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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Cactus / UAMI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(Causa T-24/13) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cactus SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Isabel Del Rio Rodríguez (Malaga, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cactus SA e la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositivo

Il punto 1 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2) è annullato nei limiti in cui comporta il rigetto dell’opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, non erano contraddistinti dai marchi anteriori.

Il punto 2 del dispositivo della summenzionata decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 ottobre 2012 è annullato nei limiti in cui comporta l’annullamento della parte della decisione della divisione d’opposizione che ha accolto l’opposizione fondata sui prodotti «piante e fiori naturali; granaglie», di cui alla classe 31, nonché è annullato il punto 1 del dispositivo della medesima decisione, che ha respinto l’opposizione fondata su detti prodotti.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Cactus SA sopporterà un terzo delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. L’UAMI sopporterà due terzi di dette spese.

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1     GU C 101 del 6.4.2013.