Language of document : ECLI:EU:F:2013:7

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

28 gennaio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑100/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. K. Bradley, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale per posta il 1° ottobre 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea di rigetto della sua domanda di risarcimento danni datata 30 giugno 2011. Il deposito dell’atto introduttivo a mezzo posta è stato preceduto dalla trasmissione via fax, in data 21 settembre 2012, di un documento presentato come copia di tale atto introduttivo.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così recita:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha [previamente] ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, [e]

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

(...)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura dispone quanto segue:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(...)

6.      Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. L’articolo 100, paragrafo 3, non si applica al detto termine di dieci giorni.

(...)».

4        Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento di procedura:

«(...)

2.      Se il giorno di scadenza [di un] termine [procedurale] è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

(...)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti all’origine della controversia

5        Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 30 maggio 2005, il ricorrente, che era funzionario della Commissione, è stato collocato a riposo per invalidità. In tale decisione, l’APN non si è pronunciata su un’eventuale origine professionale dell’invalidità.

6        Il ricorrente ha contestato la decisione di collocamento a riposo, che è stata annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑41/06. Pronunciandosi in sede di impugnazione, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la sentenza summenzionata con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio, T‑20/09 P, ed ha rinviato la causa al Tribunale.

7        Il 30 giugno 2011 il ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Tale domanda era diretta, da un lato, ad ottenere la concessione di una somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento di un danno asseritamente subito a causa del ritardo verificatosi nella procedura di dichiarazione d’invalidità, la quale aveva avuto inizio con l’adozione, il 14 febbraio 2003, di una decisione di sottoposizione del caso del ricorrente alla commissione d’invalidità e si era conclusa, il 30 maggio 2005, con l’adozione di una decisione che collocava a riposo il ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2005 e gli riconosceva il beneficio di un’indennità di invalidità fissata conformemente all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto. Difatti, la durata di «tre anni e tre mesi» che, secondo il ricorrente, separa tali due date sarebbe eccessiva. Dall’altro lato, con la stessa domanda il ricorrente ha chiesto un risarcimento, nella misura di EUR 20 000, per il pregiudizio cagionato dal ritardo nell’adozione, da parte della Commissione, di un’eventuale decisione che constati che la sua invalidità è il risultato di un incidente avvenuto nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni o di una malattia professionale.

8        Dato che la Commissione non ha reagito alla suddetta domanda, alla scadenza del termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto si è formata una decisione implicita di rigetto, contro la quale il ricorrente ha proposto, il 2 gennaio 2012, un reclamo giunto per posta alla Commissione il 9 gennaio successivo. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’APN del 4 maggio 2012, che il ricorrente asserisce di aver ricevuto «in data non antecedente all’undici giugno duemiladodici».

9        Con sentenza del 6 novembre 2012, nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese. Tale sentenza è oggetto di un’impugnazione dinanzi al Tribunale, proposta il 17 gennaio 2013, causa T-20/13 P.

 Conclusioni del ricorrente

10      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia pronunciare:

–        «l’annullamento della decisione (...) mercé la quale venne in essere il rigetto (...) della domanda datata trenta giugno duemilaundici (...);

–        nella misura del necessario, l’annullamento dell’atto (...) di ripulsa (...) del reclamo, datato due gennaio duemiladodici (...);

–        nella misura del necessario, l’annullamento della nota [dell’APN], datata quattro maggio duemiladodici (...);

–        nella misura del necessario, l’accertamento del fatto che la procedura[, sfociata nella decisione del 30 maggio 2005] mercé la quale il ricorrente fu collocato a riposo (...), si è protratta (...) oltre un ragionevole lasso di tempo;

–        nella misura del necessario, la dichiarazione che la durata della [suddetta] procedura (…) eccedette, ovvero eccede, quella ragionevole;

–        (...) la condanna della [Commissione] a risarcire il danno (...) di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente in relazione all’irragionevole durata della procedura a qua, elargendogli la somma di EUR 50 000 (...), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        la condanna della [Commissione] ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda 30/06/2011 pervenne alla [Commissione] e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 50 000 (...), gli interessi su quest’ultima (...);

–        la condanna della [Commissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari di questa procedura giurisdizionale».

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

11      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

12      Secondo una giurisprudenza costante, allorché alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, è pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso e, inoltre, ritiene che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (v. ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

13      Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti prodotti dal ricorrente e decide, in applicazione della disposizione summenzionata e ancor prima che il ricorso sia notificato alla convenuta, di statuire mediante ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 Sulla ricevibilità

14      In via preliminare, si deve rammentare come la Corte abbia già dichiarato che risulta inequivocabilmente dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi solo mediante un atto introduttivo firmato da quest’ultima (v., in questo senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).

15      La Corte ha altresì dichiarato che dal testo dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, e in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi ai giudici dell’Unione, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE. Altre disposizioni dello Statuto della Corte (v. articoli 21, primo comma, e 32 di detto Statuto) confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (v., in questo senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 11). Tali disposizioni dello Statuto della Corte sono riprese, per il Tribunale, in particolare agli articoli 34, paragrafo 1, primo comma, 35, paragrafo 1, lettera b), e 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura.

16      Dato che né lo Statuto né il regolamento di procedura contemplano alcuna deroga o eccezione alla suddetta prescrizione (ordinanza della Corte del 15 marzo 1984, Vaupel/Corte di giustizia, 131/83, punto 8), ne consegue che una parte ricorrente dinanzi al Tribunale deve farsi rappresentare da un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE.

17      Inoltre, a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale di ogni atto dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Mediante l’apposizione della propria firma, quest’ultimo conferma di aver assunto la responsabilità del compimento e del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e assolve il ruolo essenziale di ausiliare della giustizia conferitogli dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura, agevolando l’accesso del ricorrente alla giurisdizione.

18      Allo stato attuale del diritto processuale, con l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011 (GU C 289, pag. 11), relativa al deposito e alla notificazione di atti processuali mediante l’applicazione e‑Curia, la sottoscrizione apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio o il deposito elettronico dell’atto introduttivo da parte del rappresentante mediante l’utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

19      L’esigenza di una sottoscrizione che possa essere stata apposta esclusivamente dal rappresentante della parte, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, mira dunque, in un intento di certezza giuridica, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo del giudizio e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Deve pertanto ritenersi che la relativa prescrizione configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso. Quanto all’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, occorre rilevare che tale modo indiretto e meccanico di «sottoscrivere» non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado Parlamento/Eistrup, cit., punti 51 e 52).

20      Nel caso di specie, dall’esame dell’atto introduttivo depositato via fax il 21 settembre 2012 risulta che la firma dell’avvocato del ricorrente non è autografa, ma è stata apposta mediante un timbro che la riproduce o altro mezzo di riproduzione. In tali circostanze, si deve rilevare che detto atto introduttivo non reca l’originale della firma dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, e deve pertanto essere dichiarato irricevibile. Conseguentemente, la data di ricevimento del documento inviato per fax non può essere presa in considerazione al fine di valutare se il termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sia stato rispettato.

21      Nella presente causa, alla cancelleria del Tribunale è giunto per posta, il 1° ottobre 2012, un secondo atto introduttivo del giudizio, nel quale figura la firma autografa dell’avvocato del ricorrente. Per decidere sulla ricevibilità di questo secondo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.

22      In detto atto introduttivo il ricorrente dichiara di aver ricevuto la decisione di rigetto del reclamo «in data non antecedente all’undici giugno duemiladodici», senza tuttavia fornire chiarimenti al riguardo.

23      Il Tribunale rileva che il ricorrente utilizza questa stessa formulazione nella sua domanda datata 30 giugno 2011, allegata al ricorso, giacché in quest’ultima indica che la procedura di dichiarazione di invalidità è stata conclusa «in data non antecedente al 30 maggio 2005», e ciò malgrado sia pacifico che detta procedura si è conclusa esattamente il 30 maggio 2005. Lo stesso vale, nell’atto introduttivo del giudizio, relativamente alla data in cui la convenuta ha ricevuto la domanda del 30 giugno 2011. Difatti, nell’atto suddetto il ricorrente afferma che «la domanda datata trenta giugno duemilaundici [è] pervenuta al suo destinatario in data compresa tra il 30 giugno duemilaundici ed il giorno del 46° genetliaco attoreo». Orbene, tale difetto di precisione nella formulazione utilizzata rende impossibile la determinazione da parte del Tribunale della data esatta in cui, nel silenzio dell’amministrazione e conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, si è formata una decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente. Ciò nonostante, nella sua decisione di rigetto del reclamo, la Commissione non ha sostenuto che il ricorrente avesse presentato il proprio reclamo oltre la scadenza del termine.

24      Per quanto riguarda il termine entro il quale il ricorrente doveva proporre il suo ricorso, si deve rilevare che, malgrado l’ambiguità della formulazione da lui impiegata relativamente alla data di ricezione della decisione di rigetto del suo reclamo, resta il fatto che detto ricorrente ammette, in ogni caso, di aver avuto conoscenza di tale decisione sin dall’11 giugno 2012. Pertanto, il termine di ricorso avverso detta decisione, che va fatto decorrere al più tardi a partire da tale data, è spirato al più tardi il giorno venerdì 21 settembre 2012.

25      Poiché, come risulta dal punto 20 della presente ordinanza, il ricorso trasmesso via fax il 21 settembre 2012 non è ricevibile, il solo atto introduttivo del giudizio che possa essere preso in considerazione nella causa odierna è quello che reca la firma autografa del rappresentante del ricorrente. Dal momento che tale atto introduttivo è pervenuto in cancelleria il 1° ottobre 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.

26      Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

27      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

28      Poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notificazione del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 28 gennaio 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.