Ordinanza del Presidente del Tribunale 2 marzo 2011 – Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Commissione
(causa T‑22/11 R)
«Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità manifesta»
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Sospensione dell’esecuzione del provvedimento in questione concessa dal Tribunale – Irricevibilità di una nuova domanda di provvedimenti provvisori avente lo stesso oggetto e che non procura alcun vantaggio al richiedente (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1) (v. punti 10-12)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C (2010) 9525 def., relativa all’aiuto di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 – Germania – WestLB cessioni, nella parte in cui da essa risulta che le nuove operazioni della Westdeutsche Immobilien Bank AG andavano terminate dopo il 15 febbraio 2011. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Non occorre più statuire sulla domanda di intervento della Westdeutsche ImmobilienBank AG. |
3) | | Le spese sono riservate. |