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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) - Landesanstalt für Landwirtschaft / Franz Götz

(Causa C-408/06)1

(Sesta direttiva IVA - Attività economica - Soggetti passivi - Organismi di diritto pubblico - Punto vendita di quote latte - Operazioni degli organismi agricoli d'intervento e degli spacci - Distorsioni di concorrenza di una certa importanza - Mercato geografico)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Landesanstalt für Landwirtschaft

Convenuto: Franz Götz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesfinanzhof - Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo e terzo comma, e dell'allegato D, punti 7 e 12 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: base imponibile uniforme (GU L 145 del 17 maggio 1977, pag. 1) - Fatturazione senza indicazione separata dell'IVA dell'assegnazione di quantitativi di riferimento di latte - Valutazione della qualità di soggetto passivo di un organismo creato dal Land e incaricato della cessione di quantitativi di riferimento di latte ai produttori di latte dietro pagamento anticipato

Dispositivo

Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato D di quest'ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, terzo comma, in combinato disposto con il punto 12 dell'allegato D della detta direttiva.

Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolge in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche. Poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo Stato membro di cui trattasi, va rilevato che tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l'esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

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1 - GU C 310 del 16.12.2006.