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Ricorso proposto il 17 febbraio 2011 - MSE Pharmazeutika / UAMI - Merck Sharp & Dohme (SINAMIT)

(Causa T-100/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MSE Pharmazeutika GmbH (Bad Homburg, Germania) (rappresentante: T. Büttner, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck Sharp & Dohme Corp. (New Jersey, USA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2010, pratica R 724/2010-1;

annullare la decisione della divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 marzo 2010, che ha accolto l'opposizione n. B 1441684.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "SINAMIT" per beni delle classi 3, 5 e 32 - domanda di marchio comunitario n. 951596

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo registrato austriaco n. 57446 "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato nel Benelux n. 320194, "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato danese n. VR197302373, "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato finlandese n. 49091, "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato ellenico n. 34959, "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato ungherese n. 116223, "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato lettone n. M18257, "SINEMET", per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato lituano n. 12963, "SINEMET", per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che sussistesse rischio di confusione tra i marchi in conflitto, accogliendo, da un lato, l'ipotesi di un alto grado di somiglianza tra i detti marchi, e, dall'altro, quella dell'identità e similitudine dei prodotti da essi protetti.

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