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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 - Promat / UAMI -Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Causa T-71/08) 1

("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. - Marchio nazionale denominativo anteriore PROMINA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Beckmann, in seguito H. Alt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Poch, in seguito G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Prosima Comercial, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2007 (procedimento R 574/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Promat GmbH e la Prosima Comercial, SA.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Promat GmbH è condannata alle spese.

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1 - GU C 92 del 12.4.2008.