Language of document : ECLI:EU:T:2012:451





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 –
Ungheria / Commissione

(causa T‑89/10)

«Fondi strutturali – Contributo finanziario – Autostrada M43 tra Szeged e Makó – IVA – Spesa non ammissibile»

1.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento dell’Unione – Spese ammissibili – Imposta sul valore aggiunto non recuperabile – Nozione da determinare in base alle regole specifiche di ciascun fondo e non secondo il diritto nazionale – Nozione che fa riferimento alla facoltà del beneficiario dell’intervento di dedurre la predetta imposta [Regolamenti del Consiglio n. 1083/2006, art. 56, § 4, e n. 1084/2006, art. 3, e)] (v. punti 36-40, 50-55)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenza tra le versioni linguistiche – Sistema e finalità della regolamentazione controversa come base di riferimento (v. punti 43-44)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione del 14 dicembre 2009, relativa al grande progetto denominato «Troncone dell’autostrada M43 tra Szeged e Makó» che costituisce parte integrante del programma operativo «Trasporti» e che prevede un sostegno strutturale dell’Unione europea, nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR016).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.