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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 26 ottobre 2023 – Procedimento penale a carico di IR

(Causa C-644/23, Stangalov 1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Imputato nel procedimento penale principale

IR

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4 o 2, della direttiva 2016/343 1 , una normativa nazionale – articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK –in base alla quale un imputato condannato in sua assenza non ha alcun diritto a un nuovo processo in sua presenza quando si sia reso irreperibile dopo essere stato informato sommariamente dell’accusa nella fase preliminare del procedimento penale, e proprio per questa irreperibilità non è stato possibile informarlo dell’accusa completa, né del processo avviato con tale accusa, né delle conseguenze della sua mancata comparizione nel processo, ed egli non ha diritto a un nuovo processo in sua presenza nemmeno se difeso da un avvocato nominato d’ufficio, indipendentemente dal fatto che non abbia con lui alcun contatto.

In caso di risposta negativa: se l’articolo 8 della direttiva 2016/343 e l’articolo 47 della Carta impongano o consentano al giudice del rinvio di rifiutarsi di esaminare nel merito l’accusa contro tale imputato e di pronunciare una sentenza nei suoi confronti, in sua assenza, qualora risulti chiaro al giudice del rinvio, sulla base di informazioni attendibili, che il più alto organo giurisdizionale nazionale, che ha competenza esclusiva a decidere sulla domanda di un imputato, condannato in sua assenza, di svolgimento di un nuovo processo in sua presenza, respingerà nel caso di specie tale domanda e non riaprirà il processo poiché non applicherà le disposizioni dell’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 4 o 2 della direttiva, ma il diritto nazionale, e quindi l’imputato condannato in sua assenza verrà privato del diritto, garantito dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea, di presenziare al processo in un procedimento penale.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).