Language of document : ECLI:EU:T:2012:471

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

26 settembre 2012 (*)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – Produzione di olio d’oliva e di olive da tavola – Pagamenti tardivi»

Nella causa T‑84/09,

Repubblica italiana, rappresentata da L. Ventrella e G. Palmieri, avvocati dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Jimeno Fernández e P. Rossi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2008/960/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99), nella parte in cui detta decisione esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Sulle rettifiche applicate alle spese relative alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

1        Nell’ambito dell’indagine recante il riferimento LA/2005/16/IT, riguardante le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, i servizi della Commissione delle Comunità europee hanno effettuato verifiche in Italia dall’11 al 20 luglio 2005. Con lettera del 9 febbraio 2006, la Commissione ha trasmesso le proprie osservazioni alla Repubblica italiana, che ha risposto con lettera del 26 maggio 2006. Il 1° dicembre 2006 si è svolta una riunione bilaterale tra la Commissione e le autorità italiane. In un messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2006, la Commissione ha ricapitolato gli elementi controversi e ha chiesto alla Repubblica italiana di fornire le informazioni necessarie. Con lettera del 2 febbraio 2007, i servizi della Commissione hanno trasmesso il resoconto della riunione alle autorità italiane, le quali hanno dato seguito alla riunione bilaterale con lettera del 13 marzo 2007 e hanno inviato documenti. Con lettera del 21 novembre 2007, la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni alle autorità italiane. A seguito del parere dell’organo di conciliazione del 13 maggio 2008, la Commissione ha notificato alle autorità italiane la propria posizione definitiva con lettera del 13 ottobre 2008.

2        Tale posizione definitiva è ripresa nella relazione di sintesi AGRI‑63130‑00‑2008, dell’11 settembre 2008, riguardante i risultati dei controlli condotti dalla Commissione nell’ambito della verifica di conformità, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), che disciplina le spese effettuate dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2006 nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune (PAC), e dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della PAC (GU L 209, pag. 1), che abroga il regolamento n. 1258/1999 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»). Da tale relazione emerge che i servizi della Commissione hanno rilevato inadempimenti in materia di termini di pagamento e nell’attuazione di controlli essenziali amministrativi, tecnici e contabili, dei programmi cofinanziati nell’ambito dei regolamenti riguardanti le iniziative di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

 Sulle rettifiche applicate alle spese relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola

3        Nell’ambito di tre indagini della Commissione recanti i riferimenti SIG/2002/3, OTS/2003/11/IT e OTS/2004/03/IT, effettuate rispettivamente dall’8 al 12 aprile 2002, dal 1° al 5 dicembre 2003 e dal 2 al 6 febbraio 2004, relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola, i servizi della Commissione hanno effettuato verifiche in Italia. A seguito di uno scambio di corrispondenza, il 14 gennaio 2005 si è svolta una riunione bilaterale tra la Commissione e le autorità italiane. Con lettera del 26 ottobre 2005, i servizi della Commissione hanno inviato il resoconto di tale riunione alle autorità italiane. Queste ultime hanno trasmesso le proprie osservazioni ai servizi della Commissione con lettere del 23 dicembre 2005 e dell’8 settembre 2006. Con lettera del 25 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane le proprie conclusioni. A seguito del parere dell’organo di conciliazione del 18 aprile 2008, la Commissione ha notificato la propria posizione definitiva con lettera del 14 novembre 2008.

4        Dalla relazione di sintesi emerge che i servizi della Commissione hanno rilevato carenze in materia di controllo dei frantoi (mancata applicazione di sanzioni e assenza di raffronti tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria in particolare), nonché in materia di controllo degli alberi e delle rese. Essi hanno altresì constatato l’esistenza di un sistema d’informazione geografica (SIG) oleicolo incompleto e di qualità insufficiente, nonché carenze nel controllo di compatibilità delle rese. A seguito del procedimento di conciliazione, le autorità italiane hanno trasmesso dati statistici relativi al controllo delle rese. La Commissione ha quindi analizzato tali dati nella sua posizione definitiva. Essa ha tuttavia mantenuto le rettifiche proposte, illustrando i motivi per cui le estrapolazioni suggerite dalle autorità italiane in merito al controllo degli alberi e delle rese non potevano essere accolte. Parimenti, le giustificazioni fornite per la mancata applicazione delle sanzioni relative ai frantoi sono state considerate insufficienti e il calcolo utilizzato dalle autorità italiane per misurare il rischio per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato respinto in quanto basato su ipotesi troppo riduttive. È stato ritenuto che tali carenze giustificassero una rettifica finanziaria del 5%, portata al 10% in applicazione del principio di ricorrenza previsto al documento AGRI/61495/2002 per la campagna 2001/2002, per la quale non è stato apportato alcun miglioramento, e mantenuta al 5% per la campagna 2002/2003, per la quale sono stati apportati taluni miglioramenti.

 Sulle rettifiche per pagamenti tardivi

5        Per quanto riguarda le rettifiche per pagamenti tardivi, la relazione di sintesi menziona due indagini della Commissione recanti i riferimenti FA/2006/113/IT e FA/2007/109/IT, al termine delle quali la Commissione ha notificato i risultati dei suoi controlli rispettivamente il 5 maggio 2006 e il 5 marzo 2007. A seguito di uno scambio di corrispondenza, il 18 luglio 2007 si è svolta una riunione bilaterale tra la Commissione e le autorità italiane. Con lettera del 18 dicembre 2007, i servizi della Commissione hanno trasmesso il resoconto di tale riunione alle autorità italiane. Con lettere del 16 e del 28 luglio 2008, la Commissione ha inviato alle autorità italiane le proprie conclusioni per ciascuna indagine. L’organo di conciliazione non è stato adito.

6        Dalla relazione di sintesi emerge che sono state applicate rettifiche puntuali per il mancato rispetto dei termini regolamentari con riferimento ai pagamenti effettuati nel corso dei periodi compresi tra il 16 ottobre 2004 e il 15 ottobre 2005 e tra il 16 ottobre 2005 e il 15 ottobre 2006.

 Decisione impugnata

7        Con decisione 2008/960/CE, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del FEAOG, sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario talune spese dichiarate dalla Repubblica italiana nel settore delle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, nel settore degli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola e per quanto riguarda i pagamenti tardivi. Essa ha imposto le seguenti rettifiche:

–        le rettifiche forfettarie del 10% e rettifiche puntuali relative ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi per gli esercizi 2004‑2007, per un totale di EUR 4 678 229,78;

–        le rettifiche forfettarie del 5% e del 10% agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e olive da tavola per gli esercizi 2003‑2006, per un totale di EUR 105 536 076,42;

–        le rettifiche puntuali per pagamenti tardivi, per un totale di EUR 12 020 178 per l’esercizio 2005 e di EUR 44 567 569,37 per l’esercizio 2006.

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2009, la Repubblica italiana ha proposto il presente ricorso.

9        A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, la causa è stata assegnata alla Quinta Sezione il 13 ottobre 2010. L’11 febbraio 2011 è stato designato un nuovo giudice relatore; essendo questi assegnato alla Seconda Sezione, la causa è stata di conseguenza attribuita a quest’ultima.

10      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a produrre alcuni documenti e a rispondere a determinati quesiti. Le parti vi hanno dato seguito nel termine impartito.

11      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza del 28 marzo 2012.

12      La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

 In diritto

14      Ai fini dell’annullamento della decisione impugnata, la Repubblica italiana deduce tre motivi, riguardanti rispettivamente le rettifiche relative alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli, le rettifiche relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola e le rettifiche per pagamenti tardivi.

 Sul primo motivo, riguardante le rettifiche relative alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli

15      Il primo motivo, riguardante le rettifiche finanziarie relative alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli, può, in sostanza, essere diviso in tre parti, vertenti, la prima, sul difetto di motivazione nonché sul mancato rispetto del principio del contraddittorio e sul difetto di istruttoria, la seconda, su uno snaturamento dei fatti e, la terza, sulla violazione del principio di proporzionalità.

 Sulla prima parte, vertente sul difetto di motivazione, sulla violazione del principio del contraddittorio e sul difetto di istruttoria

–       Sul difetto di motivazione

16      La Repubblica italiana lamenta un difetto di motivazione ed afferma di non comprendere in maniera chiara le modalità di calcolo e il fondamento giuridico su cui si basa l’applicazione, da parte della Commissione, della rettifica forfettaria a partire da «rilievi puntuali».

17      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nel contesto specifico dell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione deve essere considerata sufficiente se lo Stato destinatario è stato strettamente associato al processo di elaborazione di tale decisione e se conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso (sentenze della Corte del 20 settembre 2001, Belgio/Commissione, C‑263/98, Racc. pag. I‑6063, punto 98, e del 9 settembre 2004, Grecia/Commissione, C‑332/01, Racc. pag. I‑7699, punto 67; sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Paesi Bassi/Commissione, T‑55/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 125).

18      Ciò è avvenuto nella presente causa, come emerge dal procedimento in contraddittorio richiamato nel precedente punto 1.

19      Inoltre, dagli atti di causa, in particolare dalla relazione di sintesi, emerge che per ciascuna delle violazioni rilevate sono stati indicati i fondamenti giuridici, le voci di bilancio interessate e il tipo di rettifica applicata.

20      Pertanto, la Repubblica italiana conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso. Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta.

–       Sulla violazione del principio del contraddittorio e sul difetto di istruttoria

21      In primo luogo, la Repubblica italiana sostiene di essere stata privata della possibilità di replicare alla lettera della Commissione del 2 febbraio 2007 e di integrare la propria produzione documentale prima del procedimento di conciliazione, in quanto tale lettera, che conteneva il resoconto della riunione bilaterale del 1° dicembre 2006 e il modello di tabella da compilare, pur essendo pervenuta alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l’Unione europea, non è pervenuta al competente servizio dell’organismo pagatore, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

22      Il Tribunale rammenta che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FAOG, sezione «Garanzia» (GU L 158, pag. 6), come modificato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999 (GU L 273, pag. 5), dispone quanto segue:

«1. Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.

La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un’eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione d’informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta l’esclusione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (...) n. 729/70.

Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (...) n. 729/70 per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie.

2. Le decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (...) n. 729/70 sono adottate in seguito all’esame delle relazioni predisposte dall’organo di conciliazione a norma della decisione n. 94/442/CE».

23      Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90), si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006 e il suo articolo 11, paragrafi 1‑3, prevede, in sostanza, un procedimento analogo a quello stabilito dall’articolo 8 del citato regolamento n. 1663/95.

24      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il procedimento istituito da tali regolamenti costituisce una specifica procedura in contraddittorio nell’ambito della quale agli Stati membri interessati è pienamente garantita la possibilità di esporre le proprie ragioni (v., in tal senso, sentenze della Corte del 29 gennaio 1998, Grecia/Commissione, C‑61/95, Racc. pag. I‑207, punto 39, e del 9 gennaio 2003, Italia/Commissione, C‑177/00, Racc. pag. I‑233, punto 23).

25      Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta, anzitutto, che tale procedura in contraddittorio è stata rispettata (v. punto 1 supra) e che, in ciascuna fase della suddetta procedura, le autorità italiane hanno avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.

26      Inoltre, quanto alla lettera del 2 febbraio 2007, accompagnata da domande di informazioni, è pacifico che la Commissione l’ha inviata alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l’Unione europea. Il fatto che essa non sia stata successivamente trasmessa al competente servizio nazionale deriva da un difetto di comunicazione interno alla Repubblica italiana, che quest’ultima definisce come probabilmente dovuto a un «disguido di carattere tecnico».

27      Pertanto, deve ritenersi che le autorità italiane abbiano ricevuto la domanda di informazioni contenuta nella lettera del 2 febbraio 2007.

28      Inoltre, nel resoconto inviato con lettera del 2 febbraio 2007, la Commissione chiedeva alle autorità italiane di fornire, per ciascun programma e per ciascuna domanda di anticipo, la data di ricezione della domanda, la data di pagamento e altre informazioni pertinenti relative ad eventuali interruzioni di pagamento. In allegato erano fornite delle tabelle, a titolo di modello, per la trasmissione di tali informazioni. Orbene, tali richieste di chiarimenti circa i ritardi di pagamento erano note alle autorità italiane in quanto già in precedenza evocate, in particolare, nella lettera del 9 febbraio 2006, nella lettera preparatoria della riunione bilaterale del 17 ottobre 2005, in occasione della riunione bilaterale – di cui la lettera del 2 febbraio 2007 costituisce il resoconto – e nel messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2006, inviato dalla Commissione alle autorità italiane. Inoltre, tali domande comparivano ancora nella lettera del 21 novembre 2007 e la Repubblica italiana ha omesso di comunicare le informazioni richieste anche dopo la raccomandazione in tal senso dell’organo di conciliazione.

29      Pertanto, il Tribunale ritiene che le autorità italiane fossero a conoscenza delle richieste di necessari chiarimenti formulate nella lettera del 2 febbraio 2007.

30      La censura secondo cui il principio del contraddittorio non sarebbe stato rispettato a tale riguardo deve quindi essere respinta.

31      In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che la Commissione avrebbe mosso nuove contestazioni nella lettera del 21 novembre 2007.

32      Occorre rilevare che tale lettera è quella con cui, successivamente alla riunione bilaterale, la Commissione ha comunicato ufficialmente allo Stato membro le conclusioni alle quali era giunta sulla base delle informazioni ricevute e ha valutato le spese che intendeva escludere dal finanziamento comunitario.

33      Il Tribunale rileva, anzitutto, che la Repubblica italiana non identifica con precisione quali siano queste contestazioni asseritamente nuove e non fa riferimento ad alcun passaggio pertinente della lettera del 21 novembre 2007. Nel suo parere del 13 maggio 2008, l’organo di conciliazione ha, del resto, indicato di non rilevare questioni che le autorità italiane non abbiano avuto l’opportunità di discutere nel corso del procedimento.

34      Inoltre, relativamente a quei passaggi del ricorso che evocano aspetti asseritamente nuovi e che, come indicato dalla Repubblica italiana in udienza, devono essere collegati alla presente censura, gli stessi devono essere respinti. Infatti, in primo luogo, la Repubblica italiana indica il nome di taluni programmi che non sarebbero stati menzionati prima della lettera del 21 novembre 2007. Tuttavia, il Tribunale rileva che i nomi dei programmi di cui trattasi compaiono nell’elenco dei programmi soggetti a ispezione, allegato alla lettera della Commissione del 30 giugno 2005, nonché nella lettera del 9 febbraio 2006, quindi anteriormente alla lettera del 21 novembre 2007. In secondo luogo, la Repubblica italiana menziona quale aspetto nuovo il rinnovo dei contratti. Orbene, il Tribunale rileva che la lettera del 21 novembre 2007 solleva tale questione nell’ambito delle carenze rilevate nell’attuazione dei controlli amministrativi (punto 1.3.1 della lettera del 21 novembre 2007), evocate sin dall’inizio del procedimento. Inoltre, la lettera del 21 novembre 2007 indica, più in particolare, la questione della proroga irregolare del contratto B 3800‑269, già menzionata al punto 2.5 della lettera del 2 febbraio 2007. In terzo luogo, la Repubblica italiana fa riferimento all’assenza di elementi che consentano di capire la situazione dell’AGEA rispetto alle sue scadenze, riguardo tanto alla verifica dei programmi quanto ai pagamenti, il che costituirebbe un aspetto nuovo. Tuttavia, il Tribunale rileva che sia la verifica dei programmi sia quella dei pagamenti sono state oggetto di scambi di corrispondenza sin dall’inizio del procedimento e che la Repubblica italiana non precisa sotto quale profilo sarebbero stati affrontati aspetti nuovi.

35      Infine, e in ogni caso, si deve rilevare che la Repubblica italiana ha avuto occasione di discutere di tali punti asseritamente nuovi successivamente alla lettera del 21 novembre 2007, durante il procedimento di conciliazione (v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, T‑243/05, Racc. pag. II‑3475, punto 44, e del 24 marzo 2011, Grecia/Commissione, T‑184/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 50). In particolare, essa poteva ancora esporre le proprie ragioni dopo il parere dell’organo di conciliazione del 13 maggio 2008, tanto più che quest’ultimo la invitava espressamente a fornire chiarimenti a vari riguardi.

36      Ne consegue che tale censura dev’essere respinta.

37      In terzo luogo, la Repubblica italiana sostiene di non aver mai avuto l’elenco dei fascicoli relativamente ai quali i servizi della Commissione hanno ritenuto di non aver potuto espletare i controlli e per i quali si sarebbero verificati ritardi nei pagamenti.

38      Il Tribunale rileva, a tale riguardo, che alla lettera del 30 giugno 2005 era allegato un documento con il quale la Commissione annunciava l’ispezione e che tale documento conteneva un elenco di fascicoli che precisava il nome e il riferimento protocollare dei programmi interessati dall’ispezione in loco. Inoltre, nella lettera del 9 febbraio 2006, dopo aver menzionato, nell’introduzione, il fatto che solamente quindici programmi avevano potuto essere esaminati dai suoi servizi a causa della mancata preparazione dei fascicoli, la Commissione ha indicato, per ciascuna carenza rilevata, i programmi interessati, precisando il nome e il riferimento dei programmi in questione. Parimenti, anche la lettera del 17 ottobre 2006, che organizzava la riunione bilaterale del 1° dicembre 2006, il resoconto di detta riunione bilaterale ripreso nel messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2006 e richiamato nella lettera del 2 febbraio 2007 nonché la lettera del 21 novembre 2007 menzionano i programmi interessati.

39      Occorre quindi dichiarare che le autorità italiane conoscevano i fascicoli interessati dalle irregolarità rilevate. La Repubblica italiana, del resto, non menziona, nel ricorso, alcun fascicolo preciso che non avrebbe potuto essere discusso nel corso del procedimento in contraddittorio. La presente censura è pertanto infondata.

40      Infine, per la parte in cui la Repubblica italiana deduce argomenti relativi al contratto B 01‑3800‑314 concluso con l’organismo GL, in particolare la violazione del principio del contraddittorio, oltre al fatto che le irregolarità relative a detto contratto sono state puntualmente segnalate nella lettera del 9 febbraio 2006, in ogni caso tali punti sono stati successivamente abbandonati dalla Commissione, come emerge dal punto 1 della lettera del 2 febbraio 2007, il che rende ininfluenti gli argomenti relativi a detto contratto.

41      Di conseguenza, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte, vertente sullo snaturamento dei fatti

42      La Repubblica italiana deduce, in sostanza, quattro censure. Con la prima censura, essa sostiene che le richieste di anticipi sono state presentate entro i termini applicabili. Con la seconda censura, essa contesta il ritardo nel pagamento degli anticipi. Con la terza censura, essa sostiene che la penale del 3% per mese di ritardo è stata applicata e, con la quarta censura, essa fa valere che il procedimento previsto per la domanda di proroga del contratto B 3800-269 è stata rispettata.

43      Il Tribunale ricorda che, in materia di richieste di pagamento degli anticipi, l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 17, pag. 20), e l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 333, pag. 63), prevedono che, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione di cui al paragrafo 3 e che, scaduto tale termine, l’anticipo non può più essere richiesto.

44      Inoltre, in materia di pagamento degli anticipi, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 94/2002 e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2879/2002 dispongono che lo Stato membro provvede al pagamento dell’anticipo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e che, in caso di ritardo, si applicano le norme previste dall’articolo 4 del regolamento n. 296/96.

45      L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39, pag. 5), prevede che qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti verrà imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità ivi precisate. Detto paragrafo dispone anche che la Commissione applicherà una graduazione differente, o tassi di riduzione inferiori o nulli, qualora si dovessero verificare particolari condizioni di gestione per talune misure, o se vi siano giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri.

46      Occorre altresì ricordare che il FEAOG finanzia soltanto gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. A tale riguardo, anche se l’onere di provare l’esistenza di una violazione delle norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli spetta alla Commissione, essa è tenuta a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi e spetta allo Stato membro interessato confutare le constatazioni della Commissione suffragando le proprie affermazioni con prove. A meno che detto Stato non riesca a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi quanto al rispetto delle norme applicabili. Tale temperamento dell’onere della prova di cui gode la Commissione è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG e che deve quindi fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte dell’8 maggio 2003, Spagna/Commissione, C‑349/97, Racc. pag. I‑3851, punti 45‑49 e la giurisprudenza ivi citata).

47      Nella fattispecie, dalla relazione di sintesi emerge che i servizi della Commissione hanno accertato che, per sette dei sedici programmi analizzati, i contraenti avevano presentato una o più richieste di pagamento di anticipi in ritardo rispetto al calendario regolamentare e che non era stato possibile verificare se la penale del 3% per mese di ritardo prevista nel regolamento fosse stata effettivamente applicata. Inoltre, sarebbero stati rilevati ritardi nei pagamenti per quattordici dei sedici programmi oggetto di verifica, senza che nei fascicoli dei programmi analizzati in loco figurasse la corrispondenza giustificativa di interruzioni per ragioni di inammissibilità o per necessità di verifiche supplementari, come richiesto dall’articolo 12 del regolamento n. 94/2002 e dall’articolo 13 del regolamento n. 2879/2000. Inoltre, sul campione di programmi sottoposti a controllo contabile, sono stati analizzati 58 pagamenti e si è ritenuto che 31 di questi avessero accusato ritardi ingiustificati. La Commissione ha altresì rilevato che l’AGEA non aveva fornito la prova contraria, come era stata invitata a fare.

48      In primo luogo, la Repubblica italiana sostiene che le richieste di anticipi relative a due contratti sono state formulate entro i termini applicabili, vale a dire entro 30 giorni dalla data di stipula dei contratti.

49      In primis, quanto al contratto B 01‑3801‑013, stipulato il 19 novembre 2003, la Repubblica italiana sostiene che la domanda di anticipo è stata presentata all’AGEA con lettera del 17 dicembre 2003.

50      Il Tribunale rileva che è pacifico che detto contratto B 01‑3801‑013 è stato firmato il 19 novembre 2003. Il termine per richiedere l’anticipo scadeva quindi il 19 dicembre 2003.

51      Su richiesta del Tribunale, la Commissione ha prodotto la domanda di anticipo, datata 30 gennaio 2004. Ne risulta che tale domanda di anticipo è stata presentata oltre il termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni applicabili (v. punto 43 supra).

52      Alla luce dei documenti prodotti, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la lettera del 17 dicembre 2003 era una domanda «di fatto» e la domanda del 30 gennaio 2004 era il «perfezionamento formale» dev’essere respinto. Infatti, con la lettera del 17 dicembre 2003 sono state trasmesse all’AGEA la polizza cauzionale del 5 dicembre 2003 relativa al contratto B 01‑3801‑013, la copia della distinta di versamento delle spese di registrazione e delle marche da bollo nonché le copie di allegati a detto contratto relativi a modifiche. Tale lettera, sebbene relativa al contratto B 01‑3801‑013, costituisce quindi una lettera di trasmissione di documenti e non la domanda di anticipo in quanto tale.

53      Pertanto, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’erroneità dei rilievi della Commissione a tale riguardo.

54      In secundis, la Repubblica italiana fa valere che, con riferimento al contratto B 01‑3800‑292, firmato il 26 febbraio 2004, la domanda di anticipo è stata presentata il 15 marzo 2004 e che tale lettera è pervenuta all’AGEA tramite telefax il 25 marzo 2004, ossia nel termine di 30 giorni, come sarebbe attestato dalla data del 25 marzo 2004 che compare in calce alla suddetta domanda inviata tramite telefax. La Commissione sostiene invece che la domanda è pervenuta all’AGEA in ritardo.

55      A tale riguardo, si deve rilevare che dai documenti relativi al procedimento in contraddittorio emerge che la domanda di anticipi relativa al contratto B 01‑3800‑292 è pervenuta all’AGEA il 30 marzo 2004, ossia con quattro giorni di ritardo. La Repubblica italiana non produce alcuna ricevuta di ricezione della domanda in quanto tale e sui documenti acquisiti agli atti non compare alcuna data di registrazione apposta dall’AGEA. Così, non risulta dimostrato con sufficiente efficacia probatoria che la domanda inviata tramite telefax il 25 marzo 2004 sia stata effettivamente ricevuta con successo lo stesso giorno dall’AGEA.

56      In ogni caso, quand’anche si ammettesse che la data del 25 marzo 2004 costituisca la data di ricezione della domanda di anticipo e che la Commissione abbia commesso un errore a tale riguardo, non occorrerebbe annullare la decisione impugnata per tale ragione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, T‑33/07, non pubblicata nella Raccolta, punti 210‑214). Infatti, dai documenti del procedimento amministrativo e dalla relazione di sintesi emerge che la rettifica di cui trattasi si basa su lacune diverse da tale ritardo relativo alla domanda di pagamento nell’ambito del contratto B 01‑3800‑292. Dalla relazione di sintesi risulta che a fondare le rettifiche in questione sono essenzialmente i ritardi di pagamento degli anticipi e le carenze nell’attuazione di controlli essenziali. Pertanto, anche supponendo che la Commissione abbia commesso un errore quanto al ritardo relativo alla domanda di anticipo nell’ambito del contratto B 01‑3800‑292, non è dimostrato che il fondamento della rettifica sia messo in discussione.

57      Pertanto, la prima censura, relativa allo snaturamento dei fatti quanto ai ritardi relativi alle domande di anticipi presentate nell’ambito dei contratti B 01‑3801‑013 e B 01‑3800‑292, dev’essere respinta.

58      In secondo luogo, la Repubblica italiana nega che i pagamenti degli anticipi siano stati effettuati in ritardo. Essa afferma che, nell’ambito del contratto B 01‑3801‑013, l’anticipo è stato versato il 9 febbraio 2004 e quello relativo al contratto B 01‑3800‑292 è stato versato il 26 aprile 2004. Essa sostiene altresì che l’anticipo richiesto il 10 agosto 2004 nell’ambito del contratto B 01‑3800‑274 è stato concesso il 10 settembre 2004, ossia nel termine applicabile. L’anticipo domandato il 6 agosto 2004 nell’ambito del contratto B 01‑3800‑380 sarebbe stato erogato il 10 settembre 2004 e sarebbe stato chiesto all’organismo interessato di aggiornare i propri dati il 7 settembre 2004. Infine, essa fa valere che l’anticipo chiesto il 24 maggio 2004 nell’ambito del contratto B 01‑3801‑015 sarebbe stato concesso il 21 giugno 2004.

59      Si deve anzitutto rilevare che, per quanto riguarda il contratto B 01‑3801‑013, risulta, in particolare, dalla lettera del 21 novembre 2007 che i rilievi della Commissione riguardano il ritardo relativo alla domanda di anticipo esaminata in precedenza (punti 49‑53 supra), e non il ritardo nel pagamento dell’anticipo. L’argomento vertente su tale contratto deve quindi essere respinto.

60      Inoltre, dalla medesima lettera del 21 novembre 2007 emerge che gli anticipi versati, segnatamente, nell’ambito dei contratti B 01‑3800‑292, B 01‑3801‑015, B 01‑3800‑274 e B 01‑3800‑380 sono stati considerati versati in ritardo dai servizi della Commissione.

61      Il Tribunale ha invitato le parti, con una misura di organizzazione del procedimento, a produrre i documenti pertinenti. Da tali documenti emerge che, anche se quelli prodotti dalla Repubblica italiana (provenienti dal sistema informatico di pagamento dell’AGEA) e quelli prodotti dalla Commissione (domande di anticipo e prove di pagamento tratte dalla relazione di controllo contabile) non concordano sulle date esatte di pagamento degli anticipi, correttamente la Commissione ha rilevato la sussistenza di ritardi nel pagamento di tali anticipi.

62      Infatti, per quanto riguarda il contratto B 01‑3800‑292, la domanda di anticipo è stata presentata il 30 marzo 2004 (punto 55 supra) e il termine di 30 giorni (punto 44 supra) per il suo versamento scadeva pertanto il 29 aprile 2004. Orbene, dai documenti prodotti su richiesta del Tribunale emerge che la data di accredito dell’anticipo è il 30 aprile 2004. Inoltre, anche qualora si ammettesse che il 25 marzo 2004 costituisca la data di ricezione della domanda di anticipo (punto 56 supra), il termine di 30 giorni per versarlo sarebbe scaduto il 24 aprile e, quindi, il versamento del 30 aprile 2004 sarebbe comunque avvenuto in ritardo. Quanto al contratto B 01‑3801‑015, la domanda di anticipo è stata presentata all’AGEA il 21 maggio 2004 e il termine di 30 giorni (punto 44 supra) per il suo versamento scadeva quindi il 20 giugno 2004. Orbene, dai documenti prodotti su richiesta del Tribunale emerge che l’anticipo è stato versato il 30 giugno 2004 secondo la Repubblica italiana e il 7 luglio 2004 secondo la Commissione, ossia al di là del termine in entrambi i casi. Parimenti, con riferimento al contratto B 01‑3800‑274, dato che la domanda di anticipo è stata presentata all’AGEA il 5 agosto 2004, il termine di 30 giorni scadeva il 4 settembre 2004. Orbene, dai documenti prodotti su richiesta del Tribunale emerge che l’anticipo è stato versato il 20 settembre 2004 secondo la Repubblica italiana e il 23 settembre 2004 secondo la Commissione, ossia al di là del termine in entrambi i casi. Infine, quanto al contratto B 01‑3800‑380, la domanda di anticipo è stata presentata il 21 luglio 2004 e il termine di 30 giorni scadeva il 20 agosto 2004. Orbene, dai documenti prodotti emerge che l’anticipo è stato versato il 20 settembre 2004 secondo la Repubblica italiana e il 23 settembre 2004 secondo la Commissione, ossia al di là del termine in entrambi i casi.

63      Alla luce di tali circostanze e degli atti di causa, occorre dichiarare che lo snaturamento dei fatti quanto ai ritardi nel pagamento degli anticipi non è affatto dimostrato.

64      Anche tale seconda censura, pertanto, dev’essere respinta.

65      In terzo luogo, la Repubblica italiana sostiene che, quando le domande di pagamento intermedio o di saldo sono state presentate oltre i termini previsti, è stata applicata la penale del 3% per mese di ritardo.

66      Il Tribunale ricorda che tale riduzione del rimborso è prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 94/2002 e dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 2879/2000.

67      Tuttavia, dagli atti di causa emerge che, durante il procedimento in contraddittorio, la Commissione non ha potuto verificare che tale riduzione sia stata applicata (v. punto 47 supra).

68      È necessario constatare che l’affermazione della Repubblica italiana non è neppure supportata da prove nell’ambito del presente ricorso. Infatti, la Repubblica italiana, invitata dal Tribunale a indicare se essa avesse prodotto, nel corso del procedimento amministrativo, documenti a supporto della propria affermazione, ha fornito, a titolo di esempio, un documento secondo il quale la penale del 3% è stata considerata applicabile dall’Agecontrol a seguito di una verifica contabile del 27 novembre 2006. Tuttavia, anche ipotizzando che il documento prodotto dalla Repubblica italiana possa considerarsi idoneo a provare l’applicazione di una penale in un caso, ciò non basta a dimostrare l’erroneità delle constatazioni della Commissione a tale riguardo. Inoltre, ciò non risponde alla contestazione secondo cui la Commissione non ha potuto verificare, durante il procedimento amministrativo, che tali riduzioni fossero state applicate. A tale proposito, infatti, la Repubblica italiana afferma, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, che la Commissione non le ha chiesto alcunché nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, come emerge, al contrario, dal punto 3.3.3 della lettera del 2 febbraio 2007, che fa seguito alla riunione bilaterale, l’AGEA si era impegnata a inviare le tabelle di riepilogo dei dati necessari e, in particolare, i casi di applicazione della penale del 3%. Inoltre, l’affermazione della Repubblica italiana corrobora il rilievo della Commissione secondo cui non le è stato possibile verificare l’applicazione della penale del 3% nel corso del procedimento amministrativo.

69      Questa terza censura dev’essere quindi parimenti respinta.

70      In quarto luogo, al punto 39 del ricorso e come confermato durante l’udienza, la Repubblica italiana sostiene che l’AGEA non ha violato il procedimento previsto per la domanda di proroga del contratto B 3800‑269. Essa cita, a titolo di esempio, la proroga del contratto concessa dalla Commissione nell’ambito del programma Pecorino Romano.

71      Nella misura in cui tale argomento possa considerarsi collegato alla censura riguardante lo snaturamento dei fatti, come indicato in udienza, occorre rilevare che dagli atti di causa, in particolare dal punto 1.3.1.B.3 della lettera del 21 novembre 2007, emerge che l’AGEA ha chiesto alla Commissione la proroga del contratto B 3800‑269 dopo la scadenza del medesimo. La domanda non è stata considerata conforme ai requisiti che consentono la proroga ed è stata respinta dalla Commissione. La Repubblica italiana si limita ad affermare che l’AGEA non ha violato il procedimento di proroga, senza dimostrare minimamente tale argomento. Inoltre, come sostenuto dalla Commissione nel controricorso, il fatto che una proroga richiesta prima della scadenza di un contratto possa essere stata accordata in un altro caso non autorizza a concedere una proroga in un caso come quello di specie, non comparabile, in cui non sussistono le condizioni per agire in tal senso. Si aggiunga che l’argomento vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento sulla proroga del contratto è stato menzionato per la prima volta in udienza, come ammesso dalla Repubblica italiana. Si tratta quindi di un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e, in quanto tale, irricevibile.

72      Anche la quarta censura deve quindi essere respinta.

73      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la Repubblica italiana non dimostra la sussistenza di uno snaturamento dei fatti nel caso di specie. La seconda parte del presente motivo deve perciò essere respinta.

 Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

74      La Repubblica italiana sostiene che il tasso di rettifica forfettaria del 10% è sproporzionato. A suo giudizio, la Commissione si è discostata senza motivo dal parere dell’organo di conciliazione, che aveva invece considerato più appropriata una rettifica del 5%, dato che le contestazioni della Commissione riguardano la frequenza e la qualità dei controlli, anziché la loro assenza o la loro inefficacia.

75      Si deve ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione europea non eccedano quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Racc. pag. 2171, punto 25, e sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, Spagna/Commissione, T‑281/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 64). Orbene, secondo costante giurisprudenza, la Commissione può rifiutare di accollarsi la totalità delle spese sostenute ove constati che mancano meccanismi di controllo adeguati (sentenza della Corte del 18 maggio 2000, Belgio/Commissione, C‑242/97, Racc. pag. I‑3421, punto 122, e sentenza del 24 marzo 2011, Grecia/Commissione, punto 35 supra, punto 71). Come emerge dalla giurisprudenza, nel caso in cui uno o più controlli essenziali non siano stati effettuati, o siano stati compiuti così male o così raramente da risultare inefficaci al fine di determinare l’approvabilità di una domanda o di prevenire le irregolarità, la Commissione è legittimata a dichiarare che sussisteva un rischio elevato di perdite significative per il FEAOG (v., in tal senso, sentenza della Corte del 27 ottobre 2005, Grecia/Commissione, C‑387/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 105). Anche se spetta alla Commissione provare l’esistenza di una violazione delle norme dell’Unione, tocca allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (v., in tal senso, sentenza della Corte del 1° ottobre 1998, Italia/Commissione, C‑242/96, Racc. pag. I‑5863, punti 121‑123).

76      Nella fattispecie, le irregolarità rilevate dai servizi della Commissione e riassunte nella relazione di sintesi riguardavano non solo la gestione amministrativa e i termini di pagamento, ma anche i controlli amministrativi, tecnici e contabili dei programmi cofinanziati dal FEAOG. Infatti, sono state accertate carenze nell’attuazione dei controlli amministrativi (mancata informazione della Commissione, conformità dei contratti, date di rinnovo, sorveglianza sull’esecuzione delle iniziative, verifiche dei rapporti intermedi e finali, controllo del materiale pubblicitario, pagamento degli anticipi, interruzioni di pagamento, tenuta dei fascicoli, specifiche dei controlli tecnici e contabili, rispetto dell’approvabilità di una spesa, ecc.), nei controlli tecnici (programmi conclusi senza verifica tecnica idonea a stabilire la sussistenza e la conformità dell’azione) e nei controlli contabili (programmi conclusi senza controllo contabile del contraente e del suo organismo di esecuzione, mancato rispetto del manuale di procedura dell’AGEA).

77      La Repubblica italiana non ha dimostrato che le constatazioni della Commissione, in particolare quelle relative all’assenza di determinati controlli essenziali o alla loro inefficacia, fossero erronee.

78      Pertanto, procedendo a una rettifica forfettaria del 10% delle spese di cui trattasi, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità nel caso di specie.

79      L’argomento della Repubblica italiana, secondo cui la Commissione si sarebbe discostata senza motivo e in maniera sproporzionata dal parere dell’organo di conciliazione, dev’essere respinto. Infatti, l’organo di conciliazione ha ritenuto che una rettifica del 5% sarebbe potuta sembrare più appropriata se fosse risultato esatto che le irregolarità in questione riguardavano la frequenza e la qualità dei controlli, anziché la loro assenza o la loro totale inefficacia. Orbene, come emerge dal precedente punto 76, le irregolarità accertate nella fattispecie riguardano non solo la frequenza e la qualità di detti controlli, ma anche l’assenza e l’inefficacia di taluni controlli essenziali.

80      Inoltre, il Tribunale rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia» (GU L 182, pag. 45), la posizione dell’organo di conciliazione lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione. Ne consegue che la Commissione, quando adotta la propria decisione, non è vincolata dalle conclusioni dell’organo di conciliazione (sentenze della Corte del 21 ottobre 1999, Germania/Commissione, C‑44/97, Racc. pag. I‑7177, punto 18, e del 24 febbraio 2005, Paesi Bassi/Commissione, C‑318/02, non pubblicata nella Raccolta, punto 49).

81      Pertanto, l’argomento della Repubblica italiana relativo al parere dell’organo di conciliazione dev’essere respinto.

82      Peraltro, la Repubblica italiana sostiene che non vi sarebbe alcun rischio per il FEAOG. Essa sottolinea che l’applicazione dei controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente e l’organismo di esecuzione, previsti dall’articolo 13 del regolamento n. 94/2002 e dall’articolo 14 del regolamento n. 2879/2000, è sempre stato assicurato, poiché ogni pagamento del FEAOG è sempre stato garantito, o tramite cauzione, o mediante controllo preventivo del flusso finanziario e contabile.

83      Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, una garanzia quale una cauzione temporanea, versata per ottenere l’anticipo, non viene mantenuta una volta che il diritto definitivo all’importo anticipato sia stato accertato, vale a dire al momento del pagamento del saldo, anche nel caso in cui i controlli non siano conformi alla normativa comunitaria. Pertanto, il rischio per il FEAOG derivante dall’insufficienza dei controlli permane, nonostante l’esistenza di una garanzia siffatta.

84      Inoltre, l’affermazione della Repubblica italiana relativa all’esistenza di un controllo preventivo del flusso finanziario e contabile a livello degli organismi nazionali non è, nella fattispecie, affatto dimostrato. In ogni caso, un simile controllo preventivo sarebbe privo di incidenza sull’esistenza delle irregolarità accertate nel caso di specie e, quindi, sull’esistenza del rischio per il FEAOG.

85      Di conseguenza, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’assenza di rischi per il FEAOG e tale argomento dev’essere anch’esso respinto.

86      Infine, la Repubblica italiana sostiene che i controlli sarebbero migliorati grazie al ricorso a un nuovo sistema di controllo, affidato all’Agecontrol a partire dal 7 febbraio 2006, e che l’organo di conciliazione aveva ritenuto ragionevole limitare la correzione alle spese effettuate prima del mese di febbraio 2006.

87      Tuttavia, dagli atti di causa non emerge che il miglioramento dei controlli sia stato effettivo a partire dal mese di febbraio 2006. Come indicato dalla Commissione, il solo fatto di aver affidato le verifiche all’Agecontrol nel febbraio 2006 non dimostra che i controlli siano stati attuati a partire da tale data e la Repubblica italiana non fornisce alcun elemento di prova in tal senso. Inoltre, al contrario di quanto affermato dalla Repubblica italiana, anche se l’organo di conciliazione ha evocato la possibilità di limitare la correzione al periodo anteriore al mese di febbraio 2006, ciò era subordinato alla condizione che le autorità italiane fornissero la prova che il sistema di controllo era stato effettivamente migliorato a partire da tale data, cosa che esse non dimostrano di aver fatto.

88      Occorre perciò respingere questo argomento relativo al miglioramento dei controlli e, pertanto, l’intera terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

89      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, riguardante le rettifiche relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola

90      Con il presente motivo, che può, in sostanza, essere suddiviso in tre parti, la Repubblica italiana contesta le rettifiche finanziarie applicate in materia di aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola. Essa lamenta, in primo luogo, la violazione delle forme sostanziali, in secondo luogo, la violazione degli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001 (GU L 293, pag. 50), come modificato, in merito alla realizzazione dei controlli e, in terzo luogo, il carattere sproporzionato della rettifica imposta alla luce del rischio che gravava sul FEAOG.

 Sulla prima parte, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

91      Anzitutto, la Repubblica italiana sostiene, in via generale, che la Commissione non ha tenuto conto delle spiegazioni fornite nella fattispecie dalle autorità italiane.

92      Il Tribunale rileva, tuttavia, che dalla relazione di sintesi emerge che la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni della Repubblica italiana e ha in particolare, nella sua posizione definitiva, analizzato in dettaglio le nuove cifre – fornite dalle autorità italiane in esito al procedimento di conciliazione – riguardanti le rese e i controlli dei frantoi. Tale censura, che non è in altro modo argomentata, deve quindi essere respinta.

93      Inoltre, la Repubblica italiana contesta la motivazione delle rettifiche finanziarie fondate sul mancato seguito dato alle sanzioni proposte dall’Agecontrol relative al controllo dei frantoi. A suo avviso, tali sanzioni rientrano nell’ambito del diritto nazionale, il quale prevede, in particolare, l’«ammonimento» qualora una revoca del riconoscimento dei frantoi non sia giustificata. Essa sostiene che è stato dato adeguato seguito alle sanzioni proposte, circostanza di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto. Pertanto, la sua decisione sarebbe viziata da una motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria.

94      In primo luogo, quanto alla censura secondo cui la motivazione sarebbe insufficiente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza ricordata in precedenza (v. punto 17 supra), nel contesto specifico dell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione deve essere considerata sufficiente se lo Stato destinatario è stato strettamente associato al processo di elaborazione di tale decisione e se conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso.

95      Nella fattispecie, dagli atti di causa (v. punto 3 supra) emerge che la Repubblica italiana è stata associata al processo di elaborazione della decisione impugnata. Inoltre, la Commissione ha indicato, nella relazione di sintesi, i motivi che l’hanno indotta ad applicare le rettifiche finanziarie controverse.

96      Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata deve essere considerata sufficiente.

97      In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che le rettifiche applicate a causa del mancato seguito dato alle sanzioni relative ai frantoi sono state applicate in esito a una motivazione erronea e contraddittoria. Essa contesta, in sostanza, la fondatezza di tali rettifiche.

98      Occorre ricordare che l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva (GU L 208, pag. 3), prevede che, per essere riconosciuti, i titolari dei frantoi si impegnino in particolare a trasmettere le informazioni relative alla loro attrezzatura tecnica, a sottoporsi a qualsiasi controllo, a tenere una contabilità di magazzino standardizzata e a presentare alle autorità competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti mensili della contabilità di magazzino.

99      L’articolo 7 del regolamento n. 2366/98 precisa le condizioni di riconoscimento dei frantoi. L’articolo 8 di detto regolamento riguarda il regime dei controlli e l’articolo 9 è relativo alla contabilità di magazzino.

100    L’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2366/98 prevede quanto segue:

«La mancata osservanza, da parte dei frantoi, degli impegni previsti all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, specificati agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, comporta la revoca del riconoscimento per un periodo da stabilirsi in funzione della gravità dell’infrazione.

La revoca del riconoscimento di cui al primo comma si applica fatte salve altre sanzioni, in particolare pecuniarie, applicabili in forza dell’articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE».

101    L’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2366/98 prevede che, per le irregolarità diverse da quelle indicate al paragrafo 3, riguardante le sanzioni menzionate al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non revocare il riconoscimento e di applicare una sanzione diversa qualora il frantoio, dopo il primo accertamento di un’irregolarità relativa alle condizioni di riconoscimento, abbia preso i provvedimenti necessari per porvi rimedio entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro, ma comunque non superiore a 90 giorni; il suddetto termine è comunicato all’interessato entro e non oltre 45 giorni dalla data del primo accertamento.

102    Nel caso di specie, occorre rilevare che le irregolarità accertate, che non sono contestate, riguardavano l’esistenza di ritardi nella trasmissione degli estratti mensili, la mancanza di uno o più registri obbligatori, ritardi nella registrazione dei dati contabili, l’aggiornamento dei registri mensile anziché quotidiano, la mancanza di contatore elettrico separato o di bilancia automatica nonché omissioni nella registrazione di dati e nella pesatura dell’olio. Tali irregolarità riguardavano, quindi, le condizioni di riconoscimento dei frantoi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 2261/84 e giustificavano, pertanto, la revoca del riconoscimento in applicazione dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2366/98. A tale riguardo, la relazione di sintesi indica, del resto, che le sanzioni proposte dall’Agecontrol, cui non era stato dato seguito, erano proposte di revoca di riconoscimenti. Inoltre, la Repubblica italiana non dimostra che le condizioni di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2366/98, relative alla possibilità di applicare una sanzione diversa dalla revoca del riconoscimento, fossero soddisfatte nel caso di specie.

103    Il Tribunale rileva che la sanzione consistente in un «ammonimento», che, secondo la Repubblica italiana, «pone il frantoiano in una condizione di operatore sotto osservazione», tale da renderlo «maggiormente consapevole di dover tenere una condotta conforme alle disposizioni di legge e regolamentari», non equivale a una revoca del riconoscimento. L’argomento della Repubblica italiana secondo cui, in sostanza, l’ammonimento non sarebbe un «affievolimento» della sanzione prevista, ma una sanzione aggiuntiva rispetto alle sanzioni di base previste quando le violazioni non sono tali da determinare l’adozione di una misura di revoca, non infirma affatto questa conclusione.

104    Pertanto, l’applicazione dell’ammonimento anziché della revoca del riconoscimento, quando invece sussistevano le condizioni per una revoca siffatta, è contraria all’articolo 9 bis del regolamento n. 2366/98, e la Repubblica italiana sostiene dunque a torto che è stato dato un seguito adeguato ai riscontri di irregolarità segnalati dall’Agecontrol.

105    Inoltre, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui l’ammonimento è applicato al posto della revoca quando siano stati rilevati miglioramenti e l’ammonimento appaia proporzionato ai risultati riscontrati dev’essere respinto. Infatti, ipotizzando che un simile approccio sia ammissibile alla luce delle disposizioni applicabili, ciò implicherebbe che siano effettuati controlli su tutti i frantoi passibili di revoca del riconoscimento. Orbene, come sottolineato dalla Commissione in udienza, i documenti forniti dalla Repubblica italiana a tale riguardo non dimostrano che controlli del genere sono stati effettuati in tutti i frantoi interessati. Per esempio, per la campagna 2002/2003, dalle tabelle prodotte negli allegati 1B e 2B del ricorso emerge che, sulle 297 proposte di revoca di riconoscimento dell’Agecontrol, 125 casi sono stati seguiti da un ammonimento e che i controlli successivi hanno riguardato solamente 113 frantoi per i quali era stata proposta la revoca del riconoscimento, il che dimostra che non tutti i frantoi sono stati controllati.

106    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che le rettifiche per il mancato seguito dato alle sanzioni relative ai frantoi non sono state applicate sulla base di una motivazione insufficiente, erronea o contraddittoria.

107    Di conseguenza, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte, riguardante la realizzazione dei controlli

108    La Repubblica italiana sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del completamento del SIG oleicolo e che, in ogni caso, i controlli in loco alternativi sono stati effettuati.

109    Occorre ricordare che l’articolo 26 del regolamento n. 2366/98 definisce le condizioni alle quali la costituzione del SIG oleicolo può considerarsi compiuta per una regione o uno Stato membro. L’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento riguarda il contenuto dei controlli, in particolare il controllo della coerenza tra le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto, che si effettua prendendo in considerazione le rese. L’articolo 28, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che, nelle regioni in cui il SIG non è stato portato a termine, una determinata percentuale delle dichiarazioni di coltura debba essere sottoposta a controllo in loco. Tale controllo ha ad oggetto le informazioni della dichiarazione di coltura, la domanda di aiuto, la localizzazione e il numero di olivi di ciascuna particella, la verifica della destinazione degli oli e la coerenza tra gli olivi e la quantità di olio per la quale è chiesto l’aiuto.

110    Nella fattispecie, dalla relazione di sintesi emerge che i servizi della Commissione hanno accertato che il SIG oleicolo non poteva considerarsi completato prima della campagna 2002/2003. Tuttavia, essi hanno ammesso che si trattava di aspetti puramente formali e che «i controlli effettuati in Italia si sono effettivamente basati su un riferimento grafico che ha interessato ben più del 10% degli oleicoltori (tasso minimo regolamentare dei controlli fissato per la campagna 2001/2002)». Per quanto riguarda la qualità del SIG oleicolo, è stato constatato che la procedura di controllo delle informazioni del SIG non era adeguata alla realtà del terreno e non consentiva di aumentare l’affidabilità di tali informazioni in modo soddisfacente. In particolare, sono state rilevate carenze nella fotointerpretazione, i controlli in loco sono stati giudicati incompleti ed è stato riscontrato un alto rischio di errore dato che, anche a seguito di controllo in loco, le informazioni contenute nel SIG potevano essere errate. Nell’ambito della sua posizione definitiva, la Commissione ha sottolineato che, durante la procedura di conciliazione, la discussione concernente la qualità carente del SIG oleicolo è stata messa in secondo piano dalla questione puramente formale della data di conclusione del SIG e dell’eventuale obbligo, per le autorità italiane, di effettuare i controlli in loco previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 2366/98.

111    Occorre rilevare che, dinanzi al Tribunale, gli argomenti della Repubblica italiana riguardano la data di completamento del SIG, che non costituisce il fondamento delle rettifiche controverse. Tali argomenti sono quindi privi di pertinenza.

112    Inoltre, gli argomenti della Repubblica italiana non rispondono affatto agli addebiti relativi alla qualità carente del SIG oleicolo mossi nel caso di specie (v. punto 110 supra).

113    La Repubblica italiana lamenta altresì la violazione degli articoli 26 e 28 del regolamento n. 2366/98, senza minimamente suffragare la propria affermazione.

114    La seconda parte del presente motivo deve pertanto essere respinta.

 Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

115    La Repubblica italiana sostiene, anzitutto, che il rischio per il FEAOG è limitato ai soli rilievi riguardanti il mancato seguito dato alle proposte e il controllo delle rese.

116    Orbene, dalla relazione di sintesi emerge che le rettifiche di cui trattasi sono state applicate non solo a causa del mancato seguito dato alle proposte di sanzioni e alle irregolarità rilevate in materia di controllo delle rese, ma anche a causa di altre irregolarità constatate dai servizi della Commissione. Queste ultime riguardano, in particolare, il mancato raffronto tra contabilità di magazzino e contabilità finanziaria previsto dall’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 2366/98, l’omesso controllo presso i fornitori dei frantoi e i destinatari dell’olio o della sansa previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 2366/98 per la campagna 2001/2002 e l’insufficiente affidabilità del SIG oleicolo.

117    Anche queste irregolarità, diverse da quelle relative al mancato seguito alle proposte di sanzioni e al controllo delle rese, possono costituire un rischio per il FEAOG. Infatti, queste carenze riscontrate dai servizi della Commissione riguardano elementi decisivi del sistema di controllo nonché l’esecuzione di controlli di primaria importanza per accertare la regolarità della spesa, sicché si poteva ragionevolmente concludere che esisteva un rischio di perdite per il FEAOG, anche a causa di tali altre irregolarità.

118    Tale argomento deve quindi essere respinto.

119    Peraltro, la Repubblica italiana sostiene di avere fornito i dati che consentono di pervenire ad una correzione puntuale sulla base della valutazione del rischio reale per il FEAOG.

120    Il Tribunale ricorda che, secondo costante giurisprudenza, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne. Per quanto riguarda il tipo di rettifica applicato, si deve rammentare, alla luce degli orientamenti della Commissione formulati nel suo documento n. VI/5330/97, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee‑guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG», che, qualora non sia possibile valutare precisamente le perdite subite dalla Comunità, può essere disposta dalla Commissione una rettifica forfettaria (sentenza della Corte del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P, Racc. pag. I‑3047, punti 135 e 136; v. sentenza del 30 aprile 2009, Spagna/Commissione, punto 75 supra, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata). Da tali orientamenti risulta altresì che la percentuale di rettifica dev’essere applicata alla quota di spesa esposta al rischio. Qualora la carenza sia determinata dalla mancata adozione, da parte dello Stato membro, di un adeguato sistema di controllo, la rettifica si applica al totale della spesa per la quale era richiesto il sistema di controllo (allegato 2 al documento n. VI/5330/97, ventitreesimo comma).

121    Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che, dopo il parere dell’organo di conciliazione, la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione dati in cifre diretti a dimostrare che il danno massimo subìto dal FEAOG era inferiore all’importo risultante dalla rettifica forfettaria applicata dalla Commissione.

122    Tuttavia, nella sua posizione definitiva, la Commissione ha dichiarato che l’approccio delle autorità italiane suscitava diverse critiche, in particolare sul piano metodologico, e non poteva quindi essere condiviso. A tale riguardo, dalla relazione di sintesi emerge che la Commissione ha dichiarato che i calcoli proposti dalle autorità italiane non coprivano l’insieme delle carenze individuate, che i dati numerici trasmessi davano adito a incertezze quanto alla loro qualità, che la loro metodologia era discutibile e che l’approccio quantificato proposto non consentiva di coprire il rischio complessivo per il FEAOG.

123    Più precisamente, quanto al controllo dei frantoi, la Commissione ha affermato che il calcolo proposto dalle autorità italiane si limitava ai frantoi che erano stati controllati in relazione alla campagna in questione e per i quali era stata proposta la revoca del riconoscimento, mentre il rischio per il FEAOG superava tale popolazione, tanto più che il sistema di sorveglianza riguardava un numero assai scarso di frantoi. Parimenti, quanto al controllo delle rese, dall’articolo 16 del regolamento n. 2366/98 emerge, in sostanza, che un anticipo è versato dallo Stato membro ai produttori, ma che, qualora dai controlli risulti che il produttore ha presentato una domanda di aiuto superiore a quella cui aveva diritto (in funzione, in particolare, della resa media della zona omogenea), il pagamento di almeno il 25% dell’anticipo sull’aiuto è sospeso. Nella fattispecie, la Commissione ha dichiarato che l’approccio delle autorità italiane, consistente nell’applicare alla popolazione totale i risultati ottenuti sulla popolazione rientrante nell’articolo 16 del regolamento n. 2366/98, comportava errori metodologici e non consentiva di coprire il rischio legato alle carenze concernenti la qualità dei dati utilizzati per calcolare le rese, in particolare il numero di alberi. Inoltre, il metodo delle autorità italiane portava a neutralizzare artificiosamente l’effetto delle sanzioni del 25% applicate ai produttori ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 2366/98. La percentuale di aiuti da escludere (0,41%), poi, era erroneamente calcolata su due campagne e non per ogni anno.

124    Il Tribunale rileva che la Repubblica italiana deduce, nella fattispecie, la stessa argomentazione utilizzata nel corso del procedimento amministrativo e non risponde affatto alle contestazioni formulate dalla Commissione.

125    Infatti, essa sostiene che l’applicazione della revoca del riconoscimento dei frantoi in ciascun caso in cui l’Agecontrol lo ha proposto condurrebbe a una sanzione di importo pari a EUR 6 471 962,22 per la campagna 2001/2002 e a EUR 12 231 698,07 per la campagna 2002/2003. Quanto al controllo delle rese, essa indica che, se la percentuale di riduzione della produzione applicabile alle aziende soggette a controllo (0,41%) venisse applicata a tutte le aziende con produzione superiore alla media, la riduzione dell’aiuto ammonterebbe ad EUR 1 929 571,42 per la campagna 2001/2002 e ad EUR 1 870 843,68 per la campagna 2002/2003. A suo avviso, il rischio non supererebbe, quindi, un importo complessivo di EUR 22 504 075,39.

126    In tal modo, la Repubblica italiana non dimostra affatto l’erroneità delle critiche, in particolare metodologiche, formulate dalla Commissione e non dimostra il carattere sproporzionato delle correzioni applicate nella fattispecie.

127    Infine, la Repubblica italiana sostiene che gli importi forniti per giustificare una rettifica puntuale non sono stati presi in considerazione dalla Commissione, la quale avrebbe pertanto violato il suo obbligo di tenere conto delle risultanze della procedura di conciliazione.

128    Tuttavia, il Tribunale rileva che dalla lettera del 14 novembre 2008, con la quale la Commissione ha comunicato la propria posizione definitiva, e dalla relazione di sintesi emerge che la Commissione, dopo aver analizzato le informazioni fornite dalla Repubblica italiana, ha indicato in maniera dettagliata i motivi per cui l’approccio della Repubblica italiana suscitava diverse critiche. Il fatto che gli argomenti corredati da cifre della Repubblica italiana siano stati respinti e che la rettifica forfettaria sia stata mantenuta nella fattispecie non è sufficiente per concludere che essi non siano stati presi in considerazione.

129    Pertanto, il Tribunale giudica che la Repubblica italiana sostiene erroneamente che i dati da essa forniti non sono stati esaminati dalla Commissione.

130    Dall’insieme delle suesposte considerazioni emerge che il carattere sproporzionato delle rettifiche forfettarie in questione non risulta dimostrato.

131    Occorre quindi respingere questa terza parte e, di conseguenza, l’intero secondo motivo.

 Sul terzo motivo, riguardante le rettifiche relative ai pagamenti tardivi

132    Occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 296/96, come modificato dal regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione, del 19 aprile 2005 (GU L 100, pag. 11), dispone, in sostanza, che, in base ai dati trasmessi dagli Stati membri, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull’imputazione delle spese.

133    L’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti è imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:

a)      fino a concorrenza del 4% delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non è effettuata alcuna riduzione;

b)      superato il margine del 4%, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino a un massimo:

–        di un mese, è ridotta del 10%,

–        di due mesi, è ridotta del 25%,

–        di tre mesi, è ridotta del 45%,

–      di quattro mesi, è ridotta del 70%,

–        di cinque mesi o più, è ridotta del 100%;

      (…)

d)      la Commissione applica una ripartizione temporale diversa e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentino giustificazioni fondate.

(…)».

134    Il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 1), che abroga il regolamento n. 296/96, è applicabile a decorrere dal 30 giugno 2006 e l’articolo 9 del regolamento n. 883/2006 contiene in sostanza, ai paragrafi 1 e 3, le stesse disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 296/96.

135    Come emerge dalla giurisprudenza, le spese di finanziamento a carico del FEAOG devono essere calcolate supponendo che i termini previsti dalla normativa agricola applicabile siano rispettati. Di conseguenza le autorità nazionali, quando procedono al pagamento degli aiuti dopo lo spirare del termine, imputano al FEAOG spese irregolari e, pertanto, non approvabili, come comprovato dal quarto considerando del regolamento n. 296/96 (v., in tal senso, sentenza della Corte del 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, C‑253/97, Racc. pag. I‑7529, punto 126, e sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 35 supra, punto 116).

136    Inoltre, spetta alla Repubblica italiana dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 296/96, vale a dire provare che si verificano condizioni di gestione particolari per talune misure o presentare giustificazioni fondate. Essa doveva, in particolare, dimostrare che i ritardi non avevano ecceduto limiti ragionevoli (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 settembre 2003, Grecia/Commissione, C‑331/00, Racc. pag. I‑9085, punto 117, e sentenza dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, T‑33/07, punto 56 supra, punto 372).

137    Inoltre, dato che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 296/96 introduce una deroga, esso deve essere interpretato restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 35 supra, punto 115).

138    È alla luce delle considerazioni sopra svolte che occorre esaminare il presente motivo.

139    Nella fattispecie, la Repubblica italiana non contesta l’esistenza dei ritardi nei pagamenti. Essa non contesta neppure che le spese pagate in ritardo eccedono il margine del 4% delle spese pagate rispettando i termini e le scadenze. Essa sostiene tuttavia che i ritardi erano giustificati. Essa fa valere, in sostanza, che, quando gli organismi di accertamento e di controllo trasmettono agli organismi pagatori notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni, l’articolo 33 del decreto legislativo italiano n. 228/2001, del 18 maggio 2001, prevede la sospensione dell’erogazione di tali aiuti finché i fatti non siano definitivamente accertati, il che provocherebbe i ritardi nei pagamenti. Il procedimento di revoca di tale sospensione determinerebbe altresì ritardi dovuti alle procedure complesse e alle indagini approfondite, necessarie in considerazione delle peculiarità della situazione italiana. Tali procedure sarebbero tuttavia efficaci per proteggersi contro le irregolarità e i tentativi di frode e quindi per tutelare il FEAOG.

140    Il Tribunale rileva che il procedimento di sospensione descritto dalla Repubblica italiana è applicabile a titolo preventivo. Esso consiste nel presumere l’esistenza di irregolarità, qualora gli organi di controllo emettano una segnalazione in tal senso ancor prima dell’accertamento definitivo dei fatti, e nell’erogare gli importi di cui trattasi al beneficiario solamente qualora quest’ultimo sia infine discolpato. Un simile approccio contrasta quindi, in linea di principio, con il rispetto dei termini di pagamento.

141    Inoltre, la Repubblica italiana adduce giustificazioni relative alle peculiarità della situazione italiana (struttura fondiaria frammentata, procedure di controllo complesse a causa dell’esistenza di forme di criminalità organizzata), alla necessità di tutelarsi contro le irregolarità, i tentativi di frode e le difficoltà di recupero in caso di irregolarità, nonché alla necessità di tutelare il FEAOG. Tuttavia, tali giustificazioni sono invocate in maniera generale e astratta. Esse non possono quindi, in quanto tali, essere sufficienti per giustificare i ritardi nei pagamenti in questione. In particolare, la Repubblica italiana non dimostra, tramite elementi probatori o documenti giustificativi, l’esistenza di procedure il cui esame avrebbe giustificato i ritardi nei pagamenti. Inoltre, come confermato in udienza, dagli atti di causa non risulta che le autorità italiane abbiano comunicato alla Commissione altre informazioni o documenti giustificativi a tale riguardo prima dell’adozione della decisione impugnata.

142    Pertanto, il Tribunale ritiene, al pari della Commissione, che, nel caso di specie, le procedure di sospensione di erogazione degli aiuti non costituiscono condizioni particolari di gestione dei pagamenti, ma deroghe ai termini di pagamento che interferiscono con il buon funzionamento delle norme dell’Unione applicabili.

143    Inoltre, la Repubblica italiana non apporta alcuna prova idonea a dimostrare che i ritardi nei pagamenti in questione non avessero ecceduto limiti ragionevoli, conformemente alla giurisprudenza precedentemente richiamata (v. punto 136 supra). Al contrario, essa sottolinea che i tempi conseguenti a tali procedure di sospensione e di eventuale revoca non sono né ordinari né prevedibili.

144    Di conseguenza, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’esistenza di condizioni di gestione particolari e non ha presentato giustificazioni fondate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 296/96 e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2006.

145    Peraltro, la Repubblica italiana sottolinea la complessità delle procedure di controllo, la necessità di controlli aggiuntivi e l’utilizzo di «filtri addizionali» (filtro della verifica catastale e filtro del censimento delle aree non in regola), che assicurerebbero le massime garanzie di tutela del FEAOG.

146    Il Tribunale ricorda, a tale riguardo, che il margine del 4% previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 296/96 e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2006 serve appunto a dare agli Stati membri la possibilità di effettuare controlli aggiuntivi (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 35 supra, punto 116).

147    Nella fattispecie, come indicato dalla Commissione nella relazione di sintesi, tale margine sarebbe dovuto bastare a coprire i procedimenti di ricorso, le controversie e i controlli supplementari. Il Tribunale rileva che la Repubblica italiana non fornisce, a tale riguardo, alcun elemento concreto né alcun documento giustificativo idonei a dimostrare il contrario.

148    Inoltre, l’affermazione della Repubblica italiana, secondo cui tale limite del 4% può essere superato ogni volta che, come nella fattispecie, vi siano motivate ragioni per temere un rischio di frode di entità superiore al 4%, non può essere accolta. Infatti, tale affermazione è formulata in maniera generica, senza essere argomentata. Inoltre, il nesso stabilito dalla Repubblica italiana tra il margine del 4% e la gravità dell’eventuale frode non è affatto esplicitato. A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2006 prevedono che, per le spese pagate in ritardo che rappresentano fino al 4% delle spese pagate rispettando i termini e le scadenze, non sia operata alcuna riduzione. In effetti, in tal caso, il numero di mesi di ritardo è privo di influenza. Al di là di tale margine del 4%, queste disposizioni stabiliscono una scala di rettifiche proporzionali all’importanza del ritardo. È possibile derogare a tale graduazione o a tali tassi di riduzione alle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 296/96 e dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2006, che, conformemente alla giurisprudenza citata precedentemente (v. punto 137 supra), devono essere interpretati restrittivamente. Orbene, la Repubblica italiana non dimostra la sussistenza di tali condizioni in considerazione del rischio di frode paventato nella fattispecie. Ne consegue che tale argomento deve essere respinto.

149    Pertanto, la Repubblica italiana non ha dimostrato la violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96 e dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2006.

150    Essa non ha neppure dimostrato che le rettifiche puntuali in questione siano sproporzionate. Secondo la giurisprudenza richiamata al precedente punto 120, sebbene spetti alla Commissione dimostrare che le disposizioni dell’organizzazione comune dei mercati agricoli sono state violate, spetta allo Stato membro, una volta dimostrata tale violazione, provare, eventualmente, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne. Orbene, nella fattispecie, la Repubblica italiana non dimostra affatto che le rettifiche in questione siano calcolate secondo criteri errati e l’argomento vertente sulla sproporzione del loro importo non è minimamente dimostrato.

151    Infine, la Repubblica italiana sostiene di aver illustrato le giustificazioni dei ritardi alla Commissione, la quale non ne avrebbe tenuto conto e si sarebbe fondata, con una motivazione insufficiente, sulla riserva del 4% prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96.

152    A tale riguardo, dalla relazione di sintesi emerge che la Commissione ha dichiarato che gli argomenti delle autorità italiane non potevano essere accettati, dato che il margine del 4% previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 296/96 sarebbe dovuto bastare per i procedimenti di ricorso, le controversie e i controlli supplementari. La Commissione ha quindi tenuto conto degli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana, anche se li ha respinti. Alla luce degli atti di causa e della giurisprudenza applicabile in materia, richiamata al precedente punto 17, la censura vertente sull’insufficienza della motivazione deve quindi essere respinta.

153    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto, come pure, quindi, il presente ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

154    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2012.

Firme



Indice


Fatti

Sulle rettifiche applicate alle spese relative alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

Sulle rettifiche applicate alle spese relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola

Sulle rettifiche per pagamenti tardivi

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, riguardante le rettifiche relative alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli

Sulla prima parte, vertente sul difetto di motivazione, sulla violazione del principio del contraddittorio e sul difetto di istruttoria

– Sul difetto di motivazione

– Sulla violazione del principio del contraddittorio e sul difetto di istruttoria

Sulla seconda parte, vertente sullo snaturamento dei fatti

Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Sul secondo motivo, riguardante le rettifiche relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola

Sulla prima parte, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

Sulla seconda parte, riguardante la realizzazione dei controlli

Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Sul terzo motivo, riguardante le rettifiche relative ai pagamenti tardivi

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.