Language of document : ECLI:EU:T:2013:514

Causa T‑556/11

European Dynamics Luxembourg SA e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Eccezione di irricevibilità – Domanda di annullamento – Articolo 263, primo e quinto comma, TFUE – Articolo 122 del regolamento (CE) nº 207/2009 – Assenza di carattere prematuro del ricorso – Qualità di convenuta – Competenza del Tribunale – Domanda di risarcimento – Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 settembre 2013

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Applicabilità agli atti adottati da agenzie istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi – Atti del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(Art. 263, primo comma, TFUE)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Applicabilità agli atti adottati da agenzie istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi – Atti del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno – Ambito di applicazione dell’articolo 122 del regolamento nº 207/2009

(Art. 19, paragrafo 1 TUE; art. 263, primo e quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 122)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, paragrafo 1), lettera c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50-52)

2.      L’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, prevede che «[l]a Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo (…)». Così, l’ambito di applicazione di tale disposizione è espressamente condizionato dall’assenza di controllo della legalità degli atti del presidente dell’Ufficio da parte di un altro organo. Orbene, il Tribunale, quale organo giudiziario della Corte di giustizia secondo l’articolo 19, paragrafo 1, prima frase, TUE, costituisce siffatto «altro organo», nella misura in cui esercita tale controllo di legalità in forza dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE.

Ne deriva che un atto del presidente dell’Ufficio non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 122 del regolamento n. 207/2009 e che pertanto, in particolare, il paragrafo 3, seconda frase, di tale articolo, secondo cui «[l]’interessato deve adire la Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’atto in questione» non è applicabile. Pertanto, l’Ufficio non può sostenere che il fatto di deferire alla Commissione un atto del presidente dell’Ufficio, o lo svolgimento di un procedimento amministrativo a tale scopo, o un’eventuale decisione esplicita o implicita della Commissione su detto reclamo, costituiscano, in una qualunque forma, condizioni preliminari obbligatorie, o presupposti di ricevibilità, di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione contro tale atto, in virtù dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, e quarto comma, TFUE.

Tale valutazione è confermata da un’interpretazione teleologica dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009. Infatti, quando l’articolo 230, primo comma, CE, che disciplina il sistema di tutela giurisdizionale del Trattato, soffriva ancora della lacuna relativa agli atti degli organi e organismi dell’Unione, l’attribuzione alla Commissione di un compito di controllo di legalità, quale previsto all’articolo 122 dello stesso regolamento, rispondeva alla necessità, avvertita dal legislatore dell’Unione, di provocare una decisione della Commissione al fine di rendere gli atti adottati dagli organi o organismi dell’Unione, almeno indirettamente, impugnabili dinanzi al giudice dell’Unione. In tal senso, l’utilizzazione dell’espressione «atti (…) per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo» conferma che si trattava di conferire alla Commissione un potere di controllo residuale e sussidiario al fine di garantire l’accesso al giudice dell’Unione almeno attraverso una decisione esplicita o implicita della Commissione ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 3, terza e quarta frase, del regolamento marchi n. 207/2009. Tuttavia, almeno dall’entrata in vigore dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE, siffatto obiettivo ha perso la sua ragion d’essere e non può giustificare un preteso carattere obbligatorio del procedimento a titolo dell’articolo 122 di detto regolamento come tappa preliminare al ricorso al giudice dell’Unione.

(v. punti 54-56)

3.      V. il testo della decisione.

(v.. punto 71)