Language of document :

Ricorso presentato il 13 marzo 2007 - Mineral and Chemical Company "EuroChem / Consiglio

(Causa T- 84/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Open Joint Stock Company Mineral and Chemical Company "EuroChem" (Mosca, Russia) (Rappresentante(i): P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati)

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare il regolamento impugnato, in particolare l'art. 1, nella parte in cui riguarda il ricorrente e le società collegate di cui al quattordicesimo considerando, lett. a) e b) del regolamento medesimo;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, produttore ed esportatore russo di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 1911, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/19961.

A sostegno della domanda, il ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in errore nel fissare il valore normale applicabile nei suoi confronti ed hanno operato un confronto errato con il prezzo di esportazione; la conclusione nel senso della sussistenza di dumping sarebbe, di conseguenza, anch'essa errata. Le istituzioni comunitarie avrebbero commesso, in tal modo, una serie di errori manifesti di valutazione ed avrebbero violato principi fondamentali del diritto comunitario.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che le istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 11, nn. 1 e 3, del regolamento di base2 omettendo di effettuare un controllo ad interim con riguardo alla scadenza dei provvedimenti di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento di base ed emanando il regolamento impugnato, che ha espanso i diritti, riportandoli allo status quo ante, mentre avrebbero dovuto e potuto avviare un esame ad interim, d'ufficio o in base alle prove prodotte dal ricorrente.

____________

1 - GU L 365, pag. 26.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).