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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Westfälische Drahtindustrie e a. / Commissione

(Causa T-393/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione complessa – Infrazione unica e continuata – Dissociazione – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Valutazione della capacità contributiva – Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Stadler e N. Tkatchenko, poi C. Stadler e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché domanda di annullamento della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011.

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l’ammenda inflitta alla Westfälische Drahtindustrie GmbH e alla Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG è stata ridotta con decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010.

L’articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

La lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 è annullata.

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 15 485 000.

La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 23 370 000.

La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un’ammenda di EUR 7 695 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sopporteranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 301 del 6.11.2010.