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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15, paragrafo1, lettera c) – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato dalla Convenzione»

Nella causa C‑296/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 12 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2020, nel procedimento

Commerzbank AG

contro

E.O.,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commerzbank AG, da N. Tretter, Rechtsanwalt;

–        per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»), e, in particolare, del suo articolo 15, paragrafo 1, lettera c), nonché del suo articolo 16, paragrafo 2.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Commerzbank AG ed E.O., in merito al rimborso di un debito risultante da uno scoperto sul conto corrente di E.O.

 Contesto normativo

3        Come emerge dall’«Informazione relativa alla data di entrata in vigore della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007» (GU 2011, L 138, pag. 1), la Convenzione di Lugano II è entrata in vigore tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera il 1° gennaio 2011 (GU 2011, L 138, pag. 1).

4        Il titolo II della Convenzione di Lugano II, intitolato «Competenza», contiene nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», gli articoli da 2 a 4.

5        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta Convenzione recita come segue:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo».

7        L’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Lugano II, contenuto nella sezione 2 del titolo II, rubricata «Competenze speciali», prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:

1.      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

(...)

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto,

c)      Se non si applica la lettera b) si applica quanto previsto alla lettera a);

(...)».

8        Il titolo II della Convenzione di Lugano II contiene una sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», nella quale l’articolo 15, paragrafo 1, così recita:

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, [punto] 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

9        L’articolo 16, paragrafo 2, di tale convenzione, così recita:

«L’azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

10      L’articolo 17 di detta convenzione prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1.      posteriore al sorgere della controversia; o

2.      che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3.      che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      La Commerzbank, società di diritto tedesco, ha la propria sede sociale a Francoforte sul Meno (Germania).

12      Nel 2009 E.O., che all’epoca era residente a Dresda (Germania), aveva aperto un conto corrente presso una filiale della Commerzbank, anch’essa con sede in Dresda. Una carta di credito gli è stata rilasciata da quest’ultima.

13      Nel 2014 E.O. ha trasferito il proprio domicilio in Svizzera.

14      Dai fatti accertati dal giudice d’appello risulta che la Commerzbank aveva tollerato scoperti sul conto corrente di E.O.

15      Nel gennaio 2015, E.O. ha inteso porre fine al rapporto d’affari con la Commerzbank. Il conto corrente presentava allora un saldo debitorio di un importo di EUR 6 283,37. E.O. si è rifiutato di rimborsare tale saldo per il motivo che il medesimo risultava da un uso fraudolento della sua carta di credito da parte di terzi.

16      Dopo aver intimato a E.O., più volte, senza successo, di rimborsare il saldo debitorio in questione, la Commerzbank, nel mese di aprile 2015, ha posto fine, con effetto immediato, al «rapporto di credito» tra le parti stabilendo il saldo debitorio dovuto a suo favore in EUR 4 856,61.

17      Poiché E.O. non ha rimborsato tale saldo, nel novembre 2016, la Commerzbank ha proposto dinanzi all’Amtsgericht Dresden (Tribunale circoscrizionale di Dresda, Germania) un’azione diretta a far condannare E.O. al pagamento di detto saldo.

18      Detto giudice ha respinto tale domanda in quanto irricevibile con la motivazione che esso non era competente, tenuto conto del domicilio del convenuto, situato ormai in Svizzera. Il 14 giugno 2018, il Landgericht Dresden (Tribunale regionale di Dresda, Germania) ha confermato in appello la sentenza di primo grado.

19      La Commerzbank ha quindi adito il giudice del rinvio con un ricorso per cassazione («Revision»).

20      Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) sottolinea che l’esito del ricorso di cui è investito dipende dall’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II.

21      Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) richiama la giurisprudenza della Corte in cui quest’ultima ha interpretato l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II e ha adottato tre condizioni cumulative che consentono l’applicazione di tale disposizione. In primo luogo, una parte contraente ha la qualità di «consumatore» che agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale; in secondo luogo, il contratto tra tale consumatore e un professionista è stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientra in una delle categorie di cui al paragrafo 1 di detto articolo 15.

22      Il giudice del rinvio ritiene che le prime due condizioni siano soddisfatte nel caso di specie. Per quanto riguarda la terza, nei limiti in cui il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), della Convenzione di Lugano II, esso potrebbe unicamente rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di tale convenzione.

23      Pertanto, detto giudice si chiede se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II presupponga l’esistenza di un’attività transfrontaliera della controparte del consumatore al momento della conclusione del contratto, ricordando che, in tale momento, ossia nel corso del 2009, tanto il consumatore quanto il professionista, tramite la sua filiale, erano domiciliati a Dresda.

24      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che lo «svolgimento» di un’attività professionale o commerciale nello Stato vincolato da [tale] Convenzione in cui è domiciliato il consumatore presupponga, già nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, che il partner contrattuale del consumatore svolga un’attività transfrontaliera, ovvero se detta disposizione vada applicata anche, al fine di designare il giudice competente per un ricorso, qualora le parti, al momento della conclusione del contratto, siano domiciliate, ai sensi degli articoli 59 e 60 [di tale Convenzione], nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione e l’elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo a posteriori perché il consumatore si è trasferito in un altro Stato vincolato [da tale] Convenzione.

2)      Qualora non sia richiesta la sussistenza di un’attività transfrontaliera al momento della conclusione del contratto:

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, osti in via generale alla designazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione medesima, qualora il consumatore si sia trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione [di Lugano II] nel periodo tra la conclusione del contratto e la proposizione del ricorso oppure se sia altresì necessario che le attività commerciali o professionali della controparte del consumatore si svolgano anche nel nuovo Stato di domicilio o siano dirette verso tale Stato e il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

 Procedimento dinanzi alla Corte

25      Con decisione del presidente della Corte del 22 luglio 2020, il procedimento dinanzi alla Corte è stato sospeso fino alla pronuncia dell’ordinanza nella causa C‑98/20, mBank (ordinanza del 3 settembre 2020, mBank C‑98/20, EU:C:2020:672).

26      Tale procedimento si è concluso il 7 settembre 2020.

27      A seguito della pronuncia di tale ordinanza, il cancelliere ha chiesto al giudice del rinvio se intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

28      In risposta, con lettera del 6 ottobre 2020, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha dichiarato di ritirare la seconda questione relativa all’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, ma di mantenere la prima questione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di tale Convenzione.

29      Di conseguenza, si è proceduto alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale, accompagnata dalla risposta del giudice del rinvio.

 Sulla questione pregiudiziale

30      Il giudice del rinvio precisa anzitutto che solo se le disposizioni della sezione 4, del titolo II, della Convenzione di Lugano II fossero escluse, la competenza internazionale dei giudici tedeschi potrebbe essere accolta sulla base dell’articolo 5, punto 1, di tale Convenzione.

31      In via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che, come precisato dalla Corte nella sentenza del 20 dicembre 2017, Schlömp (C‑467/16, EU:C:2017:993, punto 37), la Convenzione di Lugano II è entrata in vigore tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera il 1º gennaio 2011.

32      Pertanto, sebbene il contratto di cui al procedimento principale sia stato concluso prima di tale data, poiché la sua risoluzione e la successiva azione giudiziaria sono successive, l’applicabilità di detta convenzione non è contestabile.

33      In secondo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, per le disposizioni della Convenzione di Lugano II che sono, in sostanza, identiche a quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) e, anteriormente al medesimo, a quelle del regolamento (CE) no 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché, precedentemente ancora, a quelle della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione resta pertinente (ordinanza del 15 maggio 2019, C‑827/18, non pubblicata, EU:C:2019:416, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi citata).

34      In terzo luogo, figurano nel titolo II, sezione 4, della Convenzione di Lugano II, intitolato «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», in particolare gli articoli 15 e 16.

35      L’articolo 15 della Convenzione di Lugano II stabilisce le tre condizioni, ricordate al punto 21 della presente sentenza, che devono essere soddisfatte per comportare l’applicazione di detta sezione 4. Secondo la giurisprudenza, tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 56, nonché la giurisprudenza ivi citata).

36      Quanto all’articolo 16 della Convenzione di Lugano II, la Corte ha recentemente ricordato, per quanto riguarda l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012, il cui testo è, in sostanza, identico a quello di tale articolo 16, che la nozione di «domicilio del consumatore» deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale (ordinanza del 3 settembre 2020, mBank, C‑98/20, EU:C:2020:672, punto 36).

37      In quarto luogo, occorre tener presente che, per quanto riguarda le norme sulla competenza speciale in materia di contratti conclusi da un consumatore, e nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’azione sia proposta contro il consumatore dal professionista, una norma come quella enunciata all’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II è qualificata come «regola di competenza esclusiva», in forza della quale l’azione può essere proposta solo dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore (v., per analogia, ordinanza del 3 settembre 2020, mBank, C‑98/20, EU:C:2020:672, punto 26).

38      È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alla questione sollevata.

39      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che esso determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti del contratto, avessero, al momento della conclusione di quest’ultimo, il loro domicilio nello stesso Stato vincolato da tale convenzione e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo successivamente a tale data, a causa del trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da detta convenzione, o se, in un tale caso, tale disposizione richieda la sussistenza di un’attività transfrontaliera da parte di tale professionista fin dal momento della conclusione di detto contratto.

40      Secondo una giurisprudenza costante, i metodi di interpretazione che la Corte utilizza richiedono di tener conto non soltanto della formulazione della disposizione di cui trattasi, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 37, nonché la giurisprudenza ivi citata].

41      In primo luogo, secondo la formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II, la controparte del consumatore è una persona «le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

42      Come sostiene la Commissione europea, non risulta né espressamente né implicitamente dai termini di tale disposizione che, nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’attività professionale debba necessariamente essere diretta verso uno Stato diverso da quello della sede del professionista. Del pari, nulla indica neppure che lo Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio debba essere uno Stato diverso da quello della sede della controparte professionale.

43      Pertanto, è espressamente richiesto solo il fatto che la controparte professionale svolga la sua attività nello Stato in cui si trova il domicilio del consumatore.

44      Tale considerazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte concernente gli strumenti equivalenti alla Convenzione di Lugano II. Così, la Corte ha già dichiarato che le regole uniformi sulla competenza erano applicabili nonostante il fatto che, al momento della conclusione del contratto, il consumatore e il professionista fossero domiciliati nello stesso Stato (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, punti 22, 29, 30 e 34 nonché la giurisprudenza ivi citata).

45      Nella sentenza del 14 novembre 2013, Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 26), la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza costante secondo cui l’applicazione delle norme sulla competenza presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità e il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve necessariamente derivare dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della medesima.

46      Occorre osservare che se, nelle circostanze della pronuncia dell’ordinanza del 3 settembre 2020, mBank (C‑98/20, EU:C:2020:672), la banca, stabilita in un primo Stato, possedeva una succursale nel secondo Stato in cui, al momento della conclusione del contratto, era parimenti domiciliato il consumatore, è pacifico che, in tale causa, detta banca non esercitava alcuna attività professionale o commerciale nel terzo Stato in cui il consumatore era ormai domiciliato, senza che tale circostanza osti all’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, le cui disposizioni sono pressoché identiche a quelle dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II.

47      Le considerazioni che precedono non sono contraddette dalla motivazione della sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740). Infatti, la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava l’interpretazione del sintagma «dirigere verso» in un caso in cui l’attività del professionista era presentata su un sito Internet, e la questione se la mera «accessibilità» del sito Internet fosse sufficiente. Pertanto, da detta sentenza non si può dedurre che, in linea di principio, nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II, l’esercizio di un’attività professionale o commerciale debba necessariamente riguardare un altro Stato contraente al momento della conclusione del contratto e l’applicazione di tale articolo sarebbe esclusa allorché il consumatore, al momento della conclusione di tale contratto, ha la propria residenza nello stesso Stato della controparte professionale.

48      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto, il giudice del rinvio si basa su una lettura comparativa delle lettere da a) a c), dell’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, per suggerire che un elemento di estraneità al momento della conclusione del contratto è richiesto alla lettera c) di tale disposizione.

49      A tal riguardo, come rilevato anche dalla Commissione, nessuna delle tre ipotesi previste all’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II menziona la necessità che l’attività esercitata debba presentare un elemento di estraneità al momento della conclusione del contratto.

50      Per quanto riguarda l’interpretazione sistematica dell’articolo 15 di detta convenzione, occorre sottolineare che dall’articolo 17, paragrafo 3, di quest’ultima risulta che la convenzione attributiva di competenza «stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

51      Pertanto, e come sostiene l’avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, la circostanza che le parti fossero domiciliate nello stesso Stato al momento della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale non osta all’applicazione delle disposizioni del titolo II, sezione 4, della Convenzione di Lugano II, come l’articolo 17, paragrafo 3, della stessa.

52      Ne consegue che un’interpretazione sistematica delle disposizioni del titolo II, sezione 4, della convenzione di Lugano II non richiede l’esistenza di un’attività transfrontaliera da parte del professionista sin dalla conclusione del contratto.

53      In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla Convenzione di Lugano II, e in risposta alla seconda obiezione della Commerzbank, relativa alla prevedibilità delle norme sulla competenza nonché al rischio che il consumatore «porti con sé» il foro di protezione, occorre tener presente che le norme di tale Convenzione non mirano a disciplinare l’economia del contratto, bensì a creare regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, punti 30 e 32 nonché la giurisprudenza ivi citata) e che le medesime non sono determinate prima dell’introduzione del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2020, mBank, C‑98/20, EU:C:2020:672, punto 36).

54      Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel procedimento principale, è giocoforza constatare che la regola della competenza del giudice del domicilio del consumatore, nonostante un eventuale cambiamento di domicilio, non solo è il risultato del processo di integrazione normativa, di cui le regole della Convenzione di Lugano II costituiscono una delle manifestazioni, ma corrisponde anche alla competenza abituale in funzione del domicilio del convenuto, sancita all’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione.

55      In quarto e ultimo luogo, il giudice nazionale si basa sulla relazione del sig. Schlosser sulla Convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 161), per ritenere che, nel caso in cui il consumatore trasferisse il proprio domicilio in un altro Stato membro dopo la conclusione del contratto, la sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9), nota come «Convenzione di Lugano», si applicherebbe ai casi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto 3, di tale Convenzione [le cui disposizioni sono riprese nell’articolo 15, primo paragrafo, lettera c) della Convenzione di Lugano II] solo se le condizioni previste da tale disposizione fossero soddisfatte nel nuovo Stato di residenza.

56      Occorre ricordare che dal punto 161 di detta relazione risulta che non si tratta di una regola assoluta, ma che essa può essere derogata. Tale punto chiarisce segnatamente la ragion d’essere di tale regola, relativa alle difficoltà inerenti alla pubblicità transfrontaliera ai fini della conclusione del contratto.

57      A tal riguardo, è giocoforza constatare che le condizioni connesse alle tecnologie di comunicazione si sono notevolmente evolute dopo la pubblicazione di tale relazione.

58      In ogni caso, se è vero che il contenuto di tale relazione è idoneo a corroborare o a confermare l’analisi delle disposizioni di cui la Corte deve fornire un’interpretazione, esso non può disattendere il tenore letterale dei loro enunciati.

59      Orbene, come risulta dai punti da 43 a 54 della presente sentenza, risulta sia dal tenore letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II, sia dal contesto di tale disposizione, sia dalla finalità di tale Convenzione, che l’applicabilità di detta disposizione è subordinata alla sola condizione esplicita che la controparte professionale eserciti la propria attività nello Stato del domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, senza che il successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato contraente possa ostare all’applicabilità della stessa disposizione.

60      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II deve essere interpretato nel senso che tale disposizione determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti di un contratto stipulato con un consumatore, fossero domiciliati, al momento della conclusione di tale contratto, nello stesso Stato vincolato da tale convenzione, e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo dopo detta conclusione, a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da tale convenzione.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti di un contratto stipulato con un consumatore, fossero domiciliati, al momento della conclusione di tale contratto, nello stesso Stato vincolato da tale convenzione, e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo dopo detta conclusione, a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da tale convenzione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.