Language of document : ECLI:EU:T:2006:387

Causa T-155/04

SELEX Sistemi Integrati SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Nozione di impresa — Denuncia — Rigetto»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Intervento — Motivo non dedotto dal ricorrente

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, quarto comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)

2.      Ricorso di annullamento — Oggetto — Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo — Annullamento di una decisione siffatta — Presupposti

(Art. 230 CE)

3.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

4.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

5.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

6.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

7.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione

(Art. 82 CE)

8.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Art. 253 CE)

1.      Se l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e l’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte sostenuta, pena vedere il suo intervento limitato a ripetere gli argomenti sollevati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni gli consentano di modificare o di alterare l’ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi.

(v. punto 42)

2.      Qualora il dispositivo di una decisione della Commissione si fondi su vari pilastri di ragionamento, ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente per fornire un fondamento a tale dispositivo, occorre annullare tale atto, in linea di principio, solo se ciascuno di tali pilastri è viziato da illegittimità. Un vizio o un’altra illegittimità che infici solo uno dei pilastri del ragionamento non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa laddove non abbia potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato la decisione.

(v. punto 47)

3.      La nozione di impresa, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento, e costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.

A tale proposito, trattandosi di un organismo pubblico e tenuto conto del fatto che le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza sono applicabili alle attività separabili da quelle che esso svolge nell’esercizio delle prerogative di pubblici poteri, le differenti attività di un ente di questo tipo vanno esaminate individualmente e non si può dedurre dall’assimilazione di talune di esse a prerogative di poteri pubblici che le altre non possano avere carattere economico. Occorre perciò determinare, per ciascuna attività di un organismo pubblico, da un lato, se sia separabile da quelle che esso svolge in quanto pubblica autorità e, dall’altro, se essa costituisca attività economica.

(v. punti 50, 54-55)

4.      Nell’ambito delle attività di normalizzazione dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) occorre distinguere la preparazione o l’elaborazione delle norme, compito svolto dall’agenzia di Eurocontrol quale organo esecutivo, da un lato, dalla loro adozione da parte del consiglio di Eurocontrol, dall’altro. Se quest’ultimo compito rientra nell’ambito legislativo e costituisce quindi un’attività rientrante nella missione pubblica di Eurocontrol, la preparazione o l’elaborazione delle norme tecniche possono per contro essere dissociate dalla missione di gestione dello spazio aereo e di sviluppo della sicurezza aerea, giacché la necessità di adottare norme a livello internazionale non implica necessariamente che l’ente che elabora le norme debba anche essere quello che successivamente le adotta.

Tuttavia, l’attività di elaborazione delle norme da parte di Eurocontrol non può essere qualificata come attività economica in mancanza di un mercato per siffatti servizi. Infatti, i soli richiedenti di simili servizi potrebbero essere gli Stati nella loro qualità di autorità di controllo del traffico aereo, ma questi ultimi hanno scelto di elaborare essi stessi tali norme, nell’ambito di una cooperazione internazionale, con l’intermediazione di Eurocontrol. Non si può considerare che Eurocontrol offra beni o servizi ai suoi Stati membri poiché, nell’ambito della normalizzazione, tale organismo costituisce, per i suoi Stati membri, solamente un foro di concertazione che essi hanno creato per coordinare gli standard tecnici dei loro sistemi uniformi di gestione del traffico aereo.

Peraltro, il carattere non economico dell’attività di normalizzazione svolta da Eurocontrol implica il carattere non economico dell’acquisto da parte di tale organismo dei beni necessari a tale attività; è in effetti il carattere economico o meno dell’utilizzazione successiva del prodotto che determina necessariamente il carattere dell’attività di acquisto.

(v. punti 59-61, 65)

5.      Le attività di ricerca e sviluppo finanziate da Eurocontrol non costituiscono attività economiche e le regole di concorrenza del Trattato non sono pertanto loro applicabili. In effetti, risulta che l’acquisto di prototipi cui Eurocontrol procede nell’ambito delle dette attività di ricerca e di sviluppo e la relativa gestione dei diritti di proprietà intellettuale non sono tali da conferire a detta attività dell’organizzazione un carattere economico, poiché il detto acquisto non implica l’offerta di beni o servizi su un mercato determinato. Peraltro, l’acquisto dei prototipi è di fatto solo un’attività connessa al loro sviluppo. Non è la stessa Eurocontrol ad occuparsi dello sviluppo, ma alcune imprese del settore interessato, alle quali l’organizzazione, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo, concede pubbliche sovvenzioni a titolo di incentivo. Anche se, in base ai contratti di sovvenzione, Eurocontrol acquisisce la proprietà del prototipo e i diritti di proprietà intellettuale risultanti dalla ricerca da essa finanziata, l’acquisizione dei diritti in questione da parte di Eurocontrol non è un fine a sé stante e non è volta al loro sfruttamento a fini commerciali. L’acquisizione, infatti, è semplicemente un elemento del rapporto giuridico tra l’ente che concede la sovvenzione e l’impresa che la riceve.

In tale contesto, nell’ambito della gestione dei diritti di proprietà intellettuale creato da Eurocontrol, i diritti di proprietà intellettuale da essa detenuti sui risultati delle dette attività di ricerca e sviluppo sono gratuitamente messi a disposizione delle imprese interessate. Vero è che, nel contesto dell’esame del carattere economico di un’attività, il criterio della mancanza di remunerazione costituisce solo un indizio tra gli altri e non può, di per sé, escluderne il carattere economico. Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che le licenze per i diritti di proprietà acquisiti da Eurocontrol nell’ambito dello sviluppo dei prototipi siano concesse a titolo gratuito si aggiunge al fatto che si tratta di un’attività accessoria alla promozione dello sviluppo tecnico, che si iscrive nel contesto dell’obiettivo di interesse generale della missione di Eurocontrol e non è perseguita per un interesse proprio dell’organizzazione che sia dissociabile dal detto obiettivo, il che esclude il carattere economico di un’attività.

(v. punti 73, 75-77, 82)

6.      Nell’ambito delle sue attività di assistenza alle amministrazioni nazionali Eurocontrol è un’impresa ai sensi dell’art. 82 CE, in quanto si tratta di un’attività economica. Tale attività di Eurocontrol, infatti, può essere dissociata dalla missione di gestione dello spazio aereo e di sviluppo della sicurezza aerea. Peraltro, considerato che Eurocontrol offre la sua assistenza in tale settore solo su richiesta delle amministrazioni nazionali, non si tratta affatto di un’attività essenziale o addirittura indispensabile a garanzia della sicurezza della navigazione aerea.

Inoltre, allorché tale attività si estrinseca in consulenza fornita nella fase della redazione dei capitolati d’oneri in gare di appalto o in occasione della procedura di selezione delle imprese partecipanti a tali gare d’appalto, si tratta appunto di un’offerta di servizi sul mercato delle consulenze, mercato nel quale potrebbero parimenti operare imprese private specializzate in materia, circostanza che costituisce un ulteriore indizio che consente di qualificare come attività di impresa l’attività controversa.

Il fatto che i servizi di assistenza alle amministrazioni nazionali non siano attualmente offerti da imprese private non impedisce che siano qualificati come attività economiche, giacché appare possibile che essi siano effettuati da enti privati.

La circostanza che tali servizi non siano remunerati come tali può costituire un indizio dell’insussistenza di un’attività economica, ma di per sé non è decisivo, giacché Eurocontrol gode di un finanziamento da parte dei suoi Stati membri sotto forma di contributi che quanto ad essi danno accesso a servizi di assistenza gratuita a richiesta.

Parimenti, il fatto che l’attività di assistenza di Eurocontrol sia svolta con un obiettivo di interesse generale e non a fini di lucro può costituire un indizio dell’esistenza di un’attività di ordine non economico, ma ciò non impedisce che un’attività che consiste nell’offerta di servizi su un mercato determinato sia considerata attività economica.

(v. punti 86-92)

7.      La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, riguardante i comportamenti di un’impresa in posizione dominante atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l’impresa considerata, il grado di concorrenza è già sminuito, e che hanno l’effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.

(v. punto 107)

8.      Nella motivazione di una decisione che respinge una denuncia per violazione delle regole sulla concorrenza, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. È sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.

(v. punto 118)