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Ricorso proposto il 1° agosto 2008 - Hoo Hing/UAMI - Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

(Causa T-300/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1, in quanto constata l'irricevibilità del motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94;

in via subordinata, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato;

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato;

posto che la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 sia modificata nel senso richiesto, modificarla ulteriormente nel senso di dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 241 810 sulla base di uno o dell'altro dei suddetti motivi o di entrambi;

condannare l'UAMI o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. In via subordinata, condannare in solido alle spese l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo "Golden Elephant Brand" per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 241 810).

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo non registrato "GOLDEN ELEPHANT", utilizzato nel Regno Unito.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: la commissione di ricorso è incorsa in errore dichiarando irricevibile il motivo fondato sull'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, nonché omettendo di dichiarare la ricevibilità e la fondatezza dell'opposizione alla registrazione basata sull'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

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