Language of document : ECLI:EU:T:2013:287

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

31 maggio 2013 (*)

«Ricorso di annullamento – Rappresentanza a mezzo di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑120/13,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), con sede in Roma, rappresentata dall’avv. C. Rienzi,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2012) 9660 def. della Commissione, del 17 dicembre 2012, che dichiara provvisoriamente compatibile con il mercato interno l’aiuto per il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena SpA [Aiuto di Stato SA. 35137 (2012/N) – Italia],

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

composto da L. Truchot, presidente, M.E. Martins Ribeiro (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2013, la ricorrente, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), ha proposto il presente ricorso.

2        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione C(2012) 9660 def. della Commissione, del 17 dicembre 2012, che dichiara provvisoriamente compatibile con il mercato interno l’aiuto per il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena SpA [Aiuto di Stato SA. 35137 (2012/N) – Italia].

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e decide, in applicazione dell’articolo sopra citato, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Occorre ricordare che l’articolo 19, primo, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 del medesimo Statuto, dispone quanto segue:

«Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

(...)

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

6        L’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte dispone altresì quanto segue:

«La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario (...)».

7        L’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura è così formulato:

«L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte».

8        Secondo una giurisprudenza consolidata, dalle disposizioni sopra citate, e in particolare dall’impiego del termine «rappresentate» di cui all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, risulta che, ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale, una «parte» ai sensi di tale articolo deve avvalersi degli uffici di un terzo, il quale deve essere abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo [ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, Racc. pag. I‑6401, punto 11; ordinanze del Tribunale dell’8 dicembre 1999, Euro‑Lex/UAMI (EU‑LEX), T‑79/99, Racc. pag. II‑3555, punto 27, e del 19 novembre 2009, EREF/Commissione, T‑40/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

9        Tale esigenza di avvalersi di un terzo corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato secondo cui quest’ultimo è considerato come un collaboratore al funzionamento della giustizia ed è chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si ritrova anche nell’ordinamento giuridico dell’Unione, come risulta, precisamente, dall’articolo 19 dello Statuto della Corte (v., in tal senso, sentenze della Corte del 18 maggio 1982, AM & S/Commissione, 155/79, Racc. pag. 1575, punto 24, e del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, Racc. pag. I‑8301, punto 42; ordinanze EU-LEX, cit. supra al punto 8, punto 28, e EREF/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 26).

10      Nel caso di specie, l’avvocato che rappresenta la ricorrente non può essere considerato, ai fini della presente causa, come un terzo indipendente dalla ricorrente medesima ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

11      Infatti, dal verbale di una riunione del comitato esecutivo della ricorrente, del 27 giugno 2004, – che essa ha prodotto ai fini della regolarizzazione dell’atto introduttivo richiesta dalla cancelleria del Tribunale ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento di procedura, – risulta che l’avv. Carlo Rienzi, che è l’avvocato che ha sottoscritto l’atto introduttivo del giudizio, è il presidente di detto comitato esecutivo.

12      Ne consegue che l’avvocato che rappresenta la ricorrente non può essere considerato, ai fini della presente causa, come un «terzo» ai sensi della succitata giurisprudenza, indipendente dalla ricorrente.

13      Di conseguenza, il presente ricorso non è stato presentato in conformità degli articoli 19, terzo e quarto comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte, nonché dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura.

14      Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere respinto perché manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificare l’atto introduttivo alla parte convenuta.

 Sulle spese

15      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’atto introduttivo alla Commissione europea e prima che quest’ultima potesse sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 31 maggio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Lingua processuale: l’italiano.