Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 - Promat/UAMI - Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMACOMERCIAL S.A.)
(Causa T-71/08)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentante: avv. S. Beckmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prosima Comercial, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione del convenuto 27 novembre 2007, R 574/2007-2;
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Prosima Comercial, S.A.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A." per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 11, 16, 17, 20, 22, 35-39, 41 e 42 (domanda n. 2 423 176).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "Promina" per prodotti della classe 7 (marchio tedesco n. 847 011).
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
1, poiché l'ufficio convenuto avrebbe erroneamente ritenuto i prodotti non somiglianti.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).