Language of document : ECLI:EU:T:2009:2

Causa T‑162/06

Kronoply GmbH & Co. KG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Motivazione — Effetto incentivante dell’aiuto — Necessità dell’aiuto»

Massime della sentenza

1.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune

(Art. 253 CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE — Aiuto al funzionamento — Esclusione

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE]

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione

(Art. 88 CE)

1.      La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adattata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve lasciar apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione, da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni che giustificano la misura adottata nonché al giudice competente di esercitare il suo controllo.

La Commissione deve motivare esplicitamente la conclusione cui è pervenuta nella decisione che valuta una misura statale come indebito aiuto al funzionamento, che non può essere autorizzato per assenza di effetto incentivante e per assenza di necessità.

(v. punti 26‑28)

2.      La Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con l’art. 87, n. 3, CE soltanto se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati in tale disposizione, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini, non deve essere permesso agli Stati membri effettuare versamenti che apporterebbero un miglioramento alla situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessari per conseguire gli scopi previsti dall’art. 87, n. 3, CE.

Non si può, infatti, ammettere che un aiuto presenti modalità e, in particolare, un importo, i cui effetti restrittivi eccedono quanto necessario perché l’aiuto possa raggiungere gli obiettivi ammessi dal Trattato.

L’aiuto che non esiga dall’impresa beneficiaria né un corrispettivo né un contributo diretto ad un obiettivo di interesse comune costituisce un aiuto al funzionamento destinato a coprire le spese correnti che detta impresa deve di regola sopportare e non può quindi essere autorizzato. Infatti, tale aiuto falsa in linea di principio le condizioni di concorrenza.

(v. punti 65‑66, 74‑75)

3.      Successivamente alla notifica effettuata da uno Stato membro di un progetto di aiuto di Stato e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, detto Stato ha la possibilità di notificare un progetto inteso ad istituire un nuovo aiuto a favore dell’impresa beneficiaria ovvero a modificare l’aiuto ad essa già concesso. Tale nuova notifica è soggetta al controllo della Commissione che, in seguito alla verifica delle condizioni previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE, può dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato comune.

Il fatto che una normativa nazionale preveda l’obbligo di realizzare un progetto entro un certo termine non comporta automaticamente la perdita della possibilità di chiedere e di far autorizzare, dopo la scadenza di tale termine, un aumento dell’aiuto già concesso per lo stesso progetto.

(v. punti 85‑87)