Language of document : ECLI:EU:T:2014:894

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 ottobre 2014 (*)

«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto nuovo»

Nella causa T‑308/11,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata da V. Leone, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci ed É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento, per quanto concerne la ricorrente, della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento degli articoli 2 e 3 di detta decisione, quest’ultimo nella parte in cui in esso si ordina la restituzione degli aiuti concessi alla ricorrente, e, in via ulteriormente subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 3 della medesima decisione, sempre per quanto concerne la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’Eurallumina SpA, ricorrente, è un produttore di allumina, materia prima intermedia ottenuta a partire dalla bauxite impiegata per la fusione dell’alluminio. Essa è stabilita a Portoscuso, in Sardegna (Italia).

2        Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2004 (GURI n. 93, del 21 aprile 2004, pag. 5; in prosieguo: il «decreto del 2004»), «il trattamento [tariffario] di cui al punto 2 del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 19 dicembre 1995 [è esteso] alle forniture di energia destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell’energia elettrica e del gas».

3        Il decreto del 2004 ha permesso pertanto a nuovi beneficiari, tra cui la ricorrente, di godere dell’applicazione della tariffa agevolata già concessa sino al 31 dicembre 2005 all’Alcoa Trasformazioni Srl, produttrice di alluminio stabilita in Sardegna (Italia), mediante il decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 (GURI n. 39, del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto del 1995»). Questa estensione doveva rivestire carattere temporaneo e concludersi con l’installazione o il potenziamento dei suddetti collegamenti o, al più tardi, il 30 giugno 2007.

4        È importante precisare che il decreto del 1995 si inseriva nel quadro della privatizzazione dell’Alumix SpA. Questa privatizzazione ha portato alla comunicazione della Commissione a norma dell’articolo [88], paragrafo 2, (…) CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito all’aiuto di Stato concesso dall’Italia ad Alumix, notificata alla Repubblica italiana e pubblicata il 1° ottobre 1996 (GU C 288, pag. 4; in prosieguo: la «decisione Alumix»).

5        Il decreto del 2004 dispone, nel suo articolo 1, primo comma, che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG») «estende (…) il trattamento [tariffario] di cui al punto 2» del decreto del 1995. Quest’ultimo contiene cinque punti, dei quali i primi due sono rilevanti nell’ambito della presente controversia. Il punto 1 di detto decreto dispone che «la tariffa relativa alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario prevista alla tabella A-9 allegata al provvedimento (…) numero 15 del 14 dicembre 1993 è abolita a partire dal 1° gennaio 1996» e che «in sua sostituzione si applicano le tariffe multiorarie previste alla tabella A‑6 dello stesso provvedimento». Il punto 2 del decreto del 1995 enuncia che «il trattamento dei sovrapprezzi previsto dalla delibera del CIP numero 13 del 24 luglio 1992 e successive modifiche, da applicarsi a tutte le forniture destinate alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito a decorrere dal 31 dicembre 2005».

6        L’AEEG ha quindi adottato la decisione n. 110/04, del 5 luglio 2004, che subordinava la concessione della tariffa agevolata all’esito positivo della procedura di notificazione, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

7        Tuttavia è risultato che le autorità italiane non avevano effettuato detta notificazione, ma che è in seguito alla comunicazione fattale di articoli di stampa che la Commissione delle Comunità europee aveva chiesto alla Repubblica italiana, con lettere datate 22 gennaio e 19 marzo 2004, alcuni chiarimenti concernenti le misure in questione. Con missive datate 9 febbraio, 9 giugno e 20 settembre 2004, detto Stato membro ha fornito talune precisazioni alla Commissione, segnatamente in merito al decreto del 2004, ha informato l’AEEG in merito al contesto nel quale questi elementi erano stati forniti e gli ha dato istruzione di porre in esecuzione detto decreto, cosa che è stata fatta mediante la decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004.

8        Con decisione notificata alla Repubblica italiana con lettera datata 16 novembre 2004, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, concernente l’aiuto di stato C 38/2004 (ex NN 58/04), per quanto concerneva l’Eurallumina.

9        Il 17 dicembre 2004, l’AEEG ha informato il Ministro italiano delle Attività produttive del fatto che, tenuto conto di detta decisione, essa interrompeva anticipatamente l’applicazione del regime derivante dal decreto del 2004.

10      Dalle informazioni comunicate nel corso del procedimento amministrativo dalla Repubblica italiana risulta che, in applicazione di detto regime, per l’elettricità consumata tra l’aprile e l’ottobre 2004, la ricorrente ha percepito dall’ente pubblico Cassa Conguaglio per il settore elettrico una serie di versamenti per un importo totale pari a EUR 5 208 152,05, rappresentanti l’indennizzo ottenuto effettuando la differenza tra il prezzo praticato dal fornitore di elettricità della ricorrente e la tariffa agevolata stabilita dallo Stato, moltiplicata per il quantitativo di energia elettrica consumato.

11      Tuttavia, il 14 marzo 2005 le autorità italiane hanno adottato il decreto legge n. 35 (GURI n. 111, del 14 maggio 2005, pag. 4), convertito, con modifiche, nella legge del 14 maggio 2005, n. 80 (Supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 14 maggio 2005; in prosieguo: la «legge del 2005»).

12      Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, la tariffa agevolata concessa alla ricorrente è stata prorogata sino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, mentre il decreto del 2004 non era stato oggetto di notificazione alla Commissione, al pari dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005, concernente la tariffa agevolata applicata all’Alcoa Trasformazioni, l’articolo 11, comma 12, di questa stessa legge è stato notificato alla Commissione in osservanza dell’articolo 88, paragrafo 3, CE il 23 novembre 2005, mentre il 28 novembre successivo ha fatto seguito una missiva supplementare.

13      Con lettera datata 22 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto alcune informazioni supplementari alla Repubblica italiana, che gliele ha fornite con missiva del 3 marzo 2006.

14      Con decisione notificata alla Repubblica italiana con lettera datata 26 aprile 2006, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, concernente l’aiuto di Stato C 13/06 (ex N 587/05) – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna (sintesi in GU C 145, pag. 8).

15      Il 22 agosto 2006, la Commissione ha chiesto alcune precisazioni supplementari, che la Repubblica italiana ha fornito con lettera del 28 settembre 2006.

16      Poiché l’applicazione del regime derivante dall’articolo 11, comma 12, della legge del 2005 era subordinata all’autorizzazione della Commissione, tenuto conto dell’avvenuta notificazione, detto regime non è stato posto in esecuzione.

17      Il 29 ottobre 2008, la Commissione ha deciso di esaminare separatamente la tariffa agevolata risultante dal decreto del 2004 secondo che essa riguardasse, da un lato, l’Alcoa Trasformazioni e, dall’altro, i nuovi beneficiari di detta tariffa, tra cui la ricorrente.

18      Dopo diversi scambi di comunicazioni tra la Commissione e la Repubblica italiana, è risultato che la tariffa agevolata di cui godeva l’Alcoa Trasformazioni non era stata effettivamente prorogata dal decreto del 2004, e che quest’ultima era rimasta soggetta al decreto del 1995 sino all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005.

19      Con la decisione 2011/746/UE, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione, da un lato, per quanto riguarda l’aiuto derivante, a suo parere, dall’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, ha giudicato quest’ultimo incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, ha proibito alla Repubblica italiana di dare esecuzione ad esso e, dall’altro, per quanto riguarda l’aiuto derivante, a suo parere, dal decreto del 2004, lo ha parimenti considerato incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, ha ordinato alla Repubblica italiana di procedere al suo recupero presso i suoi beneficiari.

20      La decisione controversa è stata notificata alla ricorrente il 4 aprile 2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2011, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

22      L’8 settembre 2011, la Commissione ha fatto pervenire alla cancelleria del Tribunale il controricorso.

23      Il 10 novembre 2011 e il 6 gennaio 2012 sono state rispettivamente depositate presso la cancelleria del Tribunale la replica e la controreplica.

24      In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata riattribuita la causa. In seguito, la presente causa è stata assegnata a un nuovo giudice relatore, componente della medesima sezione.

25      In seguito al rinnovo parziale del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata pertanto riattribuita.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

27      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi il 13 dicembre 2013.

28      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione controversa nella parte in cui la concerne;

–        in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 di detta decisione, quest’ultimo nella parte in cui in esso si ordina la restituzione degli aiuti che le sono stati concessi;

–        in via ulteriormente subordinata, annullare l’articolo 3 della decisione controversa, nella parte in cui la concerne;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

30      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo riguarda la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, il secondo motivo verte sull’assenza di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il terzo motivo riguarda la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, concernente la deroga relativa agli aiuti a finalità regionale, il quarto motivo si fonda sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il quinto motivo è basato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

31      Il Tribunale ritiene opportuno statuire in primo luogo sul quarto motivo.

 Sul quarto motivo, basato sulla violazione dell’obbligo di motivazione

32      In via preliminare, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivazione ha lo scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, Racc. pag. I‑2481, punto 35; sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 177).

33      Occorre parimenti distinguere la questione dell’obbligo di motivazione, che richiede la presenza, nella decisione controversa, degli elementi di fatto e di diritto essenziali, in grado di far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione, autrice dell’atto, da quella della fondatezza della motivazione dedotta da detta istituzione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 67).

34      La Commissione sostiene, a questo riguardo, che l’insieme degli argomenti dedotti dalla ricorrente costituisce una ripetizione di quelli illustrati nell’ambito dei motivi primo e secondo e che tali argomenti, in quanto relativi alla questione di merito in diritto, sono inadatti a sostenere un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali.

35      Quest’affermazione è parzialmente esatta. Infatti, il paragrafo 146, in fine, del ricorso illustra un’argomentazione di merito relativa al metodo di calcolo dei prezzi, il paragrafo 150 menziona l’omessa dimostrazione del fatto che le misure esaminate fossero idonee ad incidere sugli scambi e il paragrafo 151 tratta dell’irrilevanza del riferimento all’esistenza di denuncianti.

36      Occorre pertanto dichiarare, in merito a questi argomenti, che, sebbene il motivo relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE, che denuncia un vizio o un’insufficienza di motivazione, rientri nell’ambito della violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, lo stesso non può dirsi di censure che non denunciano, per essere esatti, un vizio o un’insufficienza di motivazione, ma si confondono in realtà con la critica della fondatezza delle decisioni impugnate e pertanto della legittimità nel merito di tale atto (sentenze del Tribunale del 13 gennaio 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, T‑158/99, Racc. pag. II‑1, punto 97, e del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione, T‑162/06, Racc. pag. II‑1, punto 23). Questi ultimi devono essere respinti nella cornice di un siffatto motivo (sentenze del Tribunale Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, cit., punti 97 e 98, nonché del 27 settembre 2012, Italia/Commissione, T‑257/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 53).

37      Altri argomenti della ricorrente, viceversa, fanno capo all’obbligo di motivazione.

38      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, per quanto riguarda la differenza tra la misura costituita dal decreto del 2004 e la sua esecuzione, da un lato, e la misura prevista dalla decisione Alumix, dall’altro, la Commissione non ha esaminato se la prima misura citata fosse realmente e sostanzialmente diversa dalla seconda misura citata, in merito alla quale la Commissione aveva ritenuto che non costituisse un aiuto di Stato. Essa ricorda che, ai sensi della giurisprudenza, un siffatto esame è richiesto e deve tradursi nella presenza della corrispondente motivazione, non potendo ritenersi sufficiente la mera affermazione secondo la quale le considerazioni esposte dalla Commissione nella decisione Alumix «[erano] manifestamente prive di rilevanza nel caso in oggetto»; lo stesso varrebbe per l’affermazione che il metodo utilizzato in detta decisione «non può essere applicat[o] in una situazione in cui i prezzi sono negoziati dagli utenti finali con i fornitori di energia in un mercato liberalizzato e sono sovvenzionati ex post tramite pagamenti compensativi».

39      Occorre anzitutto osservare che quest’ultimo motivo illustra già una delle ragioni principali che consentono di differenziare le misure approvate mediante la decisione Alumix e quelle derivate dal decreto del 2004.

40      Occorre poi rilevare che la ricorrente effettua una presentazione incompleta della motivazione relativa alle differenze in questione. Infatti, nel punto 42 della decisione controversa la Commissione ha rilevato, illustrando il contesto di adozione di quest’ultima, che la ragione per cui essa aveva avviato la procedura di indagine formale era che «la nuova tariffa sembrava diversa dalla tariffa Alumix, in quanto quest’ultima era stata concessa direttamente dall’[Ente nazionale per l’energia elettrica], l’operatore italiano di energia elettrica in regime di monopolio, mentre la nuova tariffa comportava l’intervento selettivo dello Stato al fine di compensare la differenza fra il prezzo di mercato concordato dai beneficiari con i propri fornitori di energia e il prezzo agevolato fissato nel 1996» e che essa era giunta alla conclusione che «il decreto 2004 non si limitava ad estendere la portata di una misura esistente che non si configurava come aiuto di Stato a nuovi beneficiari, quanto piuttosto introduceva un nuovo regime a favore delle tre imprese interessate, con un meccanismo finanziario che era molto diverso dalla tariffa Alumix».

41      La Commissione ha parimenti riportato, nei punti 74 e 112 della decisione controversa, le obiezioni a tale riguardo della Repubblica italiana, la quale sosteneva che il nuovo regime tariffario era «equivalente, di fatto, alla tariffa storica Alumix, che la Commissione aveva considerato non configurare aiuto di Stato» (punto 74 della decisione controversa) e che le «differenze fra il vecchio e il nuovo regime [erano] dovute esclusivamente alla nuova “struttura tariffaria” richiesta dal lancio del mercato energetico liberalizzato» (ibidem).

42      Nei punti da 113 a 115 della decisione controversa, essa enuncia quanto segue:

«(113) La Commissione ricorda che la situazione su cui si era espressa nel caso Alumix era molto diversa. Nel caso Alumix, la tariffa era concessa da[ll’Ente nazionale per l’energia elettrica], che all’epoca era l’ente pubblico che erogava elettricità in regime di monopolio, in un mercato elettrico che non era ancora stato liberalizzato. Data la situazione, la Commissione aveva dovuto appurare se [l’Ente nazionale per l’energia elettrica] praticasse un prezzo artificiosamente basso, oppure se si comportasse come un operatore di mercato razionale. Considerato il monopolio detenuto da[ll’Ente nazionale per l’energia elettrica] per la generazione e la distribuzione di elettricità, non vi era alcun prezzo di mercato cui la Commissione potesse fare riferimento per valutare la presenza di un vantaggio. Pertanto, la Commissione aveva messo a punto un metodo per individuare il prezzo di mercato teorico più basso al quale un fornitore razionale sarebbe stato disposto a vendere al suo “miglior cliente”.

(114)          Tuttavia, questa metodologia non può essere applicata in una situazione in cui i prezzi sono negoziati dagli utenti finali con i fornitori di energia elettrica in un mercato liberalizzato e sono sovvenzionati ex post tramite pagamenti compensativi. Pertanto l’analisi sviluppata nella decisione Alumix e le conclusioni della Commissione relativamente a quel caso sono manifestamente prive di rilevanza nel caso in oggetto. Ciò risulta anche dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 25 marzo 2009 che ha confermato la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale per il caso Alcoa (…) (cfr. il paragrafo 132 della sentenza).

(115)          Nel caso di specie, il principio del prudente operatore di mercato non si applica. Sarebbe necessario valutare il caso sulla base di tale principio qualora lo Stato vendesse elettricità alle società interessate, direttamente o tramite un ente parastatale come nel caso di Alumix. Ma non è così nel caso in questione, dal momento che a fornire l’elettricità sono società private. Pertanto, a differenza del caso Alumix, non è necessario esaminare se il comportamento dello Stato sia stato analogo a quello di un operatore di mercato razionale».

43      Di conseguenza, la Commissione ha chiaramente illustrato le differenze che, a suo parere, bastavano a far considerare le misure in questione differenti da quelle approvate nella decisione Alumix. Essa ha fatto riferimento segnatamente al punto 132 della sentenza del Tribunale del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑332/06, non pubblicata nella Raccolta), circostanza che la ricorrente omette di precisare.

44      Infine, è necessario sottolineare che la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenza della Corte del 14 febbraio 1990, Delacre e a./Commissione, C‑350/88, Racc. pag. I‑395, punto 16; sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T‑198/01, Racc. pag. II‑2717, punti 59 e 60, e sentenza Ryanair/Commissione, cit., punto 178).

45      Di conseguenza, a prescindere dalla fondatezza della motivazione accolta, che peraltro la ricorrente pone in discussione, nel caso di specie la Commissione, per quanto riguarda la differenza tra le misure approvate nella decisione Alumix e quelle poste in esecuzione in applicazione del decreto del 2004, ha soddisfatto l’obbligo di motivazione.

46      In secondo luogo, la ricorrente asserisce che il vizio di motivazione è parimenti manifesto per quanto concerne il criterio della distorsione potenziale della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

47      Tuttavia, la lettura della decisione controversa consente di constatare che, dopo aver preso in considerazione, nei punti da 63 a 66 della decisione controversa, l’argomento della ricorrente concernente la sua posizione riguardo alla concorrenza e, nei punti 76 e 104, quello della Repubblica italiana, la Commissione ha ricordato, per quanto riguarda il decreto del 2004, l’unico eseguito nei confronti della ricorrente, che essa non era «tenuta a fornire la dimostrazione delle effettive conseguenze della misura sulla concorrenza o sugli scambi tra gli Stati membri» (punto 145 della decisione controversa), dato che tale misura non era stata notificata alla Commissione dallo Stato membro interessato. Quest’istituzione fa rinvio alla giurisprudenza consolidata del giudice dell’Unione, secondo la quale, «se [essa] dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica» (sentenza della Corte del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, 301/87, Racc. pag. I‑307, punto 33; sentenze del Tribunale del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Racc. pag. II‑1275, punto 225, nonché T‑92/00 e T‑103/00, Racc. pag. II‑1385, punto 77). Poiché la mancanza di una dimostrazione obbligatoria degli effetti sulla concorrenza o sugli scambi tra gli Stati membri implica la mancanza di un corrispondente obbligo di motivazione, l’argomento della ricorrente deve essere respinto per quanto riguarda il decreto del 2004.

48      Per quanto riguarda l’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, la Commissione ha illustrato in modo assai dettagliato, nei punti da 138 a 146 della decisione controversa, raggruppati sotto il punto 5.1.4, intitolato «Incidenza sugli scambi e distorsione di concorrenza», i motivi che la spingevano a ritenere soddisfatto tale criterio. Benché essa ritenesse che la semplice apertura dei mercati del piombo, dello zinco, dell’argento, dell’alluminio e del cloro/soda alla concorrenza bastasse a dimostrare l’impatto della tariffa agevolata sugli scambi all’interno dell’Unione (punto 138 della decisione controversa), la Commissione ha avuto cura di esaminare parimenti e di confutare gli argomenti dedotti dalla ricorrente e dalla Repubblica italiana (punti da 139 a 144 della decisione controversa), rilevando segnatamente, come ammesso dalla stessa ricorrente, che la diminuzione della produzione europea era piuttosto caratteristica del settore soggetto a una forte pressione concorrenziale, che l’impossibilità di influenzare il prezzo di riferimento dell’alluminio non escludeva l’esistenza di una concorrenza tra imprese in seno allo Spazio economico europeo (SEE), che i profitti conseguiti grazie alla tariffa agevolata rafforzavano la posizione concorrenziale della ricorrente, che le denunce ricevute dimostravano che le misure in questione sollevavano problemi di concorrenza e che il semplice rafforzamento prima ricordato bastava a far ritenere che gli scambi tra Stati membri fossero stati influenzati e la concorrenza fosse stata falsata.

49      Per quanto concerne la giurisprudenza ricavata dalla sentenza del Tribunale del 6 settembre 2006, Italia e Wam/Commissione (T‑304/04 e T‑316/04, non pubblicata nella Raccolta, punti da 71 a 76), cui la ricorrente fa rinvio, il suo confronto con il caso di specie finisce per nuocere alla tesi dell’insufficienza di motivazione. Infatti, per quanto riguarda, ad esempio, il fatto che, grazie agli aiuti controversi, la posizione della ricorrente si troverebbe avvantaggiata rispetto a quella di altre imprese, occorre osservare che questo elemento della motivazione, che compare nella decisione controversa, era assente nella decisione che ha costituito oggetto del ricorso nelle cause che hanno portato alla citata sentenza Italia e Wam/Commissione. Nel punto 73 della citata sentenza Italia e Wam/Commissione, il Tribunale aveva rilevato che «[questa] circostanza, richiamata dalla Commissione all’udienza, (…) non può ritenersi pertinente, nel contesto della presente analisi, in quanto la decisione controversa non contiene né un’espressa menzione in tal senso, né sufficienti elementi relativi a tale rafforzamento, con riguardo alla concorrenza sia sul mercato comunitario, sia su quello dei paesi terzi», così come, «in difetto di elementi al riguardo nella decisione controversa, [il] fatto, parimenti richiamato dalla Commissione all’udienza, che gli aiuti controversi hanno consentito alla Wam di attuare il suo programma di penetrazione commerciale all’estero e di liberare, per altri obiettivi, risorse a livello comunitario». Di conseguenza, gli elementi che compaiono nel caso di specie nella decisione controversa erano stati menzionati solo in udienza nelle cause che hanno portato alla citata sentenza Italia e Wam/Commissione. Per di più, mentre nel punto 72 di detta sentenza il Tribunale aveva dichiarato che gli elementi menzionati nella decisione oggetto del ricorso risultavano «[in]sufficienti a far comprendere sotto quale profilo gli aiuti controversi [potessero], nella specie, incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza», la lettura dei punti da 139 a 143 della decisione controversa consente, nel presente caso, di comprendere il ragionamento della Commissione.

50      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il vizio di motivazione contrassegna parimenti la decisione controversa per quanto concerne la proporzionalità della misura istituita con il decreto del 2004. Quest’argomento dev’essere respinto poiché, contrariamente a quanto allegato, la Commissione ha fornito una motivazione completa a tale riguardo, spiegando anzitutto, dopo aver rilevato, nel punto 81 della decisione controversa (in merito al decreto del 2004) e nei punti 96 e 97 di detta decisione (in merito alla legge del 2005), le obiezioni della Repubblica italiana, che, riguardo alla misura notificata, nel 2005, in quanto aiuto compatibile con il mercato comune, «[essa] ha espresso dubbi sul fatto che (…) fosse commisurat[a] agli svantaggi regionali, anche in considerazione del metodo usato per il calcolo del prezzo agevolato, che non aveva alcun nesso con i prezzi praticati nel resto d’Italia, ma si basava sui prezzi medi applicati in Europa agli utenti energivori» (punto 49 della decisione controversa). Inoltre e soprattutto, la lettura dei punti 176 e 177 della decisione controversa, che compaiono sotto il punto 6.1.4, intitolato «Proporzionalità», evidenzia che la Commissione ha esaminato le tariffe in modo indifferenziato, tanto quelle risultanti dal decreto del 2004 quanto quelle derivanti dalla legge del 2005. Questa visione d’insieme risulta evidente in maniera ancora più netta se si accostano questi punti al punto 178 della decisione controversa, relativo alla questione del carattere decrescente, da cui si evince che le tariffe risultanti dal decreto del 2004 e quelle derivanti dalla legge del 2005 sono state esaminate separatamente a causa di un diverso meccanismo di aggiornamento. Infine, questi punti devono essere letti alla luce del punto 20 della decisione controversa, che individua specificamente le due tariffe agevolate. Da ciò deriva che il terzo argomento della ricorrente relativo al vizio o all’insufficienza di motivazione della decisione controversa dev’essere respinto.

51      Da ciò consegue che la decisione controversa era motivata tanto da consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni della sua adozione, come testimoniano del resto le critiche che essa ha sviluppato, e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

52      Pertanto, occorre respingere il quarto motivo.

53      Occorre esaminare adesso il quinto motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente invoca il beneficio della decisione Alumix, a termini della quale la Commissione aveva ritenuto che le tariffe concesse all’Alumix nell’ottica della sua privatizzazione e prorogate mediante il decreto del 1995 a vantaggio del principale acquirente del gruppo Alumix, l’Alcoa Italia, divenuta Alcoa Trasformazioni (in prosieguo: la «tariffa Alumix»), non costituissero un aiuto di Stato.

 Sul quinto motivo, basato sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

54      La ricorrente ricorda che, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), la Commissione, quando intende ordinare il recupero di un aiuto, non può violare un principio generale del diritto dell’Unione. Poiché il principio della tutela del legittimo affidamento costituisce un principio siffatto, tale circostanza, a suo parere, osta a detto recupero. Essa sostiene che, anche tenendo conto della giurisprudenza secondo la quale non è possibile invocare il beneficio della tutela del legittimo affidamento quando un aiuto di Stato non è stato notificato alla Commissione, essa aveva il diritto, come riconosciuto da detta giurisprudenza, di avvalersi di circostanze eccezionali sussistenti nel caso di specie.

55      A suo parere, queste circostanze risultano dal fatto che il decreto del 2004 fa riferimento al decreto del 1995, che sussiste identità tra la tariffa agevolata estesa alla ricorrente e quella applicata all’Alcoa Trasformazioni prima del decreto del 2004, che, in base alla decisione Alumix, la tariffa Alumix non costituiva aiuto di Stato e che l’adozione del decreto del 2004 è avvenuta durante il periodo decennale considerato, nella decisione Alumix, come stabile in relazione alle condizioni di mercato.

56      Essa pertanto allega che persino un operatore diligente aveva il diritto di nutrire un legittimo affidamento sulla legittimità degli importi ricevuti a titolo di tariffa agevolata.

57      Questa tesi non convince assolutamente il Tribunale.

58      È importante ricordare che il principio della tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell’Unione (sentenza della Corte del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, Racc. pag. I‑6983, punto 52), consente a qualsiasi operatore economico, in capo al quale un’istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate, di fare affidamento su di esse (sentenze della Corte dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e van Dijk Food Products (Lopic)/CEE, 265/85, Racc. pag. 1155, punto 44, nonché del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C‑369/09 P, Racc. pag. I‑2011, punto 123; sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commissione, T‑328/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 18).

59      Tuttavia, quando un operatore economico prudente ed accorto è in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato (sentenza della Corte del 1° febbraio 1978, Lührs, 78/77, Racc. pag. 169, punto 6, e sentenza Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 102). Il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

60      Per quanto riguarda, in particolare, l’applicabilità di questo principio in materia di aiuti di Stato, è importante precisare che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notificazione per consentire l’effettiva esecuzione del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, che riveste carattere imperativo, le imprese beneficiarie di un aiuto possono nutrire, in linea di principio, un legittimo affidamento sulla regolarità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE e un operatore economico diligente dev’essere normalmente in grado di assicurarsi che detta procedura sia stata osservata. In particolare, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica alla Commissione, di modo che esso è illegittimo conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento sulla regolarità della concessione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., punti 20 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata), a meno che non sussistano circostanze eccezionali (sentenza del Tribunale del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc. pag. II‑4315, punto 263).

61      È quest’ultima giurisprudenza quella di cui la ricorrente invoca l’applicazione, poiché è pacifico che il decreto del 2004 non è stato notificato alla Commissione. L’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, che lo è stato, non è stato posto in esecuzione e nessun importo è stato versato alla ricorrente – e pertanto non è da essa dovuto – a tale titolo.

62      Nel caso di specie, le circostanze eccezionali non sussistono. Da un lato, dal punto 25 della decisione controversa, il cui contenuto non è criticato dalla ricorrente, si evince che la delibera n. 110/04 dell’AEEG aveva subordinato l’esecuzione del decreto del 2004 «all’esito positivo della procedura di notifica»: ciò significa che, per i membri di tale autorità, esistevano indizi sufficientemente seri del fatto che detto decreto costituisse un aiuto di Stato e differisse sostanzialmente dalle misure approvate mediante la decisione Alumix, pur essendo le tariffe approvate mediante detta decisione ancora applicabili (ma solo all’Alcoa Trasformazioni). La ricorrente, società particolarmente interessata dalle tariffe dell’energia elettrica in quanto grande consumatrice di quest’ultima, non poteva ignorare la situazione relativa alla tariffa agevolata che aveva indotto l’AEEG ad adottare questa decisione, la cui fondatezza è stata appunto confermata dal successivo avvio della procedura di indagine formale da parte della Commissione. Come sostenuto da quest’ultima, tenuto conto delle modifiche sostanziali apportate alla tariffa Alumix e, segnatamente, al suo meccanismo di finanziamento, non era più possibile pensare al decreto del 2004 come a una semplice continuazione della misura in merito alla quale il carattere di aiuto non era stato riscontrato nella decisione Alumix. Il fatto che, in seguito, su istruzione della presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, l’AEEG abbia dovuto porre in esecuzione, mediante la delibera n. 148/04, il decreto del 2004 nulla toglie al fatto che nella mente dei dirigenti della ricorrente sarebbero dovuti sorgere dubbi sulla legittimità della misura in questione. D’altra parte, essa non poteva ritenere che la mancata presa di posizione di un’istituzione dell’Unione tra l’adozione della decisione Alumix, che non riguardava la ricorrente, è bene ricordarlo, e l’avvio della procedura di indagine formale equivalesse alle assicurazioni precise, categoriche e concordanti richieste dalla giurisprudenza.

63      Occorre dunque respingere il quinto motivo.

64      Il Tribunale giudica opportuno esaminare adesso il secondo motivo di ricorso.

 Sul secondo motivo, relativo all’assenza di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

65      Secondo la ricorrente, la Commissione ha avuto torto nel qualificare, tanto per quanto concerne il decreto del 2004 quanto per quel che riguarda la legge del 2005, le misure in questione come aiuti di Stato. A suo parere, mancano almeno due elementi necessari per qualificare le misure in questione come aiuti di Stato, ossia, da un lato, l’esistenza di un vantaggio che non sarebbe stato ottenuto in condizioni normali di mercato e che minacci di falsare la concorrenza e, dall’altro, un’incidenza sugli scambi tra Stati membri. Occorre esaminare, in primo luogo, la questione dell’esistenza di un vantaggio a beneficio della ricorrente e, in secondo luogo, quella delle distorsioni della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

66      Per quanto riguarda, in primo luogo, il criterio del vantaggio che non sarebbe stato ottenuto in condizioni normali di mercato, il ragionamento della ricorrente non può risultare convincente per il Tribunale in quanto basato sull’identità della misura istituita mediante il decreto del 2004 con quella oggetto della decisione Alumix, in cui la Commissione aveva riconosciuto che la tariffa Alumix non conferiva nessun vantaggio rispetto alle condizioni normali di mercato.

67      Infatti, numerosi cambiamenti sono avvenuti riguardo alla tariffa agevolata a partire dal momento in cui è stato applicato, in un contesto monopolistico, il meccanismo che contrassegnava la tariffa Alumix, ossia uno sconto concesso dall’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) ai suoi clienti più importanti, sino al momento dell’esecuzione del decreto del 2004, testo che si inseriva in un sistema che prevedeva una riduzione del prezzo stabilito dalle autorità italiane, finanziata mediante un prelievo parafiscale che consentiva il rimborso della differenza tra la tariffa normalmente fatturata alle imprese e la tariffa agevolata. Come giustamente sottolinea la Commissione, l’esistenza di un vantaggio si ricava chiaramente dal confronto tra il prezzo «nominale» pagato dai fornitori e la tariffa agevolata effettivamente corrisposta dalla ricorrente, dopo l’intervento della Cassa Conguaglio sotto forma di versamenti effettuati a vantaggio dei beneficiari di detta tariffa.

68      Pertanto è dimostrato che, poiché l’onere che doveva gravare normalmente sul bilancio della ricorrente a causa dei suoi approvvigionamenti in energia elettrica è stato soppresso dall’intervento compensativo dello Stato italiano, quest’ultimo ha attribuito un vantaggio economico ai beneficiari della tariffa agevolata, tra cui la ricorrente, tariffa senza la concessione della quale quest’ultima avrebbe dovuto acquistare l’energia elettrica al prezzo di EUR 65,95 per megawatt/ora.

69      La ricorrente sostiene che il vantaggio non è dimostrato, poiché quest’ultimo è stato determinato dalla Commissione rispetto al prezzo di mercato reale e non, come nel caso che ha portato all’adozione della decisione Alumix, rispetto a un prezzo teorico di mercato.

70      Tuttavia, occorre osservare che il ragionamento della ricorrente non dimostra l’illegittimità della decisione controversa su questo punto. Infatti, a causa della semplice circostanza dell’esistenza del monopolio affidato all’ENEL, la Commissione, nel 1996, non disponeva di un prezzo di mercato e pertanto ha dovuto far ricorso a un prezzo teorico di mercato, mentre, nel presente caso, l’ENEL e i suoi concorrenti praticavano un prezzo di mercato, stabilito nei contratti con i beneficiari, e le autorità italiane intervenivano in seguito tramite la Cassa Conguaglio per versare i pagamenti compensativi costitutivi di un vantaggio economico. A questo proposito, l’affermazione della ricorrente secondo la quale era già lo Stato che interveniva tramite l’ENEL ed è sempre lui che opera nella veste della Cassa Conguaglio, secondo una stessa logica, è contraddetta dai fatti poiché, come giudicato nel precedente punto 67, al momento dell’adozione della decisione controversa si trattava di un sistema che obbediva a una logica fondamentalmente diversa dalla precedente, pur essendo lo Stato sempre presente. Infatti, la semplice constatazione secondo cui la ricorrente si faceva rimborsare dalla Cassa Conguaglio, tramite risorse pubbliche, la differenza esistente tra la tariffa dell’energia elettrica che le era fatturata e la tariffa prevista dal decreto del 2004 consentiva di giungere alla conclusione che essa non sosteneva la totalità degli oneri che avrebbero dovuto normalmente gravare sul suo bilancio, di modo che essa godeva di un vantaggio, mentre la tariffa applicata dall’ENEL in forza del decreto del 1995 corrispondeva a una tariffa di mercato (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C‑194/09 P, Racc. pag. I‑6311, punto 124; sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punti 68 e 132).

71      È parimenti a torto che la ricorrente invoca la sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Racc. pag. I‑7747), vertente sulla valutazione dell’esistenza di un vantaggio quando sono concesse compensazioni ai fornitori di un servizio di interesse economico generale. Ebbene, la ricorrente non ha sostenuto in nessun momento né, a fortiori, ha dimostrato che essa fosse incaricata dello svolgimento di un siffatto servizio.

72      Per quanto concerne, in secondo luogo, il criterio delle distorsioni della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri, è importante ricordare che, per quanto riguarda il decreto del 2004, non notificato alla Commissione, quest’ultima non era tenuta ad esaminare gli effetti di detto decreto sulla concorrenza e sugli scambi in seno all’Unione, come risulta, segnatamente, dalla citata sentenza del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (punto 33), e dalle citate sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, nonché T‑92/00 e T‑103/00 (rispettivamente, punto 225 e punto 77).

73      La ricorrente sostiene che la Commissione ha avuto torto nell’affermare, nel punto 138 della decisione controversa, che la piena apertura dei mercati alla concorrenza «sarebbe già di per sé sufficiente per ritenere che le tariffe hanno un impatto sugli scambi nell’Unione».

74      Il Tribunale rileva che l’asserzione della Commissione non è errata: infatti, in un mercato interno liberamente aperto alla concorrenza, composto di Stati membri il cui territorio costituisce ciascuno una parte sostanziale di detto mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, Racc. pag. 3461, punto 28, e sentenza del Tribunale del 27 luglio 2005, Brasserie nationale e a./Commissione, da T‑49/02 a T‑51/02, Racc. pag. II‑3033, punto 176), gli aiuti che mirano a liberare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nel quadro della sua gestione corrente o delle sue attività normali (come avviene nel caso di specie, trattandosi del rimborso di una parte del costo degli approvvigionamenti in energia elettrica, a fortiori nel contesto del processo di produzione di alluminio, particolarmente bisognoso di energia, come ricordato nel punto 23 della decisione controversa) falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (sentenze della Corte del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, Racc. pag. I‑6857, punto 30, e del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc. pag. I‑1627, punto 55). Parimenti, dalla giurisprudenza si ricava che, quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi in seno all’Unione, questi ultimi devono essere considerati influenzati dall’aiuto (sentenze della Corte del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Racc. pag. I‑11137, punto 56, nonché del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, Racc. pag. I‑289, punto 141). Ebbene, non c’è dubbio che le misure in questione rafforzano la posizione della ricorrente, alleviando i suoi costi e, di conseguenza, migliorando la sua redditività rispetto ad altre imprese operanti in condizioni normali di mercato, in concorrenza con essa o di cui non può escludersi che lo siano (sentenze della Corte Heiser, cit., punto 35, e del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, Racc. pag. I‑7115, punto 91).

75      A tale proposito, occorre ricordare che il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (sentenze Unicredito Italiano, cit., punto 57, nonché Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit., punto 142).

76      Per di più, la Commissione non si è basata su questo solo motivo, di cui essa ha avuto cura di precisare «che sarebbe già di per sé sufficiente» a costituire la prova di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri, affermazione che implica che essa non intendeva accogliere quest’unico fondamento. Infatti, come rilevato in occasione del quarto motivo, basato sulla violazione dell’obbligo di motivazione, la Commissione ha illustrato le ragioni per le quali essa riteneva che la concorrenza fosse stata falsata e gli scambi tra Stati membri fossero stati colpiti. Così facendo, essa si è conformata alla giurisprudenza secondo la quale, anche nei casi in cui dalle circostanze in cui l’aiuto è stato concesso risulta che esso è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, è quantomeno compito della Commissione menzionare tali circostanze nella motivazione della sua decisione (v. sentenza Portogallo/Commissione, cit., punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

77      Pertanto, ha torto la ricorrente nell’addebitare alla Commissione di aver accolto un siffatto motivo nella decisione controversa.

78      Essa non ha nemmeno ragioni valide per addebitare alla Commissione il fatto di non aver condotto un’analisi economica della situazione effettiva del mercato interessato o delle correnti di scambi in questione tra Stati membri, o tra l’Unione e il resto del mondo, né di avere dimostrato l’effetto concreto delle misure in questione. Tutti gli argomenti della ricorrente a ciò relativi devono essere respinti in blocco poiché, in base una giurisprudenza consolidata, ai fini della qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato occorre non dimostrare un’incidenza reale dell’aiuto sugli scambi tra Stati membri e una distorsione effettiva della concorrenza, ma solo esaminare se l’aiuto sia in grado di incidere sugli scambi e di falsare la concorrenza (sentenze Unicredito Italiano, cit., punto 54, nonché Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit., punto 140).

79      La ricorrente, in questo contesto, sostiene che l’uso delle parole «ad ogni buon conto», nel punto 144 della decisione controversa, dimostra che la Commissione si è contentata dell’esistenza di denunce per dimostrare la presenza di concorrenti, ma non ha esaminato se la misura in questione producesse effettivamente una distorsione della concorrenza. Occorre qui rilevare che il ricorso a questi termini, lungi dal significare, come deduce la ricorrente, che la Commissione non ha effettuato un esame adeguato della situazione del mercato, indica semplicemente la presentazione di un argomento che bastava, a suo parere, a dimostrare la fondatezza della decisione controversa a tale riguardo, indipendentemente dagli argomenti precedentemente illustrati. Ciò è vero riguardo alla Portovesme Srl, nella quale il denunciante era uno dei suoi concorrenti. Ciò non è decisivo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, per quanto concerne la ricorrente, poiché non si tratta dei suoi propri concorrenti, circostanza che resta tuttavia irrilevante sulla legittimità della decisione controversa, poiché diversi altri motivi dimostrano in modo giuridicamente valido che era stato soddisfatto il criterio della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

80      Infine, per corroborare il suo ragionamento riguardante la possibilità di esaminare la questione della distorsione della concorrenza nel quadro del modello teorico di un mercato efficace, la ricorrente fa riferimento in particolare alla decisione C (2002) 3 definitivo della Commissione, del 15 gennaio 2002, relativa alle fonti energetiche rinnovabili (ex N 533/01). A questo riguardo è giocoforza ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, il beneficiario di un aiuto illegittimo non può trarre validamente argomenti dalla prassi anteriore della Commissione in materia di decisioni, che non può incidere sulla validità di una decisione successiva, la quale può essere valutata solo alla luce delle norme oggettive del Trattato (sentenza della Corte del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina, C‑138/09, Racc. pag. I‑4561, punto 21, e sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc. pag. II‑2123, punto 177), e che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, con provvedimenti unilaterali, le condizioni di concorrenza esistenti in un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può privare detti provvedimenti del carattere di aiuto (sentenze della Corte del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia, 6/69 e 11/69, Racc. pag. 523, punti 20 e 21, nonché del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc. pag. I‑4727, punto 95; sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 71).

81      Da quanto precede risulta che la Commissione ha qualificato le misure in questione come aiuti di Stato senza commettere errori in diritto, circostanza che porta a respingere il secondo motivo.

82      Occorre adesso esaminare il terzo motivo.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, concernente la deroga relativa agli aiuti a finalità regionale

83      È importante ricordare nuovamente in questa sede che, da un lato, il decreto del 2004 non è stato notificato alla Commissione e che, dall’altro, la Repubblica italiana ha notificato l’articolo 11, comma 12, della legge del 2005 presentando la misura in questione come un aiuto di Stato avente diritto alla deroga relativa agli aiuti a finalità regionale.

84      A questo riguardo la Commissione sottolinea giustamente che spetta allo Stato membro interessato e, eventualmente, ai beneficiari di detto aiuto fornire tutti gli elementi in grado di consentirle di verificare la sussistenza delle condizioni per la deroga al divieto di principio degli aiuti di Stato, a fortiori quando la compatibilità riveste carattere eccezionale, come avviene nell’ipotesi degli aiuti al funzionamento. Ciò è tanto più valido ora in quanto, come ricordato nel precedente punto 74, poiché il processo di produzione di alluminio è particolarmente bisognoso di energia, l’acquisto di energia elettrica rivestiva un’importanza essenziale per il funzionamento della ricorrente.

85      Secondo la giurisprudenza, infatti, gli aiuti al funzionamento sono aiuti che mirano a liberare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nel quadro della sua gestione corrente o delle sue attività normali (sentenze della Corte Germania/Commissione, cit., punto 30, e del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen‑Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 34). Occorre pertanto dichiarare che l’aiuto in questione, che consentiva alla ricorrente di ridurre i costi collegati al suo consumo di energia elettrica, che rientra per definizione nel quadro della gestione corrente, era effettivamente un aiuto al funzionamento. Del resto, la ricorrente non solleva nessun argomento valido né fornisce nessuna prova in grado di dimostrare che le misure in questione non fossero destinate ad alleggerire i suoi costi di produzione.

86      Si tratta pertanto di un aiuto al funzionamento il quale, anche tenendo presente gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), adottati sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, è ammesso solo in via eccezionale. Il Tribunale ricorda che le condizioni imposte sono assai restrittive e cumulative, di modo che la mancanza di una sola di esse basta alla bocciatura dell’aiuto. Nel caso di specie occorreva che gli aiuti fossero giustificati dal loro contributo allo sviluppo regionale e dalla loro natura, e che il loro livello fosse proporzionato agli svantaggi che essi miravano a mitigare. Inoltre, detti aiuti dovevano essere limitati nel tempo e di carattere decrescente. Ebbene, la ricorrente non soddisfa nessuna di queste condizioni, circostanza che ha indotto la Commissione, che era giunta alla medesima costatazione nel punto 186 della decisione controversa, a parlare, nelle sue memorie, di conclusioni «schiaccianti su tutti i fronti».

87      Anzitutto, per quanto riguarda il criterio del vantaggio regionale e del contributo allo sviluppo regionale, la ricorrente sostiene che la Commissione ha adottato un ragionamento contraddittorio, descrivendo elementi che dimostrerebbero l’esistenza di uno svantaggio regionale e contestando la realtà di quest’ultimo. In realtà, il fatto che la Commissione abbia ammesso che la Sardegna presentava un certo numero di svantaggi e, segnatamente, carenze nel settore energetico non implicava assolutamente che gli aiuti in questione fossero giustificati dal loro contributo allo sviluppo regionale. Come afferma la giurisprudenza, la circostanza che una regione abbia diritto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE non implica che qualsiasi progetto di aiuto realizzabile in detta regione sia considerato d’ufficio necessario allo sviluppo di quest’ultima (sentenza della Corte del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 112). La Commissione, la quale del resto aveva relativizzato queste difficoltà alla luce della liberalizzazione del settore dell’energia, ha giustamente ritenuto che l’aiuto al funzionamento in questione non attenuasse i problemi che contraddistinguevano il mercato sardo dell’energia e non contribuisse in modo duraturo allo sviluppo regionale. Difatti, alla fine del punto 173 della decisione controversa, essa sostiene che, se «gli elevati costi dell’elettricità costituiscono un problema strutturale della Sardegna, come sostiene l’Italia, le difficoltà incontrate dalle industrie elettrointensive si ripresenterebbero non appena il regime tariffario dovesse cessare», che «è molto improbabile che tali progetti possano dimezzare i prezzi dell’energia elettrica così da portarli ai livelli considerati necessari per rendere tali attività industriali redditizie nel lungo periodo» (punto 174 della decisione controversa) e che la sovvenzione in questione, ben lungi dall’incoraggiare i fornitori di energia elettrica a ridurre i loro prezzi per evitare di perdere i loro maggiori clienti, rafforzava piuttosto «l’incentivo per i fornitori di energia elettrica ad utilizzare il loro potere di mercato» (punto 175 della decisione controversa).

88      La Commissione osserva incidentalmente che la ricorrente omette di segnalare che il ragionamento contenuto nella decisione Alumix, che essa intende opporle, non verteva sulle tariffe dell’energia elettrica, bensì sulle iniezioni di capitale e sul pagamento da parte dello Stato dei debiti dell’Alumix. A tale proposito, il Tribunale ricorda che le tariffe agevolate dell’energia elettrica costituivano solo uno dei cinque tipi di aiuto approvati in detta decisione. Pertanto, l’argomento della ricorrente sarà respinto. Poiché la Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione giudicando che l’aiuto in questione non contribuiva in modo riscontrabile allo sviluppo regionale, questo motivo basta a giustificare la decisione controversa sotto tale profilo. Tuttavia, il Tribunale intende pronunciarsi sugli altri criteri.

89      La ricorrente contesta inoltre l’accertamento della mancanza di carattere decrescente dell’aiuto, tanto relativamente al decreto del 2004 quanto in merito alla legge del 2005, riguardo alle quali essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminarli separatamente sotto tale aspetto. Occorre semplicemente osservare, per quanto concerne quest’ultimo punto, che ciò è stato fatto dalla Commissione, come testimoniano i punti da 178 a 180 della decisione controversa.

90      A tale proposito è importante ricordare che il carattere decrescente dev’essere certo e risultare matematicamente dal meccanismo adottato, cosa che non avviene nel caso di specie. A questo riguardo occorre rilevare che, sebbene le tariffe risultanti dal decreto del 2004 fossero «indicizzate sulla base delle variazioni dei prezzi dei carburanti» (punto 179 della decisione controversa) e potessero solo restare stabili o aumentare, lo sviluppo dei prezzi di mercato dell’energia elettrica non è collegato unicamente alle variazioni dei prezzi dei carburanti. Come la Commissione sottolinea giustamente nella nota in calce n. 69 della decisione controversa, altri fattori intervengono in un possibile aumento dei prezzi dell’energia elettrica comportando un incremento dell’importo effettivo degli aiuti, come, nel caso specifico della Sardegna, la forza di mercato degli operatori storici, lo scarto tra l’offerta e la domanda o i problemi di interconnessione. Il metodo derivante dall’applicazione del decreto del 2004 non garantiva pertanto che l’importo effettivo degli aiuti sarebbe diminuito o anche solo rimasto stabile nel tempo, nonostante l’indicizzazione in questione. Di conseguenza, la Commissione aveva ragione nel sostenere che il fatto che le tariffe agevolate fossero destinate ad aumentare nel corso del tempo a causa dell’indicizzazione di queste ultime in accordo con l’evoluzione dei prezzi dei carburanti non bastava a dimostrare la corrispondente diminuzione degli importi rimborsati, in quanto una tariffa più elevata poteva comunque risultare ancora inferiore al prezzo di mercato se quest’ultimo fosse cresciuto non solo a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, ma anche per ragioni diverse da detto aumento. In tale ipotesi, «una tariffa più alta può comunque corrispondere ad un importo ancora maggiore di aiuti» (punto 179 della decisione controversa). Gli altri argomenti della ricorrente, come quello ricavato dalla previsione di costi di produzione dell’energia elettrica «tendenzialmente crescenti» o quello vertente sul fatto che la misura sia destinata a durare tre anni, non rimettono in discussione la mancanza di carattere decrescente dell’aiuto costituito dal decreto del 2004.

91      Questa mancanza di carattere decrescente risulta parimenti dal dispositivo posto in esecuzione mediante l’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, malgrado il fatto che l’aumento della tariffa agevolata, riflettente l’evoluzione dei prezzi dell’energia elettrica nell’Unione, fosse limitato al massimo al 4%. Infatti, analogamente a quanto giudicato nel punto precedente, occorre sottolineare che l’aumento, limitato nel massimo, dell’importo nominale della tariffa agevolata non comporta, ipso facto, la diminuzione della compensazione offerta al beneficiario di detta tariffa, poiché il costo effettivo dell’energia elettrica per l’operatore può rimanere superiore a quello che esso fattura a detto beneficiario in forza della tariffa agevolata, anche aumentata del 4%. Di conseguenza, come giustamente rilevato dalla Commissione, la tariffa agevolata aveva carattere decrescente solo in caso di diminuzione in termini netti dei prezzi medi in seno all’Unione, e progressivo in tutti gli altri casi.

92      Infine, posto che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale esigono che l’aiuto, per essere autorizzato, sia proporzionato agli svantaggi che esso cerca di mitigare, la Commissione ha giustamente rilevato che l’aiuto in questione mirava in realtà a uniformare i prezzi sardi a quelli dei concorrenti della ricorrente in seno all’Unione e superava di molto quanto richiesto da una mera compensazione. Nella decisione controversa (punti 168 e 176 della decisione controversa), la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi sardi non solo in rapporto a quelli dei concorrenti della ricorrente sul territorio italiano, cosa pienamente giustificata, ma anche a livello dell’Unione, il che contraddice l’argomento della ricorrente. In tal modo, essa ha potuto dimostrare la mancanza di proporzionalità dell’aiuto in questione. Alla luce di ciò, la ricorrente non può validamente sostenere che l’aiuto in questione fosse proporzionato e, di conseguenza, autorizzabile.

93      Parimenti, è a torto che la ricorrente sostiene che, sempre per quanto concerne la proporzionalità, la Commissione non abbia preso posizione sul decreto del 2004, ma solo sulla legge del 2005, come si ricaverebbe dal punto 176 della decisione controversa. In realtà, come già giudicato dal Tribunale in sede di esame del quarto motivo, relativo al vizio di motivazione della decisione controversa su questo punto, i punti 176 e 177 di quest’ultima valgono sia per il decreto del 2004 sia per la legge del 2005.

94      Poiché questi criteri non erano soddisfatti, la Commissione ha giustamente ritenuto che ciò ostasse all’approvazione della tariffa agevolata in Sardegna a titolo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

95      Alla fine dell’illustrazione del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che, per quanto concerne le somme esigibili in applicazione della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), occorrerà attendere che il Tribunale si sia nuovamente pronunciato, a seguito di rinvio da parte della Corte, sulla legittimità di detta decisione per determinare se queste somme siano effettivamente dovute dalla ricorrente, se non si vuole violare il suo diritto a un equo processo. Per parte sua, la Commissione replica che, per quanto concerne le somme esigibili in applicazione della decisione 2006/323, questione che essa considera rientrante in un distinto motivo, essa aveva diritto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, di prendere in considerazione il mancato rimborso di queste ultime in sede di esame di nuove misure di aiuto, dato che l’esistenza di un ricorso pendente dinanzi alla Corte non incide sul riconoscimento, da parte della giurisprudenza, di tale facoltà.

96      La questione ora proposta al Tribunale è quella dell’impatto della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C‑355/95 P, Racc. pag. I‑2549), sulla controversia. È importante sottolineare che, in forza di tale sentenza, fintantoché vecchi aiuti illegittimi non siano stati rimborsati alla Commissione, quest’ultima ha il diritto di tener conto di questo stato di cose nella valutazione della compatibilità con il mercato interno di nuovi aiuti concessi allo stesso beneficiario.

97      Tuttavia, dalla lettura della decisione controversa si evince che, nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto di non dover esaminare, alla luce della citata sentenza TWD/Commissione, gli eventuali effetti cumulativi dell’aiuto nuovo e dei precedenti aiuti incompatibili, poiché sia il decreto del 2004 sia la legge del 2005 erano, come tali, costitutivi di aiuti incompatibili con il mercato interno (punti 193 e 194 della decisione controversa).

98      Di conseguenza, l’ultimo argomento del terzo motivo dev’essere respinto e, insieme ad esso, il terzo motivo nel suo insieme.

99      Occorre infine esaminare il primo motivo di ricorso.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione

100    Occorre ricordare che, tra le garanzie previste dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, figura in particolare il principio di buon andamento dell’amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14, e sentenza del Tribunale del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T‑263/07, Racc. pag. II‑3463, punto 99).

101    Secondo la ricorrente, esaminando congiuntamente, nella decisione controversa, il decreto del 2004 e la legge del 2005, la Commissione ha violato tale principio. Essa sostiene che quest’esame unico del decreto del 2004 e della legge del 2005, laddove il fondamento giuridico, i destinatari e il meccanismo di compensazione di queste due misure erano distinti, ha condotto a torto la Commissione, mediante una valutazione alterata e confusa, a qualificare ognuno di essi come aiuto di Stato, mentre il decreto del 2004 aveva istituito un metodo di calcolo sostanzialmente identico a quello oggetto dell’esame della Commissione nella decisione Alumix.

102    Tuttavia, questo motivo non può essere accolto, in quanto non è in grado di incidere sulla legittimità della decisione controversa. Infatti, il Tribunale osserva che, a meno che non sia dimostrato che la valutazione congiunta, o la mancanza di una valutazione congiunta, di diverse misure abbia comportato questo o quel vizio di legittimità, spetta alla Commissione, segnatamente per ragioni di opportunità, determinare se occorra o meno procedere ad una siffatta valutazione, senza che una scelta siffatta possa incidere, come tale, sulla legittimità della decisione alla fine adottata.

103    Per di più, è a torto che la ricorrente invoca l’identità della tariffa Alumix e della tariffa derivante dal decreto del 2004. Infatti, è evidente che, alla luce segnatamente degli elementi illustrati nel precedente punto 65, la tariffa Alumix è cambiata, di modo che la misura contenuta nel decreto del 2004 differiva nettamente da quella sulla quale la Commissione si era pronunciata nel 1996. In via ultronea occorre ricordare che, anche se non prevedono misure totalmente identiche, il decreto del 2004 e la legge del 2005 obbediscono a una stessa logica e riguardano uno stesso ambito materiale, salvo un beneficiario, circostanza che giustificava certamente che si procedesse a un loro esame congiunto.

104    Le altre considerazioni sviluppate dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo non sono riferibili al principio di buon andamento dell’amministrazione. In particolare, ciò vale per il principio del rispetto dei diritti della difesa, di cui i terzi interessati, e segnatamente il beneficiario dell’aiuto, non possono avvalersi nell’ambito della procedura applicabile in materia di aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 1º luglio 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione, T‑62/08, Racc. pag. II‑3229, punti da 161 a 163). Ad ogni buon conto, l’associazione della ricorrente alle due procedure e il ricorso da essa proposto bastano a dimostrare che il suo diritto a un effettivo ricorso e a un trattamento imparziale non è stato per nulla leso nel caso di specie.

105    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo e, di conseguenza, il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

106    In applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Eurallumina SpA è condannata alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.