Language of document : ECLI:EU:C:2007:789

Causa C‑408/06

Landesanstalt für Landwirtschaft

contro

Franz Götz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]

«Sesta direttiva IVA — Attività economica — Soggetti passivi — Organismi di diritto pubblico — Punto vendita di quote latte — Operazioni degli organismi agricoli d’intervento e degli spacci — Distorsioni di concorrenza di una certa importanza — Mercato geografico»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4)

2.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5)

3.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5)

1.        L’attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna svolta da punti vendita di quote latte configura un’attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione. Spetta al giudice nazionale verificare se l’attività di cui trattasi soddisfi tali due condizioni, nonché accertare, eventualmente, se l’attività sia svolta dai punti vendita di quote latte al fine di riscuotere tale corrispettivo, pur tenendo conto del fatto che la riscossione di un importo non è di per sé tale da conferire un carattere economico ad un’attività determinata.

(v. punti 18, 20-21)

2.        Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato D di quest’ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, terzo comma, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato D della detta direttiva.

Infatti, il compito di un punto vendita di quote latte è sensibilmente diverso da quello di un organismo agricolo di intervento, che è caratterizzato dall’acquisto e dalla rivendita dei prodotti agricoli stessi, come potrebbe fare qualsiasi operatore economico, dato che tale esercizio comporta in particolare la costituzione di scorte, come accade, segnatamente, nel settore dei cereali. La logica del pieno assoggettamento che soggiace all’allegato D della sesta direttiva esclude quindi dalla sua sfera di applicazione un’attività di ripartizione delle quote latte tra i produttori, in quanto l’accentramento delle diverse pretese di questi ultimi non dipende da un operatore che procede ad acquisti e rivendite di prodotti agricoli sul mercato.

Inoltre, il raffronto tra le versioni in lingua tedesca, francese, inglese, spagnola e italiana del punto 12 dell’allegato D della sesta direttiva consente di determinare che lo spaccio, ai sensi di tale punto, riguarda gli organismi incaricati di vendere diversi prodotti e merci al personale dell’impresa o dell’amministrazione di cui fanno parte. Questo non è il compito di un punto vendita, che è incaricato di contribuire all’equilibrio dei quantitativi di riferimento di consegna, nell’ottica della loro limitazione, al meglio degli interessi di ciascun produttore.

(v. punti 26, 31, 33, dispositivo 1)

3.        Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche. Poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo Stato membro di cui trattasi, tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l’esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

(v. punto 45, dispositivo 2)