Language of document : ECLI:EU:T:2013:224

Causa T‑304/11

Alumina d.o.o.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia‑Erzegovina – Valore normale – Rappresentatività delle vendite sul mercato interno – Margine di profitto – Normali operazioni commerciali»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 aprile 2013

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Valore costruito – Fattori da prendere in considerazione – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Soglia di rappresentatività delle vendite sul mercato interno – Interazione tra tali due fattori

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 2, 3 e 6)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Valore costruito – Fattori da prendere in considerazione – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Vendite effettuate nel corso di tali operazioni – Nozione

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 2.1; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 1, 3, 4 e 6)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Valore costruito – Presa in considerazione di un premio per il rischio che aumenta i prezzi delle vendite concluse con un cliente particolare – Alterazione artificiosa del prezzo di vendita – Mancato adeguamento – Invalidità del calcolo del valore normale nonché della constatazione dell’esistenza di un dumping

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 2, 3, 6 e 10, k)]

1.      In linea di principio, nell’ambito del calcolo del valore normale di un prodotto, la questione della rappresentatività delle vendite sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, il quale stabilisce un criterio quantitativo, è diversa dalla questione se tali vendite siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, di detto regolamento, il quale stabilisce un criterio qualitativo collegato al carattere delle vendite di per sé considerate. Tuttavia, dato che il volume complessivo delle vendite sul mercato interno costituisce un fattore atto ad incidere sulla formazione dei prezzi, i due criteri possono interagire qualora, ad esempio, il mercato interno sia tanto limitato che i prezzi di vendita non sono determinati dal gioco dell’offerta e della domanda. Tuttavia, tale possibilità di interazione non implica che, qualora la soglia di rappresentatività del 5% non sia raggiunta, le vendite sul mercato interno non vadano considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Infatti, non può essere escluso in generale che, nonostante il volume ridotto delle vendite sul mercato interno, queste ultime siano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, se riflettono però un comportamento normale degli operatori interessati.

(v. punti 24, 25)

2.      Nell’ambito del calcolo del valore normale di un prodotto, la nozione di normali operazioni commerciali intende evitare che siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno sono effettuate, segnatamente, in circostanze in cui il prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione o in circostanze in cui la relativa operazione avviene tra parti associate, o vincolate fra loro da un accordo di compensazione. Come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, e dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, tali circostanze costituiscono esempi di vendite che possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

Pertanto, la nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ha una portata oggettiva e può essere sollevata non solo dalle istituzioni per neutralizzare talune pratiche che possano dissimulare il dumping o la sua estensione, bensì anche dagli operatori interessati in presenza di circostanze che incidono sul carattere normale delle operazioni di cui trattasi.

Quindi, le istituzioni sono tenute ad escludere dal calcolo del valore normale le vendite non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che il prezzo di vendita sia superiore o inferiore al prezzo che sarebbe praticato nel corso di operazioni siffatte, dalla ragione per la quale la transazione non ha luogo nel corso di normali operazioni commerciali e dall’incidenza di tale esclusione sulla conclusione relativa all’esistenza di un dumping o alla portata di quest’ultimo, in conformità con quanto è stato constato dall’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio a proposito dell’articolo 2.1 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

(v. punti da 27 a 30)

3.      Nell’ambito del calcolo del valore normale di un prodotto, un premio per il rischio che aumenta il prezzo di vendita a un cliente particolare sul mercato interno costituisce una compensazione del rischio che il fornitore assume vendendo prodotti a tale cliente e accordandogli un termine per il pagamento. Tale premio non rappresenta quindi una parte del valore del prodotto venduto né è legato alle caratteristiche di quest’ultimo, ma la sua esistenza e il suo importo sono determinati dall’identità del cliente e dalla valutazione che opera il suo fornitore sulla capacità finanziaria di tale cliente. Pertanto, se si prende in considerazione un siffatto premio nell’ambito del calcolo del valore normale, si produce l’effetto di inserire nel calcolo un fattore che non è destinato a stabilire il prezzo al quale il prodotto sarebbe venduto nel paese d’origine, ma che riguarda esclusivamente la capacità finanziaria di un particolare acquirente sul mercato interno.

Così, l’introduzione di un siffatto premio per il rischio nel calcolo del margine di profitto stabilito ai fini del calcolo del valore normale tiene conto di un elemento che non riflette una parte del valore del prodotto venduto, il quale quindi aumenta artificiosamente il risultato del calcolo del valore normale, sicché tale risultato non riflette più in modo quanto più fedele possibile, fatta salva l’applicazione successiva di un adeguamento appropriato a titolo dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto di cui trattasi fosse stato venduto nel paese di origine nel corso di normali operazioni commerciali. Il vizio connesso alla presa in considerazione del premio per il rischio incide sulla validità del calcolo del valore normale stabilito ai fini della valutazione dell’esistenza di un dumping e si colloca quindi a monte della conclusione sull’esistenza di una siffatta pratica, di modo che è tale da inficiare la validità della constatazione dell’esistenza di un dumping.

(v. punti 36, 38, 39)