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Ricorso presentato il 28 giugno 2006 - BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S. e altri / Commissione

(Causa T-163/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S. e altri (Rappresentanti: avv.ti P. M. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia e E. M. Tabellini)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

-    in via preliminare, dichiarare ricevibile il ricorso con riferimento a tutte le ricorrenti

-    nel merito, annullare l'art. 1 paragrafi 1 e 2 b) nonché i "Considerando" da 28 a 31 e da 250 a 252 del Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione del 23 marzo 2006 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, e ogni altra norma prodromica o connessa, nella parte in cui definiscono le calzature per bambini e le escludono dall'assoggettamento al dazio antidumping

-    liquidare spese, diritti e onorari di causa a favore delle ricorrenti

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella presente causa sono tutte fabbricanti, in via esclusiva o maggioritaria, di calzature per bambini. Esse sono ubicate in modo così concentrato sul territorio, da formare "un distretto calzaturiero" al confine tra le province di Fermo e di Macerata.

A sostegno delle loro pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

-    La commissione di uno sviamento di potere, nella misura in cui la Convenuta si sarebbe avvalsa di una procedura introdotta e rigorosamente disciplinata in un Regolamento di base, in esecuzione di un accordo internazionale, per perseguire fini vagamente sociali (considerandi 250 al 252), che richiederebbero l'esclusione di una larga parte di prodotti non simili, ma identici, dalla nozione di industria comunitaria.

-    La commissione di manifesti errori di fatto, riguardanti l'identificazione di quelle calzature con suola interna non superiori a 24 centimetri con le calzature per bambini, le caratteristiche fisiche e tecniche che presentano le calzature per bambini, nonché la descrizione del settore implicato, il preteso danno finanziario alle famiglie e il danno reale subito dall'industria calzaturiera per bambini.

-    La violazione della nomenclatura delle merci a fini doganali fissata dalla Convenzione internazionale adottata dal Consiglio con Decisione 7 aprile 1987, nella misura in cui il Regolamento impugnato utilizza la misura della suola interna come motivo di distinzione fra una specie e un'altra di calzature.

In ultimo luogo, le ricorrenti invocano la violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.

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