Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 - EuroChem MCC / Consiglio
(Causa T-84/07)
("Dumping - Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d'ammonio originarie della Russia - Domanda di riesame alla scadenza delle misure - Domanda di riesame intermedio - Ricevibilità - Valore normale - Prezzo all'esportazione - Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EuroChem Mineral Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente P. Evtimov e D. O'Keeffe, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento contro il regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996 (GU L 365, pag. 26)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 117 del 26.5.2007.