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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Spagna) – Transportes Jordi Besora, SL / Generalitat de Catalunya

(Causa C-82/12) 1

(Imposte indirette – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Oli minerali – Imposta sulle vendite al dettaglio – Nozione di “finalità specifica” – Trasferimento di competenze alle Comunità autonome – Finanziamento – Assegnazione predeterminata – Spese per l’assistenza sanitaria e ambientali)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Transportes Jordi Besora, SL

Convenuta: Generalitat de Catalunya

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) – Oli minerali – Accisa sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi – Imposte indirette diverse dalle accise che perseguono finalità specifiche - Imposta che persegue uno scopo idoneo ad essere realizzato mediante un’altra imposta armonizzata – Imposta stabilita in concomitanza con il trasferimento di talune competenze alle Comunidades Autónomas e finalizzata, parzialmente, a coprire i costi generati a queste ultime dalle nuove competenze trasferite – Scopo di puro bilancio.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisce un’imposta sulle vendite al dettaglio di oli minerali, quale l’imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) in discussione nel procedimento principale, in quanto non si può considerare che un’imposta siffatta persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, allorché detta imposta, destinata a finanziare l’esercizio da parte delle collettività territoriali interessate delle rispettive competenze in materia di salute e di ambiente, non mira, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell’ambiente.

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1      GU C 138 del 12.5.2012