Language of document : ECLI:EU:T:2010:418

Causa T‑85/09

Yassin Abdullah Kadi

contro

Commissione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Comitato per le sanzioni — Conseguente inclusione nell’allegato I del regolamento n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale — Possibilità per il Tribunale di rimettere in discussione i punti di diritto risolti dalla Corte in sede di una precedente impugnazione

2.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani — Sindacato alla luce dei diritti fondamentali — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 881/2002; regolamento della Commissione n. 1190/2008)

3.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani — Diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 881/2002; regolamento della Commissione n. 1190/2008)

4.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani — Congelamento generale e persistente dei capitali, beni e altre risorse economiche di tali persone ed entità in assenza di contraddittorio — Violazione del diritto di proprietà

(Regolamento del Consiglio n. 881/2002; regolamento della Commissione n. 1190/2008)

1.      In circostanze quali quelle aventi ad oggetto un atto adottato dalla Commissione in sostituzione di un atto anteriore, annullato dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso d’annullamento avverso l’atto medesimo, il principio stesso dell’impugnazione e la struttura giurisdizionale gerarchica che ne rappresenta il corollario suggeriscono al Tribunale, in linea di principio, di non mettere esso stesso in discussione i punti di diritto risolti dalla decisione della Corte. Ciò vale a maggior ragione quando la Corte ha statuito in Grande Sezione ed ha manifestamente inteso pronunciare una sentenza di principio. Pertanto, se dovesse essere necessario fornire una risposta agli interrogativi sollevati dalle istituzioni, dagli Stati membri e dagli ambienti giuridici interessati a seguito di una sentenza della Corte, sarebbe opportuno che vi provvedesse la Corte stessa nell’ambito delle future cause di cui essa potrebbe essere investita. Peraltro, in simili circostanze spetta alla Corte, in linea di principio, e non al Tribunale, effettuare eventualmente un simile cambiamento giurisprudenziale, qualora ciò dovesse apparire giustificato alla luce, segnatamente, dei gravi inconvenienti segnalati dalle istituzioni e dai governi degli Stati membri.

(v. punti 121, 123)

2.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento avente ad oggetto il regolamento n. 1190/2008, recante centunesima modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talebani, spetta al Tribunale garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità del citato regolamento impugnato alla luce dei diritti fondamentali, senza far beneficiare tale regolamento di una qualsivoglia immunità giurisdizionale per il fatto che esso mira ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Lo stesso deve valere, quanto meno, fin quando le procedure di riesame attuate dal comitato per le sanzioni non offrano manifestamente le garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva. A tal proposito, dal momento che il Consiglio di sicurezza non ha ancora ritenuto opportuno istituire un organo indipendente ed imparziale con il compito di decidere, in diritto e in fatto, dei ricorsi diretti contro le decisioni individuali adottate dal comitato per le sanzioni, il controllo esercitato dal giudice comunitario sulle misure comunitarie di congelamento di capitali potrà essere qualificato come effettivo solo qualora abbia ad oggetto, indirettamente, le valutazioni di merito effettuate dal comitato per le sanzioni stesso, nonché gli elementi a queste soggiacenti.

Il principio di un controllo giurisdizionale completo e rigoroso delle misure di congelamento dei capitali è a maggior ragione giustificato per il fatto che tali misure incidono in maniera sensibile e duratura sui diritti fondamentali degli interessati.

(v. punti 126‑129, 151)

3.      Dal momento che il regolamento n. 1190/2008, recante centunesima modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talebani, impone ad una persona misure restrittive a causa della sua inclusione nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento medesimo, senza fornire alla suddetta persona alcuna garanzia reale quanto alla comunicazione delle informazioni e degli elementi probatori assunti a suo carico o quanto alla possibilità per la medesima di essere utilmente ed effettivamente sentita in proposito, si deve constatare che tale regolamento è stato adottato nell’ambito di un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti della difesa.

Inoltre, non avendo avuto il benché minimo accesso utile alle informazioni e agli elementi probatori assunti a suo carico e tenuto conto dei rapporti esistenti tra i diritti della difesa e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, la suddetta persona non ha neppure potuto difendere i propri diritti con riferimento a tali elementi in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice comunitario, cosicché deve del pari rilevarsi una violazione del citato diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

(v. punti 181, 184)

4.      L’applicazione nei confronti di una persona di misure restrittive, quali il congelamento dei fondi, derivanti dal regolamento n. 1190/2008, recante centunesima modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talebani, a causa della sua inclusione nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento medesimo, costituisce una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà, dato che il citato regolamento n. 1190/2008 è stato adottato senza fornire alcuna garanzia reale che consentisse alla suddetta persona di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, e ciò in un contesto in cui la restrizione del suo diritto di proprietà dev’essere ritenuta considerevole, data la portata generale e la persistenza delle misure di congelamento a suo carico.

(v. punti 192‑193)