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Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2014 – dm-drogerie markt / UAMI

(Causa T-26/13)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CALDEA – Marchio internazionale denominativo anteriore BALEA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: O. Bludovsky, B. Beinert e A. Bender, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Semtee (Escaldes Engornay, Andorra)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 ottobre 2012 (procedimento R 2432/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la dm drogerie markt GmbH & Co. KG e la Semtee.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

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1 GU C 86 del 23.3.2013.