Language of document : ECLI:EU:F:2013:127

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

16 settembre 2013

Cause riunite F‑23/12 e F‑30/12

Jérôme Glantenay e Marco Cecchetto

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/204/10 – Selezione per titoli – Esclusione dei candidati senza esame effettivo dei loro diplomi e della loro esperienza professionale»

Oggetto:      Ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con i quali i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di esclusione delle loro rispettive candidature.

Decisione:      Le decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di escludere le candidature dei sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché delle sig.re Venckunaite e Załęska dalla procedura di concorso, senza che le stesse siano esaminate nell’ambito della seconda fase della selezione per titoli prevista nel bando di concorso, sono annullate. I ricorsi nelle cause F‑23/12 e F‑30/12 sono respinti quanto al resto. La Commissione europea sopporta nove decimi delle sue spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dai sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché dalle sig.re Venckunaite e Załęska. La sig.ra Cruceru sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un decimo delle spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Conclusioni – Modifica in corso di causa – Presupposto

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Data di costituzione – Designazione del complesso dei membri per la prima volta – Incidenza dell’evoluzione della composizione a causa delle dimissioni di alcuni membri – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Obbligo di pubblicare la composizione prima dell’inizio delle prove – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

4.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente per garantire la valutazione coerente dei candidati – Portata – Obbligo di presenza dei membri nel corso delle prove scritte – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

5.      Ricorso dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di non ammissione alle prove di un concorso – Possibilità di invocare l’irregolarità del bando di concorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari – Concorso – Organizzazione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 27; allegato III, artt. 1, 4 e 5)

7.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Valutazione del merito dei candidati – Esclusione di candidati in funzione delle loro risposte ponderate alle domande poste nell’ambito della fase di preselezione – Mancanza di esame effettivo da parte della commissione giudicatrice dei titoli e dell’esperienza professionale dei candidati – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 5, primo comma e 3)

1.      Conformemente all’articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, salvo modificare l’oggetto della controversia, in linea di principio, una parte non può, in corso di causa, presentare nuove conclusioni o estendere l’oggetto delle conclusioni esistenti. Il ricorrente può adeguare le sue conclusioni solo in presenza di un elemento nuovo che possa incidere sull’oggetto del ricorso, come in particolare, l’adozione in corso di causa di un atto che abroga o sostituisce quello impugnato.

(v. punto 34)

Riferimento:

Corte: 8 luglio 1965, Krawczynski/Commissione, 83/63; 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione, 14/81, punto 8

2.      Sebbene la commissione giudicatrice incaricata di valutare i candidati a un concorso debba essere necessariamente costituita prima dell’inizio della selezione dei candidati, una commissione giudicatrice deve ritenersi costituita quando tutti i suoi membri sono stati designati dall’autorità che ha il potere di nomina per la prima volta. Infatti, benché la composizione di tale commissione possa evolvere a causa delle dimissioni di alcuni membri, siffatta circostanza non è tale da influire retroattivamente sulla data in cui si deve ritenere detta commissione come costituita.

(v. punto 43)

3.      Anche supponendo che l’autorità che ha il potere di nomina abbia l’obbligo di pubblicare la composizione di ogni commissione giudicatrice di concorso prima dell’inizio delle prove, l’osservanza di detto obbligo non costituirebbe una formalità sostanziale la cui inosservanza sarebbe atta a comportare la nullità delle decisioni adottate da una commissione giudicatrice, non essendo tale da aver inciso sulle summenzionate decisioni o da aver privato i candidati di una garanzia. Da un lato, il fatto di conoscere l’identità dei membri di una commissione giudicatrice di concorso non è idoneo ad influire sulle possibilità di successo di un candidato, in quanto la selezione dei candidati viene effettuata alla luce dei criteri fissati nel bando di concorso e non in funzione dell’identità dei membri della suddetta commissione. Dall’altro, se la pubblicazione dell’elenco dei membri di una commissione giudicatrice di concorso ha lo scopo di consentire ai candidati di verificare la mancanza di conflitti d’interesse in capo a uno qualsiasi dei membri della commissione giudicatrice dinanzi ai quali essi si presentano, la pubblicazione tardiva di detto elenco non è tale da privare i candidati di una garanzia, in quanto sussiste sempre la possibilità per gli stessi di far valere un eventuale conflitto d’interessi in occasione di un successivo ricorso diretto contro la decisione della suddetta commissione giudicatrice di non inserirli nell’elenco di riserva.

(v. punto 46)

4.      Al fine di garantire ai candidati, in una prova orale, la coerenza e l’obiettività delle valutazioni, e tenuto conto della natura comparativa di un concorso, è necessario che siano presenti tutti i membri della commissione giudicatrice o, quantomeno, che sia mantenuta una certa stabilità nella composizione della commissione giudicatrice. Ciò nondimeno, il mantenimento di siffatta stabilità non risulta necessario, per garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento, per quanto riguarda le prove scritte. Infatti, un membro della commissione giudicatrice che non sia presente quando gli altri membri della commissione esaminano l’elaborato di un candidato, può esaminare a posteriori, qualora lo ritenga necessario, il suddetto elaborato al fine di confrontarlo con altri e quindi al fine di partecipare attivamente alla sua valutazione.

(v. punto 49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 2005, Roccato/Commissione, T‑267/03, punto 38

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, punto 41; 29 settembre 2010, Honnefelder/Commissione, F‑41/08, punto 36

5.      Un ricorrente ha il diritto di far valere, in occasione di un ricorso diretto contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, qualsiasi irregolarità intervenuta nello svolgimento del concorso, ivi compresa quella la cui origine possa essere rinvenuta nella formulazione stessa del bando di concorso. Infatti, fintanto che la candidatura del ricorrente non sia stata esclusa dalla commissione giudicatrice, il suo interesse ad agire contro il bando di concorso rimane ancora incerto, cosicché non si può addebitargli il fatto di non aver impugnato il suddetto bando nei termini previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto.

(v. punto 65)

Riferimento:

Corte: 11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, punto 17

6.      L’organizzazione di un concorso ha lo scopo di coprire posti rimasti vacanti all’interno delle istituzioni e, pertanto, come risulta in particolare dall’articolo 1, primo comma, e dall’articolo 4 dell’allegato III dello Statuto, spetta all’autorità che ha il potere di nomina stabilire il bando di concorso e, a tale titolo, decidere il metodo di selezione dei candidati più adeguato, in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio.

Tuttavia, l’esercizio, da parte della menzionata autorità di tale potere discrezionale, indipendentemente dal numero di persone che possono presentare la candidatura al concorso considerato, trova necessariamente un limite nel rispetto delle disposizioni in vigore nonché dei principi generali del diritto. Ne consegue che il metodo scelto dall’autorità in parola deve, in primo luogo, mirare all’assunzione delle persone dotate delle più alte qualità di competenza e rendimento, conformemente all’articolo 27 dello Statuto, in secondo luogo, conformemente all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, riservare a una commissione giudicatrice indipendente il compito di valutare, caso per caso, se i diplomi presentati o l’esperienza professionale di ogni candidato corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso e, in terzo luogo, concludersi con una selezione coerente e obiettiva dei candidati.

(v. punti 69 e 70)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 settembre 2006, Blackler/Parlamento, T‑420/04, punti 23 e 45

7.      Risulta in contrasto con le disposizioni dello Statuto nonché con i principi generali che disciplinano i concorsi un metodo di selezione per titoli consistente nel chiedere ai ricorrenti, nella prima fase, mediante un questionario, se essi ritengono di soddisfare un insieme di condizioni relative alla loro formazione e alle loro esperienze professionali e poi, in funzione delle risposte fornite da tutti i candidati, nel fissare una soglia al di sotto della quale i candidati che non totalizzano, a seguito di ponderazione, un numero sufficiente di risposte positive, conteggiate sotto forma di punteggio, vengono esclusi.

Infatti, dall’articolo 5, commi 1 e 3, dell’allegato III dello Statuto emerge che, in caso di selezione per titoli, spetta alla commissione giudicatrice esaminare se i diplomi e le esperienze dei candidati rispondano alle condizioni fissate dal bando di concorso. Orbene, tale metodo di selezione non prevede alcun controllo da parte della commissione giudicatrice quanto alla pertinenza dei titoli e delle qualifiche professionali in possesso dei candidati e comporta necessariamente che questi ultimi non sono selezionati in funzione della pertinenza dei loro diplomi o delle loro esperienze professionali, bensì unicamente in base alla considerazione che detti candidati hanno di tali diplomi ed esperienze, il che non costituisce un dato sufficientemente obiettivo al fine di garantire la selezione dei migliori candidati, e neppure la coerenza della selezione effettuata.

Inoltre, quando il punteggio che un candidato deve ottenere affinché il suo fascicolo sia esaminato nella seconda fase dipende dal punteggio degli altri candidati, detto candidato può, successivamente, essere escluso per il solo fatto che altri candidati hanno risposto in senso affermativo a talune domande in seguito a un’interpretazione ad essi eccessivamente favorevole dei criteri fissati, a un’errata comprensione delle domande o a un’errata valutazione del valore dei loro diplomi o dello loro esperienze professionali, dato che ogni domanda posta richiede una valutazione molto soggettiva, da parte del candidato, quanto alla pertinenza dei suoi diplomi e delle sue esperienze professionali. In tal senso, tale metodo di selezione non garantisce sufficientemente l’obiettività e la coerenza della valutazione.

Di conseguenza, prevedendo l’esclusione di taluni candidati da un concorso in quanto i loro diplomi e le loro esperienze professionali non sarebbero sufficientemente pertinenti senza che tale pertinenza sia effettivamente esaminata dalla commissione giudicatrice, le disposizioni del bando di concorso relative alla prima fase della procedura di selezione per titoli limitano abusivamente le prerogative della suddetta commissione e, di conseguenza, devono essere considerate illegittime.

(v. punti 71-74 e 76)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis, T‑361/10 P, punto 43; 14 dicembre 2011; Commissione/Vicente Carbajosa e a., T‑6/11 P, punto 58

Tribunale della funzione pubblica: 24 aprile 2013, CB/Commissione, F‑73/11, punti 50‑52