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Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016 – Whirlpool Europe / Commissione

(Causa T-118/13) 1

(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Elettrodomestici – Aiuto alla ristrutturazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatta salva l’osservanza di talune condizioni – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione anteriore riguardante lo stesso procedimento – Mancata incidenza individuale – Mancata incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, É. Gippini Fournier e P. J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Electrolux AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti) e Fagor France SA (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/283/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 23839 (C 44/2007) della Francia a favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2013, L 166, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Whirlpool Europe BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica francese, la Electrolux AB e la Fagor France SA sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 141 del 18.5.2013.