Language of document : ECLI:EU:T:2021:201

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 aprile 2021 (*)

«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Progetti MARE, Senior e ECRN – Decisione della Commissione di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑539/13 RENV,

Inclusion Alliance for Europe GEIE, con sede in Bucarest (Romania),

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Moro, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 4693 final della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al recupero presso la ricorrente della somma totale di EUR 212 411,89, più gli interessi, che le era stata versata nell’ambito dei progetti MARE, Senior e ECRN e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale che la ricorrente avrebbe subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e P. Nihoul (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La Inclusion Alliance for Europe GEIE, ricorrente, è una società con sede in Romania che esercita la propria attività nel settore della sanità e dell’inclusione sociale.

2        Il 19 dicembre 2007 e il 2 settembre 2008, in seguito alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1), la Commissione delle Comunità europee ha stipulato con la ricorrente, rispettivamente, una convenzione di sovvenzione intitolata «Senior – Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People: a dialogue roadmap» (Senior – Esigenze etiche, sociali e di riservatezza nell’ambito delle TIC per gli anziani: una tabella di marcia del dialogo; in prosieguo: il «contratto Senior») e una convenzione di sovvenzione intitolata «Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies» (Requisiti di mercato, ostacoli e aspetti relativi al rapporto costi/benefici delle tecnologie di assistenza; in prosieguo: il «contratto MARE»).

3        Inoltre, il 6 ottobre 2008, nell’ambito di uno dei tre programmi specifici del programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP), adottato con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU 2006, L 310, pag. 15), la Commissione ha concluso con la ricorrente una terza convenzione di sovvenzione, intitolata «European Civil Registry Network» (Rete europea del registro dello stato civile; in prosieguo: il «contratto ECRN»).

4        Il 17 luglio 2013, a seguito di diverse verifiche contabili da cui è emerso che la gestione finanziaria dei progetti di cui trattasi non era stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste nei contratti MARE, Senior e ECRN, nonché delle condizioni generali dei corrispondenti programmi quadro, la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 4693 final, relativa al recupero presso la Inclusion Alliance for Europe GEIE della somma totale di EUR 212 411,89, più gli interessi (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

5        Conformemente all’articolo 299 TFUE, la decisione impugnata costituisce titolo esecutivo per il recupero di una parte dei contributi finanziari percepiti dalla ricorrente nell’ambito dei contratti MARE, Senior e ECRN, nonché degli interessi di mora su tali somme.

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2013, la ricorrente ha proposto un ricorso con il quale ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, l’annullamento di «tutte le altre procedure di investigazione realizzate dalla Commissione o da altre organizzazioni su sua richiesta», l’annullamento della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e un risarcimento da parte della Commissione, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, a motivo del danno patrimoniale e morale che essa avrebbe subito a causa dell’applicazione di detta decisione.

7        Con ordinanza del 21 aprile 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (T‑539/13, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza iniziale», EU:T:2016:235), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente infondato in diritto. Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione impugnata, esso ha ritenuto che vari motivi fossero manifestamente irricevibili, in ragione del fatto che non erano diretti a valutare la legittimità dell’atto impugnato alla luce di una norma del diritto dell’Unione, ma erano fondati sull’interpretazione e sulla violazione di clausole contrattuali, contestazioni che rientravano nell’ambito dell’articolo 272 TFUE e non dell’articolo 263 TFUE.

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 luglio 2016, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l’ordinanza iniziale.

9        Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza iniziale nonché della decisione impugnata.

10      Con ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta.

11      Con sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2020:575), la Corte ha annullato l’ordinanza iniziale, per il motivo che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando che, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione doveva valutare la legittimità dell’atto di cui trattasi unicamente alla luce del diritto dell’Unione e che l’inadempimento delle clausole contrattuali di cui trattasi o la violazione del diritto applicabile a tale contratto potevano essere dedotti solo nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE.

12      Poiché lo stato degli atti non consentiva di statuire sulla controversia, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale (sentenza sull’impugnazione, punti da 117 a 119) e ha riservato la pronuncia sulle spese. Conformemente all’articolo 88 del regolamento di procedura della Corte, la sentenza sull’impugnazione è stata notificata alle parti. Per la ricorrente, la notificazione è stata inviata al sig. D’Amico, che non era il suo avvocato, bensì il suo legale rappresentante.

13      Il 31 luglio 2020 il Tribunale ha invitato le parti a depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre dalla sentenza sull’impugnazione per la soluzione della controversia, conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Poiché tale sentenza è stata notificata al sig. D’Amico, è a lui che tale invito è stato inviato.

14      Il 18 agosto 2020, la cancelleria del Tribunale ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente affinché accusasse ricevuta della lettera del 31 luglio 2020.

15      Tale messaggio di posta elettronica è rimasto senza riscontro.

16      Con lettera del 28 settembre 2020, il Tribunale ha ripetuto il suo tentativo e ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza sull’impugnazione per la soluzione della controversia.

17      Tale lettera è rimasta nuovamente senza riscontro.

18      In tale contesto, la cancelleria del Tribunale, con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2020, si è rivolta all’avv. Famiani, che era stato il legale della ricorrente nell’ambito dei procedimenti che hanno dato luogo all’ordinanza iniziale e all’ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668), nonché, in un primo momento, nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza sull’impugnazione, per chiedergli se continuasse a rappresentarla.

19      Anche tale messaggio di posta elettronica è rimasto senza riscontro.

20      Al termine di tali vari tentativi, il Tribunale, constatando che la ricorrente aveva cessato di rispondere ai suoi inviti, con lettera del 21 dicembre 2020 ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, sulla possibilità di constatare, d’ufficio, con ordinanza motivata, che non vi fosse più luogo a statuire, conformemente all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

21      Tale richiesta è stata accompagnata da un termine, che scadeva l’8 gennaio 2021. Per quanto riguarda la ricorrente, essa è stata indirizzata, da un lato, al sig. D’Amico, il suo legale rappresentante e, dall’altro, all’avv. Famiani, suo legale.

22      Alla data indicata al precedente punto 21, il Tribunale aveva ricevuto la risposta della Commissione, ma non aveva registrato alcuna reazione da parte del sig. D’Amico o dell’avv. Famiani.

23      In tali circostanze, occorre applicare l’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ai sensi del quale, qualora il ricorrente cessi di rispondere agli inviti del Tribunale, quest’ultimo può, sentite le parti, constatare d’ufficio con ordinanza motivata che non vi è più luogo a statuire.

24      Per quanto possa essere necessario, si deve constatare che, il 18 gennaio 2021, il Tribunale ha ricevuto una lettera di un avvocato, redatta in inglese e quindi in una lingua diversa da quella processuale, che affermava di rappresentare la ricorrente e chiedeva di poter depositare osservazioni a nome di quest’ultima entro un termine da determinarsi, spiegando che la ricorrente non era stata informata delle ultime notifiche del Tribunale a causa di «problemi di comunicazione» e delle «conseguenze della pandemia». Egli dichiarava inoltre di aver ricevuto la lettera del 21 dicembre 2020 soltanto il 18 gennaio 2021 e chiedeva di beneficiare di un termine supplementare per essere meglio informato del fascicolo.

25      Tale lettera non è idonea a rimettere in discussione la constatazione di cui al precedente punto 23.

26      Anzitutto, occorre constatare che tale lettera non è stata inviata al Tribunale entro il termine di cui al precedente punto 21, bensì dieci giorni dopo la sua scadenza.

27      Inoltre, il nuovo avvocato della ricorrente si è limitato a evocare in modo generico «problemi di comunicazione» e le «conseguenze della pandemia», senza fornire alcun elemento preciso e concreto che consentisse di ritenere che tali circostanze abbiano potuto impedire qualsiasi risposta agli inviti del Tribunale dopo la notificazione della sentenza sull’impugnazione.

28      In tale contesto, occorre constatare d’ufficio, nel caso di specie, in considerazione dell’inerzia della ricorrente e della mancanza di spiegazioni concrete da parte sua che consentano di giustificare tale inerzia o di elementi a sostegno delle ragioni di detta inerzia, che, come previsto dall’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 22 giugno 2016, Marcuccio/Unione europea, T‑409/14, non pubblicata, EU:T:2016:398, punti 24 e 25).

 Sulle spese

29      Ai sensi dell’articolo 219 del regolamento di procedura, nella sua decisione pronunciata dopo l’annullamento e il rinvio, il Tribunale statuisce sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

30      Nell’ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668), e, successivamente, nella sentenza sull’impugnazione, la decisione sulle spese è stata riservata.

31      Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente ordinanza, sulle spese relative al presente procedimento nonché sulle spese relative ai procedimenti che hanno dato luogo all’ordinanza iniziale, all’ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668), e alla sentenza sull’impugnazione.

32      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Inoltre, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

33      Nel caso di specie, anzitutto, la ricorrente è rimasta soccombente nell’ambito del procedimento che ha dato luogo all’ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668).

34      Inoltre, dall’ordinanza iniziale e dalla sentenza sull’impugnazione risulta che la Corte non ha seguito l’argomentazione della Commissione relativa alla ricevibilità di diversi motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento proposta dinanzi al Tribunale.

35      Per contro, da tali decisioni non risulta che la Commissione non sia stata seguita sulla questione della fondatezza di detti motivi, sulla domanda di sospensione dell’esecuzione, sulla domanda di annullamento di «tutte le altre procedure di investigazione realizzate [da essa] o da altre organizzazioni su sua richiesta» e sulla domanda di risarcimento danni.

36      Infine, dai precedenti punti da 13 a 27 risulta che la decisione secondo cui non vi è più luogo a statuire nell’ambito del presente procedimento discende direttamente dal comportamento della ricorrente, vale a dire dalla mancata risposta da parte sua, entro il termine impartito, ai vari inviti del Tribunale.

37      In tali circostanze, si deve disporre la compensazione delle spese relative al presente procedimento nonché ai procedimenti che hanno dato luogo all’ordinanza iniziale, all’ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668), e alla sentenza sull’impugnazione.



Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)      Le spese sostenute dalla Commissione europea e dall’Inclusion Alliance for Europe GEIE relativamente ai procedimenti nelle cause T539/13, C378/16 P-R, C378/16 P e T539/13 RENV sono compensate.

Lussemburgo, 20 aprile 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Lingua processuale: l’italiano.