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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Ferriere Nord spa contro la Commissione delle Comunit europee, proposto il 23 aprile 2004

(causa T-153/04)

Lingua processuale : l'italiano

il 23 aprile 2004, Ferriere Nord spa, con gli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele Donà, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare, ex art. 230 Trattato CE, le decisioni della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera raccomandata BUDG/C-5/DS (D2004) / 51138 del 5 febbraio 2004, ricevuta dalla ricorrente il 13 febbraio 2004, e al fax BUDG/C-05/DS (D2004) 53883, ricevuto dalla ricorrente il 13 aprile 2004, con le quali Ferriere Nord è stata invitata a pagare, rispettivamente, le somme di Euro 564.402,26 e Euro 341.932,32 in relazione alla pratica IV/31.553 - rete metallica elettrosaldata;

-condannare la Commissione delle Comunità europee all'integrale rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fa valere che le decisioni suindicate, esecutive della decisione della Commissione del 2 agosto 1989 (con la quale la ricorrente  stata condannata a pagare un'ammenda di 320.000 ECU per aver violato l'art. 85, par. 1, del Trattato CEE), sono illegittime per essere intervenuta la prescrizione ex art. 4 del reg. 2988/74 del Consiglio, relativo alla prescrizione in materia di azione e di esenzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunit economica europea1. In particolare:

-la decisione della Commissione del 2 agosto 1989  divenuta definitiva con sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 1997 e, quindi, da tale data  iniziato a decorrere il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 4 del reg. 2988/74;

-tale termine  stato interrotto dalla lettera della Commissione dell'11 settembre 1997, notificata alla ricorrente il 18 settembre 1997, con conseguente inizio di un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni (in conformit all'art. 5 del reg. 2988/74);

-la Commissione, pertanto, avrebbe dovuto procedere all'esecuzione della decisione relativa all'ammenda entro l'11 settembre 2002 o, al pi tardi, entro il 18 settembre 2002;

-per converso, le decisioni impugnate sono, rispettivamente, del 5 febbraio 2004 (ricevuta dalla ricorrente il 13 febbraio 2004) e del 13 aprile 2004 (pervenuta alla ricorrente via fax il 13 aprile 2004);

-il potere della Commissione di procedere all'esecuzione forzata della sua decisione del 2 agosto 1989 , perci, prescritto.

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1 - GUCE L 39, del 29..974, p.