Language of document : ECLI:EU:T:2006:277

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 settembre 2006 (*)

«Concorrenza – Ammenda – Violazione dell’art. 81 CE – Poteri della Commissione in materia di esecuzione – Prescrizione – Artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2988/74 – Ricevibilità»

Nella causa T‑153/04,

Ferriere Nord SpA, con sede in Osoppo, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini e G. Donà,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Nijenhuis e A. Whelan, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Colabianchi,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 – Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), prevede in particolare quanto segue:

«Articolo 4

Prescrizione dell’esecuzione

1. Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni o penalità di mora per infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti o della concorrenza della Comunità economica europea si prescrive in cinque anni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.

Articolo 5

Interruzione della prescrizione dell’esecuzione

1. La prescrizione dell’esecuzione è interrotta:

a)      dalla notificazione di una decisione che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)      da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora.

2. Dopo ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Articolo 6

Sospensione della prescrizione dell’esecuzione

La prescrizione dell’esecuzione rimane sospesa:

a)      per tutto il periodo per il quale è stata concessa un’agevolazione di pagamento (…)».

 Fatti all’origine della controversia

2        Il 2 agosto 1989 la Commissione ha adottato la decisione 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 – Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Rete metallica elettrosaldata»), con la quale essa ha, in particolare, constatato la partecipazione della Ferriere Nord SpA ad una serie di infrazioni sul mercato comunitario della rete metallica elettrosaldata, ed ha inflitto alla stessa un’ammenda di ECU 320 000.

3        Ai sensi dell’art. 4 della decisione Rete metallica elettrosaldata, l’ammenda inflitta alla ricorrente doveva essere pagata entro un termine di tre mesi a partire dalla notifica di tale decisione. Veniva inoltre precisato che l’importo di tale ammenda avrebbe prodotto automaticamente interessi a partire dalla scadenza di tale termine, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese di adozione della decisione Rete metallica elettrosaldata, maggiorato di 3,5 punti, cioè al 12,50%.

4        La decisione Rete metallica elettrosaldata è stata notificata alla ricorrente con lettera del 9 agosto 1989. Tale lettera affermava che, alla scadenza del termine per il pagamento fissato nella decisione, la Commissione avrebbe proceduto al recupero del proprio credito automaticamente aumentato degli interessi calcolati, a partire dal termine ultimo per il pagamento, al tasso del 12,5%. Veniva inoltre precisato che, in caso di ricorso giurisdizionale per l’annullamento della decisione, non si sarebbe proceduto al recupero dell’ammenda fino a quando il procedimento giurisdizionale fosse rimasto pendente, purché, entro il termine ultimo per il pagamento:

«–      (…) il credito produca interessi a decorrere da tale data [al tasso del] 10,50%;

–        (…) venga fornita una garanzia bancaria, accettabile dalla Commissione, conforme al modello allegato che copra il debito complessivo di capitale ed interessi o maggiorazioni, prestata al più tardi a detta data, con lettera raccomandata indirizzata al (…) contabile della Commissione».

5        Il 18 ottobre 1989 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento della decisione Rete metallica elettrosaldata (causa T‑143/89).

6        Il 26 ottobre 1989, su disposizione della ricorrente, il Banco di Roma ha rilasciato la fideiussione n. 1957 (in prosieguo: la «garanzia bancaria»), in conformità al modello allegato dalla Commissione alla sua lettera del 9 agosto 1989, impegnandosi nei termini seguenti:

«(…) Vi confermiamo che ci rendiamo garanti del pagamento da parte della Ferriere Nord (…) alla Commissione (…):

–        dell’ammenda di 320 000 ECU comminata a Ferriere Nord (…)

–        degli interessi su tale importo calcolati, a decorrere dal 15/11/1989 fino alla data di pagamento effettivo dell’ammenda, sulla base del tasso di interesse [del] 10,50%.

Il presente impegno non potrà essere revocato senza il consenso della Commissione (…)

Ove occorra, il garante rinuncia al beneficio dell’escussione e della divisione.

La presente garanzia è eseguibile alla Vostra prima richiesta, dietro notifica di copia autentica della sentenza che la Corte di giustizia delle Comunità europee pronunci nella causa Commissione (…)/Ferriere Nord (…), inviataci a mezzo posta con lettera raccomandata.

Per ogni pagamento in moneta nazionale, la conversione di ECU è effettuata al tasso del giorno precedente il giorno del versamento.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia bancaria».

7        Con sentenza 6 aprile 1995, causa T‑143/89, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. II‑917), il Tribunale ha respinto il ricorso di cui al punto 5 supra.

8        Il 19 giugno 1995 la ricorrente ha proposto un ricorso di impugnazione contro la citata sentenza del Tribunale. La Corte ha respinto tale ricorso con sentenza 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I‑4411).

9        Con lettera del 28 luglio 1997, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di considerare un ribasso dell’importo dell’ammenda e degli interessi. La ricorrente sosteneva che, a causa, da un lato, della forte svalutazione della lira italiana (ITL) verificatasi tra la data della decisione Rete metallica elettrosaldata e la sentenza 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, citata supra al punto 8, nonché, dall’altro, della durata di quasi otto anni del procedimento giurisdizionale, non era equo pretendere da essa il pagamento dell’intero importo dell’ammenda, in capitale ed interessi, secondo quanto determinato nella decisione Rete metallica elettrosaldata.

10      Con lettera dell’11 settembre 1997, notificata il successivo 18 settembre, la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente.

11      Con lettera raccomandata del 2 dicembre 1997, ricevuta il 10 dicembre successivo, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di esaminare nuovamente la sua domanda, in particolare in considerazione del fatto che, alla data della costituzione della garanzia bancaria, non era prevedibile l’uscita della lira italiana dal sistema monetario europeo, che era all’origine della svalutazione della stessa.

12      Nella medesima lettera la ricorrente dichiarava inoltre di aver effettuato il versamento della somma di ITL 483 840 000, pari all’importo dell’ammenda, cioè 320 000 ECU, in base al tasso di cambio del 1989. Tale somma è stata accreditata sul conto della Commissione il 15 dicembre 1997, con un valore di ECU 249 918.

13      La Commissione non ha risposto alla lettera del 2 dicembre 1997.

14      Con lettera del 5 febbraio 2004 (in prosieguo: la «lettera del 5 febbraio 2004»), la Commissione ha comunicato alla ricorrente che l’importo ancora dovuto da quest’ultima alla data del 27 febbraio 2004 ammontava a EUR 564 402,26 (vale a dire l’importo dell’ammenda, pari a ECU 320 000, ridotto degli ECU 249 918 versati il 15 dicembre 1997 e aumentato degli interessi per il periodo dal 17 novembre 1989 al 27 febbraio 2004). La Commissione intimava alla ricorrente di pagare al più presto il proprio debito, affermando che, una volta effettuato il pagamento, avrebbe accettato la cancellazione della garanzia bancaria.

15      Con lettera del 25 febbraio 2004, la ricorrente ha risposto alla Commissione affermando che le domande contenute nella lettera del 5 febbraio 2004 erano infondate e tardive. La ricorrente ha in particolare sostenuto che il termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di esecuzione dall’art. 4 del regolamento n. 2988/74 era scaduto il 18 settembre 2002 e che, pertanto, la Commissione non poteva più far valere i propri crediti né rivalersi sulla banca garante.

16      Con fax del 13 aprile 2004 (in prosieguo: il «fax del 13 aprile 2004») la Commissione ha risposto alla ricorrente che, per quanto riguarda la prescrizione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2988/74, tale norma non era applicabile nel caso concreto a causa dell’esistenza della garanzia bancaria, invocabile in ogni momento ed avente effetto di pagamento provvisorio, con la conseguenza di rendere superflua l’esecuzione forzata. La Commissione ha altresì ammesso di non aver ricordato alla ricorrente di pagare il proprio debito dopo la sentenza della Corte che ha confermato la decisione Rete metallica elettrosaldata, ed ha pertanto accettato di riconoscere che non si producano più interessi a partire da cinque mesi dopo la pronuncia di tale sentenza, vale a dire dal 17 dicembre 1997. Di conseguenza, la Commissione ha richiesto alla ricorrente soltanto una somma di EUR 341 932,32 in luogo dell’importo di EUR 564 402,26 richiesto nella lettera del 5 febbraio 2004. La Commissione ha infine affermato che, in caso di mancato pagamento entro il 30 aprile 2004, avrebbe proceduto all’escussione della garanzia bancaria.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

18      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha disposto l’apertura della fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 7 febbraio 2006.

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni contenute nella lettera del 5 febbraio 2004 e nel fax del 13 aprile 2004 (in prosieguo: gli «atti impugnati»);

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto fondato sull’art. 230 CE;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Argomenti delle parti

 Sulla ricevibilità

21      La Commissione eccepisce in via principale l’irricevibilità del ricorso in esame, in quanto gli atti impugnati non sono decisioni, ai sensi dell’art. 249 CE, dalle quali la ricorrente possa essere stata lesa. Tali atti non sarebbero dunque impugnabili.

22      Gli atti impugnati sarebbero infatti un semplice invito a pagare la parte non ancora versata del debito conseguente alla decisione Rete metallica elettrosaldata e alla lettera dell’11 settembre 1997, senza alcun ulteriore effetto giuridico relativamente all’importo dell’ammenda dovuto sulla base di tali atti precedenti, dei quali gli stessi sarebbero una semplice conferma, salvo per quanto riguarda la riduzione, non contestata dalla ricorrente, dell’importo degli interessi, di cui al fax del 13 aprile 2004 (v. supra, punto 16).

23      La ricorrente afferma in sostanza che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata si è prescritto prima dell’adozione degli atti impugnati (v. in prosieguo, punti 24-27). Di conseguenza, indirizzando alla ricorrente gli atti impugnati, contenenti l’intimazione di terminare il pagamento del debito e un richiamo all’escussione della garanzia bancaria in caso di mancato pagamento, la Commissione avrebbe indirizzato alla ricorrente una domanda di pagamento priva di titolo, la quale costituirebbe un nuovo elemento rispetto alla decisione Rete metallica elettrosaldata e alla lettera dell’11 settembre 1997. Di conseguenza, gli atti impugnati non sarebbero confermativi di tale decisione e di tale lettera.

 Nel merito

24      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, in quanto il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata sarebbe stato prescritto all’epoca in cui sono stati adottati gli atti impugnati.

25      La decisione Rete metallica elettrosaldata sarebbe infatti divenuta definitiva il giorno della sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata supra al punto 8, vale a dire il 17 luglio 1997. Il termine di prescrizione di cinque anni avrebbe dunque iniziato a decorrere alla data della notifica di tale sentenza, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2988/74. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalla lettera della Commissione dell’11 settembre 1997, notificata il 18 settembre successivo, cosicché tale termine avrebbe ricominciato a decorrere da tale data. In assenza di ogni altro atto interruttivo o sospensivo, il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata si sarebbe prescritto cinque anni dopo, vale a dire il 18 settembre 2002.

26      Ne conseguirebbe che, alla data di adozione degli atti impugnati, il diritto della Commissione di procedere all’esecuzione della decisione Rete metallica elettrosaldata sarebbe stato prescritto non soltanto nei confronti della ricorrente, ma anche del Banco di Roma.

27      A tale proposito la ricorrente contesta, ritenendolo artificioso e privo di ogni fondamento giuridico, l’argomento svolto dalla Commissione secondo il quale l’art. 4 del regolamento n. 2988/74 non sarebbe applicabile nel caso in esame. Essa rileva in particolare che, secondo la giurisprudenza, l’obbligazione della cauzione presenta un carattere accessorio, nel senso che la cauzione può essere escussa dal creditore solo se il debito garantito è esigibile (sentenza della Corte 15 maggio 2003, causa C‑266/01, Préservatrice foncière TIARD, Racc. pag. I‑4867, punto 29).

28      La Commissione sostiene l’infondatezza dell’argomento della ricorrente fondato sulla prescrizione, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2988/74, del suo potere di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata, e che tale regolamento non può essere applicato nel presente caso, a causa dell’esistenza della garanzia bancaria.

29      A tale proposito la Commissione ritiene, in primo luogo, che la procedura di escussione della garanzia bancaria nei confronti del Banco di Roma non possa essere assimilata alla procedura di esecuzione della decisione Rete metallica elettrosaldata. L’obbligo posto a carico della banca garante sarebbe infatti di natura contrattuale, il che giustificherebbe il fatto che ogni controversia relativa alla garanzia bancaria sia sottoposta alla Corte di giustizia sulla base dell’art. 238 CE, mentre l’obbligo posto a carico della ricorrente deriverebbe dall’art. 256 CE.

30      In secondo luogo, la Commissione sostiene che la garanzia bancaria rappresenta un’obbligazione distinta ed autonoma rispetto a quella della ricorrente relativa al pagamento dell’ammenda. Essa afferma, a tale proposito, che la garanzia bancaria è eseguibile alla prima richiesta della Commissione, che il Banco di Roma si è impegnato, se necessario, a rinunciare al beneficio dell’escussione e della divisione e che l’impegno della detta banca non può essere revocato senza il suo consenso scritto. La Commissione sostiene pertanto che il rapporto tra essa e il Banco di Roma è indipendente da quello che la lega alla ricorrente.

31      In terzo luogo, la Commissione sostiene che il principio della certezza del diritto non richiede l’applicazione per analogia ai rapporti contrattuali della prescrizione di cui al regolamento n. 2988/74. Il rapporto contrattuale soddisfarebbe di per sé l’esigenza di certezza del diritto in materia di prescrizione. Qualora si ritenesse applicabile alla garanzia bancaria in questione il diritto italiano, il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni. Non sarebbe dunque più necessario per la Commissione procedere all’esecuzione forzata della decisione Rete metallica elettrosaldata, poiché essa potrebbe far valere il proprio credito nei confronti del Banco di Roma, sulla base della garanzia bancaria.

32      La Commissione sostiene infine che la garanzia bancaria non potrebbe essere considerata puramente accessoria rispetto al rapporto iniziale tra essa e la ricorrente. A tale proposito, la sentenza Préservatrice foncière TIARD, richiamata dalla ricorrente, citata supra al punto 27, non sarebbe rilevante in questo caso, facendo riferimento ad un sistema di fideiussione al quale la garanzia bancaria in esame non potrebbe essere accostata, a causa della natura peculiare delle sue clausole. Essa sostiene inoltre che non sarebbe stato nel suo interesse accettare una simile garanzia accessoria in luogo del pagamento provvisorio dell’ammenda.

33      In subordine, la Commissione afferma che, se anche la prescrizione di cui al regolamento n. 2988/74 fosse applicabile alla garanzia bancaria (il che essa comunque nega), l’accettazione di tale garanzia dovrebbe essere considerata un’agevolazione di pagamento ai sensi dell’art. 6, lett. a), di tale regolamento, la quale comporta la sospensione della prescrizione. Tale accettazione rappresenterebbe infatti un’agevolazione di pagamento sotto più profili: essa eviterebbe all’impresa di dover pagare immediatamente l’ammenda, e le consentirebbe di rimandare tale pagamento fino alla richiesta della Commissione, senza dover richiedere al giudice comunitario un provvedimento di sospensione dell’efficacia della decisione sull’ammenda. Inoltre, non riconoscere che la garanzia bancaria costituisca un’agevolazione di pagamento finirebbe per incoraggiare le imprese a non pagare le ammende ad esse inflitte, una volta che le stesse siano divenute definitive.

34      La Commissione ritiene inoltre che l’escussione della garanzia bancaria non rappresenterebbe l’esercizio di un potere pubblico impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE, ma quello di un diritto contrattuale il cui controllo giurisdizionale è stato affidato, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nella garanzia bancaria, al giudice comunitario. Gli atti che la Commissione adotta nell’ambito di un rapporto contrattuale che rientra nella competenza del giudice comunitario ai sensi dell’art. 238 CE non potrebbero, in linea di principio, essere contemporaneamente oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE.

35      A tale proposito, «nell’interesse della giustizia e dell’economia processuale», la Commissione chiede al Tribunale di riqualificare il ricorso in esame proposto da un soggetto privato in ricorso ai sensi dell’art. 238 CE relativo all’applicazione della garanzia contrattuale.

 Giudizio del Tribunale

36      Poiché l’argomento basato sulla prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, è utilizzato dalla ricorrente sia con riferimento alla ricevibilità, per contrastare l’eccezione di irricevibilità avanzata dalla Commissione (v. supra, punto 23), sia relativamente al merito (v. supra, punto 24), si deve prima di tutto determinare se tale prescrizione sia intervenuta.

 Sulla prescrizione

37      Si deve innanzi tutto verificare se, come sostiene la ricorrente, sia applicabile nella fattispecie l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74.

38      A tal fine è necessario in primo luogo determinare se gli atti impugnati abbiano natura amministrativa o, come sostiene la Commissione, contrattuale.

39      Il Tribunale osserva in proposito che gli atti impugnati fanno esplicito riferimento, nel loro titolo «oggetto», al procedimento che ha condotto all’adozione della decisione Rete metallica elettrosaldata. L’ingiunzione di pagamento, accompagnata dall’avvertimento relativo all’escussione della garanzia bancaria, costituisce dunque una forma di esecuzione della decisione Rete metallica elettrosaldata. Pertanto gli atti impugnati, adottati sulla base di una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 249 CE, hanno natura amministrativa.

40      Peraltro, sebbene sia vero che il rapporto contrattuale tra il Banco di Roma e la Commissione, vale a dire la garanzia bancaria, trova la propria causa nell’obbligazione della ricorrente nei confronti della Commissione, e che tale garanzia bancaria contiene una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, si deve tuttavia ricordare che il fax del 13 aprile 2004 si limita a ricordare l’escussione della garanzia bancaria nel caso del mancato pagamento delle somme richieste alla ricorrente, e che la lettera del 5 febbraio 2004 nulla dice circa la garanzia bancaria.

41      Ne consegue, da un lato, che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la presente causa non rappresenta una controversia di natura contrattuale basata sulla garanzia bancaria, tale da escludere, in questo caso, l’applicazione del regolamento n. 2988/74.

42      Dall’altro, il ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE rappresenta il mezzo di ricorso adeguato per verificare la legittimità degli atti impugnati (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 9 giugno 2005, causa T‑265/03, Helm Düngemittel/Commissione, Racc. pag. II‑2009, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto la riqualificazione del ricorso in esame quale ricorso ai sensi dell’art. 238 CE, suggerita dalla Commissione, sarebbe giuridicamente errata, oltre che incompatibile con l’oggetto del ricorso determinato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo ed esplicitamente confermato nella replica.

43      È dunque certa la natura amministrativa degli atti impugnati, adottati nell’ambito dell’esecuzione della decisione Rete metallica elettrosaldata.

44      Per quanto riguarda gli argomenti sostenuti dalla Commissione esposti supra ai punti 28-32, essi possono essere respinti limitandosi a rilevare ancora una volta (v. supra, punti 40 e 41) che l’oggetto del ricorso non è l’escussione della garanzia bancaria.

45      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo il quale la semplice esistenza della garanzia bancaria esclude qualunque applicazione, rispetto all’obbligazione principale fra la ricorrente e la Commissione, del regolamento n. 2988/74 (v. punto 28, in fine), si deve rilevare che l’esistenza di tale rapporto contrattuale tra il Banco di Roma e la Commissione non può impedire l’eventuale prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata intervenuta allo scadere del termine previsto all’art. 4 di tale regolamento. Il regolamento n. 2988/74 ha infatti introdotto una disciplina completa che fissa, nei dettagli, i termini entro i quali la Commissione può, senza violare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto, dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 324).

46      A tale proposito è irrilevante che la garanzia bancaria possa essere ritenuta accessoria rispetto al rapporto principale che essa garantisce, come ritiene la ricorrente, o al contrario autonoma, sulla base della clausola di pagamento alla prima richiesta in essa contenuta (v. supra, punti 27 e 32).

47      Si deve dunque verificare se, alla data dell’adozione degli atti impugnati, fosse intervenuta la prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74.

48      A tale proposito è pacifico che, fatta eccezione per la lettera della Commissione dell’11 settembre 1997 citata supra al punto 10, non è intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 2988/74 dopo la sentenza 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, citata supra al punto 8.

49      Rimane da verificare se, come sostiene la Commissione, il termine di prescrizione sia stato sospeso poiché, in sostanza, la sospensione del pagamento dell’ammenda concessa dalla Commissione alla ricorrente contro la costituzione, da parte di quest’ultima, della garanzia bancaria rappresenta un’agevolazione di pagamento ai sensi dell’art. 6, lett. a), del regolamento n. 2988/74 (v. supra, punto 1).

50      Si deve però osservare, a tale proposito, che la soluzione di tale questione non è determinante per la presente controversia.

51      Una tale sospensione si è infatti conclusa al termine del periodo per il quale essa era stata concessa, vale a dire, ai sensi della lettera della Commissione del 9 agosto 1989 (v. supra, punto 4), «fintantoché la causa è pendente». Nella specie, pertanto, la sospensione del pagamento si è conclusa nel giorno della pronuncia della sentenza della Corte, cioè il 17 luglio 1997 (v. supra, punto 8), momento a partire dal quale la prescrizione ha iniziato a decorrere ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2988/74.

52      Si deve dunque rilevare che, nella fattispecie, il termine di prescrizione non ha conosciuto sospensioni dopo la sentenza della Corte 17 luglio 1997.

53      Ne consegue che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, la prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione è intervenuta alla data correttamente determinata dalla ricorrente (v. supra, punto 28), vale a dire il 18 settembre 2002. Di conseguenza, gli atti impugnati, in data 5 febbraio e 13 aprile 2004, sono stati adottati e notificati alla ricorrente quando il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata si era prescritto.

 Sulla ricevibilità

54      Si deve ricordare che costituisce una decisione, ai sensi dell’art. 249 CE, ogni atto che modifichi in modo significativo e definitivo la situazione giuridica del suo destinatario (sentenze della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punti 33-43, e 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2268).

55      Dalle considerazioni svolte sulla prescrizione (v. supra, punti 37-51) risulta che, a causa della prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata, il diritto di quest’ultima di richiedere alla ricorrente di pagamento della somma ancora dovuta si era estinto, e la ricorrente poteva legittimamente, dopo il 18 settembre 2002, ritenersi al riparo da ogni pretesa della Commissione di dare esecuzione a tale decisione.

56      Con gli atti impugnati la Commissione ha indirizzato alla ricorrente un’ingiunzione di pagamento della somma non pagata, minacciandola di procedere all’escussione della garanzia bancaria. Gli atti impugnati, che sono da presumersi legittimi, modificano dunque in modo significativo e definitivo la sua situazione giuridica, e costituiscono pertanto una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, per definizione non confermativa di atti precedenti.

57      L’eccezione di irricevibilità deve dunque essere respinta.

 Nel merito

58      Dalle considerazioni svolte sulla prescrizione (v. supra, punti 37-51) risulta che il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione Rete metallica elettrosaldata si era prescritto, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, nel momento in cui gli atti impugnati sono stati adottati.

59      Ne consegue che il motivo che lamenta la violazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74 è fondato e che, di conseguenza, gli atti impugnati devono essere annullati.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 – Rete metallica elettrosaldata), sono annullate.

2)      La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.


García-Valdecasas

Cooke

Trstenjak

Lussemburgo, 27 settembre 2006

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas


* Lingua processuale: l'italiano.