Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2014 – dm-drogerie markt / UAMI
(Causa T-26/13)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CALDEA – Marchio internazionale denominativo anteriore BALEA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: O. Bludovsky, B. Beinert e A. Bender, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Semtee (Escaldes Engornay, Andorra)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 ottobre 2012 (procedimento R 2432/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la dm drogerie markt GmbH & Co. KG e la Semtee.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
____________1 GU C 86 del 23.3.2013.