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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / M.A.

(Causa C-402/221 , Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità))

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuto: M.A.

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

costituisce un «reato di particolare gravità», ai sensi di tale disposizione, un reato che, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, presenta una gravità eccezionale, in quanto fa parte dei reati che pregiudicano maggiormente l’ordinamento giuridico della comunità interessata. Al fine di valutare se un reato per il quale un cittadino di un paese terzo è stato condannato con sentenza passata in giudicato presenti un siffatto grado di gravità, occorre tener conto, in particolare, della pena prevista e della pena inflitta per tale reato, della natura di quest’ultimo, di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, dell’intenzionalità o no di detto reato, della natura e dell’entità dei danni causati dallo stesso reato nonché del procedimento applicato per reprimerlo.

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

non può considerarsi dimostrata l’esistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo in base al solo fatto che quest’ultimo è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità.

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

l’applicazione di tale disposizione è subordinata alla dimostrazione, da parte dell’autorità competente, che il pericolo rappresentato dal cittadino interessato di un paese terzo per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova è di natura reale, attuale e sufficientemente grave e che la revoca dello status di rifugiato costituisce un provvedimento proporzionato a tale pericolo.

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1 GU C 368 del 26.9.2022.