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Cause riunite da T‑81/07 a T‑83/07

KG Holding e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Aiuto per la ristrutturazione accordato dalle autorità olandesi alla KG Holding NV — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Ricorso di annullamento — Irricevibilità parziale — Recupero dell’aiuto presso imprese beneficiarie dichiarate fallite — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»

Massime della sentenza

1.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri

(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Lesione della concorrenza — Aiuti al funzionamento

(Art. 87, n. 1, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Oggetto del procedimento

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6)

4.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione — Ente che fornisce prestazioni di servizi alle persone in cerca di impiego — Inclusione

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Obbligo — Beneficiari in stato di difficoltà o di fallimento

(Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE)

6.      Ricorso di annullamento — Decisione in materia di aiuti di Stato — Censure non sollevate nel corso del procedimento amministrativo — Ricevibilità

(Artt. 88, n. 2, CE e 230 CE)

1.      Soddisfa l’obbligo di motivazione derivante dall’art. 253 CE una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato la quale esponga in modo sufficientemente chiaro i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono importanza essenziale nell’economia della decisione e fornisca una motivazione che consente ai destinatari della decisione ed al giudice comunitario di conoscere le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sia escluso che l’operazione in questione possa comportare una distorsione di concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

(v. punti 66-67)

2.      Gli aiuti diretti ad alleviare le spese che un’impresa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza. È quanto avviene nel caso di un aiuto per la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà il cui effetto è stato quello di trasformare un prestito in capitale azionario.

(v. punto 75)

3.      Ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, la decisione di avvio del procedimento formale di esame di un aiuto di Stato deve porre le parti interessate nelle condizioni di partecipare efficacemente al procedimento formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. L’unico obiettivo del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate ed abbiano la possibilità di far valere i loro argomenti.

(v. punto 117)

4.      La nozione di impresa comprende qualsiasi ente che svolge un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico di tale ente e dal suo sistema di finanziamento. Costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato. A tale riguardo, deve ritenersi che svolga un’attività economica un ente la cui principale attività consiste in prestazioni di servizi nel settore del collocamento delle persone in cerca di impiego, dell’inserimento dei lavoratori disabili, della ricerca di lavoratori che possono occupare posti vacanti in favore dei datori di lavoro e delle prestazioni in materia di personale in generale.

(v. punti 178-179)

5.      Qualora un’impresa beneficiaria di aiuti di Stato illegittimi sia dichiarata fallita, il ripristino della situazione precedente e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente versati possano, in linea di principio, essere compiuti con l’iscrizione al passivo fallimentare di un obbligo relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi. La mera circostanza che l’impresa sia stata dichiarata fallita non rimette quindi in discussione il principio del recupero dell’aiuto.

Peraltro, in presenza di una decisione della Commissione che dispone il recupero dell’aiuto, neppure difficoltà eventuali, procedurali o di altro tipo, quanto all’esecuzione della stessa possono influire sulla sua legittimità In caso di difficoltà, la Commissione e lo Stato membro interessato devono, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale cooperazione, norma che informa, in particolare, l’art. 10 CE, collaborare in buona fede per superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, in particolare di quelle relative agli aiuti di Stato.

(v. punti 192-193, 200)

6.      Nell’ambito di un ricorso diretto contro una decisione in materia di aiuti di Stato, la circostanza che il ricorrente non abbia inviato alcuna osservazione alla Commissione durante il procedimento amministrativo di cui all’art. 88, n. 2, CE non determina l’irricevibilità delle sue censure nei confronti della decisione. Infatti, la legittimazione ad agire di una persona non può essere ristretta solo perché, mentre essa avrebbe potuto, nel corso del procedimento amministrativo, presentare osservazioni su una valutazione comunicata all’atto dell’apertura del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, la stessa ha omesso di farlo.

(v. punto 195)