Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 30 ottobre 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-573/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Casa di Cura Città di Parma SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

[Se vi è] un conflitto tra la legislazione nazionale e il diritto [dell’Unione europea] e, in modo particolare, tra l’articolo 19, [comma] 5, e 19 bis del D.P.R. 633/72 (ossia la normativa nazionale che disciplina il meccanismo del cd. pro-rata di indetraibilità IVA) e l’articolo 17, comma 2, lettera A, della direttiva CE n. 388 del 17 maggio 1977 1 ;

[Se] la disparità di trattamento esistente tra gli operatori sanitari italiani, ritenuti “consumatori finali” (con gravame di IVA) e gli operatori sanitari di altri Stati membri dell’Unione europea (quali Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) ritenuti “operatori intermedi” (con diritto di detrazione dell’IVA) [sia compatibile con il diritto dell’Unione];

[Se esiste] o meno una disparità di trattamento relativamente al regime IVA tra i vari Stati membri dell’Unione europea, dal momento che a fronte dell’esenzione IVA applicata in Italia, in altri Stati membri dell’Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna), le medesime prestazioni medico - sanitarie sono invece assoggettate ad IVA, ragion per cui a medesime prestazioni medico - sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti e, per l’effetto, un differente diritto alla detrazione;

[Se] la disparità sussistente tra gli operatori sanitari italiani - ivi compreso Casa di Cura Città di Parma - e gli operatori di altri Stati membri dell’Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) in relazione all’assoggettamento, per questi ultimi, delle proprie prestazioni medico - sanitarie all’imposta sul valore aggiunto e, per l’effetto, a differenza degli altri operatori sanitari, al correlato diritto alla detrazione e/o rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti [sia compatibile con il diritto dell’Unione europea].

____________

1     Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).