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Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 – BT Telecommunications / Consiglio

(Causa T-440/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei fondi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BT Telecommunications PUE (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte e T. Milašauskas, avvocati)Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea

gua processuale: l’inglesePartiRicorrente: BT Telecommunications PUE (Minsk, Bieloruss

ia) (rappresentanti: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte e T. Milašauskas, avvocati)Conve

odifica i

l regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013 , che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), nelle parti in cui tali atti riguardano la ricorrente.Dispositivo La decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rela

tivo a misure

restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nelle parti in cui riguardano la BT Telecommunications PUE.Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (

CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BT Telecommunications.La Commissione europea sopporterà le proprie spese.