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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords - Germania, Regno Unito) - Gerhard Schultz-Hoff / Deutsche Rentenversicherung Bund

(Cause riunite C-350/06 e C-520/06)1

(Condizioni di lavoro - Organizzazione dell'orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Congedo per malattia - Ferie annuali coincidenti con un congedo per malattia - Indennità sostitutiva di ferie annuali retribuite non godute alla fine del contratto a causa di malattia)

Lingue processuali: il tedesco e l'inglese

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords

Parti

Ricorrente: Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06), Stringer e a. (C-520/06)

Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06), Her Majesty's Revenue and Customs (C-520/06)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Landesarbeitsgericht Dusseldorf, House of Lords - Interpretazione dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) - Diritto alle ferie annuali retribuite soggetto alle seguenti condizioni: presenza effettiva sul posto di lavoro, conservazione della capacità lavorativa durante le ferie e godimento di esse non rinviabile oltre una data limite nel corso dell'anno successivo - Diritto di un lavoratore in congedo per malattia di durata indeterminata di fruire delle ferie durante detto periodo - Diritto di un lavoratore licenziato durante un congedo per malattia di lunga durata ad essere indennizzato per le ferie non godute durante l'anno di riferimento

Dispositivo

L'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che un lavoratore in congedo per malattia non abbia diritto di fruire di ferie annuali retribuite durante detto congedo.

L'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

L'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.

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1 - GU C 281 del 18.11.2006. GU C 56 del 10.3.2007.