Language of document : ECLI:EU:T:2009:237

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

1° luglio 2009 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuto per la ristrutturazione accordato dalle autorità olandesi alla KG Holding NV – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Ricorso di annullamento – Irricevibilità parziale – Recupero dell’aiuto presso imprese beneficiarie dichiarate fallite – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»

Nei procedimenti riuniti T‑81/07, T‑82/07 e T‑83/07,

Jan Rudolf Maas, nella sua qualità di curatore fallimentare della KG Holding NV, residente a Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti G. van der Wal e T. Boesman,

ricorrente nella causa T‑81/07,

Jan Rudolf Maas e Cornelis van den Bergh, nella loro qualità di curatori fallimentari della Kliq BV, residenti a Rotterdam, rapresentati dagli avv.ti G. van der Wal e T. Boesman,

ricorrente nella causa T‑82/07,

e

Jean Leon Marcel Groenewegen, nella sua qualità di curatore fallimentare della Kliq Reïntegratie, residente a Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti G. van der Wal e T. Boesman,

ricorrente nella causa T‑83/07,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Vliet, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, relativa alla misura di aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding NV (GU L 366, pag. 40),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, facente funzione di presidente, N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1.     Contesto generale

1        Nell’ambito dell’acquisizione dell’autonomia dei servizi di reinserimento del Ministero olandese per gli Affari sociali e per l’occupazione, la KG Holding NV, di cui il Regno dei Paesi Bassi era l’unico azionista, è stata costituita il 1° gennaio 2002.

2        Il 18 maggio 2002 venivano costituite, tramite una scissione della KG Holding, la Kliq Reïntegratie BV (1 450 dipendenti) e la Kliq Employability BV (200 dipendenti). La KG Holding era l’unica detentrice delle quote di dette due società. Vi era anche un numero limitato di altre affiliate di piccole dimensioni. Le principali attività delle due principali affiliate consistevano in prestazioni di servizi nel settore del collocamento delle persone in cerca di impiego, dell’inserimento dei lavoratori disabili, della ricerca di lavoratori che potessero occupare posti vacanti a favore dei datori di lavoro e delle prestazioni in materia di collocamento di personale in generale.

3        A seguito di problemi finanziari, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione concernente la Kliq Reïntegratie BV, la Kliq BV veniva costituita il 31 luglio 2003. La Kliq ha in seguito ripreso, a decorrere dal 1° ottobre 2003, una parte dei contratti della Kliq Reïntegratie.

4        Il 30 settembre 2003, la KG Holding decideva, in quanto azionista unico della Kliq, di procedere all’emissione di 150 000 quote sociali della Kliq, ciascuna di un valore nominale di EUR 100, per un importo complessivo di EUR 15 milioni, a condizione che il 75% di tale importo, vale a dire EUR 11,25 milioni, fosse liberato solo dopo che la Kliq ne avesse fatto domanda.

5        Il 12 novembre 2003, il Regno dei Paesi Bassi chiedeva alla Commissione l’autorizzazione di concedere un aiuto per il salvataggio sotto forma di un credito a favore della KG Holding di un importo di EUR 45 milioni e di una durata di sei mesi, di cui EUR 9,25 milioni destinati ad essere prestati alla Kliq e EUR 35,75 milioni destinati alla Kliq Reïntegratie per rispettare gli impegni contrattuali in corso e coprire i costi di un piano sociale.

6        Nella sua decisione 16 dicembre 2003 (GU 2004, C 33, pag. 8), la Commissione concludeva che l’aiuto di Stato che il Regno dei Paesi Bassi progettava di concedere alla KG Holding sotto forma di un prestito di EUR 45 milioni per un periodo di sei mesi poteva essere considerato compatibile con il mercato comune.

7        Il 23 dicembre 2003 una convenzione di prestito veniva stipulata tra la KG Holding e la Kliq per un importo di EUR 9,25 milioni. Questa conteneva un divieto di compensazione per la Kliq, mentre essa consentiva alla KG Holding di operare una compensazione tra gli importi dovuti a titolo del prestito e un eventuale credito della Kliq.

8        Il 24 gennaio 2004 il Ministro olandese delle Finanze decideva di trasformare il prestito di EUR 45 milioni accordato alla KG Holding in un aiuto per la ristrutturazione a favore della stessa società. Tale trasformazione doveva concretizzarsi nella trasformazione del prestito di salvataggio accordato dal Regno dei Paesi Bassi alla KG Holding in capitale azionario della KG Holding stessa, nonché nell’attribuzione di un importo di EUR 9,25 milioni di detto prestito alla Kliq e di un importo di EUR 35,75 milioni dello stesso prestito alla Kliq Reïntegratie. Nella sua notifica alla Commissione, il 26 gennaio 2004, il Regno dei Paesi Bassi chiedeva l’approvazione di detto aiuto alla ristrutturazione. Nell’aprile, agosto e novembre 2004 la Commissione chiedeva ulteriori precisazioni.

9        L’8 febbraio 2005 il Rechtbank Rotterdam (Tribunale distrettuale di Rotterdam) pronunciava il fallimento della KG Holding e designava curatore il sig. J.R. Maas. Il 9 febbraio 2005 il Rechtbank Utrecht (Tribunale distrettuale di Utrecht) pronunciava il fallimento della Kliq Reïntegratie designando curatore il sig. J.L.M. Groenewegen.

10      Il 23 marzo 2005 la Commissione organizzava una riunione con rappresentanti del Ministero delle Finanze e delle società interessate in merito alla domanda di autorizzazione dell’aiuto alla ristrutturazione.

11      A seguito del fallimento della KG Holding e delle difficoltà finanziarie a cui la Kliq faceva fronte, quest’ultima elaborava all’inizio del 2005 un piano che le consentisse di garantire il proseguimento delle sue attività. Tale piano mirava a consentire alla KG Holding di vendere le quote sociali che deteneva nella Kliq. A tale scopo, la Kliq procedeva sulla base di un piano graduale, vale a dire, anzitutto, l’adempimento da parte della KG Holding del suo obbligo nei suoi confronti di liberare le quote operando una compensazione fra l’obbligo di liberazione e il prestito nella misura di EUR 9,25 milioni e, in seguito, la vendita delle sue quote detenute dalla KG Holding.

12      Il 16 giugno 2005 la Kliq chiedeva al curatore della KG Holding la liberazione integrale del capitale non liberato. Il curatore della KG Holding si opponeva alla domanda della Kliq volta ad ottenere la liberazione delle quote mediante una compensazione tra detto obbligo e il debito della Kliq a titolo del prestito di un importo di EUR 9,25 milioni. La Kliq chiedeva successivamente il 21 giugno 2005 al rechter-commissaris (giudice-commissario), che è il giudice nazionale competente, di ordinare al curatore della KG Holding di collaborare alla realizzazione del piano graduale, di realizzare la conversione e di procedere quindi alla vendita delle quote della Kliq mediante un bando di gara. Il 22 giugno 2005 il Regno dei Paesi Bassi ha del pari proposto un ricorso con il quale chiedeva al rechter-commissaris di ordinare al curatore di opporsi con tutti i mezzi alla compensazione, da parte della Kliq, tra il suo credito nei confronti della KG Holding (obbligo di liberare le quote) e quello della KG Holding nei contronti della Kliq (prestito di un importo di EUR 9,25 milioni). Il 22 agosto 2005 il rechter-commissaris accoglieva la domanda della Kliq. Questi considerava che la compensazione e la liberazione delle quote costituivano un vantaggio a favore di tutti i creditori della KG Holding. La domanda del Regno dei Paesi Bassi veniva rigettata e s’intimava al curatore della KG Holding di collaborare all’attuazione del piano graduale elaborato dalla Kliq. Nessuna delle due parti ha interposto appello avverso tale decisione.

13      Il 14 dicembre 2005 veniva pronunciato il fallimento della Kliq e i sigg. J.R. Maas e C. van den Bergh venivano nominati curatori. Questi hanno venduto il 21 dicembre 2005 gli attivi della Kliq ad un operatore del mercato per un prezzo di EUR 5,5 milioni.

2.     Procedimento amministrativo

14      Il 5 agosto 2005 la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, a seguito della notifica del Regno dei Paesi Bassi del 26 gennaio 2004 (GU C 280, pag. 2). In tale decisione la Commissione giungeva alla conclusione provvisoria che l’aiuto alla ristrutturazione, che il Regno dei Paesi Bassi intendeva concedere alla KG Holding trasformando il prestito di EUR 45 milioni e gli interessi dovuti su questo in capitale azionario della KG Holding, non era conforme a quanto prescritto dalla sua comunicazione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2; in prosieguo: gli «Orientamenti»), in vigore al momento delle concessione del prestito di salvataggio. La Commissione dubitava pertanto che l’aiuto alla ristrutturazione previsto potesse essere considerato compatibile con il mercato comune.

15      Il Regno dei Paesi Bassi comunicava alla Commissione la sua reazione a tale decisione, nonché i dati supplementari che gli erano stati richiesti, con lettere 29 settembre 2005 e 13 gennaio e 17 febbraio 2006.

3.     Decisione impugnata

16      Il 19 luglio 2006 la Commissione adottava la decisione 2006/939/CE relativa alla misura d’aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding (GU L 366, pag. 40; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

17      Nella decisione impugnata la Commissione ha innanzitutto constatato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

18      La Commissione ha valutato poi la compatibilità dell’aiuto per la ristrutturazione con il mercato comune. Al punto 34 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che la KG Holding soddisfaceva i presupposti per poter essere considerata un’impresa in difficoltà in applicazione degli Orientamenti e che poteva quindi beneficiare di aiuti per la ristrutturazione. La Commissione ha inoltre constatato che la concessione dell’aiuto era subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che doveva essere da essa approvato (punto 35 della decisione impugnata). Al punto 36 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto che il piano di ristrutturazione notificato dalle autorità olandesi era incompleto. Secondo la Commissione, il piano di ristrutturazione era inefficace e non poteva avviare la trasformazione richiesta a causa della redditività interna insoddisfacente rispetto alla redditività prevista del capitale proprio (punti 37 e 38 della decisione impugnata).

19      Al punto 39 della decisione impugnata la Commissione enuncia quanto segue:

«Dal momento che le condizioni principali previste dagli Orientamenti per la concessione dell’aiuto per la ristrutturazione non sono state soddisfatte, la Commissione non può autorizzare il piano di ristrutturazione e quindi l’aiuto in questione non può essere approvato. Per tali motivi, non si può neanche considerare la misura notificata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), [CE]».

20      Al punto 6.2.3 della decisione impugnata, la Commissione formula considerazioni supplementari sulla trasformazione del prestito di salvataggio di EUR 9,25 milioni ceduto alla Kliq in capitali azionari, sul prestito di salvataggio di EUR 35,75 milioni ceduto alla Kliq Reïntegratie e sui precedenti prestiti accordati alla KG Holding all’atto della sua istituzione.

21      Quanto alla trasformazione del prestito di salvataggio di EUR 9,25 milioni ceduto alla Kliq in capitale azionario, la Commissione espone, ai punti 43‑45 della decisione impugnata, quanto segue:

«(43) Le autorità dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione che il tribunale olandese competente aveva ingiunto loro, in base agli articoli 53 e 69 della legge sul fallimento olandese, di trasformare il prestito di 9,25 milioni di euro in capitale azionario, il che è avvenuto il 22 agosto 2005. La trasformazione può quindi essere considerata come una parziale esecuzione della misura notificata.

(44) La Commissione ricorda alle autorità olandesi che, in conformità del principio di primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, l’esecuzione della decisione del tribunale nazionale di cui al paragrafo non è compatibile con il divieto di dare esecuzione a un provvedimento di aiuti di Stato prima che esso sia autorizzato dalla Commissione in base all’articolo 88, paragrafo 3, [CE]. La trasformazione del prestito di salvataggio in capitale azionario a favore della ristrutturazione costituisce un aiuto per la ristrutturazione illegale. Inoltre, poiché l’aiuto notificato non soddisfa le condizioni di cui negli orientamenti, anche una misura contenente un’esecuzione parziale di tale aiuto risulta incompatibile. Il fatto che tale misura sia stata attuata in base alla decisione di un giudice nazionale non è rilevante in questo contesto, in quanto i giudici nazionali sono tenuti a rispettare le disposizioni del Trattato al pari delle altre istituzioni pubbliche.

(45) Di conseguenza, la trasformazione del prestito di salvataggio di 9,25 milioni di euro concesso a [Kliq] in base alla decisione del giudice nazionale deve essere considerata equivalente alla concessione di un aiuto per la ristrutturazione a favore di [Kliq] illegale e incompatibile. Non potendo essere autorizzato, questo aiuto per la ristrutturazione è incompatibile con il mercato comune».

22      Quanto al prestito di salvataggio di EUR 35,75 milioni ceduto alla Kliq Reïntegratie, la Commissione constatava che questo non era stato trasformato in capitale azionario, di modo che l’aiuto di cui trattasi rimaneva equiparato ad un aiuto per il salvataggio. Al punto 50 della decisione impugnata, la Commissione autorizza il piano di liquidazione della KG Holding e della Kliq Reïntegratie, di cui era stato dichiarato il fallimento, purché fossero soddisfatte le due seguenti condizioni:

–        [il Regno dei Paesi Bassi] regis[tra il suo] credito nei confronti di [KG Holding] e/o della [Kliq Reïntegratie] per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditori nella procedura fallimentare davanti al curatore.

–        [il Regno dei Paesi Bassi provvede] a mettere in liquidazione la società in modo tale da porre fine alla distorsione della concorrenza, il che significa che le attività delle imprese interessate devono essere sospese e che i loro attivi devono essere venduti quanto prima a condizioni di mercato. In linea generale, quando un’impresa è venduta interamente, vi è il rischio che l’aiuto concesso sia trasferito a colui che la rileva, un rischio che si può ridimensionare vendendo solo gli attivi».

23      Quanto ai precedenti prestiti accordati alla KG Holding quando essa è stata istituita, la Commissione dichiarava che questi non rientravano nelle misure di aiuto per la ristrutturazione e nel procedimento del caso di specie (punto 51 della decisione impugnata). La Commissione sottolinea tuttavia che essa intende far conoscere il suo punto di vista in modo da contribuire ad evitare che sorgano ulteriori contraddizioni fra le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e l’applicazione della normativa nazionale da parte dei tribunali competenti, concernenti in particolare il procedimento giudiziario pendente dinanzi al giudice olandese quale esposto ai punti 52‑55 della decisione impugnata.

24      I punti 52‑55 di tale decisione recitano:

«(52) Nel quadro del piano di ristrutturazione notificato, [KG Holding] doveva rimborsare integralmente, entro il 2016, i vecchi prestiti per un importo di 41 milioni di euro, compresa la facilità di credito sul conto corrente pari a 17 milioni di euro (...), che lo Stato aveva concesso nel 2002, a condizioni di mercato, dopo la creazione di [KG Holding], e che non faceva parte del pacchetto di misure di aiuti per la ristrutturazione.

(53) Con lettera del febbraio 2006, i Paesi Bassi hanno informato la Commissione che i curatori avevano chiesto ai tribunali nazionali competenti, nel quadro delle procedure di fallimento di [KG Holding] e di [Kliq Reïntegratie], di ingiungere allo Stato di procedere al pagamento integrale della facilità di credito che esso aveva congelato nel febbraio 2005, dopo la sospensione di pagamento e in attesa del fallimento di [KG Holding] e [Kliq Reïntegratie].

(54) La Commissione è consapevole del fatto che la questione rientra nella giurisdizione del tribunale nazionale competente, il quale dovrà determinare se la decisione dello Stato è conforme al contratto che pone fine alla facilità di credito.

(55) La Commissione ritiene che, se la decisione dello Stato fosse conforme al contratto, il tribunale competente dovrebbe confermarla e respingere la richiesta dei curatori. Se il tribunale dovesse invece stabilire che, sebbene lo Stato abbia rispettato i suoi diritti e obblighi contrattuali, è comunque tenuto a pagare, nel quadro della procedura fallimentare, l’importo integrale della facilità di credito ai curatori, questa decisione può essere considerata equivalente alla concessione di un nuovo aiuto di Stato a favore dei creditori di [KG Holding] e dovrebbe essere notificata alla Commissione, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE]».

25      Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha adottato, nella decisione impugnata, il seguente dispositivo:

«Art. 1:

L’aiuto di Stato concesso dal [Regno dei Paesi Bassi] sotto forma di aiuto per la ristrutturazione a favore di [KG Holding] per un importo di 45 milioni di euro non soddisfa i requisiti previsti dagli [Orientamenti] ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

Art. 2

1. [Il Regno dei Paesi Bassi adotta] tutte le misure necessarie per recuperare da [KG Holding] e [Kliq] la parte di aiuto di cui all’articolo 1 che [KG Holding] ha trasferito alla sua affiliata [Kliq] a titolo di prestito di salvataggio pari a 9,25 milioni di euro e che è stato trasformato in capitale azionario, compresi i relativi interessi.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui le sue diverse parti sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero.

4. Gli interessi di cui al paragrafo 3 sono calcolati conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

Art. 3

[Il Regno dei Paesi Bassi] registr[a il suo] credito nei confronti di [KG Holding] e/o Kliq Reïntegratie per la somma di 35,75 milioni di euro in quanto creditori nella procedura fallimentare davanti al curatore. [Il Regno dei Paesi Bassi] provved[e] a mettere in liquidazione la società in modo tale da porre fine alla distorsione della concorrenza, il che significa che le attività delle imprese interessate devono essere sospese e che i loro attivi devono essere venduti quanto prima a condizioni di mercato».

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2007, il sig. Maas, nella sua qualità di curatore fallimentare della KG Holding (in prosieguo: il «ricorrente n. 1»), i sigg. Maas e van den Bergh, nella loro qualità di curatori fallimentari della Kliq BV (in prosieguo: il «ricorrente n. 2»), e il sig. Groenewegen, nella sua qualità di curatore fallimentare della Kliq Reïntegratie (in prosieguo: il «ricorrente n. 3»), hanno proposto tre ricorsi.

27      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 3 novembre 2008, le cause T‑81/07, T‑82/07 e T‑83/07 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

28      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2008, la Commissione ha inviato la sua lettera del 31 ottobre 2008 relativa alle cause T‑81/07 e T‑82/07 indirizzata alle autorità olandesi. I ricorrenti nn. 1 e 2 hanno presentato le loro osservazioni riguardo a detta lettera con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2008.

29      Le parti hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 10 dicembre 2008.

30      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

32      A sostegno dei loro ricorsi i ricorrenti fanno valere, in sostanza, errori di fatto e di diritto, una motivazione insufficiente della decisione impugnata, una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere sentiti, nonché dei principi giuridici generali e varie violazioni degli artt. 87 CE e 88 CE.

33      Ai fini dell’esame dei ricorsi in esame, occorre distinguere le varie parti contestate della decisione impugnata:

–        la facilità di credito di EUR 17 milioni concessa alla KG Holding dal Regno dei Paesi Bassi, menzionata ai punti 51‑55 della decisione impugnata;

–        l’aiuto per la ristrutturazione notificato ammontante a EUR 45 milioni, dichiarato incompatibile con il mercato comune all’art. 1 della decisione impugnata;

–        il recupero dalla KG Holding e dalla Kliq del prestito di salvataggio ammontante a EUR 9,25 milioni, trasformato in capitale azionario, nonché dei relativi interessi, fino alla data del suo recupero, di cui all’art. 2 della decisione impugnata;

–        la registrazione del credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni, in quanto creditore nella procedura fallimentare presso il curatore, per recuperare la parte dell’aiuto per il salvataggio trasmessa alla Kliq Reïntegratie, di cui all’art. 3 della decisione impugnata.

1.     Osservazioni preliminari

34      Al fine di preparare l’udienza il Tribunale ha inviato la relazione d’udienza alle parti prima dell’udienza e ha invitato le parti stesse a presentare eventuali osservazioni su tale relazione oralmente all’udienza, oppure per iscritto in tempo utile prima dell’udienza. Con atto depositato alla cancelleria del Tribunale l’8 dicembre 2008, i ricorrenti nn. 1 e 2 hanno presentato talune osservazioni scritte sulla relazione d’udienza. Nell’udienza 10 dicembre 2008, la Commissione ha chiesto al Tribunale, in sostanza, di non tener conto di tali osservazioni.

35      Occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto. Avendo i ricorrenti nn. 1 e 2 depositato i loro ricorsi e repliche, e avendo la Commissione depositato i suoi controricorsi e le sue controrepliche, per quanto riguarda le cause T‑81/07 e T‑82/07, la fase scritta del procedimento è terminata a partire dal 14 gennaio 2008. Il Tribunale ritiene che la memoria dei ricorrenti nn. 1 e 2 dell’8 dicembre 2008 esula, in parte, dalle osservazioni sulla relazione d’udienza. Non essendo le parti autorizzate a completare il fascicolo dopo la fine del procedimento scritto, il Tribunale non ha tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti nn. 1 e 2 nella loro memoria 8 dicembre 2008 nella misura in cui queste ultime esulavano dalle osservazioni sulla relazione d’udienza.

2.     Sulla ricevibilità dei ricorsi nelle cause T‑81/07 e T‑83/07 per quanto concerne la facilità di credito di EUR 17 milioni concessa alla KG Holding dal Regno dei Paesi Bassi

 Argomenti delle parti

36      La Commissione invoca l’irricevibilità delle censure concernenti la facilità di credito. Le sue valutazioni formulate nella motivazione della decisione impugnata non potrebbero costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

37      I ricorrenti nn. 1 e 3 fanno valere che la Commissione si è erroneamente pronunciata in diritto, ai punti 51‑55 della decisione impugnata, su una facilità di credito sotto forma di conto corrente, pari ad un importo di EUR 17 milioni, che, a loro avviso, è stata concessa alla KG Holding dal Regno dei Paesi Bassi sin dalla costituzione di quest’ultima e che non ha costituito oggetto della decisione iniziale. La Commissione avrebbe quindi oltrepassato la sua competenza e violato i loro diritti di difesa e il loro diritto di essere sentiti, nonché i principi giuridici generali, compreso il diritto ad una buona amministrazione previsto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1), il principio di trasparenza e il suo obbligo di diligenza.

38      La Commissione esaminerebbe, ai punti 51‑55 della decisione impugnata, un credito pubblico concesso nel 2002 dallo Stato alla KG Holding. Si tratterebbe di una facilità di credito sotto forma di conto corrente presso una banca, pari a EUR 17 milioni, associato ad una garanzia pubblica, concessa dal Regno dei Paesi Bassi nel 2002, alle condizioni di mercato, di cui il ricorrente n. 1 e il ricorrente n. 3 avrebbero chiesto l’attuazione nell’ambito di un procedimento civile dinanzi al Rechtbank Den Haag (Tribunale distrettuale dell’Aia). Senza motivare la sua posizione al riguardo, la Commissione affermerebbe, nella decisione impugnata, che una decisione del giudice nazionale, che concluderebbe nel senso che lo Stato sarebbe tenuto ad adempiere tale obbligo, contratto nel 2002, equivarrebbe ad una decisione di concessione di un aiuto di Stato nuovo, a favore dei creditori della KG Holding.

39      I ricorrenti nn. 1 e 3 sottolineano che la Commissione oltrepassa le sue competenze pronunciandosi su una misura che costituisce oggetto di una lite pendente dinanzi al giudice nazionale.

40      Inoltre, la posizione della Commissione sarebbe motivata insufficientemente secondo l’art. 253 CE. La Commissione avrebbe stabilito, al punto 52 della decisione impugnata, che la facilità di credito di EUR 17 milioni era stata accordata dal Regno dei Paesi Bassi alle condizioni di mercato e che la stessa non poteva essere considerata come un aiuto di Stato. Poiché la concessione del prestito a un’impresa da parte dello Stato non costituirebbe un aiuto di Stato, la decisione adottata dal giudice competente, a titolo del diritto nazionale, di condannare tale Stato ad adempiere i suoi obblighi, mediante una convenzione che, nel momento in cui essa è stata conclusa, non costituiva un aiuto di Stato, e ad onorare la facilità di credito potrebbe ancor meno essere considerata come una decisione di concessione di un aiuto di Stato nuovo. Anche un’impresa commerciale sarebbe costretta, se fosse nella situazione del Regno dei Paesi Bassi, ad onorare la facilità di credito convenuta.

41      La facilità di credito di EUR 17 milioni non rientrerebbe inoltre nell’ambito della trasformazione del prestito di salvataggio in aiuto per la ristrutturazione della KG Holding, notificato dal Regno dei Paesi Bassi in forza dell’art. 88, n. 3, CE.

42      Anche se il Regno dei Paesi Bassi avesse, in qualsiasi momento, completato la sua notifica aggiungendovi tale facilità di credito, di cui i ricorrenti nn. 1 e 3 non sarebbero stati informati, tale quesione non rientrerebbe per questo nell’ambito dell’esame e del procedimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Nella decisione 5 agosto 2005 non ne sarebbe in ogni caso fatta alcuna menzione.

43      Il principio di buona amministrazione, il principio di trasparenza e l’obbligo di diligenza richiederebbero che gli interessati potenziali possono sapere chiaramente, in base alla decisione iniziale, quali siano la natura e la portata della misura sottoposta ad un esame più approfondito. Non sarebbe compatibili con tali principi il fatto che la Commissione si pronunci, anche in modo non vincolante, su una misura, indipendentemente dal fatto che essa abbia un nesso con l’oggetto della decisione iniziale, se tale misura non vi è citata.

44      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la facilità di credito non rientrerebbe nel punto 5 dell’allegato della decisione iniziale.

 Giudizio del Tribunale

45      I ricorrenti nn. 1 e 3 fanno valere, in sostanza, che la Commissione si è pronunciata, in modo errato in diritto, nei punti 51‑55 della decisione impugnata, sulla facilità di credito di EUR 17 milioni e che essa, a torto, ha qualificato tale facilità di credito come aiuto di Stato nuovo, da notificare nel caso in cui lo Stato debba pagare la totalità di questo ai curatori. Tale valutazione della Commissione violerebbe i loro diritti della difesa, il loro diritto di essere sentiti, l’obbligo di diligenza della Commissione e i principi di buona amministrazione e di trasparenza.

46      Il Tribunale rileva che non occorre che la Commissione si pronunci nella motivazione di una decisione su misure che esulano dall’ambito del suo dispositivo. Tuttavia, nel caso di specie, è sufficiente constatare che, qualunque sia la motivazione su cui si fonda la decisione impugnata, solo il dispositivo di questa è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare pregiudizio. Al contrario, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento. Essi possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario solo qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1177, punto 21) o qualora, più particolarmente, tale motivazione sia idonea a modificare i termini del dispositivo dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. II‑4825, punto 68; ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T‑387/04, EnBW/Commissione, Racc. pag. II‑1195, punto 127).

47      Orbene, nella fattispecie, le valutazioni della Commissione contestate, relative alla facilità di credito, non costituiscono il fondamento necessario del dispositivo della decisione impugnata. Esse non possono neanche modificare la sostanza di tale dispositivo. Infatti, poiché la Commissione si è limitata a constatare in tale dispositivo che l’aiuto accordato dal Regno dei Paesi Bassi sotto forma di un aiuto alla ristrutturazione a favore della KG Holding per un importo di EUR 45 milioni era incompatibile con il mercato comune e che il Regno dei Paesi Bassi doveva adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla KG Holding e dalla Kliq la parte dell’aiuto di un importo di EUR 9,25 milioni e registrare il suo credito nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni, occorre rilevare che detto dispositivo non comporta affatto una presa di posizione della Commissione sulla facilità di credito di EUR 17 milioni.

48      Di conseguenza, i ricorsi nelle cause T‑81/07 e T‑83/07 sono irricevibili nella misura in cui essi sono diretti contro le considerazioni enunciate nella decisione impugnata concernenti la facilità di credito di EUR 17 milioni.

3.     Nel merito

49      Occorre esaminare le censure concernenti l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto per la ristrutturazione notificato di un importo di EUR 45 milioni (art. 1 della decisione impugnata), il recupero presso la KG Holding e la Kliq del prestito di salvataggio di un importo di EUR 9,25 milioni trasformato in capitale azionario, nonché dei relativi interessi fino alla data del suo recupero (art. 2 della decisione impugnata), la registrazione del credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditore nella procedura fallimentare presso il curatore (art. 3 della decisione impugnata) e le conseguenze del fallimento per il recupero dell’aiuto di Stato (artt. 2 e 3 della decisione impugnata).

 Sull’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto per la ristrutturazione notificato di un importo di EUR 45 milioni (art. 1 della decisione impugnata)

 Argomenti delle parti

50      I ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha accertato, in spregio degli artt. 87 CE e 88 CE, che l’aiuto considerato incideva sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Quantomeno, le considerazioni formulate dalla Commissione al riguardo, al punto 23 della decisione impugnata, sarebbero insufficientemente motivate e quindi in contrasto con l’art. 253 CE.

51      Quanto alle considerazioni enunciate al punto 23 della decisione impugnata, secondo i ricorrenti, la prima fase di tale punto, secondo cui il fatto che la KG Holding operi unicamente sul mercato dei Paesi Bassi non esclude che la concessione di un vantaggio a quest’ultima possa falsare o minacciare di falsare la concorrenza e possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, costituisce una mera affermazione.

52      Alla seconda frase del punto 23 della decisione impugnata, la Commissione non preciserebbe quali siano le imprese internazionali di dimensioni minori attive sul mercato dei Paesi Bassi. Inoltre essa non spiegherebbe in quale misura la presenza sul mercato dei Paesi Bassi di associate di dette imprese rilevi per determinare se la concorrenza sia falsata significativamente, né le conseguenze che ciò comporti per gli scambi tra gli Stati membri. All’udienza i ricorrenti hanno contestato il carattere internazionale di dette imprese quanto al mercato comune.

53      Alla terza frase del punto 23 della decisione impugnata la Commissione dichiarerebbe che sembrano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. La Commissione avrebbe dovuto accertare che dette condizioni erano effettivamente soddisfatte e non potrebbe accontentarsi della considerazione secondo cui esse sembrano esserlo.

54      Quanto alle conseguenze della trasformazione del prestito di salvataggio alla KG Holding in un aiuto per la ristrutturazione la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la natura del prestito di salvataggio e dell’aiuto per la ristrutturazione di cui trattasi.

55      Secondo i ricorrenti nn. 1 e 3, il prestito di salvataggio approvato, ammontante a EUR 45 milioni, sarebbe stato in primo luogo destinato alla liquidazione della Kliq Reïntegratie: EUR 35,75 milioni sarebbero stati posti a disposizione della Kliq Reïntegratie da parte della KG Holding per finanziare il piano di congedo di quasi 1 000 dipendenti, nonché di altre spese sostenute nell’ambito della liquidazione della Kliq Reïntegratie. Tale importo non avrebbe potuto essere rimborsato e non potrebbe quindi incidere sulla concorrenza nazionale e avere conseguenze significative sugli scambi tra gli Stati membri.

56      Secondo il ricorrente n. 2, quanto alla Kliq, la Commissione non spiegherebbe il motivo per cui la compensazione fra i due debiti potrebbe avere conseguenze significative sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Detta compensazione implicherebbe infatti, rispetto ad una situazione in cui non avesse operato, un vantaggio soltanto per la massa della KG Holding e non per la Kliq.

57      Nelle loro repliche i ricorrenti sottolineano che la motivazione della decisione impugnata è del pari incompatibile con quanto dichiarato dalla Commissione nella sua decisione 16 dicembre 2003. Al punto 3.2.2 di tale decisione, la Commissione avrebbe considerato che le conseguenze sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri erano inesistenti o appena percettibili. Inoltre, riferendosi alla decisione iniziale, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’obbligo di motivazione cui essa sarebbe tenuta nella decisione iniziale sarebbe assai diverso da quello cui sarebbe tenuta nella decisione impugnata.

58      I ricorrenti affermano che la Commissione non può completare ex post la motivazione della decisione impugnata. Riferendosi alla decisione della Commissione 23 novembre 2005 quanto alla misura d’aiuto N 465/2005 (GU 2006, C 9, pag. 5), i ricorrenti ritengono che gli elementi menzionati dalla Commissione nei suoi controricorsi non siano pertinenti quanto alla questione se la misura di aiuto abbia potuto falsare o minacciare di falsare la concorrenza o incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

59      La Commissione contesta gli argomenti addotti dai ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

60      Quanto all’art. 1 della decisione impugnata i ricorrenti contestano, da un lato, la motivazione asseritamente insufficiente quanto alla distorsione di concorrenza e all’incidenza sugli scambi fra Stati membri e, dall’altro, l’analisi della Commissione relativa a queste due condizioni.

61      In primo luogo, quanto all’obbligo di motivazione, il Tribunale rileva che la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35).

62      L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi quanto prescritto dall’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 16, e Francia/Commissione, punto 62 supra, punto 36).

63      Per quanto riguarda più in particolare una decisione in materia di aiuti di Stato, la Corte ha dichiarato che, benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 24; 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I‑8855, punto 66, e 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑1139, punto 59).

64      Occorre precisare che la Commissione è tenuta non a dimostrare un’incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve soltanto esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3679, punto 44). A questo proposito, la nozione di «incidenza» sugli scambi tra gli Stati membri include anche la possibilità di tale effetto (sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑10901, punto 112).

65      Nella fattispecie occorre constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha menzionato, in particolare, il fatto che la misura controversa consisteva nel trasformare in capitale azionario l’aiuto per il salvataggio di un importo di EUR 45 milioni accordato dal Regno dei Paesi Bassi alla KG Holding (punti 8 e 22). Inoltre, essa ha dichiarato che l’aiuto per il salvataggio accordato alla KG Holding e la sua trasformazione in capitale azionario implicavano l’esistenza di un vantaggio che un’impresa in simili difficoltà e in procinto di fallimento non avrebbe ottenuto sul mercato finanziario (punto 22). Inoltre, la Commissione ha sottolineato che imprese internazionali minori, quali la TMP e la Creyff’s (affiliata di Solvus, Belgio), erano attive sul mercato olandese sul quale operava del pari la KG Holding (punto 23). Ha inoltre concluso che il vantaggio di cui trattasi sembrava favorire un’impresa rispetto ai suoi concorrenti, il che falsava o minacciava di falsare la concorrenza e incideva sugli scambi tra gli Stati membri (punto 23). Per quanto concerne la dimensione della KG Holding e della Kliq Reïntegratie, la Commissione ha dichiarato che tali imprese occupavano circa 2 000 dipendenti (punti 9 e 10) e che il capitale sociale della KG Holding ammontava a circa EUR 73 milioni in data 1° gennaio 2002 (punto 32).

66      In tal modo, la Commissione ha esposto in modo sufficientemente chiaro i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono importanza essenziale nell’economia della decisione impugnata sotto tale profilo. Evidenziando tali elementi, la Commissione ha prodotto elementi sufficienti per stabilire che l’aiuto di cui trattasi poteva incidere sugli scambi e sulla concorrenza.

67      Tale motivazione consente ai ricorrenti e al Tribunale di conoscere le ragioni per le quali la Commissione ha considerato che non era escluso che l’operazione controversa potesse comportare una distorsione di concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

68      Quanto all’argomento dei ricorrenti secondo cui la motivazione della decisione impugnata a tal riguardo è incompatibile con il punto 3.2.2 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, va sottolineato che quest’ultima decisione non si è occupata dell’aiuto per la ristrutturazione, ma dell’aiuto per il salvataggio. Per quanto concerne la decisione della Commissione 23 novembre 2005, relativa alla precitata misura di aiuto N 465/2005 concernente i servizi di accompagnamento scolastico, i ricorrenti non spiegano il motivo per cui tale decisione rilevi per il caso di specie. In ogni caso, tale decisione non può rimettere in discussione l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata.

69      Di conseguenza dev’essere respinta l’argomentazione relativa ad un asserito difetto di motivazione.

70      In secondo luogo, per quanto attiene alla fondatezza della valutazione della Commissione contenuta nella decisione impugnata quanto alla distorsione di concorrenza e all’incidenza sugli scambi, occorre esaminare se l’aiuto di cui trattasi possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e se falsi o minacci di falsare la concorrenza.

71      Si deve ricordare a tale proposito come dalla giurisprudenza risulti che qualsiasi aiuto concesso ad un’impresa che eserciti le sue attività sul mercato comunitario è idoneo a causare distorsioni di concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri (sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T‑92/00 e T‑103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II‑1385, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

72      Quanto anzitutto alla condizione relativa alla distorsione della concorrenza, è pacifico che l’aiuto per il salvataggio ammontante a EUR 45 milioni è stato concesso sotto forma di un prestito da parte del Regno dei Paesi Bassi alla KG Holding, di cui EUR 9,25 milioni erano ceduti in prestito alla Kliq, mentre EUR 35,75 milioni erano destinati alla Kliq Reïntegratie per rispettare gli impegni contrattuali in corso e coprire i costi di un piano sociale.

73      Secondo il piano di ristrutturazione, il prestito di EUR 45 milioni accordato alla KG Holding doveva essere trasformato in un aiuto per la ristrutturazione a favore della stessa società. Tale trasformazione doveva concretizzarsi nella trasformazione del prestito di salvataggio accordato dal Regno dei Paesi Bassi alla KG Holding in capitale azionario della KG Holding stessa, nonché nell’attribuzione di un importo di EUR 9,25 milioni dello stesso prestito alla Kliq e di un importo di EUR 35,75 milioni di detto prestito alla Kliq Reïntegratie.

74      L’aiuto per la ristrutturazione mirava a liberare la KG Holding dal debito notevole – tenuto conto del capitale sociale di circa EUR 73 milioni in data 1° gennaio 2002 – di EUR 45 milioni. Per quanto concerne la Kliq, tale liberazione doveva comportare la trasformazione del prestito di EUR 9,25 milioni in capitale azionario. L’aiuto di cui trattasi doveva migliorare i mezzi d’azione della KG Holding e della Kliq e, pertanto, la posizione concorrenziale di dette imprese.

75      Per quanto concerne la Kliq Reïntegratie, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli aiuti diretti ad alleviare le spese che un’impresa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II‑1675, punti 48 e 77; 30 aprile 1998, causa T‑214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II‑717, punto 43, e 23 novembre 2006, causa T‑217/02, Ter Lembeek/Commissione, Racc. pag. II‑4483, punto 177). L’aiuto per la ristrutturazione previsto doveva liberare quest’ultima di un debito di EUR 35,75 milioni. Quanto all’argomento dei ricorrenti, secondo il quale l’importo di EUR 35,75 milioni era destinato alla liquidazione della Kliq Reïntegratie, va constatato come dalla decisione della Commissione 16 dicembre 2003 emerga che tale importo era destinato a rispettare gli impegni contrattuali ed a coprire i costi di un piano sociale. La Kliq Reïntegratie doveva così essere liberata dai costi che essa avrebbe dovuto di regola sostenere.

76      Per ciò che riguarda la condizione relativa all’incidenza sugli scambi tra Stati membri, risulta da giurisprudenza costante che, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑3671, punto 47, nonché sentenza Ter Lembeek/Commissione, punto 75 supra, punto 181).

77      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che l’aiuto per la ristrutturazione considerato di un importo di EUR 45 milioni rafforza la posizione della KG Holding e delle sue due affiliate, la Kliq e la Kliq Reïntegratie, rispetto a quella dei loro concorrenti sul mercato dei Paesi Bassi, tra i quali figurano, come indicato nel punto 23 della decisione impugnata, imprese internazionali, quali la TMP e la Creyff’s.

78      All’udienza i ricorrenti hanno contestato il carattere internazionale di dette imprese quanto al mercato comune facendo valere che gli effetti delle loro attività erano interni al Regno dei Paesi Bassi. Va constatato che i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova al riguardo. Questi non hanno quindi potuto dimostrare l’inesattezza della conclusione della Commissione, nella decisione impugnata, secondo cui le imprese considerate presentavano un carattere internazionale.

79      Poiché l’aiuto controverso rafforza la posizione dei ricorrenti rispetto ad altre imprese concorrenti, in particolare alle imprese internazionali che offrono servizi analoghi anche in altri Stati membri, va considerato che gli scambi intracomunitari sono influenzati dall’aiuto.

80      Di conseguenza si deve concludere, alla luce della giurisprudenza citata, che giustamente la Commissione ha considerato che l’aiuto controverso poteva falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

81      Da quanto precede risulta che dev’essere respinto l’argomento dei ricorrenti quanto all’incompatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune. Di conseguenza, è infondata la domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata.

 Sul recupero dalla KG Holding e dalla Kliq del prestito di salvataggio di un importo di EUR 9,25 milioni, nonché dei relativi interessi fino alla data del suo recupero (art. 2 della decisione impugnata)

 Argomenti delle parti

82      I ricorrenti nn. 1 e 2 fanno valere che la Commissione si è pronunciata ingiustamente, nei punti 43‑46 della decisione impugnata, sulla liberazione delle quote sociali detenute dalla KG Holding nella Kliq mediante la compensazione tra l’obbligo di liberazione a carico della KG Holding e il credito di quest’ultima nei confronti della Kliq a titolo della convenzione di prestito. Tale questione non costituirebbe oggetto della decisione iniziale del 5 agosto 2005. La Commissione avrebbe quindi oltrepassato la sua competenza e avrebbe violato i loro diritti della difesa e il loro diritto di essere sentiti, nonché i principi generali del diritto, compreso il diritto ad una buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di trasparenza e il suo obbligo di diligenza.

83      La compensazione di cui trattasi non rientrerebbe nell’ambito della trasformazione del prestito di salvataggio in aiuto per la ristrutturazione a favore della KG Holding, notificato dal Regno dei Paesi Bassi a titolo dell’art. 88, n. 3, CE il 26 gennaio 2004.

84      Anche se il Regno dei Paesi Bassi avesse completato la sua notifica aggiungendovi tale compensazione prevista fra obbligazioni, di cui i ricorrenti nn. 1 e 2 non sarebbero state informate, tale questione non rientrerebbe nell’ambito dell’esame e del procedimento in forza dell’art. 88, n. 2, CE. Nella decisione iniziale non ne sarebbe fatta alcuna menzione. Contrariamente a quanto la Commissione affermerebbe, la conversione in capitale azionario non sarebbe menzionata nell’allegato della decisione iniziale.

85      Il principio di buona amministrazione, il principio di trasparenza e l’obbligo di diligenza esigerebbero che gli interessati potenziali possano sapere chiaramente, in base alla decisione iniziale, quali siano la natura e la portata della misura sottoposta ad un esame più approfondito. Non sarebbe compatibile con tali principi il fatto che la Commissione si pronunci, anche in modo non vincolante, su una misura, indipendentemente dal fatto che essa abbia un legame con l’oggetto della decisione iniziale, se tale misura non vi è citata.

86      Nelle loro repliche i ricorrenti nn. 1 e 2 affermano che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, è esclusa una modifica della misura d’aiuto notificato dopo l’avvio del procedimento in forza dell’art. 88, n. 2, CE. Poiché la KG Holding, successivamente alla notifica 26 gennaio 2004, è stata dichiarata fallita l’8 febbraio 2005, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe perso qualsiasi controllo sulla KG Holding e sulle sue affiliate, tra le quali la Kliq Reïntegratie e la Kliq. Il Regno dei Paesi Bassi sarebbe divenuto creditore comune, senza alcun diritto di controllo. Non si potrebbe considerare tale compensazione, operata unilateralmente dalla Kliq, come un atto dello Stato membro o un elemento del procedimento avviato in forza dell’art. 88, n. 2, CE.

87      Il ricorrente n. 2 fa del pari valere che la Commissione, ai punti 43‑46 della decisione impugnata, a torto ha deciso che la Kliq dovesse essere considerata la beneficiaria di un aiuto di Stato dell’importo di EUR 9,25 milioni. La Commissione avrebbe dovuto, a suo avviso, tener conto del fatto che la trasformazione del prestito di salvataggio in capitale azionario non poteva essere imputata al Regno dei Paesi Bassi e che essa non poteva quindi essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La decisione impugnata sarebbe errata in diritto e/o in fatto, e motivata insufficientemente, in contrasto con gli artt. 87 CE e/o 253 CE.

88      Secondo il ricorrente n. 2, la Commissione ha esaminato l’esistenza di un aiuto di Stato sotto il profilo «Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune», e non sotto il profilo «Esistenza di un aiuto».

89      Per valutare la misura la Commissione si sarebbe basata su dati di fatto errati che risulterebbero in particolare dal punto 43 della decisione impugnata. Contrariamente a ciò che essa sostiene, l’ordinanza del rechter-commissaris non si rivolgerebbe al Regno dei Paesi Bassi, ma unicamente al curatore della KG Holding, che non potrebbe essere paragonato o equiparato allo Stato. Inoltre, a torto la Commissione sosterrebbe che il giudice ha ordinato alle autorità dei Paesi Bassi di trasformare il prestito in capitale azionario, mentre egli avrebbe ordinato soltanto al curatore della KG Holding di consentire la compensazione per la Kliq.

90      Il fallimento della KG Holding, in data 8 febbraio 2005, avrebbe cambiato la situazione. Gli atti del curatore della KG Holding, indipendentemente dal fatto che egli agisca su mandato del rechter-commissaris o con la sua autorizzazione, non potrebbero essere imputati allo Stato. Il curatore della KG Holding non sarebbe un organo statale, non agirebbe in nome dell’azionista (Stato), e lo stesso Stato non potrebbe impartire istruzioni al curatore della KG Holding o al recher-commissaris o esercitare un controllo. Lo status del curatore fallimentare sarebbe disciplinato dal diritto fallimentare olandese. L’art. 87, n. 1, CE non sarebbe quindi applicabile agli atti e alle decisioni del curatore.

91      Il rechter-commissaris sarebbe, in materia fallimentare, un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE.

92      Il mero fatto che un’impresa pubblica sia sottoposta a controllo statale non sarebbe sufficiente per imputare misure di sostegno finanziario allo Stato. Sarebbe inoltre necessario esaminare se le autorità pubbliche debbano essere considerate come implicate, in un modo o in un altro, nell’adozione di dette misure. A causa del fallimento e della designazione del curatore, le risorse finanziarie della KG Holding e della Kliq a partire dall’8 febbraio 2005 non sarebbero più sottoposte costantemente al controllo pubblico e non sarebbero quindi più a disposizione delle autorità nazionali competenti. Al punto 36 della decisione impugnata risulterebbe che le autorità olandesi non avrebbero in alcun momento potuto fornire le informazioni richieste.

93      La preminenza del diritto comunitario menzionata dalla Commissione al punto 44 della decisione impugnata, nonché l’art. 88, n. 3, CE, non creerebbero, nella fattispecie, il benché minimo obbligo per il curatore della KG Holding. Secondo il ricorrente n. 2 la compensazione era nell’interesse della massa della KG Holding. Per tale motivo il rechter-commissaris, senza violare il diritto comunitario, ha potuto accogliere tale domanda e la sua ordinanza era, di per sé, compatibile con il mercato comune.

94      Nella replica il ricorrente n. 2 sottolinea che la Commissione non ha potuto tenere conto del fatto che la compensazione unilaterale operata dalla Kliq era una misura diversa da quella notificata dal Regno dei Paesi Bassi. La misura notificata consisterebbe nella decisione prevista dalle autorità olandesi di concedere un aiuto per la ristrutturazione alla KG Holding mediante la trasformazione del prestito di salvataggio, dell’importo di EUR 45 milioni, e degli interessi dovuti su questo, in capitale azionario. La misura che la Commissione ha esaminato nella decisione impugnata sarebbe l’ordinanza del rechter-commissaris, in base alla quale quest’ultimo ordina al curatore della KG Holding di collaborare all’esecuzione del piano graduale proposto dalla Kliq. Le due misure avrebbero dovuto essere esaminate separatamente con riguardo all’art. 87, n. 1, CE.

95      Inoltre, l’affermazione della Commissione secondo cui il rechter-commissaris ha avuto il controllo dei fondi considerati era inesatta. Qualsiasi interessato avrebbe diritto, in base al diritto fallimentare nazionale, di proporre un ricorso dinanzi al rechter-commissaris contro un atto del curatore. Ciò non implicherebbe per questo che il credito sia a disposizione del rechter-commissaris o che egli ne abbia il controllo. L’accoglimento di un’altra interpretazione comporterebbe l’inaccettabile conseguenza che qualsiasi misura di un’impresa che faccia seguito ad una decisione giudiziaria dovrebbe essere considerata finanziata mediante risorse statali e pertanto imputabile allo Stato.

96      Per quanto attiene al recupero degli interessi, i ricorrenti nn. 1 e 2 fanno valere che la Commissione ha deciso, a torto, all’art. 2, n. 3, della decisione impugnata, che il Regno dei Paesi Bassi doveva adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla KG Holding e dalla Kliq l’aiuto di EUR 9,25 milioni, e che l’importo da recuperare includeva gli interessi a partire dalla data in cui le sue diverse parti sono state poste a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.

97      A loro avviso, il diritto fallimentare olandese dispone che gli interessi dovuti dopo la data di dichiarazione di fallimento non sono più verificati. Essi aggiungono che l’aiuto illegittimo dev’essere recuperato secondo le norme procedurali nazionali, purché tali norme nazionali non rendano impossibile in pratica il recupero dell’aiuto.

98      Una normativa nazionale, che prevede che i debiti delle imprese che sono state dichiarate fallite cessino di produrre interessi a partire dalla data della dichiarazione corrispondente, non potrebbe essere considerata tale da rendere praticamente impossibile il recupero degli aiuti richiesto dal diritto comunitario.

99      Secondo i ricorrenti, gli interessi di cui all’art. 2, n. 3, della decisione impugnata si producono quindi fino alla data in cui la KG Holding e la Kliq sono state rispettivamente dichiarate fallite, e non fino alla data del recupero.

100    Nelle loro repliche i ricorrenti nn. 1 e 2 sottolineano che era stato per loro impossibile, prima della decisione impugnata, stabilire che la Commissione avrebbe imposto al Regno dei Paesi Bassi un obbligo in contrasto con le norme del diritto nazionale. Essi non avrebbero quindi mancato all’obbligo di diligenza cui sono tenute non informando la Commissione dell’esistenza di una disposizione nazionale. La concertazione della Commissione con lo Stato membro, in forza dell’art. 10 CE, in merito alle modalità del recupero non sarebbe sufficiente. Essi precisano che, fino a che la decisione impugnata non sia stata annullata o modificata su tale punto, il Regno dei Paesi Bassi ha l’obbligo di recuperare del pari gli interessi fino alla data dell’effettivo recupero.

101    La Commissione sottolinea che essa non è uscita dall’ambito della decisione iniziale. Le imprese considerate, vale a dire quelle del gruppo Kliq, e i tipi di aiuto da essa esaminati, nella fattispecie aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, sarebbero stati gli stessi durante tutto il procedimento. Per di più, nel caso della Kliq, la conversione prevista in capitale azionario del debito di EUR 9,25 milioni sarebbe stata menzionata al punto 3 dell’allegato della decisione iniziale.

102    La decisione iniziale non avrebbe potuto menzionare il fatto specifico che tale misura è stata ordinata dal rechter-commissaris, poiché questo fatto sarebbe successivo.

103    La Commissione sottolinea l’illegittimità dell’aiuto. Aggiunge che, quando un aiuto è illegittimo ed essa ha iniziato, contro un regime d’aiuti già avviato, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, essa non può essere tenuta ad estendere tale procedimento quando lo Stato membro considerato modifica tale regime. Infatti, nel caso contrario, tale Stato sarebbe effettivamente in grado di prolungare, a sua volontà, detto procedimento e di ritardare così l’adozione di una decisione finale.

104    Inoltre, né i ricorrenti nn. 1 e 2, né le società di cui essi sono i curatori avrebbero mai presentato osservazioni nell’ambito del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, benché, essi stessi o rappresentanti di dette società, abbiano assistito alla riunione del 23 marzo 2005 con la Commissione.

105    Nelle sue controrepliche la Commissione sottolinea che il «debt-for-equity-swap» (scambio di crediti contro attivi) dipendeva dalla convenzione relativa al prestito di EUR 9,25 milioni alla Kliq da parte della KG Holding. Non si tratterebbe di un atto unilaterale della Kliq. Il Regno dei Paesi Bassi si sarebbe opposto alla domanda formulata dalla Kliq e avrebbe segnalato al rechter-commissaris che la conversione del prestito per il salvataggio in capitale azionario richiedeva l’autorizzazione della Commissione. Il rechter-commissaris avrebbe trascurato tale argomentazione. A suo avviso, nella fattispecie, in caso di compensazione e di liberazione integrale delle azioni, si tratterebbe soltanto del regolamento dell’esecuzione, conforme alla legge nazionale, di un aiuto per il salvataggio autorizzato.

106    La conversione di EUR 9,25 milioni del prestito di salvataggio in capitale azionario che il curatore avrebbe ordinato sarebbe in contrasto col punto 3.1 degli Orientamenti, in forza del quale l’aiuto per il salvataggio dovrebbe rivestire la forma di garanzia di prestiti e i prestiti di salvataggio dovrebbero essere rimborsati entro dodici mesi dalla data dell’ultimo versamento all’impresa. Il rechter-commissaris non avrebbe interpretato le disposizioni del diritto nazionale conformemente al diritto comunitario, benché egli abbia disposto di un ampio potere discezionale quanto alla domanda della Kliq.

107    Secondo la Commissione, l’accoglimento delle tesi difese dai ricorrenti nn. 1 e 2 comporterebbe che, quando uno Stato membro notifica un progetto di aiuto per la ristrutturazione e avvia il procedimento formale d’esame, il mero fatto che un organo giurisdizionale ordini in seguito, senza la sua autorizzazione, di concedere tale aiuto per la ristrutturazione la costringerebbe ad avviare un secondo procedimento formale di esame.

108    Contestando gli argomenti del ricorrente n. 2, la Commissione sottolinea che, al punto 6.2.3.1 della decisione impugnata, essa non esaminava gli atti del potere esecutivo olandese, ma l’ordinanza del rechter-commissaris del 22 agosto 2005. Gli atti compiuti dal curatore in base a quest’ultima sarebbero imputati al Regno dei Paesi Bassi, poiché essi sarebbero stati compiuti per ordine di un membro del potere giudiziario olandese.

109    La Commissione afferma che si tratta di risorse statali, provenienti in particolare dal potere esecutivo del Regno dei Paesi Bassi, sotto forma di un prestito di salvataggio che in via di principio avrebbe dovuto essere rimborsato allo Stato. Il Regno dei Paesi Bassi, in particolare il suo potere giudiziario, avrebbe avuto il controllo di tali fondi. Avrebbe ordinato la trasformazione del prestito in capitale azionario.

110    Secondo la Commissione, l’ordinanza del rechter-commissaris non è compatibile con il mercato comune. Un creditore non trasformerebbe il suo prestito in capitale azionario di un’impresa in difficoltà. Le sue possibilità di recuperare una parte di quanto gli spetta in caso di fallimento diminuirebbero fortemente. La Commissione fa valere del pari che la convenzione di prestito fra la KG Holding e la Kliq contiene un divieto di compensazione. Se il rechter-commissaris non avesse emesso la sua ordinanza, la Kliq non avrebbe quindi avuto alcuna possibilità di costringere la KG Holding a trasformare il prestito in capitale azionario.

111    La giurisprudenza avrebbe del pari confermato più volte che gli atti dei giudici potevano sfociare in aiuti di Stato.

112    Anche se l’ordinanza del rechter-commissaris 22 agosto 2005 non costituisce un atto imputabile allo Stato né quindi un aiuto di Stato, ciò non avrebbe modificato la sua conclusione secondo la quale il prestito di EUR 9,25 milioni doveva essere recuperato. In tal caso, vi sarebbe stata applicazione abusiva di un aiuto ai sensi degli artt. 14 e 16 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE (GU L 83, pag. 1). La Commissione avrebbe dato il suo accordo soltanto per un aiuto per il salvataggio sotto forma di un prestito rimborsabile a breve termine. Orbene, tale prestito sarebbe stato trasformato, senza il suo consenso, in capitale azionario a partire dalla fine di agosto 2005. Se tale trasformazione non fosse imputabile allo Stato, essa dovrebbe quindi essere imputabile a qualcun altro. Se ciò si fosse verificato tale persona avrebbe usato l’aiuto in modo diverso da quello in cui l’avrebbe accettato, il che costituirebbe un’applicazione abusiva di un aiuto di Stato.

113    Nella sua controreplica la Commissione sottolinea che il contenuto del piano graduale era equivalente al «debt-for-equity-swap» da essa descritto al punto 3 dell’allegato della decisione iniziale. L’ordinanza del rechter-commissaris concernente la trasformazione dell’aiuto per il salvataggio in aiuto per la ristrutturazione sarebbe in contrasto con il diritto comunitario e imputabile allo Stato. Nella fattispecie, non si tratterebbe di risorse disponibili a seguito di utili prodotti dalla Kliq, ma di risorse provenienti da un prestito di salvataggio accordato dal Regno dei Paesi Bassi.

114    Quanto al recupero degli interessi, la Commissione fa valere che nessuno, in particolare i ricorrenti nn. 1 e 2, l’aveva informata della normativa olandese prima che essa adottasse la decisione impugnata. In mancanza di tali informazioni specifiche prima dell’adozione della decisione impugnata, le sarebbe stato impossibile tener conto, nella formulazione delle sue decisioni che dispongono il recupero, di tutte le possibili normative nazionali.

 Giudizio del Tribunale

115    I ricorrenti nn. 1 e 2 fanno valere, in sostanza, che la compensazione tra l’obbligo di liberare le quote sociali e il prestito di un importo di EUR 9,25 milioni non ha costituito oggetto della decisione iniziale. Secondo la Commissione, tale compensazione dev’essere considerata un’esecuzione parziale dell’aiuto per la ristrutturazione notificato dal Regno dei Paesi Bassi. Quanto agli interessi da recuperare, secondo i ricorrenti nn. 1 e 2, a torto la Commissione avrebbe deciso che essi decorrevano fino alla data del recupero.

116    Si deve esaminare innanzitutto se la compensazione fra l’obbligo di liberazione delle quote sociali e il credito nella misura di EUR 9,25 milioni che è stata effettuata a seguito dell’ordinanza del rechter-commissaris costituisca oggetto della decisione iniziale.

117    A questo proposito va ricordato che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 659/1999, la decisione iniziale deve porre le parti interessate nelle condizioni di partecipare efficacemente al procedimento di indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti (sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Governo di Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II‑2309, punto 138). L’unico obiettivo del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate ed abbiano la possibilità di far valere i loro argomenti (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17).

118    Secondo il punto 1 della decisione iniziale, questa ha ad oggetto la notifica del 26 gennaio 2004, con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha annunciato la sua intenzione di accordare alla KG Holding un aiuto per la ristrutturazione. Il punto 15 della detta decisione precisa che la misura di cui trattasi mira a trasformare l’aiuto per il salvataggio accordato dallo Stato alla KG Holding, nonché i relativi interessi, in capitale azionario. Tale trasformazione fa parte del piano di ristrutturazione, quale esposto al punto 10 della detta decisione. Secondo tale piano, l’aiuto per la ristrutturazione consiste nell’attribuzione da parte della KG Holding del prestito di Stato di salvataggio ammontante a EUR 9,25 milioni alla Kliq e, in seguito, nella trasformazione di tale prestito in capitale azionario. Tale misura di ristrutturazione è del pari menzionata al punto 3 dell’allegato della decisione iniziale.

119    La compensazione fra l’obbligo di liberazione delle quote sociali e il credito nella misura di EUR 9,25 milioni non è menzionata nella decisione iniziale. Infatti, l’ordinanza considerata del rechter-commissaris è datata 22 agosto 2005 ed è stata quindi emessa dopo l’adozione della decisione iniziale del 5 agosto 2005. La Commissione non era quindi in grado di menzionare tale compensazione nella decisione iniziale.

120    Orbene, tale compensazione, che è stata effettuata a seguito dell’ordinanza del rechter-commissaris, dev’essere distinta dalla trasformazione del prestito di salvataggio in capitale azionario conformemente al piano di ristrutturazione notificato dal Regno dei Paesi Bassi alla Commissione.

121    Per quanto riguarda tale compensazione, dal fascicolo, in particolare dell’ordinanza del rechter-commissaris del 22 agosto 2005, emerge che questa è prevista nel piano graduale, stabilito dalla Kliq. Secondo tale piano graduale, la KG Holding doveva adempiere il suo obbligo nei confronti della Kliq di liberare le quote sociali da essa detenute nella Kliq operando tale compensazione e tali quote sociali dovevano in seguito essere vendute.

122    Nella fattispecie la Kliq ha chiesto al rechter-commissaris, in forza dell’art. 69 della Faillissementswet (legge fallimentare olandese), di ordinare al curatore della KG Holding di collaborare alla realizzazione di tale piano graduale.

123    Il rechter-commissaris, nella sua ordinanza 22 agosto 2005, ha accolto la domanda della Kliq. Implicitamente, egli ha quindi ordinato al curatore della KG Holding di liberare integralmente le azioni che la KG Holding deteneva nella Kliq e di compensare tale importo con la parte dell’aiuto per il salvataggio, dell’importo di EUR 9,25 milioni, prestato alla Kliq dalla KG Holding.

124    È vero che tale compensazione ha comportato la trasformazione della parte del prestito per il salvataggio dell’importo di EUR 9,25 milioni in capitale azionario della Kliq e che essa quindi ha avuto l’effetto che era in particolare considerato nel piano di ristrutturazione esposto nella decisione iniziale.

125    Tuttavia, è giocoforza constatare che il rechter-commissaris non ha ordinato l’esecuzione del piano di ristrutturazione quale notificato dal Regno dei Paesi Bassi alla Commissione.

126    Anzitutto, va constatato che tale ordinanza aveva ad oggetto, secondo il punto 1.1, la domanda della Kliq, in forza dell’art. 69 della Faillissementswet, mirante alla collaborazione del curatore della KG Holding alla realizzazione del piano graduale, vale a dire, anzitutto, l’adempimento della parte della KG Holding del suo obbligo nei confronti della Kliq di liberare le quote operando una compensazione fra l’obbligo di liberazione e il prestito fino a EUR 9,25 milioni, e successivamente la vendita delle quote detenute dalla KG Holding nella Kliq.

127    Tale ordinanza riguardava quindi non soltanto la parte dell’aiuto per il salvataggio ammontante a EUR 9,25 milioni, ma anche l’obbligo di liberazione delle quote sociali. Infatti, la compensazione di cui trattasi dipendeva dalla liberazione delle quote sociali. Per contro, la trasformazione del prestito di salvataggio in capitale azionario, quale prevista dal piano di ristrutturazione, avrebbe riguardato soltanto l’aiuto per il salvataggio. Pertanto, l’oggetto dell’ordinanza si distingue chiaramente da quello del piano di ristrutturazione.

128    Inoltre, si deve rilevare che l’ordinanza del rechter-commissaris si basa unicamente sul diritto fallimentare olandese, nella fattispecie l’art. 69 della Faillissementswet.

129    Dall’ordinanza del rechter-commissaris emerge che questi ha esaminato se l’esecuzione del piano graduale costituisse un vantaggio a favore di tutti i creditori della KG Holding. Egli ha infine considerato che la liberazione integrale delle azioni che la KG Holding deteneva nella Kliq e la compensazione di tale importo con la parte dell’aiuto per il salvataggio, di un importo di EUR 9,25 milioni, prestato alla Kliq dalla KG Holding, costituivano un tale vantaggio.

130    Pertanto il rechter-commissaris non ha eseguito il piano di ristrutturazione, ma ha ordinato l’esecuzione del piano graduale quale chiesto dalla Kliq.

131    Inoltre, va rilevato che il rechter-commissaris non era coinvolto né nell’adozione del piano di ristrutturazione né nella domanda di aiuto per la ristrutturazione. È il potere esecutivo che ne era responsabile. Questi sarebbe stato quindi competente all’esecuzione dell’aiuto per la ristrutturazione, se questo fosse stato approvato dalla Commissione. Il rechter-commissaris ha statuito nella sua ordinanza, in quanto organo giurisdizionale indipendente, sugli attivi e passivi delle imprese, fra cui la parte dell’aiuto per il salvataggio, ammontante a EUR 9,25 milioni, senza tener conto dell’aiuto per la ristrutturazione previsto dalle autorità olandesi e notificato alla Commissione.

132    Si deve del pari tener conto del fatto che, come ammesso dalla Commissione in udienza, al momento della pronuncia dell’ordinanza del rechter-commissaris le autorità olandesi non volevano eseguire il piano di ristrutturazione quale notificato alla Commissione.

133    Inoltre, è giocoforza constatare che le autorità olandesi non erano coinvolte nella trasformazione della parte del prestito di salvataggio in capitale azionario. Secondo l’ordinanza del rechter-commissaris e contrariamente a quanto affermato ai punti 19 e 43 della decisione impugnata, non è il Regno dei Paesi Bassi che deve trasformare il prestito in capitale azionario, ma il curatore della KG Holding che è tenuto ad apportare la sua collaborazione a tale trasformazione. Come emerge dal suo controricorso, la Commissione ne era quindi consapevole al momento dell’adozione della decisione impugnata. Essa afferma in tale atto di aver considerato che la parte dell’aiuto di cui trattasi era imputabile allo Stato in quanto, se la misura non fosse stata ordinata dal potere esecutivo olandese, essa sarebbe stata tuttavia disposta dal rechter-commissaris.

134    Occorre pertanto concludere che, nella fattispecie, la trasformazione del prestito di salvataggio di EUR 9,25 milioni, mediante compensazione tra l’obbligo di liberazione delle quote sociali a carico della KG Holding e il credito di quest’ultima nei confronti della Kliq a titolo della convenzione di prestito, disposta dal rechter-commissaris, costituisce una misura diversa da quella notificata dal Regno dei Paesi Bassi. L’ordinanza del rechter-commissaris riguardava gli attivi e i passivi della KG Holding e della Kliq, fra cui la parte dell’aiuto per il salvataggio di un importo di EUR 9,25 milioni, approvato dalla Commissione, indipendentemente dall’aiuto per la ristrutturazione notificato dal Regno dei Paesi Bassi. Tale trasformazione mediante compensazione non rientra quindi nell’ambito della decisione iniziale.

135    È vero che, come sottolineato dalla Commissione, dalla sentenza della Corte 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini (Racc. pag. I‑6199, punti 60 e 61), emerge che un organo giurisdizionale deve interpretare le disposizioni di diritto nazionale quanto più possibile in modo da consentirne un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto comunitario e che esso ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme di diritto comunitario lasciando se del caso inapplicata, di propria autorità, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale. È del pari vero, come sostenuto dalla Commissione, che l’organo giurisdizionale nazionale deve vegliare a non adottare una decisione che abbia per unico effetto quello di estendere la cerchia dei beneficiari di un aiuto illegitttimo (sentenza della Corte 5 ottobre 2006, causa C‑368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, Racc. pag. I‑9957, punto 57).

136    Tuttavia, l’obbligo del rechter-commissaris di tener conto del diritto comunitario per quanto riguarda l’aiuto per il salvataggio non modifica affatto il fatto che egli non ha in alcun modo adottato una decisione d’esecuzione dell’aiuto per la ristrutturazione e che la sua ordinanza non rientra quindi nell’ambito della decisione iniziale.

137    Quanto all’argomento della Commissione secondo cui l’ordinanza del rechter-commissaris è imputabile allo Stato, è giocoforza constatare che nella fattispecie la questione che si pone non è quella di stabilire se gli atti del potere giudiziario siano imputabili allo Stato (v., quanto a tale questione, sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punti 31‑33), ma se, come si affermava al punto 43 della decisione impugnata, il giudice nazionale abbia ordinato l’esecuzione dell’aiuto per la ristrutturazione quale notificato dal Regno dei Paesi Bassi.

138    Quanto all’argomento della Commissione secondo cui essa non è tenuta ad estendere il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, quando lo Stato membro interessato modifica l’aiuto di cui trattasi, va rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza del rechter-commissaris non riguardava l’aiuto per la ristrutturazione notificato dal Regno dei Paesi Bassi. Non si tratta quindi nella fattispecie di una modifica di tale aiuto.

139    Peraltro, occorre respingere l’argomento della Commissione, invocato in subordine, qualora il Tribunale considerasse che l’ordinanza del rechter-commissaris non costituisce un aiuto di Stato, secondo il quale vi sarebbe stata applicazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio autorizzato. Infatti, da un lato, la Commissione ha avviato un procedimento formale al fine di esaminare l’aiuto per la ristrutturazione notificato dal Regno dei Paesi Bassi e non l’applicazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio che essa ha approvato. D’altro lato, non risulta dalla motivazione della decisione impugnata che questa riguardava l’applicazione abusiva di un aiuto di Stato.

140    Di conseguenza, l’argomento della Commissione non può essere accolto.

141    Da quanto precede risulta che l’art. 2 della decisione impugnata deve essere annullato, senza che occorra esaminare gli altri argomenti dedotti dai ricorrenti nn. 1 e 2 quanto alla parte dell’aiuto per il salvataggio di un importo di EUR 9,25 milioni.

 Sulla registrazione del credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditore nel procedimento fallimentare presso il curatore (art. 3 della decisione impugnata)

142    Tale motivo riguarda il recupero dell’aiuto per il salvataggio ricevuto, in ultimo luogo, dalla Kliq Reïntegratie. I ricorrenti nn. 1 e 3 contestano la motivazione della decisione impugnata, nonché la fondatezza dell’obbligo di registrare il credito nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni nel procedimento fallimentare.

 Sulla motivazione della decisione impugnata

–       Argomenti delle parti

143    Quanto alla registrazione del credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditore nel procedimento fallimentare presso il curatore, i ricorrenti nn. 1 e 3 fanno valere che la Commissione ha commesso errori di valutazione e che la decisione impugnata è pertanto motivata in modo incomprensibile o quantomeno insufficiente, in spregio dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 253 CE. La decisione impugnata non esporrebbe chiaramente se la Commissione consideri che si tratta di un aiuto legittimo o illegittimo di un importo di EUR 35,75 milioni che dev’essere recuperato dal Regno dei Paesi Bassi, oppure se essa consideri che si tratta di un aiuto per il salvataggio da essa approvato in forza del punto 23, lett. d), degli Orientamenti. La prima interpretazione potrebbe risultare dagli artt. 1, 2, 3 della decisione impugnata, mentre i punti 47‑50 nonché l’art. 3 della decisione impugnata militerebbero a favore della seconda interpretazione, la quale sarebbe tuttavia inficiata dall’art. 1 e dai punti 39 e 56 della decisione impugnata, secondo i quali la misura notificata non potrebbe essere considerata compatibile con il mercato comune.

144    Secondo i ricorrenti nn. 1 e 3, è possibile che la Commissione abbia soltanto inteso dichiarare, all’art. 3 della decisione impugnata, che il Regno dei Paesi Bassi doveva recuperare l’importo del prestito di salvataggio approvato dalla parte che aveva contratto tale prestito soltanto alle condizioni conformi al diritto nazionale, senza pronunciarsi sull’identità di detta parte contraente.

145    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dai ricorrenti nn. 1 e 3.

–       Giudizio del Tribunale

146    I ricorrenti nn. 1 e 3 sostengono che la decisione impugnata è motivata in modo insufficiente quanto all’importo di EUR 35,75 milioni.

147    A questo proposito, va ricordato che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va distinta dalla questione della fondatezza della decisione impugnata, la quale dipende dalla legittimità nel merito dell’atto controverso, e che deve rispondere a quanto prescritto dalla giurisprudenza (v. supra, punti 61 e 62).

148    Nella fattispecie, ai punti 7 e 8 della decisione impugnata, la Commissione descrive il contesto dell’aiuto per la ristrutturazione notificato dal Regno dei Paesi Bassi con lettera del 26 gennaio 2004. Essa vi indica in particolare che, nel dicembre 2003, ha autorizzato l’aiuto per il salvataggio di un importo di EUR 45 milioni in favore della KG Holding, in attesa di un piano di ristrutturazione. Al punto 14 della decisione impugnata, la Commissione evidenzia che, secondo il piano di ristrutturazione, l’aiuto per il salvataggio, accordato alla KG Holding e di cui EUR 35,75 milioni sono stati attribuiti in seguito alla Kliq Reïntegratie, sarebbe stato trasformato in aiuto per la ristrutturazione mediante riconversione in capitale azionario.

149    Al punto 22 della decisione impugnata la Commissione dichiara che la misura controversa consiste nella trasformazione dell’aiuto per il salvataggio accordato dal Regno dei Paesi Bassi alla KG Holding, nonché i relativi interessi, in capitale azionario. Dopo avere esaminato le condizioni da soddisfare per ottenere l’autorizzazione dell’aiuto per la ristrutturazione ai punti 30‑38 della decisione impugnata, la Commissione conclude al punto 39 di questa che, dal momento che le condizioni previste dagli Orientamenti per la concessione dell’aiuto per la ristrutturazione non sono state soddisfatte, la Commissione non può autorizzare il piano di ristrutturazione e quindi l’aiuto non può essere approvato. L’art. 1 della decisione impugnata dispone quindi che l’aiuto per la ristrutturazione è incompatibile con il mercato comune.

150    I punti 47‑50 della decisione impugnata riguardano la parte dell’aiuto per il salvataggio di un importo di EUR 35,75 milioni. La Commissione vi indica le condizioni di autorizzazione di un piano di liquidazione, fra cui l’obbligo per il Regno dei Paesi Bassi di registrare il suo credito nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditore nel procedimento fallimentare presso il curatore. L’art. 3 della decisione impugnata stabilisce tale obbligo, nonché l’obbligo per il Regno dei Paesi Bassi di vegliare a che le imprese considerate siano messe in liquidazione in modo da porre fine alla distorsione della concorrenza e, in particolare, che le loro attività siano sospese e che i loro attivi siano ceduti quanto prima a condizioni di mercato.

151    Nella motivazione della decisione impugnata la Commissione distingue quindi chiaramente l’aiuto per il salvataggio dall’aiuto per la ristrutturazione. Essa prende in considerazione il contesto dell’aiuto per la ristrutturazione che verte sullo stesso importo dell’aiuto per il salvataggio. Imponendo al Regno dei Paesi Bassi di registrare il suo credito per la somma di EUR 35,75 milioni nei confronti delle società «[KG Holding] e/o Kliq Reïntegratie» nel procedimento fallimentare presso il curatore, la Commissione tiene conto della complessità del caso in relazione in particolare alla proprietà degli attivi di dette società esposta al punto 15 della decisione impugnata.

152    Del resto, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha organizzato, il 23 marzo 2005, una riunione sulla domanda di autorizzazione dell’aiuto per la ristrutturazione, alla quale hanno partecipato rappresentanti della KG Holding e della Kliq Reïntegratie. Anche il contesto della decisione impugnata era quindi ben noto a tali società.

153    Contenendo anzitutto considerazioni secondo le quali non erano soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’aiuto per la ristrutturazione e inoltre un’esposizione sulle conseguenze di tali considerazioni per la parte dell’aiuto per il salvataggio dell’importo di EUR 35,75 milioni, la motivazione della decisione impugnata evidenzia in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dalla Commissione e risponde quindi a quanto prescritto dall’art. 253 CE.

 Sull’obbligo di registrare il credito di Stato nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni nel procedimento fallimentare

–       Argomenti delle parti

154    I ricorrenti nn. 1 e 3 sottolineano che la Commissione a torto ha deciso che il Regno dei Paesi Bassi doveva registrare il suo credito nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditore nel procedimento fallimentare presso il curatore.

155    La Commissione avrebbe ammesso, nella decisione 16 dicembre 2003, che l’importo di EUR 35,75 milioni doveva essere destinato al finanziamento del congedo dei dipendenti e del riacquisto dei contratti superflui della Kliq Reïntegratie, e che quest’ultima doveva in seguito essere liquidata, il che sarebbe incompatibile con il recupero di detto importo a carico della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie.

156    La Commissione avrebbe avuto conoscenza del fatto che la Kliq Reïntegratie avrebbe funzionato, nell’ambito della prevista operazione di ristrutturazione, soltanto come un ente in cui gli elementi non redditizi della KG Holding sarebbero stati liquidati e che la Kliq Reïntegratie sarebbe stata liquidata a sua volta dopo il saldo dei vari debiti e dei piani di congedo dei dipendenti. Come la Commissione indicherebbe ai punti 2.1 e 2.4 della sua decisione 16 dicembre 2003, gli EUR 35,75 milioni sarebbero stati destinati a procurare i mezzi per rispettare gli obblighi stabiliti dai contratti in corso e per coprire i costi del piano sociale.

157    Nelle loro repliche i ricorrenti nn. 1 e 3 fanno valere che la riformulazione degli obblighi imposti al Regno dei Paesi Bassi in forza della decisione 16 dicembre 2003 era superflua, poiché tale decisione enunciava già gli obblighi qualora l’aiuto per il salvataggio non sarebbe stato convertito in aiuto per la ristrutturazione o qualora la Commissione non avesse autorizzato l’aiuto per la ristrutturazione. Inoltre, la Commissione, tenuto conto del modo in cui l’inchiesta è stata circoscritta nella decisione iniziale, avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare la domanda di approvazione dell’aiuto per la ristrutturazione e, conformemente alla decisione 16 dicembre 2003, limitarsi a constatare che, qualora avesse omesso di rilasciare l’approvazione richiesta, il Regno dei Paesi Bassi sarebbe stato tenuto a dimostrare che il prestito di salvataggio è stato o è rimborsato, o che esso ha costituito oggetto di una compensazione conformemente al diritto nazionale fallimentare. La questione di stabilire in quale misura il Regno dei Paesi Bassi abbia ottemperato a tale obbligo non dovrebbe rientrare nell’ambito della decisione impugnata. L’esame dell’aiuto per la ristrutturazione notificato e il procedimento avviato a tale scopo in forza dell’art. 88, n. 2, CE non potrebbero essere utilizzati per verificare l’osservanza di una decisione precedente e degli obblighi che vi sarebbero imposti dal Regno dei Paesi Bassi o che ne discenderebbero per esso.

158    Il ricorrente n. 3 aggiunge che il 23 dicembre 2003 il Regno dei Paesi Bassi ha stipulato una convenzione di prestito con la KG Holding per un importo di EUR 45 milioni. Quest’ultima avrebbe concluso a sua volta una convenzione di prestito con la Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni e con la Kliq per la somma di EUR 9,25 milioni. Il Regno dei Paesi Bassi non avrebbe, in forza tanto della convenzione di prestito quanto del diritto nazionale, un credito nei confronti della Kliq Reïntegratie.

159    Il ricorrente n. 3 fa valere che la Kliq Reïntegratie non può essere qualificata come impresa beneficiaria. La Commissione non indicherebbe né nella decisione impugnata né nella decisione di approvazione del prestito di salvataggio del 16 dicembre 2003 che un aiuto di Stato era stato concesso alla Kliq Reïntegratie. Nella decisione 16 dicembre 2003, nonché al punto 24 dell’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione menzionerebbe un aiuto di Stato soltanto nei confronti della KG Holding.

160    Il ricorrente n. 3 aggiunge che la Kliq Reïntegratie non può in alcun modo essere qualificata come beneficiaria di un aiuto di Stato, poiché, quando il prestito di un importo di EUR 35,75 milioni le è stato accordato, essa non esercitava più alcuna attività economica, e, quindi, non poteva più essere considerata un’impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La convenzione di prestito stipulata fra la KG Holding e la Kliq Reïntegratie, approvata dalla Commissione con la sua decisione 16 dicembre 2003, sarebbe datata 24 dicembre 2003. Le attività della Kliq Reïntegratie sarebbero state trasferite alla Kliq a partire dal 1° ottobre 2003.

161    La Commissione avrebbe menzionato, nella tabella 2 della sua decisione 16 dicembre 2003, che, benché lo scopo del prestito non sembrava strettamente limitato al mantenimento dell’attività normale della KG Holding, lo stesso poteva tuttavia essere considerato come un prestito di salvataggio nel caso di specie. Il prestito di EUR 35,75 milioni sarebbe stato infatti necessario per coprire il costo del congedo di 1 200 dipendenti e del riacquisto dei contratti di leasing e di locazione divenuti superflui. La Commissione avrebbe aggiunto che tale prestito doveva consentire del pari all’impresa di disporre di liquidità necessarie per ottemperare ai suoi impegni contrattuali correnti.

162    Secondo il ricorrente n. 3, sarebbe possibile che la Commissione, all’art. 3 della decisione impugnata, intendesse soltanto dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi doveva registrare il credito derivante dal prestito dello Stato, di un importo di EUR 35,75 milioni, presso il curatore fallimentare della contraente, al quale lo Stato aveva prestato tale importo, vale a dire la KG Holding. Tuttavia, lo Stato avrebbe registrato un credito presso il curatore fallimentare della KG Holding e presso quello della Kliq Reïntegratie.

163    Nella replica il ricorrente n. 3 rinvia al punto 9 della decisione iniziale, secondo il quale la KG Holding doveva liquidare la Kliq Reïntegratie, che era in perdita, e creare una nuova affiliata, vale a dire la Kliq. Nell’ambito del piano di ristrutturazione la Kliq sarebbe stata tenuta a ristabilire la redditività della KG Holding a lungo termine. Al punto 10 della decisione iniziale la Commissione dichiarerebbe del pari che la Kliq Reïntegratie dev’essere liquidata prima della fine dell’anno 2004. Nello schema figurante al punto 11 della decisione iniziale, la Commissione avrebbe apposto la dicitura «Da chiudere» accanto alla denominazione della Kliq Reïntegratie.

164    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dai ricorrenti nn. 1 e 3.

–       Giudizio del Tribunale

165    I ricorrenti nn. 1 e 3 fanno valere anzitutto che la destinazione del prestito di salvataggio per la somma di EUR 35,75 milioni al finanziamento della liquidazione della Kliq Reïntegratie, prevista nella decisione della Commissione 16 dicembre 2003, è incompatibile con l’obbligo di registrare il credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie.

166    In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal punto 10 degli Orientamenti, l’aiuto per il salvataggio è transitorio per sua stessa natura. A tenore del punto 23, lett. d), degli Orientamenti, esso dev’essere corredato di un impegno dello Stato membro di presentare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione, oppure la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato. Il punto 25 degli Orientamenti enuncia che l’aiuto per il salvataggio costituisce un’operazione eccezionale di mantenimento delle attività, riguardante un periodo limitato durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell’impresa.

167    Ne consegue che, in via di principio, senza comunicazione alla Commissione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione, l’aiuto per il salvataggio dev’essere rimborsato. Nel caso di specie il rimborso avviene, secondo la Commissione, mediante registrazione del credito per la somma di EUR 35,75 milioni nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie.

168    La decisione della Commissione 16 dicembre 2003 non esclude il rimborso dell’aiuto mediante tale registrazione. Dai punti 1 e 2.1 di detta decisione risulta che l’aiuto è stato destinato al salvataggio del gruppo Kliq, vale a dire la KG Holding e le sue affiliate Kliq e Kliq Reïntegratie. Ai punti 2.1 e 2.4 di tale decisione la Commissione ha dichiarato che gli EUR 35,75 milioni erano destinati a procurare i mezzi per ottemperare agli obblighi stabiliti dai contratti in corso e a coprire i costi del piano sociale della Kliq Reïntegratie.

169    La Commissione ha approvato l’aiuto per il salvataggio in base agli Orientamenti. Inoltre, nella decisione 16 dicembre 2003, si precisa che il Regno dei Paesi Bassi si è impegnato, conformemente al punto 23, lett. d), degli Orientamenti, a presentare un piano di ristrutturazione o di liquidazione o la prova che l’aiuto è stato integralmente rimborsato.

170    Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che dev’essere respinto l’argomento dei ricorrenti nn. 1 e 3, secondo il quale la destinazione dell’aiuto per il salvataggio menzionato nella decisione della Commissione 16 dicembre 2003 è incompatibile con il rimborso.

171    Quanto all’argomento dei ricorrenti nn. 1 e 3 secondo il quale la decisione impugnata è superflua in quanto la decisione 16 dicembre 2003 formula già gli obblighi imposti al Regno dei Paesi Bassi qualora l’aiuto per il salvataggio non sia convertito in aiuto per la ristrutturazione o qualora la Commissione non autorizzi l’aiuto per la ristrutturazione, va sottolineato che il mero fatto che una decisione sia superflua non comporta che la stessa sia illegittima.

172    Nelle loro repliche i ricorrenti nn. 1 e 3 fanno valere che, conformemente alla decisione iniziale, la decisione impugnata doveva limitarsi ad esaminare la domanda di approvazione dell’aiuto per la ristrutturazione e non dovrebbe riguardare gli obblighi concernenti l’aiuto per il salvataggio, i quali sono già stabiliti dalla decisione 16 dicembre 2003.

173    Orbene, va constatato che, nei loro ricorsi, i ricorrenti nn. 1 e 3 non hanno dedotto un motivo relativo al fatto che la Commissione, nella decisione impugnata, pronunciandosi sull’aiuto per il salvataggio, non ha rispettato i limiti della decisione iniziale. Si deve quindi rilevare che, contestando la decisione impugnata per il fatto che la Commissione non vi rispetta i limiti del suo esame stabiliti nella decisione iniziale, i ricorrenti nn. 1 e 3 formulano un motivo nuovo nei loro ricorsi. Di conseguenza, essendo stato formulato senza alcuna spiegazione che possa giustificare il ritardo nel presentarlo, il motivo di cui trattasi dev’essere dichiarato tardivo, in base all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

174    Il ricorrente n. 3 sostiene del pari che la Kliq Reïntegratie non era beneficiaria dell’aiuto e che il Regno dei Paesi Bassi non aveva un credito nei suoi confronti. Inoltre, all’atto della concessione del prestito di un importo di EUR 35,75 milioni, essa non sarebbe stata un’impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

175    Quanto anzitutto all’argomento secondo il quale la Kliq Reïntegratie non era beneficiaria dell’aiuto e lo Stato non aveva un credito nei confronti di detta società, si deve ricordare che, conformemente al diritto comunitario, quando constati che determinati aiuti sono incompatibili col mercato comune, la Commissione può ingiungere allo Stato membro di recuperare tali aiuti presso i beneficiari (sentenze della Corte 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I‑4035, punto 65, e 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 73) o, in altri termini, presso imprese che ne hanno avuto il godimento effettivo (v., in tal senso, sentenze della Corte 3 luglio 2003, causa C‑457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑6931, punto 55, e 29 aprile 2004, Germania/Commissione, cit., punto 75).

176    L’aiuto per il salvataggio per la somma di EUR 45 milioni è stato destinato al salvataggio del gruppo Kliq. L’importo di EUR 35,75 milioni era destinato a procurare i mezzi per rispettare gli obblighi stabiliti dai contratti in corso e a coprire i costi del piano sociale della Kliq Reïntegratie. È quest’ultima che ha effettivamente ricevuto l’importo di EUR 35,75 milioni del prestito di salvataggio accordato alla KG Holding. La Kliq Reïntegratie è un’affiliata al 100% della KG Holding. Quest’ultima era quindi soltanto un’intermediaria quanto alla concessione dell’aiuto di cui la Kliq Reïntegratie aveva il godimento effettivo.

177    La Commissione ha quindi potuto giustamente considerare la Kliq Reïntegratie come beneficiaria dell’aiuto dell’importo di EUR 35,75 milioni, senza che il Tribunale dovesse esaminare se esistesse un credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti di quest’ultima.

178    Quanto all’argomento del ricorrente n. 3 secondo il quale, al momento della concessione del prestito di EUR 35,75 milioni, la Kliq Reïntegratie non poteva più essere considerata un’impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che svolge un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico di tale ente e dal suo sistema di finanziamento (v. sentenze della Corte 23 aprile 1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I‑1979, punto 21, e 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata). Risulta del pari da una giurisprudenza costante che costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (v. sentenza Wouters e a., cit., punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

179    La principale attività della Kliq Reïntegratie consisteva in prestazioni di servizi nel settore del collocamento delle persone in cerca di impiego, dell’inserimento dei lavoratori disabili, della ricerca di lavoratori che potevano occupare posti vacanti in favore dei datori di lavoro e delle prestazioni in materia di collocamento di personale in generale. Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 178, si deve considerare che la Kliq Reïntegratie svolgeva un’attività economica.

180    All’atto della concessione del prestito di salvataggio di un importo di EUR 35,75 milioni alla Kliq Reïntegratie mediante la convenzione di prestito che quest’ultima ha concluso con la KG Holding il 24 dicembre 2003, approvata dalla Commissione con la sua decisione 16 dicembre 2003, la Kliq Reïntegratie non era ancora stata dichiarata fallita. Secondo il ricorrente n. 3, a decorrere dal 1° ottobre 2003, la Kliq ha ripreso una parte dei contratti della Kliq Reïntegratie al prezzo di mercato, una nuova direzione è stata designata, i costi sono stati ridotti e una parte dei dipendenti della Kliq Reïntegratie (500 dei 1 450 dipendenti) sono stati assunti dalla Kliq. Il ricorrente n. 3 aggiunge che, per la parte del personale che non è stata occupata dalla Kliq, un piano sociale è stato attuato nonché in particolare un piano di congedo per i dipendenti.

181    Il 1° ottobre 2003 la Kliq Reïntegratie era ancora responsabile per la parte dei contratti non ripresa dalla Kliq e disponeva di 950 dipendenti. I mezzi finanziari per il piano sociale sono stati disponibili soltanto dopo la conclusione della convenzione di prestito il 24 dicembre 2003. Infine, la Kliq Reïntegratie è fallita soltanto sedici mesi dopo la ripresa di una parte dei contratti da parte della Kliq, vale a dire il 9 febbraio 2005. Tali elementi dimostrano che, quando il prestito di salvataggio di un importo di EUR 35,75 milioni le è stato accordato mediante la convenzione di prestito che essa ha concluso con la KG Holding il 24 dicembre 2003, la Kliq Reïntegratie svolgeva ancora un’attività economica e poteva essere qualificata come impresa beneficiaria dell’aiuto per il salvataggio.

182    Ne consegue che l’argomento dei ricorrenti nn. 1 e 3 non può essere accolto.

 Sulle conseguenze del fallimento per il recupero dell’aiuto di Stato (artt. 2 e 3 della decisione impugnata)

 Argomenti delle parti

183    I ricorrenti fanno valere che la Commissione ha deciso, ai punti 43‑46 e all’art. 2 della decisione impugnata, in violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, che il Regno dei Paesi Bassi doveva chiedere alla KG Holding e alla Kliq l’aiuto concesso pari a EUR 9,25 milioni. La Commissione avrebbe del pari deciso, a torto, ai punti 47‑50 e all’art. 3 della decisione impugnata, che il Regno dei Paesi Bassi doveva, per recuperare l’aiuto nella misura di EUR 35,75 milioni presso la KG Holding e/o la Kliq Reïntegratie, registrare il suo credito nei confronti di queste ultime nel procedimento fallimentare. A causa del fallimento della KG Holding, della Kliq Reïntegratie e della Kliq, il recupero dell’importo dell’aiuto sarebbe divenuto impossibile e privo di senso, in quanto il recupero di detti importi mediante la registrazione di credito nella procedura fallimentare non sarebbe più necessario e sarebbe superfluo per porre fine alla distorsione di concorrenza.

184    Secondo giurisprudenza costante, una decisione che imponga il recupero dell’aiuto mirerebbe a ristabilire una concorrenza effettiva, vale a dire a ristabilire la situazione quale essa si presentava prima della concessione dell’aiuto incompatibile. Tale obiettivo sarebbe raggiunto una volta che l’importo dell’aiuto illegittimo concesso, maggiorato degli interessi di mora, fosse rimborsato dal beneficiario, poiché egli perderebbe quindi il vantaggio sul mercato di cui beneficerebbe rispetto ai suoi concorrenti in quanto, per tale motivo, sarebbe ristabilita la situazione di mercato precedente al versamento dell’aiuto. Se le imprese beneficiarie non sono più attive su detto mercato, il recupero dell’importo dell’aiuto sulla massa fallimentare non sarebbe più necessario.

185    I ricorrenti ammettono che, secondo la sentenza 29 aprile 2004, Germania/Commissione, punto 176 supra (punto 85), l’aiuto dev’essere recuperato mediante l’iscrizione del credito nella massa fallimentare. Tuttavia, tale sentenza farebbe riferimento alle sentenze della Corte 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 89), e 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959), le quali riguardano cause nelle quali l’impresa beneficiaria non sarebbe stata fallita alla data della decisione controversa e sarebbe stata pertanto ancora potenzialmente attiva sul mercato. Queste cause dovrebbero quindi essere distinte dal caso in esame, nel quale le imprese beneficiarie non sarebbero più state attive sul mercato, a causa del loro fallimento.

186    Nelle loro repliche i ricorrenti sottolineano che, quando un’impresa ha cessato completamente e definitivamente le sue attività, indipendentemente dal fatto che essa sia stata dichiarata fallita e che si sia proceduto alla sua liquidazione, come vale per la KG Holding, è evidente che i suoi concorrenti non possono più essere svantaggiati. L’impresa beneficiaria sarebbe infatti scomparsa dal mercato e, economicamente, non esisterebbe più.

187    I ricorrenti fanno riferimento alle decisioni della Commissione 30 ottobre 2002 concernenti l’aiuto di Stato accordato dall’Italia alle Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) (GU 2003, L 22, pag. 36) e 7 maggio 2004, relativa ad un aiuto alla ristrutturazione accordato dalla Germania alla Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (GU L 357, pag. 36). La Commissione vi avrebbe deciso che occorre astenersi dal procedere al recupero dell’aiuto quando l’impresa beneficiaria ha cessato la sua attività economica.

188    I ricorrenti sottolineano che essi non rimettono in discussione una giurisprudenza costante, ricordata nella sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa T‑324/00, CDA Datenträger Albrechts/Commissione (Racc. pag. II‑4309). In tale sentenza l’impresa beneficiaria non sarebbe stata ancora dichiarata fallita quando la Commissione aveva adottato la sua decisione. Nella sentenza 29 aprile 2004, Germania/Commissione, punto 175 supra, le attività economiche dell’impresa considerata sarebbero state trasferite, dopo il fallimento, ad un’affiliata detenuta da quest’ultima al 100%, sulla quale la stessa avrebbe esercitato un controllo.

189    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dai ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

190    I ricorrenti contestano, in sostanza, la legittimità dell’ordine di recupero figurante all’art. 2, n. 1, e all’art. 3 della decisione impugnata a causa della procedura fallimentare e della cessazione delle loro attività economiche.

191    Quanto, in primo luogo, alla procedura fallimentare, si deve constatare che i fallimenti della KG Holding, della Kliq Reïntegratie e della Kliq sono stati pronunciati rispettivamente l’8 e il 9 febbraio nonché il 14 dicembre 2005, quindi prima dell’adozione della decisione impugnata il 19 luglio 2006.

192    A questo proposito va ricordato come dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti dichiarate fallite risulta che il ripristino della situazione precedente e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente versati possano, in linea di principio, essere compiuti con l’iscrizione al passivo fallimentare di un obbligo relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi, fatti salvi quegli aiuti di cui avesse beneficiato un’altra impresa (v. sentenza CDA Datenträger Albrechts/Commissione, punto 188 supra, punto 101 e la giurisprudenza ivi citata).

193    Secondo tale giurisprudenza, il mero fatto che l’impresa sia dichiarata fallita non rimette quindi in discussione il principio del recupero dell’aiuto (v. del pari, in tal senso, sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, punto 175 supra, punti 53‑55).

194    Quanto, in secondo luogo, alla cessazione delle attività economiche delle imprese considerate, si deve ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione disponeva quando l’ha adottata (sentenza 29 aprile 2004, Germania/Commissione, punto 175 supra, punto 39), vale a dire il 19 luglio 2006 nel caso di specie.

195    Va constatato che i ricorrenti non hanno inviato alcuna osservazione alla Commissione durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, l’argomento dei ricorrenti non è irricevibile per il solo motivo che esso non è stato invocato durante il procedimento amministrativo. La legittimazione ad agire di una persona non può essere ristretta solo perché, mentre essa avrebbe potuto, nel corso del procedimento amministrativo, presentare osservazioni su una valutazione comunicata all’atto dell’apertura del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e riprodotta nella decisione impugnata, la stessa ha omesso di farlo (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II‑2169, punto 64, e 30 aprile 1998, causa T‑16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II‑757, punto 39).

196    Per quanto riguarda le attività economiche della KG Holding, dai punti 19 e 20 della decisione impugnata risulta che le autorità olandesi hanno inviato due lettere alla Commissione nel settembre 2005 e nel febbraio 2006 per informarla dello svolgimento della procedura fallimentare avviata contro la KG Holding. Per quanto attiene alla Kliq, dal punto 20 della decisione impugnata risulta che le autorità olandesi hanno inviato una lettera alla Commissione nel gennaio 2006 per segnalarle che la Kliq stessa era stata dichiarata fallita il 14 dicembre 2005 e che il procedimento appropriato era stato avviato. Non risulta dal fascicolo che la Commissione abbia ricevuto altre informazioni concernenti le attività economiche della KG Holding e della Kliq dopo la loro dichiarazione di fallimento. Non può quindi esserle addebitato di avere concluso, quando ha adottato la decisione impugnata, che la procedura fallimentare non era ancora terminata e che le imprese interessate non avevano ancora cessato di esistere.

197    Per quanto concerne le attività economiche della Kliq Reïntegratie, dai punti 19 e 20 della decisione impugnata risulta che le autorità olandesi hanno inviato due lettere alla Commissione nel settembre 2005 e nel febbraio 2006 per informarla dello svolgimento della procedura fallimentare avviata contro la Kliq Reïntegratie. Non risulta dal fascicolo che la Commissione abbia ricevuto altre informazioni concernenti le attività economiche della Kliq Reïntegratie dopo la sua dichiarazione di fallimento. Dai punti 178‑181 supra risulta che, nonostante il fatto che la Kliq abbia ripreso una parte dei contratti della Kliq Reïntegratie a decorrere dal 1° ottobre 2003, questa svolgeva ancora un’attività economica quando ha concluso la convenzione di prestito ad un importo di EUR 35,75 milioni nel dicembre 2003. Tale impresa è fallita soltanto sedici mesi dopo la ripresa di una parte dei contratti di quest’ultima da parte della Kliq, vale a dire il 9 febbraio 2005. La Commissione era a conoscenza del fatto che, secondo il piano di ristrutturazione, la Kliq Reïntegratie doveva cessare le sue attività. Tale elemento non significa tuttavia che l’impresa abbia effettivamente già cessato le sue attività il 19 luglio 2006.

198    Non risulta dal fascicolo che le informazioni fornite dalle autorità olandesi al riguardo erano frammentarie di modo che la Commissione avrebbe dovuto chiedere al Regno dei Paesi Bassi di fornirle informazioni supplementari sulla situazione economica delle imprese considerate (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 aprile 1994, cause riunite C‑324/90 e C‑342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I‑1173, punto 29). La Commissione ha quindi potuto giustamente considerare che il mero fatto che le imprese in questione erano state dichiarate fallite non significava che le stesse non fossero più esistenti.

199    Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non risulta dal fascicolo che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, le imprese considerate avessero cessato completamente e definitivamente le loro attività economiche.

200    Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui il recupero dell’aiuto di cui trattasi è impossibile, va ricordato che, da un lato, il mero fatto che le imprese beneficiarie di un aiuto siano fallite non significa per questo che il recupero dell’aiuto sia divenuto impossibile e, inoltre, che lo Stato membro considerato può iscrivere il suo credito nel passivo di tali imprese. Inoltre, si deve aggiungere che difficoltà eventuali, procedurali o di altro tipo, quanto all’esecuzione dell’atto impugnato non possono influire sulla sua legittimità (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, punto 185 supra, punti 62 e 63, e 13 novembre 2008, causa C‑214/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8357, punto 46). In caso di difficoltà, la Commissione e lo Stato membro devono, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale cooperazione, norma che informa, in particolare, l’art. 10 CE, collaborare in buona fede per superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, in particolare di quelle relative agli aiuti di Stato (v. sentenza della Corte 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3875, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).

201    I ricorrenti hanno fatto riferimento alle preesistenti decisioni della Commissione 30 ottobre 2002 e 7 maggio 2004, precitate, per dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata. A questo proposito è sufficiente constatare che ciascun caso di aiuto di Stato dev’essere valutato separatamente dal Tribunale. Le decisioni citate dai ricorrenti, che riguardano casi specifici e non hanno alcuna relazione con la decisione iniziale, non sono quindi pertinenti per il caso di specie.

202    Ne consegue che l’argomento dei ricorrenti dev’essere respinto.

203    Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve annullare l’art. 2 della decisione impugnata e respingere il ricorso per il resto.

 Sulle spese

204    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, se più parti soccombono, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

205    Da quanto precede risulta che un’equa valutazione di tali disposizioni comporta che, essendo i ricorrenti nn. 1 e 2 parzialmente soccombenti, il ricorrente n. 1 sosterrà le proprie spese nella causa T‑81/07, e il ricorrente n. 2 nella causa T‑82/07. Il ricorrente n. 3, interamente soccombente, dev’essere condannato a sostenere, oltre alle proprie spese nella causa T‑83/07, quelle sostenute dalla Commissione nella causa T‑83/07. La Commissione sosterrà le proprie spese nelle cause T‑81/07 e T‑82/07.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 2 della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, concernente il regime di aiuto notificato dal Regno dei Paesi Bassi in favore della KG Holding NV, è annullato.

2)      I ricorsi sono respinti per il resto.

3)      Il sig. Jan Rudolf Maas, nella sua qualità di curatore fallimentare della KG Holding NV, sosterrà le proprie spese nella causa T‑81/07.

4)      I sigg. Jan Rudolf Maas e Cornelis van den Bergh, nella loro qualità di curatori fallimentari della Kliq BV, sosterranno le proprie spese nella causa T‑82/07.

5)      Il sig. Jean Leon Marcel Groenewegen, nella sua qualità di curatore fallimentare della Kliq Reïntegratie, sosterrà, oltre alle proprie spese nella causa T‑83/07, quelle sostenute nella causa T‑83/07 dalla Commissione.

6)      La Commissione sosterrà le proprie spese nelle cause T‑81/07 e T‑82/07.

Papasavvas

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2009.

Indice


Fatti

1.  Contesto generale

2.  Procedimento amministrativo

3.  Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sulla ricevibilità dei ricorsi nelle cause T‑81/07 e T‑83/07 per quanto concerne la facilità di credito di EUR 17 milioni concessa alla KG Holding dal Regno dei Paesi Bassi

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Nel merito

Sull’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto per la ristrutturazione notificato di un importo di EUR 45 milioni (art. 1 della decisione impugnata)

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul recupero dalla KG Holding e dalla Kliq del prestito di salvataggio di un importo di EUR 9,25 milioni, nonché dei relativi interessi fino alla data del suo recupero (art. 2 della decisione impugnata)

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla registrazione del credito del Regno dei Paesi Bassi nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni in quanto creditore nel procedimento fallimentare presso il curatore (art. 3 della decisione impugnata)

Sulla motivazione della decisione impugnata

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sull’obbligo di registrare il credito di Stato nei confronti della KG Holding e/o della Kliq Reïntegratie per la somma di EUR 35,75 milioni nel procedimento fallimentare

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulle conseguenze del fallimento per il recupero dell’aiuto di Stato (artt. 2 e 3 della decisione impugnata)

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’olandese.