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Ricorso presentato il 26 giugno 2006 - Kronoply / Commissione

(Causa T-162/06)

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania) (Rappresentanti: Rechtsanwälte R. Nierer, L. Gordalla)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 21 settembre 2005, relativa all'aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) con cui la Commissione dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 21 settembre 2005, K(2005)3497, con cui la Commissione ha deciso che l'aiuto agli investimenti a cui la Germania intendeva dare esecuzione in favore della Kronoply GmbH nell'ambito della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento1 costituisce un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune.

A motivazione del suo ricorso la ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, essa censura gli evidenti errori della Commissione nell'accertamento dei fatti. A tal proposito, essa osserva, tra l'altro, che la convenuta non ha accertato la data della domanda di aiuti della ricorrente benché essa abbia un'importanza decisiva per l'esame della fattispecie. Inoltre, essa fa valere che la Commissione ha ignorato che il procedimento amministrativo nazionale non è ancora concluso.

In secondo luogo, la ricorrente motiva il suo ricorso asserendo che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, lett. a) e c), nonché l'art. 88 CE del regolamento (CE) n. 659/19992 e gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale3.

Infine, la ricorrente fa valere evidenti errori di valutazione nonché uno sviamento di potere della convenuta.

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1 - GU 1998, C 107, pag. 7.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

3 - GU 1998, C 74, modificato da GU 2000, C 258, pag. 5.