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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 aprile 2004

(causa T-155/04)

Lingua processuale : l'italiano

Il 23 aprile 2004, la ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciaudone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale tutti gli atti di cui dispongono i suoi servizi relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente

-     annullare e/o modificare la decisione impugnata

-     adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno affinché la Commissione adempia i suoi obblighi ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, affinché proceda ad un nuovo esame della denuncia depositata il 27 ottobre 1997

-     condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stata respinta la denuncia presentata il 27 ottobre 1987, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 17/62, dall'allora Alenia Difesa, ramo d'azienda di FINMECCANICA S.p.A., in ragione di una presunta mancanza dei presupposti per l'applicabilità ad EUROCONTROL delle norme comunitarie in materia di concorrenza così come di elementi sufficienti a provare i pretesi abusi oggetto di denuncia. In particolare, la ricorrente aveva denunciato gli abusi di posizione dominante posti in essere da EUROCONTROL e gli effetti distorsivi sulla concorrenza nella modalità di gestione dei contratti di sviluppo di prototipi, dei diritti di proprietà intellettuale (IPR's), con riferimento ai contratti di fornitura di attrezzature di Air Traffic Management, nonché nello svolgimento di assistenza alle amministrazioni nazionali.

La decisione viene, innanzitutto, impugnata per violazione dell'art. 82 del Trattato CE. E ciò, in particolare, nella misura in cui, pur riconoscendo in linea di principio l'applicabilità dell'art. 82 ad EUROCONTROL, con riguardo al caso di specie ne esclude la rilevanza in quanto nega il carattere economico delle attività di normalizzazione e di assistenza alle amministrazioni nazionali svolte dallo stesso organismo.

Oltre che per la violazione dianzi esposta, la decisione risulterebbe viziata dal momento che la Commissione:

non ha esaminato nel merito il carattere abusivo dei comportamenti denunciati relativi all'attività di normalizzazione, regolamentazione e validazione nonché all'attività di assistenza alle amministrazioni nazionali;

valutando nel merito, seppure in modo sommario, il comportamento di EUROCONTROL relativo all'attività di acquisto di prototipi e di gestione dei relativi dirittti di proprietà intellettuale, ne ha escluso il carattere abusivo ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE.

La decisione impugnata, infine, appare viziata perché del tutto carente di una motivazione idonea ad argomentare la natura non economica di talune attività di EUROCONTROL e l'inesistenza di comportamenti di EUROCONTROL abusivi ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE.

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