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Ricorso proposto l'8 giugno 2011 - Italmobiliare/Commissione

(Causa T-305/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Italmobiliare SpA (Milano, Italia) (rappresentanti : M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza e M. Piergiovanni, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare integralmente o in parte la decisione impugnata.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 6 motivi.

Primo motivo, vertente sull'erronea identificazione del soggetto destinatario della decisione impugnata, in violazione dell'articolo 18(1) del Reg. 1/2003, per essere quest'ultima indirizzata a Italmobiliare, mera holding finanziaria, peraltro non totalitaria, invece che a Italcementi, che ricopre il ruolo di holding operativa nel gruppo di appartenenza. La Commissione ha altresì violato il principio del contraddittorio e del legittimo affidamento, individuando la ricorrente quale destinatario della decisione impugnata, dopo che essa è rimasta completamente estranea all'attività d'indagine finora svolta. La ricorrente invoca, infine, la violazione del principio di non discriminazione, essendo Italmobiliare l'unica pura holding finanziaria, coinvolta nel procedimento.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 18(1) del Reg. 1/2003 per avere la Commissione iniziato un procedimento di indagine ed aver adottato un atto vincolante in carenza di potere.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. In primo luogo, i mezzi impiegati non sono idonei al raggiungimento degli scopi perseguiti, poiché la Commissione si è avvalsa dell'art. 18 del Reg. 1/2003 nel contesto di un'indagine non fondata su indizi specifici e dall'oggetto indefinito, per reperire elementi di indagine che avrebbe dovuto rintracciare per il tramite di un'indagine di settore, conformemente all'art.17 del Reg. 1/2003. Inoltre, la decisione impugnata non ha adeguatamente bilanciato l'interesse alle indagini con il pregiudizio arrecato ai singoli interessati, in quanto la Commissione ha indebitamente imposto alla ricorrente oneri di reperimento, catalogazione e trasmissione di informazione sproporzionati e irragionevoli.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 296 TFUE. La Commissione ha omesso di indicare nell'atto le ragioni a fondamento della scelta di utilizzare il particolare strumento giuridico della decisione ex art. 18(3) del Reg. 1/2003. L'atto risulta altresì viziato per carente motivazione sotto il profilo dell'oggetto e dello scopo della richiesta di informazioni, nonché della necessità delle informazioni richieste ai fini delle indagini in corso. La violazione dell'obbligo di motivazione si traduce in una violazione di forme sostanziali, ai sensi dell'art. 263 TFUE e in una violazione dei diritti di difesa della ricorrente.

Quinto motivo, vertente sulla illegittimità della decisione impugnata per violazione del principio del contraddittorio. Il termine di pochi giorni concesso dalla Commissione per formulare le osservazioni al Questionario allegato alla Comunicazione del 4 novembre è stato manifestamente insufficiente per un compiuto esercizio del diritto di essere sentiti. Inoltre, la Comunicazione del 4 novembre presenta contenuto in una certa misura diverso dalla decisione impugnata: la Commissione le ha così impedito di far valere le proprie difese in merito ai diversi quesiti successivamente inseriti nell'atto finale. Inoltre, le Osservazioni sono state ignorate dalla Commissione sotto molteplici profili. Il contraddittorio instaurato è stato conseguentemente vanificato, con pregiudizio per le possibilità di difesa e la posizione processuale.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, che si manifesta attraverso (i) il mancato coordinamento tra i diversi questionari di volta in volta inviati, soggetti a rinumerazioni, riformulazioni, adattamenti metodologici e ampliamenti, (ii) il notevole prolungamento dell'attività istruttoria, oltre limiti di ragionevolezza, nonché (iii) le modalità di gestione della procedura da parte della Commissione.

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