Language of document : ECLI:EU:T:2014:63

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

28 gennaio 2014 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑366/10 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑366/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2010, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione intesa all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione (F‑78/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), mediante la quale tale giudice ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso volto, in particolare, alla condanna della Commissione europea a risarcire il danno che egli avrebbe subito a seguito del negato rimborso, da parte di quest’ultima, delle spese ripetibili che egli afferma di aver sostenuto nella causa T‑18/04.

2        Nella causa F‑78/09, il ricorrente ha chiesto a detto Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni (v. ordinanza del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punti 1, 8 e 9):

«–      annullare la decisione controversa;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la [Commissione] alla corresponsione, [in suo favore], della somma di [EUR] 15 882,31 (...), maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data [della proposizione del presente ricorso];

–        condannare la [Commissione] alla corresponsione, [in suo favore], della somma di [EUR] 6 500,00 (...), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa [a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dall’emissione di quest’ultima fino alla data di proposizione del presente ricorso];

–        condannare la [Commissione] a corrisponder[gli], per ogni giorno intercorrente tra [il giorno successivo a quello di proposizione del presente ricorso] ed il giorno [in cui sarà accolta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008], la somma di [EUR cinque] (...), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        condannare la [Commissione] alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura inerenti [a] questo ricorso».

3        In primo luogo, quanto al primo e al secondo capo della domanda (v. punto 2 supra), dopo aver rilevato, anzitutto, che il ricorrente aveva asserito che la sua nota del 22 settembre 2008 costituiva una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), successivamente, che una nuova nota, datata 8 aprile 2009, costituiva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e, infine, che il silenzio tenuto per quattro mesi dall’amministrazione aveva dato luogo a decisioni implicite di rigetto a loro riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha richiamato la giurisprudenza costante in forza della quale la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione dinanzi ad esso del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non poteva essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Esso ha concluso che, in tale contesto, non vi era luogo a statuire in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda, atteso che il ricorso aveva come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente sosteneva di aver subìto da parte della Commissione (v. ordinanza del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punti da 16 a 18).

4        In secondo luogo, con riferimento al terzo e al quinto capo della domanda (v. punto 2 supra), il Tribunale della funzione pubblica ha, anzitutto, rammentato il contenuto dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, attraverso il quale il legislatore ha istituito una specifica procedura di liquidazione delle spese, prima di constatare che il terzo capo della domanda era volto ad ottenere la condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 15 882,31, unitamente agli interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi, a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subìto a causa del diniego opposto dall’amministrazione di far seguito alle sue note del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009 e, quindi, di rifondergli le spese che avrebbe sostenuto nel procedimento T‑18/04. Il Tribunale della funzione pubblica ne ha concluso che il terzo capo della domanda doveva essere dichiarato manifestamente irricevibile, dal momento che l’esistenza dello specifico procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura ostava alla proposizione, da parte del ricorrente, sul fondamento dell’articolo 236 CE e dell’articolo 91 dello Statuto, di un ricorso per risarcimento danni avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese. Circa il quinto capo della domanda, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che, conseguentemente, esso andava parimenti dichiarato manifestamente irricevibile (v. ordinanza del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punti da 19 a 23).

5        In terzo luogo, con riferimento al quarto capo della domanda, volto al pagamento dell’importo di EUR 6 500 a ristoro del «danno morale ed esistenziale» (v. punto 2 supra), il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, secondo il ricorrente, «i danni di cui [veniva] chiesto il risarcimento (...) risult[avano] non già dal fatto che [egli fosse] stato obbligato a sostenere determinate spese nella causa T‑18/04, (...) bensì dal fatto che la Commissione si [fosse] astenuta dall’accogliere la sua domanda diretta al rimborso di tali spese», di modo che «al primo danno rappresentato dall’obbligo configuratosi a suo carico di sostenere talune spese se ne sarebbe cumulato un secondo, determinato dal fatto che la Commissione avrebbe colpevolmente omesso di rifondergli tali danni». Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato questo capo della domanda manifestamente irricevibile, giacché il ricorrente, prima della presentazione del ricorso, avrebbe dovuto anzitutto sottoporre all’autorità che ha il potere di nomina una domanda al fine di ottenere il risarcimento del «danno morale ed esistenziale» derivante dal rifiuto di accogliere le domande contenute nelle note del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009 e, successivamente, un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di detta domanda (v. ordinanza del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punti 24 e 25).

6        Inoltre, con riferimento al procedimento, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato quanto segue (v. ordinanza del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punti da 11 a 13):

«Con nota del 2 novembre 2009 il ricorrente ha chiesto al Tribunale che la nota [del direttore della direzione B “Statuto: politica, gestione e consulenza” della DG “Personale e amministrazione”] del 10 agosto 2009[, in risposta alla nota dell’8 aprile 2009,] fosse acquisita agli atti della presente causa e che ciascuna delle parti venisse autorizzata a presentare osservazioni in merito a tale decisione. Il Tribunale ha accolto la domanda diretta a che la nota del 10 agosto 2009 fosse acquisita agli atti, ma non ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito alla decisione di cui trattasi.

Con lettera del 24 novembre 2009 il servizio giuridico della Commissione ha informato il ricorrente del fatto che la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T‑18/04, della somma di EUR 15 882,31, non era ragionevole in termini di importo richiesto. La lettera del 24 novembre 2009 era allegata al controricorso presentato dalla Commissione il 30 novembre 2009.

Con nota del 15 dicembre 2009, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare le parti a procedere a un secondo scambio di memorie nella causa, di espungere dal fascicolo della causa la lettera del 24 novembre 2009 allegata al controricorso e di sopprimere ogni riferimento al contenuto, fatto nel testo del controricorso, a tale lettera. Il Tribunale ha respinto dette richieste».

7        Con ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑366/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto l’impugnazione, in parte, perché manifestamente irricevibile e, quanto al resto, perché manifestamente infondata. Il Tribunale ha altresì condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento.

8        Con lettera raccomandata del 24 settembre 2012 indirizzata al sig. Marcuccio, e in copia al suo avvocato, la Commissione gli ha comunicato un elenco di tredici ordinanze, tra cui la citata ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, che lo condannavano alle spese, nonché gli importi da essa sostenuti per ciascuna causa. L’importo richiesto per la presente controversia ammonta a EUR 6 000, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro in virtù di un contratto di assistenza giuridica del 2 dicembre 2010 e versati, dietro presentazione di corrispondente fattura datata 1° febbraio 2012, mediante ordine di pagamento del 6 febbraio 2012.

9        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2013 e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia, in primo luogo, fissare in EUR 6 000 l’importo delle spese ripetibili nella causa decisa dalla citata ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione; in secondo luogo, applicare a tale importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese della data di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e, infine, condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

10      Nelle sue osservazioni, depositate nella cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2013, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia, in via preliminare, disporre, da un lato, che la domanda proposta dalla Commissione gli venga notificata al suo attuale domicilio e sia impartito un congruo termine, a decorrere dal ricevimento di detta domanda, perché egli possa esercitare i suoi diritti alla difesa in relazione alla medesima e, dall’altro lato, che l’allegato A.9 della domanda sia espunto dal fascicolo; in via principale, dichiarare la domanda di liquidazione delle spese irricevibile, ovvero, in via subordinata, fissare in EUR 1 000 l’importo delle spese ripetibili, e, infine, condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese che il Tribunale avrebbe inutilmente sostenuto ai fini di quest’ultimo. Inoltre, a titolo di misure istruttorie, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia escutere quale testimone il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, affinché riferisca sulle circostanze di fatto indicate al punto 7 delle sue osservazioni, disporre, ovvero comunque far sì che abbia luogo l’acquisizione di una copia conforme all’originale dell’allegato A.8 alla domanda di liquidazione proposta dalla Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑40/06 DEP, Marcuccio/Commissione, nonché disporre l’acquisizione di un’attestazione della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica idonea a dimostrare la data in cui tale domanda di liquidazione è stata presentata dinanzi al medesimo.

 In diritto

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda di liquidazione delle spese

11      In via preliminare, il sig. Marcuccio fa valere una violazione del principio del contraddittorio per il fatto che la presente domanda è stata notificata al suo difensore, avv. Cipressa, invece che a lui medesimo. Inoltre, egli afferma che, poiché la citata ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, ha acquisito efficacia di giudicato, il mandato conferito all’avv. Cipressa ai fini della sua rappresentanza nell’ambito di questa lite è terminato, e che egli non ha mai eletto domicilio presso tale avvocato affinché lo rappresentasse nell’ambito del presente procedimento.

12      Occorre ricordare che, mediante la sua impugnazione all’origine della citata ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, il sig. Marcuccio ha eletto domicilio presso l’avv. Cipressa, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella medesima lite è stata validamente effettuata all’avvocato suddetto, a norma dell’articolo 100 del citato regolamento. Poiché il sig. Marcuccio è stato così messo in condizione di presentare le proprie osservazioni a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura – diritto che egli ha peraltro esercitato –, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 7).

13      Di conseguenza, la domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda della Commissione deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

14      Il sig. Marcuccio mette in discussione la ricevibilità della presente domanda in ragione del fatto che, da un lato, egli non sarebbe stato messo in condizione, preliminarmente alla presentazione della domanda stessa, di contestare le spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e che, dall’altro lato, tale domanda non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.

 Sulla presunta assenza di previa contestazione delle spese ripetibili

15      Il sig. Marcuccio fa valere, in sostanza, che non è stato messo in condizione di prendere conoscenza dell’importo reclamato dalla Commissione, dato che la lettera del 24 settembre 2012 (v. supra, punto 8) non gli sarebbe pervenuta, in quanto sarebbe stata inviata a due indirizzi presso i quali egli non risiedeva più, benché avesse comunicato il suo nuovo indirizzo alla Commissione con lettera del 20 giugno 2012.

16      In via preliminare, il Tribunale constata che la Commissione ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla lettera raccomandata inviata all’avv. Cipressa, firmato da quest’ultimo, mentre gli avvisi di ricevimento relativi alle due lettere inviate al sig. Marcuccio in persona presso i due indirizzi da lui precedentemente forniti sono stati restituiti dai servizi postali, dato che l’interessato non si è presentato durante tutto il periodo di giacenza di 30 giorni per ritirare il plico.

17      Occorre rilevare, anzitutto, che la ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’inerzia della parte condannata al pagamento delle stesse, a pena di privare di effetto utile il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 15). Orbene, da un lato, risulta dal fascicolo che la Commissione ha fatto pervenire la lettera mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento a due indirizzi sufficientemente completi da far legittimamente ritenere che gli invii potessero arrivare a destinazione. A questo proposito, la giurisprudenza ha già statuito che tale metodo di corrispondenza è sufficientemente affidabile per fondare una presunzione di notifica assolutamente non lesiva dei diritti della difesa (ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2012, AG/Parlamento, T‑98/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61). Dall’altro lato, la Commissione ha cercato di favorire la presa di conoscenza della lettera da parte del sig. Marcuccio inviandone una copia al suo avvocato. Infatti, la Commissione poteva legittimamente inviare tale lettera all’avv. Cipressa, dal momento che il sig. Marcuccio non aveva comunicato alla Commissione che il mandato conferito all’avv. Cipressa – il quale del resto lo rappresenta oggi nel presente procedimento – non era valido o non era più valido per quanto riguardava le conseguenze dell’esecuzione della sentenza che l’aveva condannato alle spese o per un eventuale procedimento di liquidazione delle spese, e dal momento che neppure l’avv. Cipressa aveva avvertito la Commissione in merito a tali circostanze (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 8). Poi, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’invio della succitata lettera del 24 settembre 2012 all’avv. Cipressa sarebbe viziato da illegittimità, è giocoforza constatare che il carattere legittimo o illegittimo di tale invio non può incidere sulla ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata).

18      Ad ogni modo, il fatto che il sig. Marcuccio possa aver menzionato il suo nuovo indirizzo nell’ambito di un reclamo proposto il 20 giugno 2012, ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso una lettera della Commissione datata 3 maggio 2011 che lo informava in merito all’importo che egli era tenuto a rimborsare a quest’ultima in virtù di altre 24 sentenze e ordinanze che lo avevano condannato alle spese, non consente di ritenere che egli abbia debitamente informato la suddetta istituzione della circostanza che egli non risiedeva più agli indirizzi precedentemente indicati per quanto riguarda il presente procedimento.

19      Quanto all’argomento secondo cui la lettera del 24 settembre 2012 non contiene elementi giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, è sufficiente osservare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie pretese al momento della presa di contatto che precede la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese. A tal riguardo, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del citato regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 12).

20      Di conseguenza, alla luce delle circostanze della fattispecie, occorre dichiarare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione della citata ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, e, dall’altro, che il comportamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 8).

 Sul carattere ragionevole del termine di presentazione della domanda

21      Occorre rilevare, in limine, che l’articolo 92 del regolamento di procedura non prevede alcun termine per la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale (v. ordinanza del 27 novembre 2012, Gualtieri/Commissione, T‑413/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza Commissione/Marcuccio, cit., punto 16).

22      Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, una domanda di recupero delle spese deve essere presentata alla parte condannata al pagamento delle stesse entro un termine ragionevole (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 15 e la giurisprudenza ivi citata).

23      A questo proposito occorre ricordare che il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti coinvolte (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie occorre rilevare, anzitutto, che la prima manifestazione della Commissione nei confronti del sig. Marcuccio riguardo ad una domanda di rimborso delle spese a titolo della causa T‑366/10 P ha avuto luogo il 24 settembre 2012, data alla quale la suddetta istituzione gli ha fatto pervenire una lettera che indicava l’importo che essa intendeva reclamare da lui nonché il termine di 90 giorni per versarglielo. Poi, occorre tenere presente, da un lato, il fatto che, mediante la suddetta lettera, rimasta senza risposta malgrado la sua regolare notifica (v. supra, punto 17), la Commissione ha comunicato al sig. Marcuccio un importo complessivo di EUR 71 250 reclamato a titolo delle spese sostenute in una serie di tredici cause, ivi inclusa quella che ha dato luogo alla presente domanda, e, dall’altro lato, il rapporto intercorrente tra il sig. Marcuccio e la Commissione, caratterizzato dal numero particolarmente elevato e dalla natura sistematica dei ricorsi da lui proposti dinanzi ai giudici dell’Unione avverso decisioni della Commissione (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Marcuccio, cit., punto 30). Infatti, alla luce di tali elementi, il sig. Marcuccio non è legittimato a ritenere che la Commissione possa aver rinunciato al proprio diritto di recuperare le spese sostenute nella causa di cui sopra, malgrado un silenzio di circa un anno e due mesi tra la data in cui a detta istituzione è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute ai fini del procedimento di impugnazione, ossia il 15 luglio 2011, e la prima manifestazione al riguardo, ossia il 24 settembre 2012. In seguito alla scadenza del termine di pagamento di 90 giorni fissato dalla lettera del 24 settembre 2012 e alla presentazione dell’odierna domanda di liquidazione in data 29 aprile 2013, è decorso un ulteriore periodo di quattro mesi, portando così la durata complessiva ad un anno e nove mesi.

25      Pertanto, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, non risulta che la Commissione abbia lasciato trascorrere un termine irragionevole prima di presentare l’odierna domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Marcuccio, cit., punto 16).

26      Di conseguenza, vanno respinti gli argomenti del sig. Marcuccio secondo cui la domanda della Commissione sarebbe stata proposta entro un termine irragionevole.

27      Infine, occorre rilevare che il sig. Marcuccio svolge due ulteriori considerazioni che sembrano attenere alla ricevibilità della presente domanda. Da un lato, egli fa valere che la Commissione avrebbe potuto emettere una nota di addebito soltanto a partire dal momento in cui l’importo delle spese reclamato fosse stato stabilito con certezza, ciò che potrebbe avvenire soltanto quando tale importo abbia costituito l’oggetto di un accordo tra le parti interessate oppure di una determinazione ad opera del giudice al termine di un procedimento di liquidazione delle spese. Dall’altro lato, egli afferma che una parte condannata a rimborsare alla parte avversaria le spese di un giudizio sostenute da quest’ultima non avrebbe legittimazione a proporre una domanda di liquidazione delle spese al fine di stabilirne l’importo, in quanto essa non avrebbe interesse ad agire.

28      È giocoforza rilevare, da un lato, che l’argomentazione del sig. Marcuccio intesa a contestare la possibilità per la Commissione di emettere una nota di addebito è inoperante, dal momento che detta istituzione ha presentato al Tribunale una domanda di liquidazione delle spese sulla base dell’articolo 92 del regolamento di procedura. Dall’altro lato, le considerazioni svolte dal predetto derivano da una lettura tanto errata quanto fuorviante del procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il quale mira a far sì che venga emessa una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio. Infatti, la ricevibilità di una domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’eventuale esistenza di un previo accordo tra le parti, a pena di privare di effetto utile tale procedimento (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Marcuccio, cit., punto 15). Inoltre, ai sensi della disposizione sopra citata, risulta chiaramente che ciascuna parte della controversia può presentare una domanda siffatta in assenza di accordo, e non soltanto la parte a favore della quale il giudice si è pronunciato. Infatti, l’espressione «parte interessata» si riferisce, con tutta evidenza, sia al creditore che al debitore dell’obbligazione pecuniaria contestata nella misura in cui ciascuno ha interesse a conseguire certezza in ordine all’entità di tale somma (ordinanze del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 10, e del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 22).

29      Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, occorre dichiarare ricevibile la domanda della Commissione e determinare l’importo delle spese ripetibili da quest’ultima nella causa conclusasi con la citata ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

30      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese della Commissione, il sig. Marcuccio sembra rimettere in discussione il carattere ripetibile delle spese sostenute da quest’ultima, traendo spunto dall’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta), per sostenere che detta istituzione non ha minimamente motivato la fondatezza delle ragioni per le quali si è rivolta ad un avvocato non appartenente al suo servizio giuridico e, quanto meno, si è fondata su circostanze contingenti interne al suo funzionamento, costituenti giustificazioni proprio della specie di quelle reiette nell’ordinanza sopra citata. Inoltre, il sig. Marcuccio ritiene che l’importo delle spese reclamato dalla Commissione, ammontante a EUR 6 000, sia eccessivo e sproporzionato e che l’importo di EUR 1 000 sarebbe più appropriato nel caso di specie.

 Sul carattere ripetibile delle spese

31      A questo proposito occorre ricordare che, a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

32      Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 11, e Kerstens/Commissione, cit., punto 13).

33      Inoltre, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 14, e Kerstens/Commissione, cit., punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza era oggettivamente giustificata (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punti 10 e 11, e ordinanze del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 14, e del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 29).

34      Per contro, la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 15, e del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 30).

35      Ne consegue che l’argomento del sig. Marcuccio, secondo cui il credito reclamato dalla Commissione per il compenso all’avvocato dal quale essa si è fatta assistere nell’ambito del procedimento in questione non ricade nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini di tale procedimento, in quanto l’intervento di un avvocato non era oggettivamente giustificato, non può essere accolto (v., in tal senso, ordinanze Commissione/Marcuccio, cit., punto 22, e Commissione/Kallianos, cit., punto 11).

 Sull’importo delle spese ripetibili

36      Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 12, e Kerstens/Commissione, cit., punto 14).

37      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della sottoscrizione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 13, e Kerstens/Commissione, cit., punto 15). Infatti, a differenza dell’articolo 87 del regolamento di procedura, il quale stabilisce che con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa si provvede sulle spese, l’articolo 92 del citato regolamento non contiene una siffatta disposizione (v., per analogia, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 22).

38      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati supra al punto 36, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il soggetto che presenta la domanda fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 23, e del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 65). La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda (v. ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza Tetra Laval/Commissione, cit., punto 47 e la giurisprudenza ivi citata). Nonostante che il sig. Marcuccio deducesse due motivi fondati, segnatamente, su argomenti attinenti ad uno snaturamento di elementi di fatto, nel presente caso risulta dalla citata ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, che tali motivi sono stati respinti sulla base di una valutazione che non richiedeva di pronunciarsi su detti argomenti, a proposito dei quali, in ogni caso, la Commissione si limitava in sostanza, nella propria comparsa di risposta, a contestare la sussistenza stessa degli snaturamenti lamentati dal sig. Marcuccio. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, dalla comparsa di risposta non emerge che essa abbia dovuto svolgere un lavoro importante per ristabilire i fatti che il sig. Marcuccio asseriva essere stati travisati dal Tribunale della funzione pubblica, né che sia stato necessario un impegno più gravoso di quello che ci si può solitamente attendere per questo tipo di causa (v., in tal senso, ordinanza Kerstens/Commissione, cit., punto 31).

40      In secondo luogo, la suddetta impugnazione mirava a rimettere in discussione la citata ordinanza del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe, in primo luogo, violato gli articoli 90 e 91 dello Statuto, violato l’obbligo di motivazione e snaturato i fatti, in secondo luogo, commesso un errore di diritto per quanto riguarda il rigetto della domanda risarcitoria, in terzo luogo, omesso di statuire su una domanda, in quarto luogo, snaturato i fatti, omesso di statuire su un’altra domanda e violato il suo diritto al contraddittorio e i suoi diritti della difesa, ed infine, in quinto luogo, omesso di statuire su una domanda presentata intra litem negando, nel contempo, tale omissione. I cinque motivi in cui si articolavano tutte queste censure sono stati respinti: il primo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, quanto al resto, manifestamente infondato, gli altri in quanto manifestamente infondati.

41      Date tali circostanze, occorre affermare che l’impugnazione non sollevava problemi giuridici complessi né questioni di diritto con carattere di novità. Ne consegue che il suo grado di difficoltà non era particolarmente elevato e che essa presentava un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione nel suo insieme.

42      In terzo luogo, per quanto riguarda l’interesse economico che la controversia ha potuto presentare per le parti, occorre osservare come esso fosse modesto. A questo proposito, sebbene il sig. Marcuccio, con i suoi motivi primo e secondo, invitasse il Tribunale a pronunciarsi sulle valutazioni del Tribunale della funzione pubblica riguardanti le diverse richieste risarcitorie con cui egli reclamava varie somme, è necessario constatare che l’esame del Tribunale si è limitato a questioni procedurali attinenti alla ricevibilità di tali domande nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica, e che dette domande sono state tutte respinte in quanto manifestamente irricevibili.

43      Occorre di conseguenza concludere che la controversia in questione non rivestiva per la Commissione un’importanza economica particolare.

44      In quarto luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 6 000 corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno per la redazione della comparsa di risposta.

45      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (v. ordinanza della Corte del 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; v. ordinanze del Tribunale del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 29, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 38.

46      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 23 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’impugnazione, alla ricerca dei precedenti giurisprudenziali e alla redazione della comparsa di risposta, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione ai fini dell’integrazione del fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione, comprendenti spese per fotocopie, telefonate e scambi di posta elettronica.

47      Ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili, occorre tener conto del fatto che, anzitutto, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e dell’interesse economico che essa rappresenta (v. supra, punti da 38 a 43), la causa T‑366/10 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione; inoltre, i rappresentanti della Commissione erano gli stessi in primo grado e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, per quanto riguarda sia i due agenti del suo servizio giuridico sia il suo avvocato esterno, le spese e gli onorari del quale costituiscono, in via principale, le spese richieste nell’ambito del presente procedimento. A questo proposito occorre ricordare che, nella sua valutazione della mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, il giudice deve prendere in considerazione soltanto il numero di ore oggettivamente necessarie per il lavoro da svolgere in tale contesto (ordinanza Kerstens/Commissione, cit., punto 37). Pertanto, il tempo impiegato per esaminare elementi contenuti nel fascicolo di primo grado è irrilevante ai fini della determinazione dell’importo ripetibile delle spese sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione, fatte salve le necessità relative all’esame di un motivo attinente ad uno snaturamento dei fatti.

48      Tuttavia, anzitutto, come si è rilevato supra al punto 39, nella specie non consta dal fascicolo che l’avvocato che assisteva la Commissione abbia dedicato una rilevante quantità di tempo all’esame di elementi del fascicolo di primo grado.

49      Poi, occorre constatare che il procedimento di impugnazione ha comportato un unico scambio di memorie, stante il rigetto della richiesta del sig. Marcuccio di autorizzazione al deposito di una memoria di replica, e che il Tribunale ha statuito, a norma dell’articolo 145 del regolamento di procedura, senza aprire la fase orale del procedimento. Occorre altresì rilevare che l’atto introduttivo del giudizio è composto di sole dodici pagine. Nessuno dei cinque motivi ivi dedotti poneva particolari difficoltà, come testimoniato dall’ordinanza del Tribunale che li ha tutti respinti in quanto manifestamente irricevibili. Alla luce della conoscenza del fascicolo da parte dell’avvocato esterno e degli agenti coinvolti in primo grado e del fatto che la causa in questione non sollevava difficoltà a livello giuridico, deve ritenersi che l’analisi dell’impugnazione, così come la redazione della comparsa di risposta di dodici pagine – otto delle quali dedicate all’esame del merito – per replicarvi, ne siano risultate considerevolmente agevolate.

50      Ne consegue che, se la tariffa oraria dell’avvocato esterno della Commissione appare appropriata, non può dirsi altrettanto del numero di ore che questi indica di aver dedicato alla causa. Per i motivi illustrati supra al punto 49, in questo caso appare più congruo ritenere che solo dodici delle 23 ore dedicate alla causa fossero oggettivamente necessarie per il lavoro da svolgere in tale contesto e possano dunque essere assimilate a spese ripetibili (ossia EUR 3 000). Peraltro, per quanto concerne le spese dell’avvocato esterno, stimate in EUR 250, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese generali e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 22). Pertanto, in assenza di indicazioni precise in merito al suddetto importo e in conformità alla giurisprudenza ricordata supra al punto 38, è opportuno fissare in EUR 100 l’ammontare delle spese ripetibili a tale titolo.

51      Alla luce delle considerazioni che precedono, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili in EUR 3 100.

 Sulla domanda di stralcio dell’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese

52      Poiché la conclusione del Tribunale relativa alla determinazione dell’importo delle spese ripetibili non è fondata sull’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese, non vi è luogo per un accoglimento della domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere lo stralcio di detto allegato dal fascicolo.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la condanna della Commissione a rimborsare al Tribunale i costi da esso inutilmente sostenuti

53      In limine, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, spetta ad esso decidere – senza necessità che vengano formulate conclusioni in tal senso – in merito a un’eventuale condanna al rimborso di tali spese a carico della parte che le ha provocate.

54      Orbene, poiché il comportamento della Commissione nell’ambito del presente procedimento non ha causato al Tribunale spese che avrebbero potuto essere evitate, non merita alcun seguito la domanda del sig. Marcuccio diretta a far condannare la Commissione a rimborsare al Tribunale una qualsivoglia somma.

55      Del resto, tale domanda, essendo fondata principalmente sulla presentazione, da parte della Commissione, dell’allegato A.9 dinanzi al Tribunale, la quale avrebbe avuto come conseguenza di sollevare questioni prive di nesso con il presente procedimento, va respinta per la stessa ragione indicata per rigettare la domanda intesa allo stralcio del suddetto allegato dal fascicolo, come illustrata supra al punto 52. Quanto agli argomenti del sig. Marcuccio secondo cui la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di procedura presentando al Tribunale una sorta di «cahier de doléances» privo di pertinenza ai fini del presente procedimento e avrebbe così causato spese non indispensabili, è giocoforza constatare che essi non sono idonei a fondare una condanna della Commissione ai sensi dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, in quanto la Commissione ha semplicemente fatto menzione delle difficoltà incontrate nel comunicare con il sig. Marcuccio. Orbene, anche supponendo che tali allegazioni siano prive di pertinenza, ciò non può giustificare una condanna alle spese a carico della parte che le ha formulate.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento

56      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio chiede la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento, adducendo in sostanza che la Commissione non l’ha mai informato riguardo alle proprie pretese ed ha reso il presente procedimento inutilmente più complesso sollevando questioni prive di rilevanza.

57      Nei limiti in cui sembra che, mediante questa domanda, il sig. Marcuccio miri a far condannare la Commissione al pagamento delle spese che egli stesso avrebbe sostenuto nell’ambito del presente procedimento, occorre rilevare che, da un lato, manca la prova documentale a sostegno di tale domanda (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 35) e, dall’altro, alla luce degli elementi del fascicolo e delle conclusioni illustrate supra ai punti 20 e 55, una siffatta domanda non è giustificata e deve essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione intesa ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

58      Nella sua domanda di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito della causa T‑366/10 P, Marcuccio/Commissione, la Commissione ritiene che il sig. Marcuccio debba essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione per il fatto che il suo rifiuto di reagire alla lettera del 24 settembre 2012 è all’origine di tale procedimento.

59      A questo proposito è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del sig. Marcuccio alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da due agenti dei suoi servizi. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, cit., punto 21). Infatti, tali membri del personale, assoggettati a una normativa che disciplina il loro trattamento economico, hanno il compito di consigliare e di assistere l’istituzione cui appartengono e di eseguire gli incarichi ad essi affidati nel settore delle sue attività, ciò che include, con la rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione, la difesa degli interessi dell’istituzione che rappresentano. L’esecuzione dell’insieme di tali incarichi trova la propria contropartita nella retribuzione loro assegnata, di modo che le spese inerenti all’attività dei membri del personale non possono essere considerate quali spese sostenute ai fini del procedimento e dunque spese ripetibili (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Racc. pag. I‑4939, punto 12). Pertanto, la retribuzione di un funzionario abilitato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, cit., punto 14).

60      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

61      Di conseguenza, il Tribunale constata che non è stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve dunque essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi moratori

62      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del sig. Marcuccio al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo delle spese nella causa T‑366/10 P, Marcuccio/Commissione.

63      Il sig. Marcuccio ritiene che la domanda debba essere respinta in quanto un debito il cui importo non sia stato determinato non può produrre interessi moratori.

64      A questo proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di versare interessi moratori può prospettarsi soltanto nel caso in cui il credito principale sia certo quanto al suo ammontare, o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi (v. ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

65      Inoltre, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 280 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le ordinanze del Tribunale hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all’articolo 299 del medesimo Trattato, il quale precisa le modalità richieste per l’avvio dell’esecuzione forzata.

66      Nel caso di specie, il diritto della Commissione al rimborso dell’importo fissato in EUR 3 100 a titolo delle spese nella causa T‑366/10 P, Marcuccio/Commissione, trova fondamento nella presente ordinanza. Di conseguenza, l’importo del credito, quale fissato nella presente ordinanza, del quale la Commissione è titolare, sarà certo, liquido ed esigibile.

67      Ne consegue che l’argomentazione del sig. Marcuccio è priva di pertinenza in quanto la domanda della Commissione riguarda proprio l’applicazione degli interessi moratori all’importo delle spese ripetibili quale fissato dal giudice nella presente ordinanza.

68      Sulla scorta di tali premesse, occorre accogliere la domanda della Commissione nei limiti in cui riguarda l’applicazione degli interessi moratori all’importo delle spese ripetibili. Tuttavia, tali interessi saranno dovuti a partire dalla data di notifica della presente ordinanza al sig. Marcuccio, e non dalla data di sottoscrizione di quest’ultima, e dovranno maturare fino alla data del pagamento effettivo da parte del predetto (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

69      Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1), il tasso d’interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale del 3 maggio 2011, Comtec/Commissione, T‑239/08 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 40, e del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 39).

70      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione in EUR 3 100, importo che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza, conformemente al punto 37 di cui sopra.

71      Poiché detto importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data odierna, non vi è luogo a statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese (in proposito, v. supra, punto 57) (v., in tal senso, ordinanze del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 32, e Commissione/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, cit., punto 22; v. altresì ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

72      Tenuto conto del fatto che il Tribunale ha potuto statuire sulla presente domanda di liquidazione e pronunciarsi su tutte le domande formulate dalle parti in tale contesto, non occorre accogliere le domande di misure istruttorie presentate dal sig. Marcuccio, che peraltro non sono pertinenti ai fini del presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 3 100.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      Tutte le altre domande sono respinte.

Lussemburgo, 28 gennaio 2014

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.