Language of document : ECLI:EU:C:2009:18

Cause riunite C‑350/06 e C‑520/06

Gerhard Schultz-Hoff

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund

e

Stringer e altri

contro

Her Majesty’s Revenue and Customs

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf e dalla House of Lords)

«Condizioni di lavoro — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo per malattia — Ferie annuali coincidenti con un congedo per malattia — Indennità sostitutiva di ferie annuali retribuite non godute alla fine del contratto a causa di malattia»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, n. 1)

2.        Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, n. 1)

3.        Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, n. 2)

1.        L’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che un lavoratore in congedo per malattia non abbia diritto di fruire di ferie annuali retribuite nel corso di detto congedo.

D’altro lato, la direttiva 2003/88 non osta neppure a disposizioni o a prassi nazionali le quali consentano a un lavoratore in congedo per malattia di fruire, durante tale periodo, di ferie annuali retribuite.

Infatti, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene; essi devono, però, astenersi dal condizionare la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva.

(v. punti 28, 31‑32, dispositivo 1)

2.        L’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

(v. punti 49, 52, dispositivo 2)

3.        L’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è parimenti determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.

(v. punto 62, dispositivo 3)