poteva essere falsata da tali misure erano quelli della gestione di circuiti automobilistici, di parchi off-road, di parchi divertimenti, di alberghi e ristoranti, di centri di guida sicura, di autoscuole, di strutture polivalenti e di sistemi di pagamento non in contanti nonché quelli della promozione del turismo, dello sviluppo di progetti, della costruzione di immobili, della gestione aziendale e del commercio di automobili e motocicli (in prosieguo: i «mercati rilevanti»). Infine, al punto 180 di detta decisione, la Commissione ha precisato che i mercati rilevanti potevano essere considerati di dimensione europea.

55      In risposta a uno dei quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate il 29 novembre 2017 (v. precedente punto 24), la ricorrente ha ammesso che, al momento della presentazione del ricorso e prima di tale data, essa non era presente nei mercati rilevanti. Pertanto, essa non disponeva di alcuna posizione nei mercati rilevanti che potesse essere lesa, a fortiori sostanzialmente, dagli aiuti ai venditori.

56      Nei limiti in cui la ricorrente sostiene, in sostanza, che essa sarebbe stata in grado di acquisire gli attivi del Nürburgring e, pertanto, di entrare nei mercati rilevanti se non fosse stata discriminata nell’ambito della procedura di gara d’appalto (v. precedente punto 10) e che le era difficile acquisire o gestire altri circuiti di gara, tenuto conto della perdita di reputazione e della pubblicità negativa risultante dal rovescio subìto nella procedura di gara d’appalto, occorre rilevare che i suoi argomenti non possono essere sufficienti, dinanzi al giudice dell’Unione europea e in considerazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 49 a 51, a identificarla in relazione agli aiuti ai venditori e alla prima decisione impugnata, in modo da soddisfare le condizioni di ricevibilità quali enunciate nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17).

57      Ne deriva che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata la riguardasse individualmente.

58      Orbene, occorre ricordare che le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono cumulative (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 199). Pertanto, senza dover esaminare l’interesse della ricorrente ad agire per l’annullamento della prima decisione impugnata né, a fortiori, la domanda di non luogo a statuire della Commissione fondata sulla perdita, da parte della ricorrente, del suo interesse ad agire per l’annullamento della medesima decisione, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, nella parte in cui è diretto all’annullamento di detta decisione, per difetto d’incidenza individuale.

B.      Sulla domanda di annullamento della seconda decisione impugnata

59      La ricorrente mira altresì a ottenere l’annullamento della seconda decisione impugnata, con la quale la Commissione ha accertato che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato.

1.      Sulla ricevibilità e sulla domanda di non luogo a statuire

60      Nel controricorso la Commissione non ha messo in dubbio la ricevibilità del ricorso nella parte in cui riguarda la seconda decisione impugnata. In seguito, essa è giunta tuttavia alla conclusione che non vi era più luogo, per il Tribunale, a statuire sul ricorso, compreso sulla domanda di annullamento della seconda decisione impugnata, per il motivo che la ricorrente avrebbe perso ogni interesse ad agire. In tali circostanze, essa ha altresì contestato la legittimazione ad agire della ricorrente nei confronti della seconda decisione impugnata.

61      Nella specie, occorre iniziare esaminando se la ricorrente sia legittimata ad agire per l’annullamento della seconda decisione impugnata, prima di accertare in quale misura essa abbia e mantenga un interesse a ottenere un siffatto annullamento.

62      Per quanto riguarda la sua legittimazione ad agire, la ricorrente sostiene che la seconda decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente. A tale riguardo e conformemente alla giurisprudenza, la sua qualità particolare di «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), connessa all’oggetto specifico del ricorso, sarebbe sufficiente per identificarla, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infine, la sua posizione nel mercato sarebbe stata sostanzialmente lesa dall’aiuto che sarebbe stato concesso all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto.

63      Nella sua domanda di non luogo a statuire la Commissione fa valere che la ricorrente non può fondare la propria qualità di parte interessata sulla sua qualità di potenziale acquirente degli attivi del Nürburgring poiché, in una lettera del 26 aprile 2016 indirizzata alla Commissione, la Repubblica federale di Germania ha indicato che la Capricorn aveva pagato l’intero prezzo di acquisto di tali attivi e rinunciato al suo diritto di risolvere il contratto di vendita nel caso in cui la Commissione avesse adottato una decisione di recuperare presso di essa gli aiuti ai venditori. La Commissione fa altresì valere che la ricorrente non può nemmeno fondare la sua qualità di parte interessata sulla sua qualità di concorrente della Capricorn, atteso che le sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate il 29 novembre 2017 (v. precedente punto 24) consentono di constatare che la ricorrente non era attiva nei mercati rilevanti.

64      Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, occorre distinguere, da un lato, la fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto in questione e, dall’altro, la fase di esame, prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, diretta a consentire alla Commissione di aver un’informazione completa su tutti i dati del caso. Solo nell’ambito della procedura prevista da quest’ultima disposizione il Trattato FUE prevede la garanzia procedurale consistente nell’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (sentenze del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 22; del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 16, e del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 35).

65      Qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo, che una misura statale non costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno, i beneficiari di tale garanzia procedurale possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Per tali motivi, il giudice dell’Unione dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con l’introduzione di esso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 36).

66      Pertanto, occorre affermare che ogni interessato deve essere considerato direttamente e individualmente riguardato da una decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 68), fermo restando che, quando un siffatto interessato ha presentato una denuncia, il rifiuto della Commissione di accogliere tale denuncia deve in ogni caso essere interpretato come un rifiuto di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punti da 51 a 54).

67      Nella specie, le parti concordano sul fatto che la seconda decisione impugnata è una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e non di un procedimento d’indagine formale. Poiché non si può ritenere che la ricorrente, per i motivi indicati ai precedenti punti da 55 a 57, soddisfi le condizioni di ricevibilità quali enunciate nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), occorre verificare, al fine di stabilire se essa disponga della legittimazione ad agire per l’annullamento della seconda decisione impugnata, se essa abbia dimostrato in modo giuridicamente adeguato di essere una parte interessata.

68      Ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, sono considerati «interessati» qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti. Si tratta, in altri termini, di un insieme indeterminato di destinatari. Tale disposizione non esclude che un’impresa che non sia concorrente diretta del beneficiario dell’aiuto sia qualificata come «interessato», a condizione che faccia valere che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di tale aiuto. È sufficiente che una siffatta impresa dimostri in modo giuridicamente adeguato che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione (v. sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti da 63 a 65 e giurisprudenza ivi citata).

69      Ne consegue che, in linea di principio, qualsiasi impresa che faccia valere un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, può vedersi riconoscere la qualità di «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

70      Nella specie, occorre ritenere che la ricorrente ha dimostrato, tramite la sua partecipazione attiva, fino alla fase finale, alla procedura di gara d’appalto e tramite la denuncia da essa depositata, in tale contesto, alla Commissione, la sua seria volontà di entrare nei mercati rilevanti e, pertanto, la sua qualità di potenziale concorrente della Capricorn, che aveva asseritamente beneficiato, secondo tale denuncia e alla luce delle circostanze concrete della vendita degli attivi del Nürburgring, di un aiuto di Stato di cui la Commissione ha negato l’esistenza nella seconda decisione impugnata.

71      Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 68 e 69 e delle valutazioni che precedono, alla ricorrente deve essere riconosciuta la qualità di parte interessata per quanto riguarda la seconda decisione impugnata.

72      Per quanto riguarda l’interesse ad agire della ricorrente, la Commissione fa valere, nella sua domanda di non luogo a statuire, che quest’ultima l’avrebbe perso a causa, in particolare, del fatto che la Capricorn avrebbe pagato l’intero prezzo di acquisto degli attivi del Nürburgring e avrebbe rinunciato al suo diritto di risolvere il contratto di vendita nel caso in cui la Commissione avesse adottato una decisione di recuperare gli aiuti presso di essa (v. precedente punto 63).

73      Occorre tuttavia ricordare che gli «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, hanno interesse a ottenere l’annullamento di una decisione assunta al termine della fase di esame preliminare, dal momento che, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 108 TFUE, un siffatto annullamento imporrebbe alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale e consentirebbe loro di presentare le loro osservazioni e di esercitare in tal modo un’influenza sulla nuova decisione della Commissione (sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punti 62 e 64). Nella specie, la ricorrente ha un interesse all’annullamento della seconda decisione impugnata nei limiti in cui, con la prima parte del suo quarto motivo, essa mette in discussione il fatto che tale decisione, constatando l’insussistenza di aiuto concesso alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto, è stata adottata senza che la Commissione avviasse il procedimento d’indagine formale, in violazione dei suoi diritti procedurali in quanto parte interessata.

74      Nel caso in cui il Tribunale annullasse la seconda decisione impugnata per violazione dei diritti procedurali della ricorrente, la Commissione, in linea di principio, dovrebbe avviare il procedimento d’indagine formale relativo alla vendita degli attivi del Nürburgring e chiederebbe alla ricorrente, in quanto parte interessata, di presentare le sue osservazioni. Di conseguenza, l’annullamento della seconda decisione impugnata può produrre, di per sé, conseguenze giuridiche per la ricorrente in quanto parte interessata.

75      Si deve quindi giungere alla conclusione che, per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, la ricorrente è legittimata ad agire, in quanto parte interessata, e ha e mantiene un interesse ad agire, attinente alla tutela dei diritti procedurali che essa trae, in questa stessa qualità, dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

76      Ne consegue che la domanda di non luogo a statuire presentata dalla Commissione deve essere respinta e che il presente ricorso è ricevibile, nella parte in cui riguarda la seconda decisione impugnata e mira alla tutela dei diritti procedurali che la ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

2.      Nel merito

a)      Considerazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale relativo a una decisione sullinsussistenza di aiuto adottata in esito alla fase di esame preliminare

77      Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 istituiscono una fase di esame preliminare delle misure di aiuto notificate che ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui trattasi. A conclusione di tale fase, la Commissione constata o che tale misura non costituisce un aiuto oppure che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In quest’ultima ipotesi, la predetta misura può non sollevare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno o, al contrario, può sollevarne (sentenza 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 43).

78      Quando, in esito alla fase di esame preliminare, la Commissione adotta una decisione con la quale constata che una misura statale non costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno, essa rifiuta anche implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata per il motivo che la Commissione ritiene che l’aiuto sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, detta «decisione di non sollevare obiezioni», sia qualora essa sia del parere che la misura non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non costituisca quindi un aiuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 52, e del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 68).

79      Secondo la giurisprudenza, quando una parte ricorrente chiede l’annullamento di una decisione che dichiara che la misura in questione non è un aiuto di Stato o di una decisione di non sollevare obiezioni, essa mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi sia stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, la parte ricorrente, ai fini della salvaguardia dei diritti procedurali di cui gode nell’ambito del procedimento di indagine formale, può invocare ogni motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, nella fase di esame preliminare della misura in questione, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua qualificazione come aiuto di Stato o la sua compatibilità con il mercato interno (sentenze del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C‑287/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:395, punto 60, e del 25 novembre 2014, Ryanair/Commissione, T‑512/11, non pubblicata, EU:T:2014:989, punto 31).

80      Una siffatta prova dell’esistenza di dubbi può, in particolare, essere fornita a partire da un complesso di indizi concordanti, atteso che l’esistenza di un dubbio deve essere ricercata, per quanto riguarda una decisione che constata che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato, tanto nelle circostanze relative all’adozione di detta decisione, in particolare la durata dell’esame preliminare, quanto nel suo contenuto, mettendo in relazione le valutazioni sulle quali si è basata la Commissione in detta decisione con gli elementi di cui disponeva o poteva disporre quando si è pronunciata sulla qualificazione di aiuto di Stato della misura in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione, C‑646/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:36, punto 31).

81      Pertanto, la Commissione è obbligata ad avviare il procedimento d’indagine formale se, alla luce delle informazioni ottenute o di cui essa poteva disporre nel corso della fase di esame preliminare, sia ancora in presenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata. Tale obbligo risulta direttamente dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, ed è confermato dall’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, qualora la Commissione rilevi, dopo un esame preliminare, che la misura di cui trattasi suscita dubbi quanto alla sua qualificazione come aiuto o alla sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punti da 30 a 33, e del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 328). In un caso siffatto, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento d’indagine formale avvalendosi di altre circostanze, quali l’interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa o politica (sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punto 90).

82      Nella fase contenziosa, il sindacato del giudice dell’Unione deve concentrarsi sulla questione se, alla luce degli argomenti addotti e degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente nel caso di specie, le valutazioni sulle quali si è basata la Commissione nella decisione sull’insussistenza di aiuto presentassero difficoltà tali da suscitare dubbi e, pertanto, da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 31, e del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 34).

b)      Considerazioni preliminari sulloggetto del ricorso

83      La prima parte del quarto motivo verte sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente, in quanto la Commissione si è astenuta dall’avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonostante l’esistenza di serie difficoltà di valutazione della misura in questione.

84      Nell’ambito di tale parte, per dimostrare l’esistenza di siffatte serie difficoltà di valutazione della misura considerata, la ricorrente fa valere, in particolare, errori di diritto, errori di valutazione e un vizio di motivazione che inficerebbero la seconda decisione impugnata. Tali errori e detto vizio sono invocati, inoltre, nei suoi motivi primo, terzo e quinto, relativi, rispettivamente, all’erronea interpretazione della nozione di aiuto di Stato, alla mancata presa in considerazione del proseguimento del processo di vendita mediante la cessione a un subacquirente della partecipazione detenuta dalla Capricorn nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring e a un difetto di motivazione.

85      Pertanto, occorre esaminare, in un primo tempo, la prima parte del quarto motivo, poi, alla luce di tale parte, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente, il primo, il terzo e il quinto motivo, al fine di valutare se gli argomenti dedotti a loro sostegno consentano di individuare serie difficoltà di valutazione della misura in questione, in presenza delle quali la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come la giurisprudenza autorizza il Tribunale fare (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 56 e 58).

86      Occorrerà esaminare, in un secondo momento, la seconda, la terza e la quarta parte del quarto motivo, vertenti su ulteriori violazioni dei diritti procedurali della ricorrente, che possono anche avere avuto un’incidenza sulla constatazione da parte della Commissione, nella seconda decisione impugnata, dell’assenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata che giustifichino l’avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La seconda parte del quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 659/1999, e la terza e la quarta parte del quarto motivo vertono sul mancato esame diligente e imparziale, da parte della Commissione, della procedura di gara d’appalto. Si ricorda che il secondo motivo di ricorso, vertente sull’esistenza di continuità economica, era diretto esclusivamente contro la prima decisione impugnata, nei confronti della quale la ricorrente non è stata considerata legittimata ad agire.

c)      Sulla prima parte del quarto motivo, vertente sullesistenza di serie difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring

87      La ricorrente invoca, in primo luogo, la durata della fase di esame preliminare e, in secondo luogo, il contenuto della seconda decisione impugnata.

1)      Sulla durata della fase di esame preliminare

88      La ricorrente fa valere che la Commissione ha rinviato la sua decisione a più riprese, in particolare tra il 23 giugno e il 1o ottobre 2014, data in cui la decisione finale è stata infine adottata. Inoltre, la rettifica alla decisione finale è stata adottata il 13 aprile 2015, ossia oltre un anno dopo il deposito della sua denuncia presso la Commissione.

89      La Commissione sostiene di non aver incontrato serie difficoltà nel corso dell’esame preliminare.

90      Occorre ricordare che, nel caso in cui le misure statali controverse non siano state notificate dallo Stato membro interessato, la Commissione non è tenuta a svolgere un esame preliminare di tali misure entro un termine preciso. Tuttavia, la Commissione è tenuta a procedere a un esame diligente di una denuncia relativa all’esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato interno, atteso che la ragionevolezza della durata di una fase di esame preliminare deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso e, in particolare, del contesto dello stesso, delle varie fasi procedurali che la Commissione deve espletare e della complessità del caso (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2011, 3F/Commissione, T‑30/03 RENV, EU:T:2011:534, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata).

91      Nella specie, la Commissione è stata investita della denuncia della ricorrente il 10 aprile 2014. Tale denuncia riguardava la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn a un prezzo inferiore al loro prezzo di mercato e l’esistenza di una continuità economica tra i venditori e la Capricorn che avrebbe giustificato l’estensione della decisione di recupero degli aiuti ai venditori a quest’ultima. Inoltre, altre tre denunce sono state presentate in relazione alla vendita degli attivi del Nürburgring. La decisione finale è intervenuta il 1o ottobre 2014, vale a dire meno di sei mesi dopo la ricezione della denuncia della ricorrente. Un siffatto termine non eccede quanto implicava un primo esame delle questioni connesse alla vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo inferiore al loro prezzo di mercato, e non dimostra quindi l’esistenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale.

92      Ne consegue che tale censura deve essere respinta.

2)      Sul contenuto della seconda decisione impugnata

93      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la seconda decisione impugnata dimostrerebbe di per sé l’esistenza di serie difficoltà, invocando a tal fine il carattere lacunoso dell’esame effettuato dalla Commissione. Le lacune riguarderebbero, in particolare, l’esame del carattere aperto, trasparente, non discriminatorio e incondizionato della procedura di gara d’appalto, quello di taluni fatti che sarebbero pertinenti a tale riguardo, come il trasferimento degli attivi del Nürburgring a un subacquirente, quello della questione se tale procedura fosse sfociata nella vendita di detti attivi all’offerente che ha presentato l’offerta più elevata nonché l’esame della circostanza che la Capricorn non sarebbe stata in grado di soddisfare l’esigenza di messa in sicurezza del pagamento del prezzo di vendita.

94      Inoltre, gli errori di diritto in cui la Commissione è incorsa, connessi all’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, nonché al difetto di motivazione, confermerebbero l’esistenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata, tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale.

95      La Commissione contesta tale argomentazione.

96      Si deve anzitutto rilevare che la Commissione ha constatato, al punto 285 della decisione finale, al termine di un esame delle circostanze del caso di specie, che «la cessione delle attività [del Nürburgring] non costitui[va] aiuto di Stato».

97      Al punto 281 della decisione finale, la Commissione ha indicato di non disporre di «prove che sia stato violato il principio di una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni nel quadro della cessione delle attività [del Nürburgring] o che esistesse un’offerta con finanziamento garantito superiore all’offerta di Capricorn».

98      Ai punti 240, 261, 266, 271, 276 e 280 della decisione finale, la Commissione ha considerato, in particolare, che la Capricorn era l’offerente che aveva presentato la migliore offerta corredata di una garanzia di finanziamento. Quanto a tale garanzia, la Commissione ha dimostrato di aver avuto a disposizione, sin dal mese di aprile 2014, la lettera della Deutsche Bank AG del 10 marzo 2014, a sostegno dell’offerta della Capricorn (in prosieguo: la «lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014»). Non vi è dunque motivo di mettere in dubbio l’affermazione della Commissione secondo cui essa ha proceduto alla propria analisi della suddetta lettera e ha ritenuto che quest’ultima costituisse una garanzia di finanziamento, la cui natura vincolante era stata confermata dalle autorità tedesche.

99      L’argomento relativo alla garanzia di finanziamento dell’offerta presentata dalla Capricorn e la questione se la procedura di gara d’appalto fosse sfociata nella vendita dei detti attivi che aveva presentato l’offerta più elevata non è quindi fondato.

100    La ricorrente fa valere altresì che la Commissione non ha proceduto a un esame esaustivo della procedura di gara d’appalto. In particolare, la decisione finale non menzionerebbe il proseguimento del processo di vendita.

101    A tale riguardo, dalla giurisprudenza emerge che l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione in sede di esame preliminare costituisce un indizio dell’esistenza di difficoltà tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale (v. sentenza dell’11 ottobre 2016, Søndagsavisen/Commissione, T‑167/14, non pubblicata, EU:T:2016:603, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

102    La giurisprudenza ha altresì ritenuto che, in generale, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione disponeva o poteva disporre quando l’ha adottata (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 81), fermo restando che gli elementi di informazione di cui la Commissione «poteva disporre» sono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da effettuare e di cui essa avrebbe potuto ottenere, su sua richiesta, la produzione nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 71).

103    Il fatto che la Commissione, secondo la ricorrente, non abbia risposto a talune censure sollevate dalla stessa non implica che essa non potesse pronunciarsi sulla misura in questione sulla base delle informazioni di cui disponeva e che fosse dunque tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale per completare la propria istruttoria (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 130).

104    Nella specie, non si può contestare alla Commissione di non essersi pronunciata, nella decisione finale, sul proseguimento del processo di vendita mediante la cessione a un subacquirente della partecipazione detenuta dalla Capricorn nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring, la quale, secondo la ricorrente, ha avuto luogo il 28 ottobre 2014, sulla base di un contratto fiduciario del 5 ottobre 2014, e quindi dopo l’adozione di tale decisione.

105    Infine, la ricorrente afferma che gli errori di diritto in cui è incorsa la Commissione, connessi all’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, nonché al difetto di motivazione, confermerebbero l’esistenza di serie difficoltà. L’esame di tale argomento si confonde con l’esame del primo e del quinto motivo relativi a tali errori di diritto e a detto difetto di motivazione, al quale si procederà qui di seguito.

106    Pertanto, fatte salve le censure che saranno esaminate nell’ambito del primo e del quinto motivo, gli argomenti dedotti a sostegno della prima parte del quarto motivo non consentono quindi di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che richiedevano l’avvio di un procedimento d’indagine formale. La prima parte del quarto motivo deve essere pertanto respinta.

d)      Sul primo motivo, vertente su uninterpretazione erronea della nozione di aiuto di Stato, per quanto riguarda la concessione di un aiuto di Stato allacquirente nellambito della procedura di gara dappalto

107    Con il suo primo motivo, che si articola in tre parti, la ricorrente fa valere che la Commissione ha interpretato erroneamente la nozione di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, nel giungere alla conclusione che non era stato concesso alcun aiuto di Stato all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto.

1)      Sulla prima parte del primo motivo, relativa al vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto

108    Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che all’acquirente è stato conferito un vantaggio nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Tale procedura non sarebbe stata trasparente. In particolare, i venditori e la KPMG non avrebbero informato chiaramente gli offerenti dei termini applicabili, di modo che essa sarebbe stata indotta in errore circa la data limite per la presentazione dell’offerta finale. L’acquirente avrebbe presentato la sua offerta finale soltanto il 10 marzo 2014, il giorno prima della sua designazione quale aggiudicataria degli attivi del Nürburgring, di modo che il termine sarebbe stato prorogato de facto fino a tale data.

109    Inoltre, la ricorrente sostiene che la procedura di gara d’appalto è stata discriminatoria. In particolare, avrebbero avuto luogo trattative tra rappresentanti dei venditori e dell’acquirente, ma non con i propri rappresentanti, nel corso dell’autunno 2013, nonostante l’assenza di finanziamento garantito da parte dell’acquirente. Quest’ultimo sarebbe stato in particolare autorizzato a partecipare alle riunioni di gestione dei venditori. Peraltro, l’argomento della Commissione vertente sul fatto che nessuno degli offerenti avrebbe fornito garanzie di finanziamento per la totalità del prezzo di acquisizione e che, di conseguenza, i venditori non avrebbero violato il principio della parità di trattamento attenuando l’esigenza di un finanziamento garantito nel corso della procedura di gara d’appalto, sarebbe errato, in quanto tale modifica delle modalità di aggiudicazione non sarebbe stata comunicata a tutti gli offerenti.

110    Oltre a ciò, la ricorrente fa valere che l’acquirente non ha fornito la prova di un finanziamento garantito, in quanto, in particolare, egli aveva unicamente presentato un impegno sotto forma di lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, vale a dire una lettera di intenti senza forza vincolante, e tale lettera costituiva solo un progetto preliminare, il cui effetto vincolante era stato subordinato al rispetto di condizioni supplementari e a una decisione finale della Deutsche Bank.

111    Infine, la ricorrente fa valere che essa proponeva il prezzo di acquisizione più elevato, nonché un finanziamento garantito.

112    La Commissione contesta tale argomentazione.

113    Occorre determinare, alla luce delle censure formulate nella prima parte del primo motivo, se l’esame effettuato dalla Commissione per quanto riguarda la regolarità della procedura di gara d’appalto fosse tale da escludere la presenza di serie difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che giustificassero l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

114    Secondo giurisprudenza costante, quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto incompatibile con il mercato interno viene acquisita al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l’elemento di aiuto è valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che l’acquirente abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

115    Se, al contrario, la vendita degli attivi di beneficiari di aiuti di Stato viene effettuata a un prezzo inferiore al prezzo di mercato, un vantaggio indebito può essere trasferito all’acquirente (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 161).

116    Ai fini della verifica del prezzo di mercato può essere presa in considerazione, in particolare, la forma utilizzata per la cessione di una società, ad esempio quella dell’asta pubblica, che si presume garantisca una vendita alle condizioni di mercato. Ne consegue che, quando si procede alla vendita di un’impresa tramite una gara di appalto aperta, trasparente e incondizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all’offerta più elevata, fermo restando che deve dimostrarsi, in primo luogo, che tale offerta abbia valore di impegno e che sia credibile e, in secondo luogo, che non sia giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punti 93 e 94, e del 16 luglio 2015, BVVG, C‑39/14, EU:C:2015:470, punto 32).

117    Secondo la giurisprudenza, il carattere aperto e trasparente di una procedura di gara d’appalto si valuta in funzione di un complesso di indizi inerenti alle specifiche circostanze di ciascun caso (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 95).

118    È alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 114 a 117 che occorre esaminare, nella specie, la fondatezza delle diverse censure sollevate nell’ambito della prima parte del primo motivo, pur tenendo conto del fatto che, in tale ambito, il Tribunale non può statuire direttamente sulla legittimità stessa della procedura di gara d’appalto.

i)      Sulla censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto

119    Nei limiti in cui la ricorrente denuncia il carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, occorre ricordare (v. precedente punto 9, settimo trattino) che il termine per la presentazione di offerte di conferma è stato fissato successivamente all’11 dicembre 2013, come emerge dalla lettera del KPMG del 17 ottobre 2013, e poi al 17 febbraio 2014, come emerge dalla lettera del KPMG del 17 dicembre 2013. Quest’ultima lettera precisava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione. Tuttavia, essa precisava che i venditori avrebbero potuto adottare la decisione di selezione rapidamente dopo il termine per la presentazione delle offerte.

120    Come giustamente afferma la Commissione, la possibilità di depositare un’offerta dopo il 17 febbraio 2014 era quindi conosciuta da tutti gli offerenti. Parimenti, il fatto che l’acquirente abbia potuto presentare la sua offerta finale il 10 marzo 2014, dopo la scadenza del termine, ed essere designato come aggiudicatario già l’11 marzo 2014 è perfettamente conforme alle disposizioni della lettera della KPMG del 17 dicembre 2013.

121    Ne consegue che tale censura non consente di dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto all’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto a causa del carattere non trasparente della stessa in relazione al termine fissato per il deposito di un’offerta di conferma.

ii)    Sulla censura vertente sul carattere discriminatorio della procedura di gara d’appalto

122    Nell’ambito della presente censura, la ricorrente fa valere che la procedura di gara d’appalto è stata discriminatoria. In particolare, l’acquirente non avrebbe fornito la prova di un finanziamento garantito, in quanto la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, che era a sostegno della sua offerta approvata l’11 marzo 2014, sarebbe stata priva di efficacia vincolante.

123    La lettera della KPMG agli investitori interessati del 17 ottobre 2013 precisava che qualsiasi finanziamento proveniente da un terzo doveva fondarsi su un impegno di finanziamento vincolante (v. precedente punto 9, nono trattino). Occorre quindi verificare se l’esame effettuato dalla Commissione, che riflette l’analisi delle autorità tedesche, fosse tale da escludere la presenza di dubbi quanto al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014.

124    Anzitutto, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 indica che quest’ultima è disposta a concedere all’acquirente un prestito di EUR 45 milioni. Le condizioni di tale finanziamento sono descritte in modo dettagliato, circostanza che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, sembra indicare un esame approfondito da parte della Deutsche Bank e uno scambio di informazioni tra quest’ultima e l’acquirente.

125    Poi, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 fa riferimento, in più occasioni, all’impegno assunto dalla Deutsche Bank nei confronti della Capricorn in forza della stessa lettera. La Deutsche Bank riteneva quindi di essere vincolata dalla medesima.

126    A tale riguardo, come fa giustamente valere la Commissione, il confronto della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 con due lettere preparatorie e non vincolanti della Deutsche Bank del 17 e 25 febbraio 2014 conferma il carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014. Così, nella lettera del 17 febbraio 2014 è indicato che essa non costituisce un impegno da parte della Deutsche Bank, al contrario della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, la quale fa riferimento all’impegno assunto dalla Deutsche Bank nei confronti della Capricorn in forza della medesima lettera.

127    Infine, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 precisa che l’impegno assunto da quest’ultima è soggetto a tre condizioni. Orbene, tali condizioni (esecuzione della transazione, assenza di cambiamenti significativi per quanto riguardava gli attivi acquisiti, assenza di illegittimità) permettevano alla Deutsche Bank di sottrarsi al suo impegno solo se l’acquisizione non si fosse svolta alle condizioni previste.

128    Alla luce delle considerazioni che precedono, non emerge che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014.

129    Al contrario, e come giustamente rilevato dalla Commissione al punto 272 della decisione finale, la ricorrente non ha mai presentato alcuna prova di finanziamento della sua offerta.

130    Il 30 settembre 2013 la ricorrente ha presentato un’offerta indicativa vertente su tutti gli attivi del Nürburgring, per un importo di EUR 150 milioni. Tale offerta non conteneva alcuna prova della sua capacità di finanziamento, circostanza che la KPMG le ha fatto osservare nelle lettere dell’11 e del 17 dicembre 2013, nonché in una lettera del 18 dicembre seguente. La ricorrente ha altresì ricevuto la lettera della KPMG del 17 ottobre 2013, che precisava che qualsiasi finanziamento proveniente da un terzo doveva fondarsi su un impegno di finanziamento vincolante.

131    Il 17 febbraio 2014 la ricorrente ha presentato un’offerta finale per un importo di EUR 110 milioni per tutti gli attivi. Essa affermava allora di aver ottenuto un impegno di finanziamento vincolante di EUR 30 milioni della società DRC Capital LLP. Tuttavia, nessun documento della DRC Capital è stato fornito insieme all’offerta, circostanza che la KPMG ha fatto osservare alla ricorrente in un messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2014.

132    Il 21 febbraio 2014 la ricorrente ha indicato che un termine da due e cinque settimane avrebbe dovuto consentirle di ottenere tutti gli impegni di finanziamento vincolanti. L’11 marzo 2014 essa avrebbe fornito una versione aggiornata dell’offerta finale, per un importo totale di EUR 150 milioni, e confermato che essa avrebbe presentato tutti gli impegni di finanziamento vincolanti entro il 31 marzo 2014. Infine, essa afferma di aver ricevuto un impegno di finanziamento della Jupiter Financial, il 26 marzo 2014, ma riconosce di non averlo mai consegnato alla KPMG. In un messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2014, la KPMG ha indicato alla ricorrente di non aver ancora ricevuto conferma per iscritto da parte di terzi che finanzierebbero la sua offerta.

133    Da quanto precede risulta che l’acquirente, la cui offerta è stata accolta, disponeva, anzitutto, di due lettere preparatorie della Deutsche Bank del 17 e del 25 febbraio 2014, poi della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, sul cui carattere vincolante non risulta che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi, mentre la ricorrente, la cui offerta non è stata accolta, non aveva mai fornito alcuna prova di finanziamento. Per giunta, l’esigenza di un impegno di finanziamento vincolante è stata ricordata alla ricorrente a più riprese.

134    Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può ritenere che la Commissione, in considerazione degli elementi di fatto e di diritto invocati dalla ricorrente, avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto all’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto, a causa del carattere discriminatorio di quest’ultima in relazione all’esigenza di un impegno di finanziamento vincolante.

iii) Sulla censura relativa all’importo e al finanziamento delle offerte della Capricorn e della ricorrente

135    Nell’ambito della presente censura, la ricorrente fa valere che essa proponeva il prezzo di acquisizione più elevato, nonché un finanziamento garantito, mentre l’offerta della Capricorn, alla fine accolta, era inferiore alla sua e non disponeva di un finanziamento garantito.

136    Dato che l’importo dell’offerta finale di acquisto presentata dalla ricorrente era di EUR 110 milioni, mentre quella della Capricorn era di EUR 77 milioni, la ricorrente afferma correttamente che essa proponeva un prezzo di acquisizione più elevato rispetto alla Capricorn.

137    Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 116, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all’offerta più elevata presentata nell’ambito di una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente e incondizionata solo se è dimostrato che tale offerta ha valore di impegno ed è credibile.

138    Nella specie, ai sensi delle lettere che sono state loro inviate agli investitori interessati il 19 luglio e il 17 ottobre 2013 dalla KPMG, essi dovevano in particolare essere selezionati tenuto conto dell’esigenza di messa in sicurezza della transazione (v. precedente punto 9, nono trattino).

139    Orbene, a torto la ricorrente afferma di proporre un finanziamento garantito, poiché essa non aveva fornito, in nessun momento, alcuna prova di finanziamento. Dal punto 272 della decisione finale risulta che le autorità tedesche, in assenza di prove della sua capacità e della sua solvibilità finanziaria, potevano mettere in dubbio la sua capacità di raccogliere i fondi necessari per onorare il prezzo di acquisto che offriva e, pertanto, la credibilità della sua offerta e la conformità di quest’ultima all’esigenza di messa in sicurezza del pagamento del prezzo di vendita.

140    Per contro, la Capricorn disponeva, anzitutto, delle due lettere preparatorie della Deutsche Bank del 17 e del 25 febbraio 2014, poi della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, di cui è già stato osservato che il carattere vincolante non doveva suscitare dubbi per la Commissione (v. precedenti punti 128 e 133).

141    Per giunta, come menzionato al punto 273 della decisione finale, hanno partecipato allo stadio finale delle trattative condotte nell’ambito della procedura di gara d’appalto soltanto l’offerente 2 e la Capricorn, le cui offerte erano entrambe inferiori a quella della ricorrente, ma comprendevano promesse di finanziamento. È quindi all’offerta dell’offerente 2 che i venditori hanno confrontato quella della Capricorn. Ciò è confermato dal fatto che, secondo gli avvocati dei venditori, in data 26 febbraio 2014, l’offerta di conferma dell’offerente 2 era la migliore offerta, anche se di importo meno elevato rispetto a quella della Capricorn, e che è proprio alla luce dell’importo più elevato dell’offerta di quest’ultima che i venditori hanno anche cercato di finalizzare la vendita degli attivi del Nürburgring con la Capricorn. Orbene, dal punto 273 della decisione finale risulta che tanto l’offerta quanto la promessa di finanziamento presentate, in definitiva, dalla Capricorn erano più elevate rispetto all’offerta e alla promessa di finanziamento presentate dall’offerente 2.

142    Non è quindi dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sul fatto che la Capricorn era l’offerente che aveva presentato la migliore offerta vincolante e credibile, tenuto conto non solo del prezzo proposto, ma anche delle garanzie di messa in sicurezza della transazione offerte. In altri termini, non è dimostrato che essa avrebbe dovuto dubitare del fatto che «le attività in esame [erano] state vendute all’offerente che [aveva] presentato l’offerta migliore, corredata di una prova di finanziamento», come rilevato al punto 276 della decisione finale, e che non esisteva «un’offerta con finanziamento garantito superiore all’offerta di Capricorn», come rilevato al punto 281 di tale medesima decisione.

143    Anche questa censura deve pertanto essere respinta.

144    In applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 114 a 117, l’esame effettuato dalla Commissione era quindi tale da escludere qualsiasi dubbio circa l’esistenza di un vantaggio indebito a favore dell’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, alla concessione di un aiuto di Stato a quest’ultimo. Pertanto, non si può ritenere che la prima parte del primo motivo riveli serie difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring, che avrebbero imposto alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

145    Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

2)      Sulla seconda parte del primo motivo, relativa al vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito del contratto di locazione avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring

146    Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che un vantaggio è stato altresì conferito all’acquirente nell’ambito del contratto di locazione avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring. Dal punto 56 della decisione finale risulta che tale locazione è stata conclusa tra una società indipendente dai venditori, concretamente in qualità di depositario di detti attivi, e una società di gestione creata dalla Capricorn, per un periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di strutturare una situazione transitoria corrispondente all’eventuale realizzazione della condizione cui la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn era accompagnata, vale a dire l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che escludesse qualsiasi rischio che l’acquirente dei detti attivi potesse essere tenuto a rimborsare gli aiuti ai venditori. L’importo del canone annuale non superava EUR 5 milioni, mentre, secondo la ricorrente, esso avrebbe dovuto ammontare, almeno, a EUR 7,7 milioni.

147    La Commissione contesta tale argomentazione e fa valere, in particolare, che il canone di locazione rappresentava soltanto il pagamento anticipato di frazioni del prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring, il quale era a sua volta conforme alle condizioni di mercato.

148    Per le ragioni esposte ai precedenti punti da 119 a 133, non si può ritenere che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

149    Per le medesime ragioni, la Commissione poteva legittimamente non nutrire dubbi riguardo all’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto, compreso per quanto concerne il contratto di locazione avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring che era stato negoziato nel caso in cui le condizioni poste affinché la vendita si perfezionasse non si fossero realizzate.

150    Occorre quindi respingere la seconda parte del primo motivo.

3)      Sulla terza parte del primo motivo, relativa all’intervento di risorse pubbliche nell’ambito della vendita degli attivi del Nürburgring all’acquirente

151    Con la terza parte del primo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione non ha esaminato la questione se fossero state coinvolte risorse pubbliche nell’ambito della vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn. Orbene, essa avrebbe dovuto constatare che ciò si era verificato.

152    La Commissione contesta tale argomentazione.

153    Occorre ricordare che la Commissione può archiviare una denuncia quando è in grado di escludere da subito la qualificazione come aiuto di Stato delle misure di cui trattasi, dopo aver constatato che una delle condizioni essenziali per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non è soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn/Commissione, T‑351/02, EU:T:2006:104, punto 104).

154    Nella specie, esaminando, ai punti da 266 a 281 della decisione finale, se la procedura di gara d’appalto fosse stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e se la Capricorn fosse l’offerente che aveva presentato la migliore offerta corredata di una garanzia di finanziamento, la Commissione aveva, in sostanza, lo scopo di controllare che i beni del Nürburgring fossero stati venduti al loro prezzo di mercato, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 116.

155    Se la vendita degli attivi del Nürburgring fosse stata realizzata a un prezzo inferiore al prezzo di mercato, com’è stato ricordato al precedente punto 115, un vantaggio indebito avrebbe potuto essere concesso all’acquirente (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 161). L’esame della Commissione verteva quindi sulla questione se tale vantaggio fosse stato concesso, nella specie, alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto.

156    La Commissione è giunta alla conclusione che, in mancanza di tale vantaggio, nessun aiuto di Stato era stato concesso alla Capricorn nell’ambito della vendita degli attivi del Nürburgring. In altri termini, la Commissione ha constatato che una delle condizioni essenziali per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, relativa all’esistenza di un vantaggio non era soddisfatta.

157    Pertanto, non si può validamente contestare alla Commissione di non aver parimenti esaminato se la condizione relativa a un intervento dello Stato o mediante risorse statali fosse soddisfatta.

158    Di conseguenza, occorre constatare che l’esame della terza parte del primo motivo e, pertanto, del primo motivo nel suo complesso non ha rivelato alcun indizio dell’esistenza di dubbi quanto alla qualificazione come aiuto di Stato della vendita degli attivi del Nürburgring che avrebbero richiesto l’avvio del procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

159    Il primo motivo, letto alla luce della prima parte del quarto motivo, deve quindi essere respinto.

e)      Sul terzo motivo, relativo alla mancata presa in considerazione del proseguimento del processo di vendita risultante dalla cessione a un subacquirente della partecipazione detenuta dalla Capricorn nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring

160    Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente indicato, nella decisione finale, che il processo di vendita degli attivi del Nürburgring era cessato l’11 marzo 2014, con la loro aggiudicazione alla Capricorn.

161    I venditori avrebbero, infatti, proseguito il processo di vendita a partire dal mese di luglio 2014, dopo che la Capricorn ha dimostrato la sua incapacità di effettuare il secondo versamento parziale del prezzo di acquisto. Trattative informali avrebbero avuto luogo a partire dal mese di settembre 2014 durante le quali gli stessi venditori avrebbero proposto il trasferimento degli attivi del Nürburgring, che avrebbe condotto, il 28 ottobre 2014, alla cessione a un subacquirente della partecipazione detenuta dalla Capricorn nel veicolo di acquisizione di tali attivi. Neanche la prosecuzione del processo di vendita sarebbe conforme ai requisiti di apertura, di trasparenza, di non discriminazione e di incondizionalità.

162    Secondo la ricorrente, la cessione a un subacquirente della partecipazione detenuta dalla Capricorn nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring costituisce la fine del processo di vendita di detti attivi ed è stata conclusa nell’interesse dei venditori e non della Capricorn. Quest’ultima, infatti, non ha tratto alcun vantaggio da tale cessione, salvo quello legato all’estinzione dei suoi obblighi contrattuali. Il fatto che il prezzo di cessione di tale partecipazione sia stato identico a quello della vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non avrebbe giustificato la mancata indizione, nella specie, di una nuova procedura di gara d’appalto.

163    La Commissione contesta tale argomentazione.

164    Per le ragioni già esposte ai precedenti punti 103 e 104, non si può contestare alla Commissione di non essersi pronunciata, nella decisione finale, sul proseguimento del processo di vendita mediante la cessione a un subacquirente della partecipazione detenuta dalla Capricorn nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring, in quanto tale cessione ha avuto luogo, come riconosce la ricorrente stessa, dopo l’adozione di detta decisione.

165    Inoltre, se è vero che da un articolo di stampa del 30 settembre 2014 risulta che la Deutsche Bank avrebbe revocato il proprio finanziamento alla Capricorn e che gli amministratori avrebbero cercato nuovi acquirenti per gli attivi del Nürburgring, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione disponesse o potesse disporre di tali elementi d’informazione nel momento in cui ha adottato la decisione finale.

166    In ogni caso, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 114 a 117 e come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2017 in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, il suo esame aveva lo scopo di accertare, al fine di verificare se gli attivi del Nürburgring fossero stati ceduti al loro prezzo di mercato, se la procedura di gara d’appalto fosse stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. In caso contrario, detta vendita avrebbe potuto essere realizzata a un prezzo inferiore al prezzo di mercato, e un vantaggio indebito avrebbe potuto essere trasferito all’acquirente.

167    Di conseguenza, occorre ritenere che l’aiuto, che, secondo la ricorrente (v. precedente punto 10), avrebbe dovuto essere accertato dalla Commissione nella seconda decisione impugnata e doveva corrispondere alla differenza tra il prezzo pagato dalla Capricorn per acquisire gli attivi del Nürburgring e il prezzo di mercato di questi stessi attivi, sarebbe stato concesso alla Capricorn l’11 marzo 2014, data dell’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring a quest’ultima e della sottoscrizione del contratto di vendita che fissava il prezzo di acquisizione degli attivi del Nürburgring dovuto dalla Capricorn. Ne consegue che i fatti successivi a tale data, quali le difficoltà incontrate dalla Capricorn nella fase di esecuzione del contratto di vendita e la cessione da parte di quest’ultima, a un subacquirente, della partecipazione da essa detenuta nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring, non erano pertinenti ai fini dell’esame della questione se fosse stato eventualmente concesso un aiuto alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto.

168    Infine, come ha giustamente fatto valere la Commissione nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2017 in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, se la ricorrente avesse voluto che essa esaminasse anche l’esistenza di un aiuto nuovo risultante dall’asserita prosecuzione del processo di vendita, successivamente all’adozione della seconda decisione impugnata, essa avrebbe dovuto depositare una nuova denuncia a tale proposito.

169    Ne consegue che gli argomenti presentati a sostegno del terzo motivo, relativo alla mancata considerazione del proseguimento del processo di vendita dopo l’adozione della seconda decisione impugnata, non consentono di stabilire che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che richiedessero l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

170    Il terzo motivo, letto alla luce della prima parte del quarto motivo, deve quindi essere respinto.

f)      Sul quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione

171    Con il suo quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di rispondere alle sue censure relative, in primo luogo, all’esigenza di messa in sicurezza della transazione, in secondo luogo, al proseguimento del processo di vendita e alla cessione degli attivi del Nürburgring a un subacquirente, in terzo luogo, all’uso di risorse pubbliche e al coinvolgimento dello Stato nella conclusione della vendita e del contratto di locazione avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring, in quarto luogo, alla concessione ulteriore di un aiuto di Stato di sei milioni di euro in favore dell’acquirente, corrispondente al versamento parziale del prezzo di acquisizione prelevato sull’utile d’esercizio del 2014 dal gestore del Nürburgring (v. precedente punto 6), in quinto luogo, al ruolo dello studio legale che rappresenta l’acquirente e i venditori, in sesto luogo, al carattere discriminatorio della procedura di gara d’appalto per quanto riguarda gli accordi connessi allo sfruttamento del Nürburgring, in settimo luogo, al contratto di locazione concluso tra l’acquirente e i venditori e alla questione se esso equivalesse a un aiuto di Stato e, in ottavo luogo, alla verifica del prezzo di acquisizione degli attivi del Nürburgring sulla base di opinioni di esperti.

172    La ricorrente fa valere, altresì, che la Commissione non ha fornito una motivazione chiara e inequivoca per quanto riguarda, da un lato, l’organizzazione, menzionata al punto 56 della decisione finale, attuata successivamente alla chiusura della vendita degli attivi del Nürburgring al fine di assicurare la gestione provvisoria di questi ultimi in attesa di una decisione esecutiva della Commissione che chiarisse la situazione giuridica della Capricorn nei confronti degli aiuti ai venditori e, dall’altro, l’esigenza di messa in sicurezza di tale transazione.

173    Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha omesso di presentare una motivazione più dettagliata per quanto riguardava le modifiche che essa avrebbe apportato alla sua prassi decisionale, nell’ambito dell’esame dell’esigenza di messa in sicurezza della transazione e dei legami esistenti tra gli amministratori e lo Stato.

174    La Commissione contesta tale argomentazione.

175    La motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo (v., riguardo agli aiuti di Stato, sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punti 88 e 89, del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, punto 56, e del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punti 48 e 49). La Commissione è tenuta a esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 64, e del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 89).

176    Nella specie, i punti da 266 a 281 della decisione finale, sotto il titolo «Denunce relative alla cessione delle attività [del Nürburgring]», contengono un’esposizione dettagliata dei motivi che hanno indotto la Commissione a decidere che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato. Tale esposizione è sufficiente a consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo e a che la ricorrente possa comprendere le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto invocati nella sua denuncia non sono stati sufficienti a dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato.

177    In particolare e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non ha omesso di rispondere alle sue censure relative all’esigenza di messa in sicurezza della transazione, le quali sono esaminate ai punti 272 e 273 della decisione finale vertenti sulla prova del finanziamento delle offerte della ricorrente e della Capricorn, alla negoziazione di accordi connessi allo sfruttamento del Nürburgring da parte della Capricorn, che è menzionata al punto 275, lettera e), di questa stessa decisione, o al ruolo dello studio legale che rappresenta l’acquirente e i venditori, menzionato al punto 275, lettera j), di detta decisione.

178    Pertanto, quand’anche la Commissione abbia omesso di rispondere ad altre censure sollevate dalla ricorrente nella sua denuncia, tale omissione non può costituire una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto quest’ultima non le impone di esporre elementi diversi dai fatti e dalle considerazioni giuridiche che essa ritiene di importanza essenziale nell’economia della decisione. Infatti, la necessaria correlazione tra i motivi invocati dal denunciante e la motivazione della decisione della Commissione non può comportare che quest’ultima sia tenuta a confutare ad uno ad uno gli argomenti invocati a sostegno di detti motivi (v. sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 96 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 marzo 2010, Freistaat Sachsen/Commissione, T‑102/07 e T‑120/07, EU:T:2010:62, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

179    Ciò è quanto avviene a maggior ragione nel caso di una decisione presa al termine della fase di esame preliminare degli aiuti che, essendo adottata entro termini brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della misura considerata tali da giustificare l’avvio della fase d’indagine formale (sentenze del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 48, e del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 65).

180    Ne consegue che il quinto motivo, relativo a un difetto di motivazione, non consente di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che richiedevano l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

181    Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il quinto motivo deve essere respinto.

182    Ne consegue che né la prima parte del quarto motivo, né il primo, il terzo e il quinto motivo consentono di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che richiedevano l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

g)      Sulla seconda parte del quarto motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 659/1999

183    Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 659/1999 in quanto non l’ha informata della sua intenzione di respingere la sua denuncia e non l’ha neanche invitata a presentare nuove osservazioni.

184    La Commissione contesta tale argomentazione.

185    Come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento n. 659/1999 (GU 2013, L 204, pag. 15), l’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 659/1999 dispone che «[l]a Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese». Inoltre, «[s]e la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata».

186    Come modificato dal regolamento n. 734/2013, l’articolo 20, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 659/1999 dispone che «[l]a Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia».

187    L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 deve essere letto alla luce della norma di cui al punto 48 del codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU 2009, C 136, pag. 13), il quale prevede che, in linea di principio, entro un termine di dodici mesi, la Commissione cerca di adottare una decisione per i casi prioritari, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, con copia all’autore della denuncia, o di indirizzare una lettera amministrativa iniziale all’autore della denuncia in cui precisa il proprio parere preliminare, per i casi non prioritari.

188    Ai sensi del secondo e del terzo comma del paragrafo 2 dell’articolo 20 del regolamento n. 659/1999, che disciplina i diritti dell’interessato, la Commissione, dopo aver ottenuto da un siffatto interessato informazioni relative ad asseriti aiuti illegittimi, o ritiene che non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso e ne informa detto interessato, oppure adotta una decisione sul caso stesso riguardante l’argomento delle informazioni fornite (sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 55).

189    Orbene, nella specie, la Commissione ha adottato una decisione esaminando le informazioni fornite dalla ricorrente e prendendo posizione sulle stesse.

190    Si deve quindi giungere alla conclusione che la Commissione non ha violato l’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 659/1999.

191    Pertanto, la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta.

192    Occorre a questo punto esaminare la quarta parte del quarto motivo, e successivamente la terza parte del quarto motivo.

h)      Sulla quarta parte del quarto motivo, vertente sullassenza di esame diligente della denuncia della ricorrente

193    Con la quarta parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha effettuato un esame diligente della procedura di gara d’appalto. In particolare, essa non avrebbe chiesto informazioni supplementari ai venditori e alle autorità tedesche e si sarebbe basata unicamente su quelle fornite dagli amministratori alle autorità tedesche, di cui essa avrebbe dovuto verificare l’affidabilità. Inoltre, la Commissione non avrebbe accolto la domanda della ricorrente del 6 luglio 2014 invitandola a rivolgere ulteriori quesiti alla Repubblica federale di Germania e ai terzi interessati.

194    La Commissione contesta tale argomentazione.

195    Secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione è tenuta a esaminare in modo diligente e imparziale le denunce che essa riceve in materia di aiuti di Stato, il che può obbligarla a istruire una denuncia andando oltre il solo esame degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante e a procedere all’esame degli elementi che non sono stati espressamente menzionati dal denunciante (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 62, e del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 90).

196    Nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, anche se lo Stato membro deve cooperare con la Commissione, in forza del dovere di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, fornendole gli elementi che le consentono di pronunciarsi sulla natura di aiuto di Stato della misura in questione, resta comunque il fatto che la Commissione è soggetta, dal canto suo, nell’interesse di una buona amministrazione delle regole fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a un obbligo di esame diligente e imparziale, e che tale obbligo le impone, in particolare, di esaminare con cura gli elementi che le sono forniti dallo Stato membro (v. sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punto 183 e giurisprudenza ivi citata).

197    Quindi, benché la Commissione goda di un margine di discrezionalità, essa non può, tuttavia, tenuto conto del suo obbligo di esame diligente e imparziale, omettere di chiedere la comunicazione di elementi di informazione che risultano essere di natura tale da confermare, o invalidare, altri elementi di informazione rilevanti per l’esame della misura in questione, ma la cui affidabilità non può essere considerata come provata a sufficienza (sentenza del 26 giugno 2008, SIC/Commissione, T‑442/03, EU:T:2008:228, punto 225).

198    Infine, è alla luce sia delle informazioni notificate dallo Stato interessato sia di quelle fornite dagli eventuali denuncianti che la Commissione deve formare il suo giudizio nell’ambito dell’esame preliminare istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 3 maggio 2001, Portogallo/Commissione, C‑204/97, EU:C:2001:233, punto 35).

199    La ricorrente fa riferimento, con la prima censura, al mancato esame diligente della sua denuncia, derivante dal fatto che la Commissione non ha accolto la sua domanda del 6 luglio 2014 che la invitava a rivolgere ulteriori quesiti alla Repubblica federale di Germania e ai terzi interessati.

200    A tale riguardo, occorre ricordare che, com’è stato esposto al precedente punto 178, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. È sufficiente che la detta istituzione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (v. sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 96 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 marzo 2010, Freistaat Sachsen/Commissione, T‑102/07 e T‑120/07, EU:T:2010:62, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

201    Pertanto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avrebbe omesso di ricercare o di verificare informazioni necessarie per l’adozione della seconda decisione impugnata, tale censura deve essere respinta.

202    Con una seconda censura, la ricorrente critica il mancato esame diligente della sua denuncia, risultante dal fatto che la Commissione non ha chiesto informazioni supplementari ai venditori e alle autorità tedesche e si è basata unicamente sulle informazioni fornite dagli amministratori alle autorità tedesche.

203    A tale riguardo, dai documenti del fascicolo emerge che, in seguito al deposito della denuncia della ricorrente, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità tedesche il 23 maggio e il 4 e 7 luglio 2014, le quali sono state fornite il 23 aprile, il 26 maggio e il 10 luglio 2014. I servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti delle autorità tedesche, gli amministratori e la KPMG il 22 luglio e il 5 settembre 2014.

204    Ai punti da 272 a 276 della decisione finale, la Commissione ha esaminato e confrontato alle osservazioni della ricorrente, riferite ai punti da 115 a 120 di detta decisione, quelle degli amministratori comunicate dalle autorità tedesche, riferite ai punti da 121 a 135 della medesima decisione. La Commissione vi comunica le proprie constatazioni e osservazioni per quanto riguarda gli elementi pertinenti, in particolare la prova della capacità di finanziamento per l’acquisizione degli attivi del Nürburgring da parte della ricorrente, da un lato, e della Capricorn, dall’altro.

205    La Commissione ha quindi correttamente operato, nella fattispecie, un esame e una valutazione delle informazioni comunicate sia dalla ricorrente sia dalle autorità tedesche. In tale contesto, nulla consente di concludere nel senso dell’insufficienza dell’istruttoria condotta dalla Commissione o di un inadempimento di quest’ultima al suo obbligo di esame diligente della denuncia.

206    Occorre quindi respingere tale seconda censura e, pertanto, la quarta parte del quarto motivo in quanto infondate.

i)      Sulla terza parte del quarto motivo, vertente sullassenza di esame imparziale della denuncia della ricorrente

207    Con la terza parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene che la condotta di un esame imparziale della sua denuncia da parte della Commissione è stata resa impossibile da una dichiarazione del portavoce del membro della Commissione responsabile per la concorrenza, riportata nella stampa il 15 maggio 2014 (in prosieguo: la «dichiarazione controversa»). Da tale dichiarazione, come riportata nell’articolo di stampa prodotto dalla ricorrente, risulta che, secondo le informazioni di cui la Commissione avrebbe disposto, le autorità tedesche avrebbero seguito le direttive date dal membro della Commissione responsabile per la concorrenza in una lettera all’inizio della procedura di vendita degli attivi del Nürburgring e che questi ultimi sarebbero stati venduti all’offerente che avrebbe presentato l’offerta più elevata in esito a un processo di selezione aperto, trasparente e non discriminatorio, vale a dire a seguito di una procedura di gara d’appalto legittima e al prezzo di mercato.

208    La Commissione contesta tale argomentazione.

209    Secondo una giurisprudenza costante in materia di intese o di abuso di posizione dominante, un’irregolarità come quella delle divulgazioni alla stampa che non si limita a esprimere il punto di vista personale del membro della Commissione responsabile per la concorrenza sulla compatibilità delle misure esaminate con il diritto dell’Unione, può comportare l’annullamento della decisione relativa a tali misure se si dimostra che, in mancanza della stessa, la suddetta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso (sentenze del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174, punto 91, e del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, EU:T:2000:180, punto 283).

210    Conformemente a questa stessa giurisprudenza, spetta alla ricorrente fornire almeno indizi a sostegno di tale conclusione (sentenza del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, EU:T:2006:74, punto 606).

211    Tale giurisprudenza, che riguarda l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, può essere applicata, per analogia, a procedimenti in materia di aiuti di Stato, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e in particolare al caso di specie.

212    Orbene, in applicazione di tale giurisprudenza, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito alcuna prova o alcun indizio del fatto che, se la dichiarazione controversa non fosse stata fatta, la decisione finale avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Il Tribunale ha constatato, infatti, che l’esame del primo, del terzo e del quinto motivo e della prima parte del quarto motivo non consentiva di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che richiedevano l’avvio di un procedimento d’indagine formale. Il Tribunale ha altresì constatato che la quarta parte del quarto motivo non consentiva di concludere nel senso dell’insufficienza dell’istruttoria condotta dalla Commissione o di una violazione, da parte di quest’ultima, del suo obbligo di esame diligente della denuncia.

213    Senza che sia necessario pronunciarsi sulla natura o sulla portata della dichiarazione controversa, occorre quindi respingere la terza parte del quarto motivo e, pertanto, il quarto motivo nel suo complesso.

214    Poiché i motivi diretti all’annullamento della seconda decisione impugnata per violazione dei diritti procedurali che la ricorrente traeva dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sono stati respinti, occorre respingere la domanda di annullamento di detta decisione.

215    La ricorrente ha presentato varie offerte di prova testimoniali. Poiché queste ultime non appaiono indispensabili per la soluzione della controversia e, in particolare, per verificare che i fatti o gli indizi addotti dalla ricorrente avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avere dubbi, esse devono essere respinte.

216    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve giungere alla conclusione che il ricorso deve essere respinto in quanto, in parte irricevibile e, quanto al resto, infondato.

IV.    Sulle spese

217    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è unita al merito.

2)      La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è respinta.

3)      Il ricorso è respinto.

4)      La NeXovation, Inc. sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

      Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2019.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: l’inglese.