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Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 - Promat/UAMI - Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMACOMERCIAL S.A.)

(Causa T-71/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentante: avv. S. Beckmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prosima Comercial, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del convenuto 27 novembre 2007, R 574/2007-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Prosima Comercial, S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A." per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 11, 16, 17, 20, 22, 35-39, 41 e 42 (domanda n. 2 423 176).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "Promina" per prodotti della classe 7 (marchio tedesco n. 847 011).

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1, poiché l'ufficio convenuto avrebbe erroneamente ritenuto i prodotti non somiglianti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).